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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania composta dai seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CHISARI CARMELO, giusta procura in atti. C.F._2
Appellanti
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACONA SANTI Controparte_2 P.IVA_2
PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I, 354 CATANIApresso il difensore avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catania e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, annullare in toto le fidejussioni stipulate in data 8.5.2002, 5.5.2004, 25.11.2004, per violazione della normativa ex L.
154/1992 (art.10), e/o ex art. 2 della Legge 287/90, siccome redatte sulla base di schemi uniformi predisposti dall'ABI, oggetto della Circolare n. 20 del 17.6.1987 e della Delibera del 4.7.2003. Ovvero,
in via subordinata, annullare le clausole di cui agli artt. 2, 6, 8 e 7 delle fidejussioni stipulate in data
8.5.2002, 5.5.2004 e 25.11.2004, in quanto contenenti disposizioni che violano la Legge 154/1992, e/o le disposizioni dell'art. 2 della Legge 287/90. In ogni caso, condannare la convenuta Controparte_3
, in persona del lrpt, al risarcimento del danno derivante agli odierni attori dall'illegittima
[...]
segnalazione nella centrale rischi del circuito interbancario attuata in conseguenza di fidejussioni nulle per i motivi sopra esposte. Danno da liquidarsi nella misura di Euro 100 mila per ciascuno degli attori,
ovvero nella diversa, maggiore o minore misura, che sarà ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226
cod.civ., 114 cpc”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni gli attori esponevano di essersi costituiti, in data 8.5.2002,
fideiussori della società (poi divenuta ) fino alla Controparte_4 Controparte_5
concorrenza di €.1.550.000,00 a garanzia dei rapporti di conto corrente da essa intrattenuti con la banca pagina 2 di 8 convenuta presso la locale agenzia di Paternò (Ct) (conti correnti ordinari 143/04 e 1000.27 e conto anticipo fattura 788660.50); contestavano che il testo della fidejussione fosse stato predisposto unilateralmente dalla banca senza preventiva trattativa in ordine al suo Parte_3
contenuto, e ad essi sottoposto per la sola sottoscrizione per integrale adesione ed accettazione;
deducevano, inoltre, che il testo della fidejussione fosse contrario alle previsioni della Legge 287/90 (in particolare, tale contestazione riguardava gli artt. 2, 6, 7 ed 8 della prestata fideiussione); aggiungevano che con scrittura in data 5.5.2004 l'importo garantito ed oggetto di fideiussione veniva elevato sino alla concorrenza di €.1.900.000,00 e con successiva scrittura del 25.11.2004 ulteriormente elevato sino alla concorrenza di €.2.550.000,00; deducevano che anche le due scritture del 5 maggio e del 25 novembre
2004 erano frutto di predisposizione unilaterale da parte della convenuta banca MPS e che entrambe rinviavano alla fidejussione dell'8 maggio 2002, di cui richiamavano il testo integrale, e dunque ivi comprese le clausole di cui agli artt. 2, 6, 7 ed 8.
In punto di diritto, gli attori eccepivano e contestavano la violazione della Legge 287/1990 per essere il contenuto delle fideiussioni da essi sottoscritte riproduttivo di uno schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) diffuso a tutte le banche (compreso il MPS) e da esse pedissequamente riprodotto ed applicato nei rapporti con la propria clientela e citavano, a tal fine, la
Circolare Abi n. 20, Serie Tecnica O del 17.6.1987 e la Delibera Abi n. 3532 del 4.7.2003; sostenevano che lo schema di fidejussione predisposto dall'ABI, e concretamente applicato da MPS nei loro confronti, era frutto di una delibera costituente “intesa” vietata dalla Legge 287/90, art.2, perché
produceva l'effetto di una vera e propria “standardizzazione” dell'offerta nei rapporti con i clienti
(consumatori), mediante la diffusione di un testo uniforme su tutto il territorio nazionale che, in quanto tale, violava la richiamata normativa, nonché le disposizioni della Legge 154/92; invocavano, a sostegno degli esposti assunti, il provvedimento emesso dall'Autorità Garante per il Mercato e la
Concorrenza, che aveva sancito la contrarietà delle disposizioni contenute nelle schema fideiussorio pagina 3 di 8 alla Legge 287 del 1990, sancendone la nullità (provvedimento dell'Autorità Garante n. 2341/1994 e provvedimento 14251 del 20.4.2005, entrambi prodotti in giudizio).
Gli attori, infine, oltre a chiedere l'annullamento delle fideiussioni da essi sottoscritte, quantomeno relativamente agli artt. 2, 6, 7 ed 8, chiedevano altresì la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, invocando al riguardo le disposizioni del D.Lgs.3/2017, conseguente alla illegittima segnalazione in “Centrale Rischi” quali “cattivi pagatori”; danno che quantificavano nella misura di €.100.000,00 per ciascuno, o comunque da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc e rigettate le richieste istruttorie avanzate dagli attori, la causa,
sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva decisa con la sentenza n. 3310/2022, con la quale il
Tribunale di Catania rigettava le domande attoree, con condanna alle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
affidandolo a cinque motivi.
Si è costituita quale cessionaria del credito, per chiedere il rigetto dell'appello, con Controparte_2
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29.1.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con i primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado:
- per non avere adeguatamente esaminato la documentazione prodotta in primo grado idonea a provare la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla L.287/90 e per avere ritenuto violato l'onere probatorio gravante su essi appellanti;
pagina 4 di 8 - per avere ritenuto non provata la partecipazione della banca convenuta alle intese anticoncorrenziali sanzionate;
- per non avere rilevato la perfetta coincidenza tra le clausole contenute nelle fideiussioni e quelle dichiarate lesive della normativa antitrust, con conseguente declaratoria della nullità delle prime.
I motivi così come riassunti, articolati dagli opponenti in maniera alquanto disorganica, vanno integralmente respinti.
Ed invero, innanzitutto, questa Corte, confermando la correttezza delle valutazioni fatte dal Giudice a quo, rileva la assoluta carenza documentale. Gli attori, nel corso del primo grado di giudizio, hanno,
infatti, prodotto una serie di documenti, già sopra richiamati, che risultano del tutto ultronei rispetto al tema di indagine, omettendo, invece, di produrre l'unico documento rilevante: la delibera n.55/05 con la quale la Banca d'Italia ha disposto che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)
contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello
schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Gli appellanti, invero, hanno omesso, pur avendone la possibilità, di produrre il citato provvedimento della Banca d'Italia che accertava la violazione della normativa antitrust (e che, come correttamente osservato dal primo giudice, non ha carattere normativo), in mancanza del quale non si può verificare la fondatezza della eccepita nullità delle fideiussioni per cui è causa quali contratti, “a valle”, rispetto allo schema integrante la violazione della normativa a tutela della concorrenza “a monte”, atteso che la sua rituale acquisizione in atti è determinante ai fini della prova degli stessi fatti da cui dovrebbe derivare l'invalidità negoziale, sì come chiarito da Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, secondo cui: “In
tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 l. n.287
del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle
banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle
pagina 5 di 8 modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi
dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il
giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare
il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute
contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire
rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con
cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso
il sistema bancario”.
Né - occorre ribadirlo - alcuna rilevanza assumono gli ulteriori documenti prodotti dagli appellanti in primo grado, atteso che nessuno di essi contiene alcuna esplicita affermazione di contrarietà delle clausole fideiussorie alle disposizioni contenute nella L.287/90.
Nessuna contraddittorietà è dato, quindi, ravvisare nella parte di sentenza impugnata.
A ciò va aggiunto, che, con precipuo riguardo alla eccepita nullità della clausola derogativa della norma di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni prestate dagli appellanti per violazione della disciplina consumeristica di cui agli artt. 33 ss. D. Lgs. 206/2005, la stessa deve essere dichiarata inammissibile non essendo mai stata eccepita l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.,
che costituisce una eccezione c.d. in senso stretto. Ne consegue che, comunque, gli appellanti non potrebbero trarre utilità dalla declaratoria di nullità della clausola derogatoria in questione, essendo loro precluso sollevare la detta eccezione ex art. 1957 c.c., pacificamente da considerarsi c.d. in senso stretto, soltanto oggi (v. da ultimo Cass., sez. III, 25 marzo 2024, n. 8023).
Invero, gli appellanti non hanno mai eccepito la decadenza in cui sarebbe incorsa la banca, sembrando appena il caso di evidenziare come la distinta questione della rilevabilità della nullità della clausola contrattuale che deroga alla disposizione codicistica contenuta nell'art. 1957 c.c. non refluisca sulla tardività della eccezione, non potendosi postulare la necessità che prima, in ipotesi, debba essere pagina 6 di 8 dichiarata la nullità della clausola derogatoria (nel caso in esame in forza della asserita conformità di essa allo schema ABI contrario alla normativa antitrust, ovvero in forza della violazione della disciplina consumeristica) e, solo successivamente, possa essere fatta valere la decadenza, e ciò perché
la sentenza che accerti la nullità ha comunque natura dichiarativa (e non costitutiva) e pertanto si limita ad accertare la nullità di una clausola contrattuale sussistente fin dall'origine, con la conseguenza da un canto che la facoltà per la parte di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 cc sussisteva già nel momento in cui è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (e si è consumata non essendosene tempestivamente avvalsa) e, dall'altro, che la mancata, tempestiva, proposizione dell'eccezione priva di interesse attuale la parte all'accertamento della nullità della clausola derogatoria.
Né, del resto, può invocarsi la violazione della disciplina consumeristica, atteso che entrambi gli appellanti si sono espressamente qualificati “imprenditori” (v. pag.26 dell'atto di appello), pertanto,
non destinatari delle norme previste a tutela del consumatore (D. L.vo 206/05).
Per le esposte ragioni i primi tre motivi di appello vanno rigettati.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione presso la c.d. “Centrale Rischi” della Banca d'Italia, operata dalla banca appellata in attuazione di una fidejussione da giudicarsi nulla, quantomeno in riferimento ad alcune sue clausole.
Il motivo è chiaramente infondato atteso che il Tribunale di Catania, avendo rigettato la domanda principale proposta dagli attori ed avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle fideiussioni, o di alcune clausole, per contrarietà alla normativa antitrust ha, di conseguenza, sia pure implicitamente,
rigettato anche la domanda risarcitoria chiaramente collegata e dipendente dalla prima e ciò a tacere da ogni considerazione in merito alla carenza di prova in ordine alla illegittimità della segnalazione ed ai danni genericamente ed asseritamente lamentati e quantificati in €.100.000,00 per ciascuno degli appellanti.
pagina 7 di 8 Con il quinto motivo, infine, le lagnanze sono state indirizzate al capo della sentenza che ha statuito in merito alle spese del giudizio, che sono state poste a carico degli attori.
Anche questo motivo non sfugge alla pronuncia di rigetto atteso che il primo Giudice ha fatto corretta applicazione delle regole dettate dagli artt.91 e segg. cpc ponendo doverosamente le spese a carico della parte soccombente.
Per i superiori motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.3310/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellata liquidate in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, il 30.4.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania composta dai seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CHISARI CARMELO, giusta procura in atti. C.F._2
Appellanti
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACONA SANTI Controparte_2 P.IVA_2
PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I, 354 CATANIApresso il difensore avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catania e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, annullare in toto le fidejussioni stipulate in data 8.5.2002, 5.5.2004, 25.11.2004, per violazione della normativa ex L.
154/1992 (art.10), e/o ex art. 2 della Legge 287/90, siccome redatte sulla base di schemi uniformi predisposti dall'ABI, oggetto della Circolare n. 20 del 17.6.1987 e della Delibera del 4.7.2003. Ovvero,
in via subordinata, annullare le clausole di cui agli artt. 2, 6, 8 e 7 delle fidejussioni stipulate in data
8.5.2002, 5.5.2004 e 25.11.2004, in quanto contenenti disposizioni che violano la Legge 154/1992, e/o le disposizioni dell'art. 2 della Legge 287/90. In ogni caso, condannare la convenuta Controparte_3
, in persona del lrpt, al risarcimento del danno derivante agli odierni attori dall'illegittima
[...]
segnalazione nella centrale rischi del circuito interbancario attuata in conseguenza di fidejussioni nulle per i motivi sopra esposte. Danno da liquidarsi nella misura di Euro 100 mila per ciascuno degli attori,
ovvero nella diversa, maggiore o minore misura, che sarà ritenuta equa e di giustizia ex art. 1226
cod.civ., 114 cpc”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni gli attori esponevano di essersi costituiti, in data 8.5.2002,
fideiussori della società (poi divenuta ) fino alla Controparte_4 Controparte_5
concorrenza di €.1.550.000,00 a garanzia dei rapporti di conto corrente da essa intrattenuti con la banca pagina 2 di 8 convenuta presso la locale agenzia di Paternò (Ct) (conti correnti ordinari 143/04 e 1000.27 e conto anticipo fattura 788660.50); contestavano che il testo della fidejussione fosse stato predisposto unilateralmente dalla banca senza preventiva trattativa in ordine al suo Parte_3
contenuto, e ad essi sottoposto per la sola sottoscrizione per integrale adesione ed accettazione;
deducevano, inoltre, che il testo della fidejussione fosse contrario alle previsioni della Legge 287/90 (in particolare, tale contestazione riguardava gli artt. 2, 6, 7 ed 8 della prestata fideiussione); aggiungevano che con scrittura in data 5.5.2004 l'importo garantito ed oggetto di fideiussione veniva elevato sino alla concorrenza di €.1.900.000,00 e con successiva scrittura del 25.11.2004 ulteriormente elevato sino alla concorrenza di €.2.550.000,00; deducevano che anche le due scritture del 5 maggio e del 25 novembre
2004 erano frutto di predisposizione unilaterale da parte della convenuta banca MPS e che entrambe rinviavano alla fidejussione dell'8 maggio 2002, di cui richiamavano il testo integrale, e dunque ivi comprese le clausole di cui agli artt. 2, 6, 7 ed 8.
In punto di diritto, gli attori eccepivano e contestavano la violazione della Legge 287/1990 per essere il contenuto delle fideiussioni da essi sottoscritte riproduttivo di uno schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) diffuso a tutte le banche (compreso il MPS) e da esse pedissequamente riprodotto ed applicato nei rapporti con la propria clientela e citavano, a tal fine, la
Circolare Abi n. 20, Serie Tecnica O del 17.6.1987 e la Delibera Abi n. 3532 del 4.7.2003; sostenevano che lo schema di fidejussione predisposto dall'ABI, e concretamente applicato da MPS nei loro confronti, era frutto di una delibera costituente “intesa” vietata dalla Legge 287/90, art.2, perché
produceva l'effetto di una vera e propria “standardizzazione” dell'offerta nei rapporti con i clienti
(consumatori), mediante la diffusione di un testo uniforme su tutto il territorio nazionale che, in quanto tale, violava la richiamata normativa, nonché le disposizioni della Legge 154/92; invocavano, a sostegno degli esposti assunti, il provvedimento emesso dall'Autorità Garante per il Mercato e la
Concorrenza, che aveva sancito la contrarietà delle disposizioni contenute nelle schema fideiussorio pagina 3 di 8 alla Legge 287 del 1990, sancendone la nullità (provvedimento dell'Autorità Garante n. 2341/1994 e provvedimento 14251 del 20.4.2005, entrambi prodotti in giudizio).
Gli attori, infine, oltre a chiedere l'annullamento delle fideiussioni da essi sottoscritte, quantomeno relativamente agli artt. 2, 6, 7 ed 8, chiedevano altresì la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno, invocando al riguardo le disposizioni del D.Lgs.3/2017, conseguente alla illegittima segnalazione in “Centrale Rischi” quali “cattivi pagatori”; danno che quantificavano nella misura di €.100.000,00 per ciascuno, o comunque da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc e rigettate le richieste istruttorie avanzate dagli attori, la causa,
sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva decisa con la sentenza n. 3310/2022, con la quale il
Tribunale di Catania rigettava le domande attoree, con condanna alle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
affidandolo a cinque motivi.
Si è costituita quale cessionaria del credito, per chiedere il rigetto dell'appello, con Controparte_2
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29.1.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con i primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado:
- per non avere adeguatamente esaminato la documentazione prodotta in primo grado idonea a provare la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla L.287/90 e per avere ritenuto violato l'onere probatorio gravante su essi appellanti;
pagina 4 di 8 - per avere ritenuto non provata la partecipazione della banca convenuta alle intese anticoncorrenziali sanzionate;
- per non avere rilevato la perfetta coincidenza tra le clausole contenute nelle fideiussioni e quelle dichiarate lesive della normativa antitrust, con conseguente declaratoria della nullità delle prime.
I motivi così come riassunti, articolati dagli opponenti in maniera alquanto disorganica, vanno integralmente respinti.
Ed invero, innanzitutto, questa Corte, confermando la correttezza delle valutazioni fatte dal Giudice a quo, rileva la assoluta carenza documentale. Gli attori, nel corso del primo grado di giudizio, hanno,
infatti, prodotto una serie di documenti, già sopra richiamati, che risultano del tutto ultronei rispetto al tema di indagine, omettendo, invece, di produrre l'unico documento rilevante: la delibera n.55/05 con la quale la Banca d'Italia ha disposto che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)
contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello
schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Gli appellanti, invero, hanno omesso, pur avendone la possibilità, di produrre il citato provvedimento della Banca d'Italia che accertava la violazione della normativa antitrust (e che, come correttamente osservato dal primo giudice, non ha carattere normativo), in mancanza del quale non si può verificare la fondatezza della eccepita nullità delle fideiussioni per cui è causa quali contratti, “a valle”, rispetto allo schema integrante la violazione della normativa a tutela della concorrenza “a monte”, atteso che la sua rituale acquisizione in atti è determinante ai fini della prova degli stessi fatti da cui dovrebbe derivare l'invalidità negoziale, sì come chiarito da Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, secondo cui: “In
tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 l. n.287
del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle
banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle
pagina 5 di 8 modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi
dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il
giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare
il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute
contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire
rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con
cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso
il sistema bancario”.
Né - occorre ribadirlo - alcuna rilevanza assumono gli ulteriori documenti prodotti dagli appellanti in primo grado, atteso che nessuno di essi contiene alcuna esplicita affermazione di contrarietà delle clausole fideiussorie alle disposizioni contenute nella L.287/90.
Nessuna contraddittorietà è dato, quindi, ravvisare nella parte di sentenza impugnata.
A ciò va aggiunto, che, con precipuo riguardo alla eccepita nullità della clausola derogativa della norma di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni prestate dagli appellanti per violazione della disciplina consumeristica di cui agli artt. 33 ss. D. Lgs. 206/2005, la stessa deve essere dichiarata inammissibile non essendo mai stata eccepita l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.,
che costituisce una eccezione c.d. in senso stretto. Ne consegue che, comunque, gli appellanti non potrebbero trarre utilità dalla declaratoria di nullità della clausola derogatoria in questione, essendo loro precluso sollevare la detta eccezione ex art. 1957 c.c., pacificamente da considerarsi c.d. in senso stretto, soltanto oggi (v. da ultimo Cass., sez. III, 25 marzo 2024, n. 8023).
Invero, gli appellanti non hanno mai eccepito la decadenza in cui sarebbe incorsa la banca, sembrando appena il caso di evidenziare come la distinta questione della rilevabilità della nullità della clausola contrattuale che deroga alla disposizione codicistica contenuta nell'art. 1957 c.c. non refluisca sulla tardività della eccezione, non potendosi postulare la necessità che prima, in ipotesi, debba essere pagina 6 di 8 dichiarata la nullità della clausola derogatoria (nel caso in esame in forza della asserita conformità di essa allo schema ABI contrario alla normativa antitrust, ovvero in forza della violazione della disciplina consumeristica) e, solo successivamente, possa essere fatta valere la decadenza, e ciò perché
la sentenza che accerti la nullità ha comunque natura dichiarativa (e non costitutiva) e pertanto si limita ad accertare la nullità di una clausola contrattuale sussistente fin dall'origine, con la conseguenza da un canto che la facoltà per la parte di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 cc sussisteva già nel momento in cui è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (e si è consumata non essendosene tempestivamente avvalsa) e, dall'altro, che la mancata, tempestiva, proposizione dell'eccezione priva di interesse attuale la parte all'accertamento della nullità della clausola derogatoria.
Né, del resto, può invocarsi la violazione della disciplina consumeristica, atteso che entrambi gli appellanti si sono espressamente qualificati “imprenditori” (v. pag.26 dell'atto di appello), pertanto,
non destinatari delle norme previste a tutela del consumatore (D. L.vo 206/05).
Per le esposte ragioni i primi tre motivi di appello vanno rigettati.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della segnalazione presso la c.d. “Centrale Rischi” della Banca d'Italia, operata dalla banca appellata in attuazione di una fidejussione da giudicarsi nulla, quantomeno in riferimento ad alcune sue clausole.
Il motivo è chiaramente infondato atteso che il Tribunale di Catania, avendo rigettato la domanda principale proposta dagli attori ed avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle fideiussioni, o di alcune clausole, per contrarietà alla normativa antitrust ha, di conseguenza, sia pure implicitamente,
rigettato anche la domanda risarcitoria chiaramente collegata e dipendente dalla prima e ciò a tacere da ogni considerazione in merito alla carenza di prova in ordine alla illegittimità della segnalazione ed ai danni genericamente ed asseritamente lamentati e quantificati in €.100.000,00 per ciascuno degli appellanti.
pagina 7 di 8 Con il quinto motivo, infine, le lagnanze sono state indirizzate al capo della sentenza che ha statuito in merito alle spese del giudizio, che sono state poste a carico degli attori.
Anche questo motivo non sfugge alla pronuncia di rigetto atteso che il primo Giudice ha fatto corretta applicazione delle regole dettate dagli artt.91 e segg. cpc ponendo doverosamente le spese a carico della parte soccombente.
Per i superiori motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.3310/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellata liquidate in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, il 30.4.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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