Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2023, proposto da
VI ME, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa individuale ME TO di ME VI, già ME TO di ME DO erede ME VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Pedetta e Chiara Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Perugia, Corso Vannucci, 47;
contro
Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Perugia, Via Fiume, 17;
nei confronti
AG LI s.n.c. di NI FI, RC BE e HE FI, non costituita in giudizio;
UR di M. BE & C. s.n.c., non costituita in giudizio;
ES SA LO s.p.a., non costituita in giudizio;
per il risarcimento del danno
conseguente al rilascio, in data 7 luglio 2017, del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2017, annullato dal TAR per l’Umbria con la sentenza n. 418 del 2019, integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1378 del 28 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Passignano sul Trasimeno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente VI ME, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa individuale ME TO di ME VI, già ME TO di ME DO erede ME VI, agisce per ottenere la condanna del Comune di Passignano sul Trasimeno al risarcimento dei danni arrecati all’attività economica di officina, esercitata dalla predetta impresa, dal rilascio, in favore di AG LI s.n.c., del permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 7 luglio 2017, avente ad oggetto un capannone destinato anch’esso ad autofficina, realizzato su un fondo confinante con quello di cui si avvale la ME TO, nel quale è esercitata l’attività di UR di M. BE & C. s.n.c.
2. L’illustrazione della domanda del ricorrente richiede la previa ricostruzione delle vicende amministrative e processuali nelle quali si inserisce la controversia, sulla base di quanto risulta documentato agli atti del giudizio o comunque incontestato tra le parti.
2.1. Il sig. ME è proprietario di un terreno sito nel Comune di Passignano sul Trasimeno, censito al catasto terreni al foglio n. 20, particella n. 152, sul quale insiste un capannone attrezzato, dove viene esercitata sin dal 1978 l’attività di riparazione di automobili e altri mezzi meccanici, di elettrauto e gommista, nonché di commercio di automobili e autoveicoli nuovi e usati e di articoli elettrici per auto, moto e carrozzerie. L’attività è stata svolta dal ricorrente dapprima con la ME TO di ME DO erede ME VI e successivamente, a partire dal 7 novembre 2013, con la ME TO di ME VI.
2.2. Il terreno confinante, censito al foglio n. 22, particelle n. 177 e n. 15, è stato concesso in locazione finanziaria da RU NG s.p.a., attualmente confluita in ES SA LO s.p.a., ad AG LI s.n.c. di NI FI, RC BE e HE FI, al fine di consentire a quest’ultima società di realizzarvi un fabbricato destinato ad attività di autofficina e di riparazione veicoli privati; attività poi esercitata per mezzo di UR di M. BE & C. s.n.c.
In questo quadro, il Comune di Passignano sul Trasimeno ha rilasciato a RU NG il permesso di costruire n. 92 del 22 settembre 2009, successivamente volturato in favore di AG LI, “ per la realizzazione di capannone artigianale destinato ad autofficina (...) ”.
Il titolo è stato impugnato dal sig. Madero Coscia, con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 542 del 2009, definito con la sentenza n. 90 del 2011, che ha accolto il gravame e, conseguentemente, annullato il provvedimento.
In particolare, la sentenza ha osservato che l’area interessata dall’edificazione ricadeva, in base al piano regolatore generale (PRG), in zona F, sottozona FM, la quale, in base all’articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), era destinata “ (...) ad attrezzature e impianti di interesse generale sia pubblici che privati (...) ” e, nello specifico, ad “ attrezzature per i servizi della mobilità del tipo stazioni ferroviarie e scalo merci, autostazioni, auto parchi, ricoveri e officine di mezzi pubblici, a aree di servizio stradali ecc. ”. Si è quindi ritenuto “ (...) evidente al comune buon senso che nelle zone F. tutte le edificazioni debbono essere destinate ad uso di interesse generale ”; e ciò senza che potesse assumere rilievo, in senso contrario, “ (...) il fatto che le edificazioni possano essere realizzate da enti pubblici oppure da privati ”, atteso che “ (...) questi ultimi ben possono direttamente gestire ovvero concedere in locazione od in gestione gli edifici, ma questi, senza equivoco, debbono essere fin dall’inizio esclusivamente destinati a finalità pubbliche ”. È stata, quindi, “ (...) esclusa la possibilità di realizzare strutture destinate ad attività produttive di tipo privato (...) ”, quale quella oggetto di controversia.
AG LI ha impugnato la sentenza, ottenendo che ne venisse sospesa l’esecutività con l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3150 del 20 luglio 2011. Con la predetta decisione cautelare, pur essendosi ritenuto che la pronuncia di primo grado apparisse “ (...) prima facie esente sia dalle censure concernenti i pretesi profili di inammissibilità del ricorso di primo grado; e sia relativamente alle doglianze concernenti la pretesa dell’appellante a realizzare un capannone ad uso officina privata nell’ambito di una zona “ F” destinata ad edificazioni di interesse generale e di pubblico servizio ”, si è reputato opportuno, “ (...) in relazione alla avvenuta realizzazione dell’immobile nelle more del giudizio di primo grado, (...) disporre la sospensione della decisione di primo grado, al fine di lasciare la “res adhuc integra” fino alla definizione del merito (...) ”.
2.3. È seguita la deliberazione del Consiglio comunale di Passignano sul Trasimeno n. 59 del 22 ottobre 2012, recante l’approvazione di una variante al PRG, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Per effetto di tale variante, l’area interessata dall’officina è stata classificata nella nuova zona FM1O (ossia Ovest), nella quale è stata ammessa la realizzazione, tra l’altro, di “ (...) impianti di distribuzione di energia elettrica per veicoli a trazione elettrica, servizi agli autoveicoli, officine e carrozzerie per la riparazione di mezzi privati e/o pubblici, centro revisione mezzi pubblici e/o privati (...) ”.
La variante è stata impugnata sia dall’odierno ricorrente VI ME, in proprio e quale legale rappresentante della ME TO, con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 42 del 2013, sia anche dal sig. Madero Coscia, con ricorso iscritto al ruolo generale n. 43 del 2013.
I gravami, entrambi integrati da motivi aggiunti, sono stati riuniti e definiti con la sentenza n. 23 del 19 gennaio 2016, mediante la quale sono stati accolti, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata. In particolare, la sentenza ha escluso l’applicabilità della speciale variante di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 in presenza di impianti già interamente edificati e in contrasto con la vigente disciplina urbanistico edilizia, non potendosi ammettere strumenti di sanatoria del tutto atipici.
2.4. Gli appelli proposti, rispettivamente, da AG LI avverso la sentenza n. 90 del 2011 (recante l’annullamento del permesso di costruire n. 92 del 2009) e dal Comune di Passignano sul Trasimeno nei confronti della sentenza n. 23 del 2016 (recante l’annullamento della variante al PRG) sono stati riuniti e definiti dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 4380 del 20 ottobre 2016, che ha respinto entrambi gli appelli principali, nonché l’appello incidentale proposto da RU NG nel gravame avverso la sentenza n. 90 del 2011.
2.5. A questo punto il Comune ha rilasciato in favore di AG LI il permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 7 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “ (...) per edificio da destinare a ricovero e officina di mezzi pubblici, scalo merci e autoparco (...) ”. Ciò sulla base dell’intervenuta approvazione di una nuova disciplina urbanistica, recante la classificazione dell’area quale zona IPSEN (Insediamenti Produttivi Servizi Esistenti e Nuovi), nell’ambito della quale sono consentite indifferentemente attività industriali, attività artigianali e servizi.
Il titolo edilizio in sanatoria è stato impugnato dal sig. VI ME mediante motivi aggiunti nell’ambito del giudizio iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 292 del 2017, introdotto per l’ottemperanza alle sentenze n. 90 del 2011 e n. 23 del 2016.
Nel predetto giudizio è stata emessa dapprima la sentenza parziale n. 189 del 30 marzo 2018 (confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 6335 del 9 novembre 2018), mediante la quale: (i) è stata dichiarata inammissibile l’azione di ottemperanza, per difetto di legittimazione del ricorrente; (ii) è stata dichiarata infondata la domanda di nullità di cui all’atto di motivi aggiunti (inerente al permesso in sanatoria n. 21/2017); (iii) è stata disposta la conversione del rito per l’esame della domanda subordinata di annullamento del permesso di costruire in sanatoria, ritenuta tempestiva.
Quest’ultima domanda è stata poi accolta con la sentenza n. 418 del 29 luglio 2019, ove si è rimarcata l’insussistenza in radice dei presupposti per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, stante l’acclarato difetto del requisito della c.d. doppia conformità.
Anche quest’ultima sentenza è stata appellata sia da AG LI, sia dal Comune di Passignano sul Trasimeno. Le impugnazioni sono state riunite e respinte dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 1378 del 28 febbraio 2022.
2.6. Frattanto, con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. 372 del 2017, il sig. VI ME aveva agito nei confronti del Comune di Passignano sul Trasimeno per il risarcimento dei danni derivanti a suo carico dal rilascio del permesso di costruire n. 92 del 2009 e dall’approvazione, con la delibera del Consiglio comunale n. 59 del 2012, della variante al PRG che aveva classificato l’area su cui sorge l’officina di UR come FM1O; provvedimenti entrambi annullati in sede giurisdizionale, come sopra detto.
Il ricorrente aveva allegato di aver subìto da anni la presenza del capannone abusivo e dell’attività ivi illegittimamente esercitata in concorrenza con la propria, che avrebbe causato alla sua impresa la progressiva diminuzione degli utili e anche perdite di esercizio, nonché il deprezzamento del compendio immobiliare di sua proprietà. La domanda era stata proposta con riferimento non soltanto ai danni maturati alla data del 31 dicembre 2015, ma anche a quelli relativi agli esercizi successivi, a esclusione dei pregiudizi derivanti dal permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 2017.
La causa è stata definita in primo grado con la sentenza n. 3 del 3 gennaio 2023, mediante la quale la domanda risarcitoria è stata accolta e, per l’effetto, il Comune è stato condannato a corrispondere al ricorrente, a titolo di danni maturati nel periodo oggetto di controversia, ossia “ (...) quello compreso fra il 2012 e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ”, l’importo di euro 160.000,00, oltre agli interessi da calcolarsi sull’importo rivalutato anno per anno.
In particolare, la sentenza richiamata ha riconosciuto in favore del ricorrente:
- la perdita di utili, determinata nell’importo di euro 8.733,00 annui, sulla base della quantificazione proposta dalla stessa Amministrazione resistente;
- le perdite di esercizio, quantificate nell’importo medio annuo di euro 25.104,50, ancora sulla base della relazione tecnica del Comune.
L’importo complessivo così determinato è stato, poi, equitativamente ridotto, in modo da tenere conto dell’incidenza sull’andamento aziendale dei fattori estranei all’attività concorrenziale di UR, pervenendosi alla condanna del Comune a corrispondere al ricorrente la somma di “ (...) euro 160.000,00, oltre agli interessi “compensativi” da calcolarsi non sulla somma rivalutata, ma sull’importo non attualizzato, rivalutato anno per anno (ovvero, sul valore medio pari alla semisomma dell’importo non attualizzato e dello stesso importo rivalutato all’attualità: cfr. Cass. SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712) ”, aggiungendo, al riguardo, che “ In mancanza della prova di un danno maggiore, ed avuto anche riguardo alle variazioni del tasso legale, il tasso d’interesse annuo applicabile viene prudenzialmente determinato nella misura dell’1%, e sull’importo finale così determinato saranno computati gli interessi legali ex art. 1282 c.c. fino al soddisfo ”.
È stato, invece, negato il risarcimento:
- del pregiudizio consistente nel deprezzamento dell’immobile di proprietà del ricorrente, nascosto alla potenziale clientela dal capannone di UR, essendo tale danno destinato a essere “ (...) riparato in forma specifica dalla demolizione cui quest’ultimo appare inevitabilmente destinato (...) ”, e tenuto conto anche del fatto che, non avendo alienato il proprio compendio immobiliare, il sig. ME non aveva capitalizzato la perdita di valore subìta;
- del danno imputabile agli esborsi sostenuti dal ricorrente in occasione dei pregressi giudizi che lo avevano contrapposto al Comune di Passignano sul Trasimeno, atteso che le relative spese avevano trovato regolazione con le pronunce definitorie delle cause; e ciò senza considerare che la documentazione prodotta (fatture non quietanzate) non costituiva prova idonea del preteso danno.
Giova aggiungere sin d’ora che, in pendenza del presente giudizio, la predetta sentenza n. 3 del 2023 è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1652 del 19 febbraio 2024, mediante la quale è stata riconosciuta l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio azionato. Ciò in ragione della necessità di computare il termine di prescrizione a decorrere dalla conoscenza del provvedimento lesivo (il permesso di costruire n. 92 del 2009, seguito dall’edificazione della costruzione assentita, completata nell’ottobre del 2011), e non invece dal momento in cui si erano verificate nel patrimonio del ricorrente le conseguenze lesive di tale atto, come era stato ritenuto nella sentenza di primo grado.
2.7. Al fine di delineare compiutamente la vicenda, deve ancora aggiungersi che, sempre in pendenza del presente giudizio, il Comune di Passignano sul Trasimeno:
- con provvedimento del 30 marzo 2023, ha respinto l’istanza finalizzata alla regolarizzazione del capannone di UR, presentata da AG LI ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001; in particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che gli annullamenti giurisdizionali dei titoli edilizi riguardanti l’immobile erano stati disposti per vizi sostanziali, e non meramente formali, e che non vi erano inoltre ostacoli alla rimessione in pristino, in quanto i vizi attenevano all’intera costruzione;
- con ordinanza del 5 maggio 2023 ha ingiunto a ES SA LO, in qualità di proprietaria, di provvedere alla demolizione del medesimo capannone.
I predetti provvedimenti sono stati impugnati da AG LI e da UR (R.G. n. 462 del 2023), nonché, con separato ricorso, da ES SA LO (R.G. n. 463 del 2023). Riunite le cause, questo Tribunale, con la sentenza n. 312 del 3 maggio 2024, ha rigettato entrambi i ricorsi introduttivi e, inoltre, ha dichiarato in parte inammissibili e ha rigettato per la restante parte anche i motivi aggiunti proposti nel primo gravame, aventi ad oggetto il provvedimento con il quale la Provincia di Perugia, preso atto del venir meno dei titoli edilizi, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione rilasciata in favore di UR per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore.
Gli appelli avverso la predetta sentenza proposti sia da AG LI con UR, sia anche da ES SA LO sono stati entrambi respinti dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 10076 del 13 dicembre 2024.
2.8. Risulta, ancora, agli atti del giudizio che in data 20 febbraio 2025 UR ha comunicato la cessazione dell’attività esercitata nel capannone più volte nominato a decorrere dal giorno successivo.
2.9. Deve, infine, aggiungersi che il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, n. 81 del 23 novembre 2023, mediante la quale l’allora responsabile del competente settore del Comune di Passignano sul Trasimeno è stato condannato per il danno erariale causato al predetto Ente nella vicenda amministrativa relativa al capannone industriale realizzato e mantenuto in essere sulla base di plurimi titoli annullati in sede giurisdizionale.
3. Nel contesto così delineato si inserisce l’odierna controversia, avente ad oggetto, come anticipato, la domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Passignano sul Trasimeno, avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi che la parte afferma di aver subìto in conseguenza del rilascio, in favore di AG LI, del permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 7 luglio 2017, poi annullato in sede giurisdizionale.
Allegata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, la parte ha limitato la pretesa risarcitoria ai soli danni sofferti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di officina nel periodo dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria in favore del concorrente fino al 2019; sono state, invece, escluse le annualità successive, a decorrere dal 2020, in considerazione dell’incertezza dei dati a disposizione, dovuta all’incidenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Ai fini della quantificazione del danno, la parte ha domandato l’applicazione dei medesimi criteri utilizzati dalla sentenza n. 3 del 2023, evidenziando, tuttavia, che nella relazione tecnica del Comune, fatta propria dalla predetta decisione giurisdizionale, il dato del reddito netto medio della ME TO per l’attività di officina nel quadriennio anteriore all’anno in cui è iniziata l’attività di UR – reddito poi perduto a causa della concorrenza dell’attività esercitata nell’immobile abusivo – era stato determinato in euro 8.733,00 a causa di un mero errore di calcolo, mentre i conteggi corretti, partendo dagli stessi valori presi in considerazione nella perizia comunale, porterebbero alla somma di euro 12.898,75 annui.
Sarebbe invece esatto e, quindi, da mutuare il valore medio della perdita di esercizio registrata dalla ME TO a seguito dell’ingresso sul mercato di UR; valore determinato dalla sentenza, sempre sulla base della relazione tecnica del Comune, in euro 25.104,50.
Di conseguenza, il danno subito dal ricorrente per il periodo richiesto sarebbe pari a euro 44.799,12, ossia:
- per il 2017: euro 12.898,75 (mancati utili), più euro 25.104,50 (perdita media di esercizio), diviso due (in quanto il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato il 7 luglio 2017, e quindi i danni sono riferiti a una metà dell’annualità interessata), per un totale di euro 19.001,62;
- per ciascuno degli anni 2018 e 2019: euro 12.898,75 a titolo di mancati utili, non essendo stata registrata in tali annualità alcuna perdita di esercizio.
4. Il Comune di Passignano sul Trasimeno, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha diffusamente allegato l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione nei confronti del ricorrente.
In subordine, la parte resistente, pur ammettendo l’errore di calcolo presente nella perizia a suo tempo depositata nella causa concernente il risarcimento per il danno maturato per il periodo 2011-2017, ha contestato la quantificazione del danno proposta dalla controparte. Più in dettaglio, il Comune ha sostenuto che le perdite di esercizio della ME TO non sarebbero state causate dalla concorrenza di UR, bensì da altri fattori, sostanzialmente ascrivibili all’imperizia del titolare dell’impresa, il quale avrebbe manifestato una scarsa propensione allo svolgimento di attività imprenditoriale e una incapacità o, comunque, un ritardo nell’adeguare la struttura dei costi alle mutate condizioni di mercato. Di conseguenza, il danno risarcibile consisterebbe, a tutto voler concedere, nei soli mancati utili, pari a euro 12.899,00 annui, sempre che di questi non possa darsi una spiegazione alternativa, e sarebbe perciò quantificabile, al più, in euro 32.248,00.
5. Entrambe le parti hanno successivamente replicato alle produzioni avversarie.
6. All’udienza pubblica fissata la causa è stata chiamata e discussa ed è quindi passata in decisione.
7. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione, sollevata dall’Amministrazione resistente in occasione dell’udienza, concernente il superamento del numero massimo di pagine consentito da parte della memoria di replica di parte ricorrente.
7.1. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, come modificato dal decreto del 16 ottobre 2017, alle memorie di replica si applicano i limiti dimensionali stabiliti per gli altri atti processuali, incluse le ordinarie memorie.
Nel rito ordinario, dal quale è regolata l’odierna controversia, il limite stabilito è di 70.000 caratteri, come previsto al comma 1, lett. b) , del medesimo articolo 3. Ai fini del rispetto del limite, vanno, peraltro, escluse le parti dell’atto indicate all’articolo 4 e, inoltre, non devono essere conteggiati gli spazi, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a ).
7.2. Nel caso in esame, la replica contestata, anche senza applicare le esclusioni di cui al richiamato articolo 4, è composta di 38.583 caratteri al netto degli spazi (46.559 al lordo) e, pertanto, risulta ampiamente contenuta entro i prescritti limiti dimensionali.
7.3. L’eccezione deve essere, perciò, rigettata.
8. Nel merito, il ricorso è fondato.
9. Sono riscontrabili gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
9.1. Va preliminarmente rilevato che l’illegittimità del permesso di costruire n. 21 del 2017 è stata accertata in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, e ciò consente di qualificare come ingiusto il danno dedotto.
9.2. È parimenti rilevabile il nesso di causalità tra il pregiudizio sofferto dal sig. ME e il predetto titolo edificatorio.
9.2.1. Secondo quanto sopra illustrato, infatti, a seguito dell’annullamento dell’originario permesso di costruire n. 92 del 2009, il capannone adibito a officina insistente sul fondo limitrofo a quello del ricorrente avrebbe dovuto essere destinato alla demolizione, ed è stato soltanto per effetto del titolo in sanatoria rilasciato dal Comune nel luglio del 2017 che il manufatto è stato sottratto a questo necessario esito ed è quindi potuta proseguire l’attività ivi esercitata in concorrenza con quella della ME TO.
Di conseguenza, ove il predetto titolo non fosse stato emanato, non sarebbe stato arrecato al ricorrente il danno prospettato in questa sede.
In senso contrario, non colgono nel segno le diffuse argomentazioni articolate dal Comune, con le quali si sostiene che l’atto al quale ricondurre l’esercizio dell’officina sarebbe unicamente l’originario permesso di costruire del 2009, non impugnato dal ricorrente. Più in dettaglio, secondo l’Amministrazione, che richiama sul punto la nota pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2011, il ricorrente avrebbe avuto l’onere sia di proporre ricorso avverso il titolo edilizio originario, sia anche di domandarne la sospensione e, non avendolo fatto, non potrebbe ottenere in questa sede il risarcimento dei danni, perché il pregiudizio subìto sarebbe stato da lui evitabile con un comportamento diligente, secondo il paradigma dell’articolo 30, comma 3, cod. proc. amm.
Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che il titolo edilizio del 2009 è all’origine del danno che la ME TO ha sofferto nel periodo tra la realizzazione del capannone di UR (2011) e la sanatoria rilasciata dal Comune (2017). Il risarcimento del pregiudizio subìto in quella fase temporale non è, tuttavia, oggetto della presente controversia, essendo stato domandato con il ricorso R.G. n. 372 del 2017, che è stato a suo tempo accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 3 del 2023, poi riformata in appello, a seguito dell’accertamento della prescrizione della pretesa azionata.
Rilevano, invece, in questa sede esclusivamente i danni prodottisi a far data dall’accertamento di conformità del 7 luglio 2017, i quali non sono ascrivibili all’originario permesso di costruire, ma vanno direttamente ricondotti proprio al provvedimento di sanatoria, in mancanza del quale il capannone abusivo avrebbe dovuto essere demolito e, di conseguenza, non avrebbe potuto più ospitare l’attività concorrente di UR.
Poiché il predetto titolo edilizio è stato debitamente impugnato dal ricorrente, non è ravvisabile la violazione dell’onere di diligenza allegata dal Comune.
9.2.2. Non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore argomentazione difensiva dell’Amministrazione, secondo la quale all’origine dell’attività di UR, concorrente con quella della ME TO, non ci sarebbero i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Passignano sul Trasimeno, annullati in sede giurisdizionale, bensì l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Perugia e la segnalazione certificata d’inizio attività presentata alla Camera di commercio.
In disparte ogni altra considerazione, è sufficiente osservare che tutti i titoli per l’esercizio di attività economiche presuppongono che gli immobili utilizzati dall’impresa siano legittimati da idonei titoli edilizi. Non vi è dubbio, pertanto, che se il capannone fosse stato privo di permesso di costruire non avrebbe neppure potuto essere rilasciato alcun titolo per adibirlo a un’attività economica.
In questa prospettiva, non è utile all’Amministrazione resistente il richiamo dalla stessa effettuato alla sentenza di questo Tribunale n. 312 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10076 del 2024. A differenza di quanto sostenuto dalla parte, infatti, le predette pronunce non dimostrano che all’origine dell’attività di concorrenza sleale perpetrata da UR vi siano stati esclusivamente i titoli finalizzati all’esercizio dell’impresa, essendosi per l’appunto affermato in quella sede che “ (...) a fronte del riscontrato venir meno di uno dei requisiti richiesti al fine dell’idoneità dei locali, ossia la sussistenza delle « prescritte autorizzazioni amministrative » (ovvero, nel caso che occupa, a seguito dell’annullamento del permesso di costruire n. 92/2009 in forza del quale l’immobile è stato realizzato, nonché del successivo titolo abilitativo edilizio in sanatoria) il provvedimento provinciale si pone come atto vincolato ” (così TAR Umbria n. 312 del 2024).
In altri termini, la natura abusiva di una costruzione esclude che la stessa possa essere legittimamente destinata a un’attività imprenditoriale. Di conseguenza, nel caso in esame è stato proprio il rilascio di titoli edilizi illegittimi, poi annullati in sede giurisdizionale – quale, da ultimo, il permesso in sanatoria n. 21 del 2017 – ad aver consentito a UR di esercitare la propria attività, che non avrebbe potuto essere avviata, né proseguita in assenza degli stessi.
9.2.3. D’altro canto, fermo restando quanto si dirà più oltre ai fini della quantificazione del danno, non può dubitarsi che l’apertura dell’officina sul fondo confinante abbia danneggiato la ME TO, essendo comprovato un calo di fatturato decorrente proprio dall’inizio dell’attività di UR e non ragionevolmente imputabile, almeno in via principale, ad altri fattori.
Già nella sentenza di questo Tribunale n. 3 del 2023, concernente la domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente per il periodo dal 2011 al 2017, si era evidenziato – a fronte di argomentazioni dell’Amministrazione resistente riproposte anche in questa sede – come tale calo di fatturato non potesse essere imputato a un’incapacità dell’imprenditore di adeguarsi alle mutate condizioni di mercato e di diminuire i costi fissi in maniera corrispondente alla contrazione dei volumi di produzione.
Le considerazioni svolte sul punto nella predetta sentenza – come detto, riformata in appello soltanto in ragione dell’accoglimento della questione preliminare concernente la prescrizione del diritto azionato – sono predicabili anche con riguardo all’odierna controversia. Deve, perciò, ribadirsi in questa sede che:
- a seguito dell’annullamento dell’originario titolo edilizio, il ricorrente era autorizzato a confidare nella cessazione dell’attività concorrente e, quindi, non aveva ragione per modificare la propria organizzazione e struttura d’impresa;
- in ogni caso, a partire dal 2017, ossia a far data proprio dal periodo oggetto della pretesa risarcitoria qui azionata, è riscontrabile una consistente riduzione dei costi per il personale e, quindi, l’adozione di misure volte effettivamente a controbilanciare la concorrenza sleale ormai subìta da diversi anni dalla ME TO e nuovamente sorretta da un titolo illegittimo.
9.2.4. Non aggiunge elementi degni di rilievo a questo scenario l’ulteriore argomentazione difensiva, ora spesa dal Comune, secondo la quale la richiesta di risoluzione anticipata del contratto di collaborazione con il Gruppo Volkswagen, avanzata dal ricorrente il 31 dicembre 2022 in considerazione delle “ (...) continue novità nel settore automotive (...) ”, dimostrerebbe che proprio la scarsa capacità di adeguarsi al contesto di mercato, e non l’attività di UR, sarebbe la causa del calo di fatturato.
La tesi non convince, non solo perché nella predetta nota si fa riferimento pure al “ (...) mutato quadro economico (...) ”, ma soprattutto perché, alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta ben più plausibile la ricostruzione della parte ricorrente, secondo la quale è stata proprio la perdita di fatturato, sofferta dalla ME TO a causa della concorrenza dell’officina confinante, a costringere l’impresa a ridurre i costi, in particolare di personale, con la conseguenza di non poter più sostenere gli elevati standard qualitativi richiesti dal predetto gruppo automobilistico.
Peraltro, la vicenda relativa alla risoluzione contrattuale alla quale si riferisce l’Amministrazione risale, come detto, alla fine del 2022, ossia a un’annualità che si pone al di fuori del perimetro della presente controversia, nella quale vengono domandati soltanto i danni maturati tra il 2017 e il 2019.
9.2.5. Parimenti inconferente è l’affermazione, contenuta nella replica del Comune, secondo la quale la scarsa oculatezza della gestione della ME TO sarebbe dimostrata da un “ (...) anomalo drenaggio di risorse finanziarie prelevate dai soci nella prima gestione (2008-2012) ” (v. p. 11 della replica dell’Amministrazione e i dati ivi riportati).
In disparte ogni altra considerazione, deve osservarsi che oggetto della presente controversia sono i soli danni subìti dal ricorrente nel periodo dal luglio del 2017 fino al dicembre del 2019 e che, pertanto, le circostanze allegate dal Comune, di molto antecedenti al predetto arco temporale, non sono idonee neppure in astratto a dimostrare che il pregiudizio dedotto in questa sede sia da imputare a presunte anomalie nella gestione dell’impresa.
9.2.6. Non può neppure essere condivisa la tesi, secondo la quale, se la parte ricorrente ha ritenuto di non ravvisare un danno risarcibile per il periodo tra il 31 dicembre 2019 e il 28 febbraio 2022 (data di definitivo annullamento del permesso di costruire n. 21 del 2017 in esito al giudizio d’appello), e – in particolare – ha escluso un pregiudizio proprio nel più difficile periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19 degli anni 2020 e 2021, allora non vi sarebbe ragione per ritenere tale danno sussistente in precedenza.
Sul punto, è sufficiente osservare che la perimetrazione della domanda risarcitoria al periodo 2017-2019 è frutto di una scelta difensiva dichiarata dalla parte ricorrente, che ha preferito non includere il periodo dell’emergenza pandemica per la difficoltà di discernere e di dimostrare, in una congiuntura economica particolarmente difficile, la quota parte di danno effettivamente imputabile alla concorrenza di UR. Con ogni evidenza, da questa scelta non può dedursi né che le conseguenze dannose dell’illecito abbiano cessato di prodursi dal 2020, né – tantomeno – che tali conseguenze fossero insussistenti in precedenza.
9.2.7. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi dimostrato, pertanto, che la causa principale del calo di fatturato della ME TO sia da imputare proprio all’apertura dell’officina di UR.
10. Sussiste anche l’elemento soggettivo dell’illecito.
10.1. Secondo i principi, “ (...) ai fini del riconoscimento della responsabilità da illegittima attività provvedimentale, l’illegittimità del provvedimento amministrativo di per sé non può fare riscontrare la colpevolezza-rimproverabilità dell’Amministrazione, rilevando a tal fine invece altri elementi, quali, ad esempio, il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 174). In particolare, “ (...) la responsabilità dell’amministrazione deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5228) ” (così ancora Cons. Stato n. 174 del 2025, cit.).
10.2. Con riguardo al caso oggetto della presente controversia, deve osservarsi che, nell’annullare il permesso di costruire in sanatoria n. 21 del 2017, la sentenza di questo Tribunale n. 418 del 2019 ha evidenziato che “ L’istituto dell’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 TU edilizia nonché dall’art. 154 L.R. 1/2015 finalizzato alla concessione di un permesso di costruire in sanatoria, come disciplinata dalle norme richiamate, può trovare applicazione nel solo caso d’intervento formalmente abusivo (cd. abuso formale) ”.
In questa prospettiva, si è rimarcato che “ L’ipotesi prevista dall’art. 36, quindi, nulla ha a che fare con la fattispecie oggetto del giudizio, nella quale il capannone è stato realizzato in contrasto “ ab initio ” con lo strumento urbanistico sulla base di un permesso di costruire rilasciato e poi annullato, per vizi sostanziali (cfr. incompatibilità dell’immobile ad uso autofficina privata con la destinazione d’uso della zona), in sede giurisdizionale (cd. “abuso sostanziale”) ”.
Si è, inoltre, aggiunto che “ Nel caso di specie il requisito della doppia conformità è evidentemente assente, atteso che, al momento della sua realizzazione ed ultimazione (2011), l’immobile era espressamente e inequivocabilmente destinato ad un uso privato (“capannone artigianale destinato ad autofficina”) ancora in atto che - come accertato con le decisioni di questo TAR e del Consiglio di Stato - era del tutto incompatibile con il P.R.G. ed, in particolare, con la previsione di destinazione ad uso generale delle zone F, sub FM, ad “attrezzature per i servizi della mobilità del tipo stazioni ferroviarie e scalo merci, autostazioni, autoparchi, ricoveri e officine di mezzi pubblici, aree di servizio stradali …”. Tale non conformità al momento del rilascio dell’originario titolo abilitativo del 2009 - come detto più volte - è stata accertata con autorità di giudicato, si che l’invocata applicazione dell’istituto dell’accertamento di conformità appare del tutto inconferente, non essendo nemmeno possibile una “commistione” tra due strumenti (art. 36 e 38 d.P.R. 380/2001) che, per quanto aventi in comune l’effetto sanante, presentano indubbie differenze di disciplina e di presupposti. (...) La compatibilità urbanistica sussistente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, d’altronde, non può di per sé assumere rilevanza, essendo oramai definitivamente espunto dall’ordinamento l’istituto di matrice pretoria della c.d. sanatoria giurisprudenziale (...) ”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1378 del 2022, nel confermare la decisione di primo grado:
- ha sottolineato che l’incompatibilità del capannone con la disciplina urbanistica vigente al tempo della sua realizzazione è stata accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza di questo Tribunale n. 90 del 2011, confermata in appello;
- ha ritenuto comunque condivisibile tale conclusione, stante il tenore dell’articolo 40 delle NTA del PRG allora vigente e tenuto conto del fatto che risultava indimostrato che il capannone, per dimensioni e struttura, potesse realmente ospitare al suo interno una pluralità di mezzi pubblici;
- ha rimarcato conclusivamente che, pur volendo ammettere, in via di mera ipotesi, che il capannone fosse idoneo al ricovero e alla manutenzione di mezzi pubblici, non ne verrebbe scalfito il fatto che il permesso di costruire n. 92 del 2009 era stato chiesto e ottenuto per la realizzazione di un’autofficina per uso privato.
10.3. Dalle argomentazioni così articolate e dal complessivo esame delle circostanze del caso emerge in modo inconfutabile l’inescusabilità dell’errore nel quale è incorsa l’Amministrazione, atteso che:
- il tenore dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione all’epoca vigente, era inequivoco nel subordinare la possibilità del rilascio della sanatoria edilizia alla c.d. doppia conformità, senza che fosse riscontrabile alcun contrasto giurisprudenziale sul punto, essendo già nel 2017 da tempo accantonata la teoria della c.d. sanatoria giurisprudenziale, come evidenziato nella sentenza di questo Tribunale n. 418 del 2019;
- all’epoca del rilascio del permesso di costruire in sanatoria (7 luglio 2017) si era formato il giudicato sulla questione concernente l’esistenza di un contrasto del capannone utilizzato da UR con la disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, essendo stata già emanata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4380 del 20 ottobre 2016, di conferma della pronuncia di questo Tribunale n. 90 del 2011, che aveva annullato l’originario permesso di costruire proprio per la rilevata incompatibilità con il PRG.
Nessun dubbio sarebbe stato lecito coltivare, pertanto, sull’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un provvedimento di accertamento di conformità.
Giova, semmai, rimarcare che la Corte dei conti, nella richiamata sentenza n. 81 del 2023, recante la condanna in primo grado per danno erariale del responsabile pro tempore del competente settore del Comune di Passignano sul Trasimeno, ha sottolineato come gli atti adottati nel tempo, tutti annullati in sede giurisdizionale, siano stati “ (...) tutti preordinati a reiterare la scelta di consentire la realizzazione di un capannone industriale ”. La Corte è pervenuta quindi ad affermare che “ La gravità di questa condotta va ben oltre la mera colpa, in quanto il convenuto ha ripetutamente e deliberatamente perseverato nella stessa scelta, nonostante il susseguirsi di pronunce giudiziarie di segno negativo per il Comune ” e che “ Pertanto, le documentate circostanze consentono di ritenere provato l’elemento soggettivo del dolo ”.
In questo contesto, l’Amministrazione nel suo complesso non risulta, peraltro, aver preso le distanze dall’operato della propria Area tecnica, avendo scelto di difenderne l’operato nell’ambito di plurimi contenziosi giurisdizionali, anche appellando, tra l’altro, la sentenza di questo Tribunale n. 418 del 2019, che aveva accertato nei recisi termini sopra illustrati l’illegittimità del titolo in sanatoria.
10.4. A fronte di queste evidenze, non colgono nel segno le tesi difensive articolate dalla parte resistente nel presente giudizio al fine di escludere l’elemento soggettivo dell’illecito che le viene ascritto.
10.4.1. Non può fondatamente sostenersi, anzitutto, che al tempo del rilascio del permesso in sanatoria vi fosse “ (...) cospicua giurisprudenza in ordine alla possibilità di sanare/regolarizzare un capannone come quello di UR, sebbene non fosse affatto pacifico attraverso quale strumento ” e che di tali incertezze si sia fatta inconsapevole portatrice anche la stessa sentenza di questo Tribunale n. 418 del 2019, la quale avrebbe dato conto dell’esistenza di una pluralità di orientamenti e avrebbe poi individuato come praticabile quello della c.d. fiscalizzazione, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Si sono già riportate le inequivoche formule verbali utilizzate dalla predetta decisione al fine di escludere in radice qualsiasi dubbio circa l’insanabilità del manufatto attraverso lo strumento dell’accertamento di conformità, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Nessun contrasto giurisprudenziale risulta essere stato riportato sul punto, essendosi, anzi, espressamente dato atto dell’ormai definitivo superamento della teoria della c.d. sanatoria giurisprudenziale.
Quanto al diverso strumento dell’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella sentenza si legge quanto segue: “ (...) l’unico procedimento che l’Amministrazione convenuta doveva obbligatoriamente attivare e concludere era (ed è) quello puntualmente disciplinato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 149 della L.R. Umbria n. 1/2015, espressamente dettato proprio per le ipotesi di intervento eseguito in base ad un titolo poi annullato in sede giurisdizionale. (...) Sul punto, fermo restando l’impossibilità per questo Giudice di pronunciarsi in ordine a poteri autoritativi non ancora esercitati discendente dall’art. 34 c. 2 c.p.a., a fine conformativo, andrà esaminata dall’Amministrazione comunale la possibilità di sanare l’abuso mediante tale diverso strumento, tenendo presente che la tesi dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 38 TU edilizia non solo a vizi formali ma anche a vizi “sostanziali emendabili” autorevolmente sostenuta (...) - tra cui rientrerebbe proprio l’incompatibilità della destinazione d’uso a seguito di sopravvenuta variazione urbanistica - appare allo stato non pacifica (...) e deve comunque essere calata alla luce del caso concreto ”.
In altri termini, fermo restando che oggetto di controversia era soltanto ed esclusivamente la sanatoria illegittimamente rilasciata ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, la pronuncia ha fatto riferimento alla necessità di prendere in considerazione lo schema procedimentale dell’articolo 38, avvertendo tuttavia espressamente dell’esistenza di seri dubbi sulla possibilità di pervenire per quella via alla sostanziale regolarizzazione di opere realizzate sulla base di titoli edilizi affetti da vizi sostanziali, quale il capannone di UR.
Dalla piana lettura della sentenza non emerge, pertanto, alcuna incertezza nel riscontrare la manifesta illegittimità dell’operato del Comune, il quale ha ritenuto di sanare l’opera abusiva avvalendosi di una previsione (l’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001) che non lo consentiva, invece di fare riferimento all’articolo 38, dettato specificamente per il caso di opere eseguite sulla base di un titolo annullato. Peraltro, secondo quanto pure adombrato nella sentenza, l’applicazione di quest’ultima disposizione avrebbe plausibilmente condotto parimenti all’esito di ritenere l’opera non regolarizzabile (come poi effettivamente avvenuto, secondo quanto sopra illustrato).
10.4.2. Sotto altro profilo, l’assenza di colpa del Comune non può neppure inferirsi dalla circostanza che la richiamata sentenza n. 418 del 2019 abbia disposto la compensazione delle spese, “ (...) in relazione alla complessità delle questioni affrontate ”.
In disparte la considerazione che la predetta decisione giurisdizionale sconta la ricostruzione di un quadro fattuale particolarmente articolato e che la decisione del merito è stata preceduta dalla soluzione di due questioni in rito, deve osservarsi che il tenore della sentenza, indipendentemente dalla decisione sulle spese, non consente di rilevare alcun dubbio, come detto, sull’assoluta impraticabilità della sanatoria dell’abuso ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
10.5. Non emergono, in definitiva, elementi di incertezza del quadro giuridico che possano far emergere la scusabilità dell’operato del Comune nel rilascio del permesso di costruire n. 21 del 2017. Di conseguenza, deve ritenersi accertato anche l’elemento soggettivo dell’illecito.
11. Può quindi pervenirsi alla quantificazione del danno sofferto dal ricorrente.
11.1. Deve osservarsi preliminarmente che non può essere presa in considerazione la perizia di parte ricorrente depositata il 24 febbraio 2023, recante l’aggiornamento della relazione tecnica a suo tempo depositata nel primo contenzioso risarcitorio (R.G. n. 372 del 2017), in quanto vi è esposto un danno complessivo di euro 961.227,46, peraltro relativo all’intero periodo dal 2012 al 2019, che non trova riscontro nella pretesa effettivamente articolata nel ricorso.
11.2. Ciò posto, deve poi rilevarsi che le parti concordano sostanzialmente nella quantificazione dei mancati utili che la ME TO ha perduto nell’importo annuo di euro 12.898,75, pari alla redditività media annua dell’impresa, secondo quanto risulta dagli stessi elaborati tecnici del Comune, per come rettificati a seguito della correzione di un mero errore di calcolo, ammesso dall’Amministrazione.
In relazione al periodo dal 7 luglio 2017 al 31 dicembre 2019, oggetto della domanda risarcitoria articolata in questa sede, tali mancati utili vanno, quindi, determinati in euro 6.449,47 per il 2017 (vale a dire la metà di 12.898,75, essendo interessato il solo secondo semestre di quella annualità), cui vanno aggiunti euro 12.898,75 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per un totale di euro 32.246,87.
11.3. Deve poi rilevarsi che, per la sola annualità 2017, l’impresa ha registrato anche delle perdite.
11.3.1. Al riguardo, il ricorrente sostiene che dovrebbe essergli corrisposta la metà dell’importo di euro 25.104,50, a sua volta equivalente al valore medio delle perdite registrate dalla ME TO, secondo quanto indicato nella relazione tecnica già prodotta dal Comune nella prima causa risarcitoria (definita, come più volte ricordato, dalla sentenza n. 3 del 2023, poi riformata in appello).
A giudizio dell’Amministrazione resistente, invece, tale ulteriore somma non dovrebbe essere riconosciuta, in quanto: (i) le perdite di esercizio dell’impresa del ricorrente non sarebbero state determinate dalla concorrenza di UR e non sarebbe equo ricondurre qualsiasi perdita a un danno da concorrenza sleale; (ii) non sarebbe chiaro, né sarebbe stato specificato, quali e quanti sarebbero gli anni della ME TO contrassegnati da una perdita d’esercizio sulla cui base calcolare la perdita media forfettizzata di euro 25.104,50.
11.3.2. Come sopra anticipato, tuttavia, non può dubitarsi che la concorrenza sleale di UR sia stata la causa principale delle perdite subite dalla ME TO, salva la necessità di introdurre temperamenti all’importo complessivo dei danni, secondo quanto si dirà, al fine di tenere conto del fisiologico concorso di altri possibili fattori.
Deve, poi, aggiungersi che non è plausibile, già sul piano metodologico, riconoscere al ricorrente il danno da perdita di utili senza ammettere al contempo e, anzi, a fortiori , il ristoro delle perdite subite dall’impresa.
Quanto alla misura delle perdite da ripianare, il Collegio rileva che non vi è ragione di fare riferimento a un importo medio, atteso che, a differenza dei mancati utili, che possono essere solo stimati presuntivamente, le perdite ristorabili sono quelle effettivamente registrate.
Al riguardo, deve osservarsi che, per l’annualità 2017, la relazione tecnica di aggiornamento prodotta dal Comune nella causa R.G. n. 372 del 2017 (qui depositata dal ricorrente), nonché la nuova perizia prodotta dall’Amministrazione per il presente contenzioso indicano concordemente le perdite effettivamente subite dal settore officina della ME TO (ossia quello esposto alla concorrenza di UR) nell’importo di euro 13.243,00 (v. p. 18 della relazione di aggiornamento del Comune nel primo contenzioso risarcitorio, prodotta in questa sede dal ricorrente il 24 febbraio 2023, nonché p. 18 della perizia depositata dal Comune nel presente giudizio il 5 febbraio 2025). La misura delle perdite da prendere in considerazione è pari, quindi, alla metà della predetta somma, ossia euro 6.621,50, essendo, come detto, oggetto di controversia soltanto il secondo semestre dell’esercizio 2017.
11.3.3. L’importo totale risultante dalla somma dei mancati utili (euro 32.246,87) con le perdite registrate (euro 6.621,50) è pari a euro 38.868,37.
A questa somma deve essere applicato equitativamente un abbattimento, da determinarsi nella misura del 15 per cento, al fine di tenere conto del fisiologico concorso di altri fattori nel determinare la situazione economica del settore officina della ME TO. Come anticipato, deve infatti reputarsi naturale, secondo l’ id quod plerumque accidit , che la concorrenza sleale di UR, pur essendo stata la causa principale del peggioramento dei risultati di bilancio dell’impresa del ricorrente, non sia stata tuttavia l’unica ragione di tali esiti.
11.4. Il danno complessivamente sofferto dalla parte ricorrente deve essere perciò quantificato in euro 33.038,12 (trentatremilatrentotto/12).
12. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Comune di Passignano sul Trasimeno deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, del risarcimento del danno nella misura ora indicata.
Secondo i principi (cfr., ex multis : Cons. Stato, Sez, VII, 5 gennaio 2024, n. 231; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 26), sulla predetta somma spettano, dal 7 luglio 2017 (data di emanazione del permesso di costruire in sanatoria che ha causato il danno), fino alla data della presente sentenza, sia la rivalutazione monetaria, secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’ISTAT, sia gli interessi compensativi, determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale, calcolati sulla somma periodicamente rivalutata.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sulla somma così determinata maturano gli interessi legali fino al soddisfo.
13. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
14. Va, inoltre, disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte di conti, per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Passignano sul Trasimeno al pagamento, nei confronti del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 33.038,12 (trentatremilatrentotto/12), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi come specificato in motivazione, oltre interessi in misura legale sulla somma complessivamente determinata dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna il medesimo Comune al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO