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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Giuliana Segna Presidente dott. Benedetto Sieff Giudice relatore dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 120 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
Parte_4
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Parte_5
[...] con l'avv. Fabrizio MARCHIONNI;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_4
[...] con l'avv. Marco Saverio SPOLIDORO e l'avv. Giuliano NICOLA;
PARTE CONVENUTA
pag. 1 di 12 rimessa in decisione al collegio sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atti, che la deliberazione assunta dall'assemblea di in data 19.10.2023 è affetta da abuso di potere della Controparte_4 maggioranza ai danni della minoranza e per l'effetto annullare la stessa;
IN OGNI CASO:
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese relative al presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1bis e comma 2;
IN VIA ISTRUTTORIA:
[omissis]”.
Per parte convenuta.
“1) in via principale: rigettare ogni avversaria domanda attrice siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese del presente giudizio, con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis e di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14, nonché diritti ed onorari legali oltre al rimborso forfettario spese generali ed oltre a cassa previdenza avvocati ed I.V.A. ove dovuta;
3) Mezzi istruttori: [omissis]”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori, quali soci della società convenuta (ovvero Controparte_4 [...]
, impugnano la deliberazione assunta all'assemblea del 19.10.2023 Controparte_5
(docc. 2 attori e 5 convenuta), lamentando che essa è affetta da abuso di potere da parte della maggioranza ai danni dei soci di minoranza.
2. Con la suddetta deliberazione, si è deciso quanto segue:
pag. 2 di 12 La doglianza attorea è precisamente rivolta alle modifiche per come versate nel nuovo testo dell'art. 7, comma 9 dello statuto, che nella previgente versione (contenuta nel vecchio art. 8, comma 9) stabiliva, a chiusura di un'articolata regolamentazione del diritto di prelazione dei soci rispetto a negozi di trasferimento delle partecipazioni, quanto segue (cfr. doc. 3 attori):
pag. 3 di 12 Nella nuova (impugnata) versione si stabilisce quanto segue:
Viene in buona sostanza introdotta una clausola di gradimento rispetto al trasferimento “delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione” in favore di “consorzi o società o altri soggetti che operino in concorrenza con o comunque che operino nel Controparte_4
pag. 4 di 12 settore dei pedaggi autostradali e delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali”, oltre che “a società fiduciarie che non accettino di esibire il libro delle intestazioni fiduciarie” o i cui fiducianti siano i suddetti soggetti. Il gradimento riguarda anche la costituzione in pegno delle partecipazioni in favore dei medesimi soggetti.
Il gradimento va espresso dall'organo amministrativo di con il voto Controparte_4 favorevole quantomeno della totalità dei suoi membri meno uno, e va motivato con l'assenza delle suddette situazioni di concorrenza, o altrimenti giustificato “in relazione ad accordi commerciali o situazioni di interesse della Società”.
Viene precisato che il gradimento opera anche qualora i soggetti versanti nelle suddette situazioni di concorrenza siano già soci di Controparte_4
Le modifiche vengono giustificate nei seguenti termini (cfr. p. 3 verbale di assemblea):
2.1. Orbene, sostengono gli attori – con argomenti che saranno più avanti affrontati – che le reali motivazioni sottese alla clausola di gradimento introdotta dalla maggioranza sarebbero altre rispetto a quelle dichiarate, e nulla avrebbero a che vedere con l'interesse sociale di diversamente mirando al perseguimento di interessi personali dei soci di Controparte_4 maggioranza con lesione dei diritti patrimoniali dei soci di minoranza “uti singoli”.
3. La domanda attorea non può trovare seguito.
3.1. Occorre anzitutto osservare che, in materia di trasferimento delle partecipazioni di società
a responsabilità limitata, l'art. 2469 c.c., ribadito il principio della libertà di trasferimento, fa salve le clausole statutarie limitative di tale libertà.
pag. 5 di 12 Allorquando dette clausole stabiliscano l'intrasferibilità, ovvero subordinino il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi senza prevederne condizioni e limiti (ovvero ancora tali condizioni e limiti nel caso concreto impediscano il trasferimento per causa di morte), l'art. 2469, comma 2, c.c. prevede il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2473
c.c..
La legge, dunque, regola la materia delle clausole di gradimento, allo specifico fine di evitare eccessive compressioni del diritto dei soci di trasferire liberamente la propria partecipazione, senza vietare le clausole di intrasferibilità assoluta o di mero gradimento, bensì stabilendo il diritto per il socio di recedere dalla società.
Nel caso di specie, è pacifico che la clausola non sia di mero gradimento, essendo previste specifiche condizioni di operatività, che culminano in un altrettanto specifico obbligo motivazionale da parte dell'organo amministrativo.
3.2. E' indubbio che le citate disposizioni di legge esauriscano in gran parte la tematica dei cosiddetti “soci prigionieri”.
Tuttavia, a fronte della specifica tutela offerta ai soci di minoranza dall'art. 2469 c.c., ossia il recesso, vi può essere ancora margine per ritenere che, in presenza di una clausola di gradimento (non mero, dunque escludente il diritto di recesso da parte dei soci), l'abuso della maggioranza si possa annidare nelle condizioni e nei limiti che regolano l'espressione del gradimento.
In tal senso, e declinando nel caso specifico le indicazioni date dal giudice di legittimità sul tema dell'abuso della maggioranza (cfr. da ultimo e per tutte Cass. n. 4034 del 2024), la previsione del gradimento potrà essere ritenuta abusiva allorquando essa stabilisca condizioni e limiti volti a perseguire interessi personali antitetici con quello sociale, oppure sia il frutto di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.
3.3. Nel caso di specie, non v'è modo alcuno di ritenere che la clausola impugnata sia antitetica rispetto all'interesse sociale, giacché essa persegue, sia pure sul piano oggettivo – ossia l'unico concretamente valutabile, trattandosi pur sempre di una previsione normativa, per quanto di fonte negoziale – l'interesse sociale, atteso che il criterio di gradimento viene ancorato alla naturale esigenza di impedire che soggetti in concorrenza possano far parte della pag. 6 di 12 compagine sociale, avvantaggiandosi grazie alle informazioni che possano raccogliere dall'interno.
Non meritano seguito le deduzioni degli attori secondo cui siffatto interesse sarebbe inesistente, giacché in sarebbero già presenti, quali soci, soggetti che Controparte_4 operano in concorrenza.
Per un verso, inconcludente è l'osservazione secondo cui 13 soci di sarebbero CP_4 anche consorziati di Consorzitalia, atteso che si prospetta una sorta di concorrenza “indiretta”
(l'esser consorziati di un soggetto concorrente), ossia una situazione che la clausola stessa
(per sua natura di stretta interpretazione) non considera.
Per altro verso, nemmeno assume rilevanza che in sia presente un socio CP_4 direttamente concorrente, quale l'attore atteso che la clausola di Parte_4 gradimento non può che stabilire per il futuro, non vedendosi come la società – per volontà dei suoi soci di maggioranza – possa diversamente deliberare l'esclusione di un socio, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2473 bis c.c. (ossia la ricorrenza di una specifica giusta causa prevista dallo statuto).
La circostanza, poi, che nessun socio di minoranza possa ambire a partecipare all'amministrazione della società non assume rilevanza, a fronte del diritto di ciascun socio di minoranza di avere informazioni ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c..
Del pari inconcludente è l'osservazione per la quale non sarebbe stato previsto il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti, sull'assunto che la clausola, in realtà, comporterebbe un'intrasferibilità assoluta, trattandosi di argomento che, diversamente, dovrebbe condurre a riqualificare la clausola come di “mero” gradimento – assumendo come fittizi i limiti e le condizioni di esercizio del gradimento – dunque a far scattare il diritto, ex lege, di recesso di cui all'art. 2469, comma 2, c.c., stimolando tuttavia una pronuncia, dichiarativa, esterna al thema decidendum, così come perimetrato dalla domanda attorea, che invoca la nullità della deliberazione impugnata, e non anche l'accertamento di detto diritto di recesso.
3.4. Nemmeno v'è modo di ritenere che la clausola impugnata sia espressione di un intento fraudolento dei soci di maggioranza ai danni di quelli di minoranza.
Nel confronto processuale, non si fa mistero del fatto che la clausola sia stata confezionata con il più immediato scopo di evitare ai soci di maggioranza di essere sollecitati – nonostante il consolidato controllo del governo sociale – a esercitare il diritto di prelazione a fronte delle pag. 7 di 12 iniziative, assunte dai soci di minoranza, volte a vendere le proprie partecipazioni ad un soggetto concorrente, ossia Consorzioitalia. Di ciò si lamentano, anzitutto, gli stessi attori, ma lo riconosce la stessa convenuta – e con essa i soci di maggioranza – nel momento in cui mette in rilievo come l'impegno economico correlato all'esercizio del diritto di prelazione
“potrebbe diventare molto gravoso” “ove uno o più concorrenti dovessero in futuro offrire di acquistare la partecipazione di molti soci (ad es. tutti gli odierni attori)” (cfr. p. 15 comparsa di risposta).
Tale scopo, tuttavia, è lungi dal poter essere qualificabile come fraudolento, apparendo al contrario perfettamente lecito, giacché pur sempre indotto e sorretto dall'esigenza di impedire, in piena conformità e coerenza con l'interesse sociale, che un soggetto concorrente entri a far parte della società, con il rischio di danneggiarla.
Non è pertanto possibile affermare, secondo la tesi attorea, che l'unico intento effettivamente perseguito dalla maggioranza con l'adozione della deliberazione impugnata sia stato quello di pregiudicare i diritti dei soci di minoranza aderenti a Consorzioitalia, valorizzando la contestualità o la vicinanza temporale rispetto a determinate situazioni di fatto sulle quali la modifica statutaria è destinata ad incidere, giacché la deliberazione assembleare resta pur sempre caratterizzata dal lecito fine di arginare l'ingresso di concorrenti.
E' poi indubbio che la clausola comprima, sul piano economico, la posizione dei soci di minoranza, ma si tratta di un effetto che non presenta alcun profilo di antigiuridicità, e che anzi viene considerato come lecito dallo stesso art. 2469 c.c., il quale, prevedendo la possibilità di introdurre limitazioni alla libera circolazione delle partecipazioni, dunque di limitare la concorrenza sul lato della domanda, contestualmente tollera compressioni del diritto dei soci di realizzare il valore delle proprie partecipazioni secondo un dato valore di mercato, ridimensionandolo rispetto ad un mercato – anche sensibilmente – più ristretto (con inevitabile condizionamento delle dinamiche di formazione del prezzo).
3.5. In tema, è bene chiarire che non assumono rilevanza alcuna tutte le deduzioni in fatto degli attori in relazione alle ragioni storiche che li avrebbero indotti originariamente a far parte di ossia l'asserita stretta connessione con l'associazione di categoria CP_4
ANITA e lo spirito associativo e di servizio che avrebbe dunque animato CP_4 nell'ottica di consentire ai soci di beneficiare di condizioni economiche migliorative sui servizi di interesse, ragioni in seguito frustrate – secondo la tesi attorea – dai mutamenti introdotti dalla nuova maggioranza che ha assunto il controllo dal 2017.
pag. 8 di 12 Suggestivamente gli attori narrano della “scalata” del gruppo di maggioranza – facente capo al gruppo “Arcese” – con acquisti a prezzi superiori al valore del patrimonio netto e asseritamente “fuori mercato”, e della conseguente “deviazione” dall'originaria “mission” impressa dalla nuova maggioranza al governo sociale, con mero scopo di profitto e perdita della “caratterizzazione associativa” che da sempre avrebbe contraddistinto ma CP_4 si tratta di circostanze che assumono valenza neutra sul piano giuridico, escluso che le partecipazioni della società vengano scambiate su un mercato regolamentato.
Appare poi inconsistente il ripetuto richiamo degli attori ad un presunto diritto dei soci di sciogliersi in ogni momento dal vincolo sociale, smobilizzando l'investimento (a valori di mercato o di patrimonio netto), in ragione dello scopo mutualistico (ovvero “associativo” o di
“servizio”, secondo le varie espressioni usate dagli attori) che caratterizza i consorzi, giacché, alla stregua del suo oggetto sociale, non risulta essere una società consortile, ai CP_4 sensi dell'art. 2615 bis c.c., più semplicemente configurandosi come una società commerciale che offre servizi alle imprese di autotrasporto (cfr. statuto e visura camerale, docc. 1, 2, 3 attori).
Va peraltro detto che comunque non è dato rinvenire, in generale, siffatto diritto allo svincolo, in ogni tempo, dell'investimento sociale, nemmeno nell'ambito delle società consortili, occorrendosi diversamente, e di volta in volta, verificare quali siano i termini e le condizioni, anche di tempo, che, sul piano legale e negoziale, regolano la partecipazione.
Più correttamente – e prescindendo dalla narrazione attorea e dalle suggestioni che ne possono derivare – la posizione fatta valere dagli attori va correttamente inquadrata in una mera aspettativa alla conservazione di un certo assetto gestionale storicamente consolidatosi, la quale è fatalmente destinata ad infrangersi contro un eventuale cambio di rotta che sia deciso dalla maggioranza dei soci. Sul punto, non è data rinvenire alcuna posizione giuridica soggettiva di tutela del socio di minoranza, versandosi nella naturale situazione di tensione tra interessi contrapposti che ordinariamente anima qualsiasi relazione economica, come tale destinata ad essere regolata dalla disciplina che riguarda l'assunzione di decisioni in materia di governo sociale.
Come già si è detto proprio guardandosi alla situazione concreta corrente nel momento storico in cui viene assunta la decisione assembleare – assecondando l'indicazione tratta dagli stessi attori dalla giurisprudenza sviluppatasi in tema di abuso della maggioranza –, all'interesse manifestato dai soci di minoranza di poter cedere le loro partecipazioni ad un prezzo che si pag. 9 di 12 possa ritenere “giusto”, ossia aderente ai valori di mercato o, quanto meno, a quelli di bilancio, si contrappone l'interesse manifestato dai soci di maggioranza di evitare di ricorrere all'esercizio del diritto di prelazione per arginare l'ingresso di soci sgraditi indicati come acquirenti delle loro partecipazioni da parte dei soci di minoranza (e quindi di non subire una sorta di ricatto dei soci di minoranza). Tale interesse dei soci di maggioranza, diversamente da quanto affermano gli odierni attori, non può dirsi meno degno di tutela di quello dei soci di minoranza, sì che il conflitto rimane interamente confinato nel campo della libertà economica, senza alcun profilo di contrasto con norme inderogabili, e dunque sul piano giuridico è fatalmente destinato a rinvenire la sua soluzione secondo la regola della maggioranza, con soggezione della minoranza.
Va peraltro annotato come gli stessi attori riconoscano come Consorzioitalia – ossia il terzo potenziale acquirente delle partecipazioni nella situazione concreta, soggetto concorrente di
– non abbia alcun autentico interesse a entrare nella compagine sociale di CP_4
unicamente prestandosi all'acquisto per favorire l'uscita dei soci di minoranza CP_4
(cfr. da ultimo p. 21 comparsa conclusionale).
3.6. Quanto sinora detto dà esaurientemente evidenza dell'assenza del perseguimento di interessi personali antitetici con quello sociale, ovvero di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, il che in ogni caso determina il rigetto della domanda attorea con assorbimento di ogni altra questione.
3.7. Preme comunque osservare che non è pertinente con il tema qui trattato il richiamo degli attori all'asserita cessione occulta del principale ramo di azienda che la nuova maggioranza avrebbe messo in atto svuotando in favore di fondata dagli stessi CP_4 CP_6 soci di maggioranza. La doglianza si risolve infatti nella prospettazione di un fatto di mala gestio che, semmai, può assumere rilevanza in materia di responsabilità degli amministratori di non fatta valere in questa sede dagli attori. CP_4
3.8. Giova inoltre annotare che non può dirsi significativo, nel senso auspicato dagli attori, il fatto che la nuova clausola statutaria faccia rientrare nel gradimento anche la costituzione di pegno sulle partecipazioni.
Ritengono gli attori che siffatta inclusione sarebbe orientata al solo ed esclusivo fine di danneggiare i soci di minoranza, impedendo loro di finanziarsi utilizzando in garanzia le quote in Trasposervizi, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) dello pag. 10 di 12 statuto il diritto di voto permane in capo al socio, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2352
c.c., richiamato dall'art. 2471 bis c.c..
Ma l'argomento è fallace sotto diversi profili.
Va anzitutto annotato che la clausola non impedisce la costituzione di pegno, bensì estende il gradimento anche al caso di costituzione di pegno, sì che la possibilità per i soci di finanziarsi offrendo in garanzia le quote in Trasposervizi non è affatto esclusa, bensì solamente limitata, ben potendo costoro rivolgersi ad un soggetto finanziatore che non sia concorrente di con ciò impedendo al Consiglio di amministrazione l'espressione di un diniego CP_4 di gradimento (il quale, come s'è visto, dev'essere motivato).
In ogni caso, non è possibile affermare che lo scopo perseguito dai soci di maggioranza fosse esclusivamente quello di limitare i diritti dei soci di minoranza, data l'immanente permanenza del concorrente e principale interesse – coincidente con quello sociale – di evitare che operatori concorrenti possano acquisire informazioni sul governo sociale dall'interno, secondo quanto già ampiamente detto sopra. Nel caso specifico, se è vero che il diritto di voto, secondo la norma statutaria in deroga, permane in capo al socio (peraltro con disinteresse per i soci di maggioranza, già egemoni), è altrettanto vero che ogni altro diritto amministrativo – tra cui quello all'informazione, ex art. 2476, comma 2, c.c., in consonanza con l'interesse a conservare il valore della propria garanzia – spetta anche al creditore pignoratizio ex art. 2352, comma 6, c.c. (per effetto del richiamo di cui all'art. 2471 bis c.c.).
4. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; scaglione indeterminato da
52.000,01 a 260.000,00, data la presenza di una sola domanda basata su una singola, non complessa, questione, ma valorizzando gli effetti ovvero i risultati utili (art. 5, comma 6, cit.
d.m.); valore minimo quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, non essendosi svolta istruttoria alcuna, valori medi nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna in via solidale gli attori al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per pag. 11 di 12 spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Trento, 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Giuliana Segna
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Giuliana Segna Presidente dott. Benedetto Sieff Giudice relatore dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 120 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...]
Parte_4
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Parte_5
[...] con l'avv. Fabrizio MARCHIONNI;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_4
[...] con l'avv. Marco Saverio SPOLIDORO e l'avv. Giuliano NICOLA;
PARTE CONVENUTA
pag. 1 di 12 rimessa in decisione al collegio sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atti, che la deliberazione assunta dall'assemblea di in data 19.10.2023 è affetta da abuso di potere della Controparte_4 maggioranza ai danni della minoranza e per l'effetto annullare la stessa;
IN OGNI CASO:
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese relative al presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1bis e comma 2;
IN VIA ISTRUTTORIA:
[omissis]”.
Per parte convenuta.
“1) in via principale: rigettare ogni avversaria domanda attrice siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese del presente giudizio, con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis e di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14, nonché diritti ed onorari legali oltre al rimborso forfettario spese generali ed oltre a cassa previdenza avvocati ed I.V.A. ove dovuta;
3) Mezzi istruttori: [omissis]”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori, quali soci della società convenuta (ovvero Controparte_4 [...]
, impugnano la deliberazione assunta all'assemblea del 19.10.2023 Controparte_5
(docc. 2 attori e 5 convenuta), lamentando che essa è affetta da abuso di potere da parte della maggioranza ai danni dei soci di minoranza.
2. Con la suddetta deliberazione, si è deciso quanto segue:
pag. 2 di 12 La doglianza attorea è precisamente rivolta alle modifiche per come versate nel nuovo testo dell'art. 7, comma 9 dello statuto, che nella previgente versione (contenuta nel vecchio art. 8, comma 9) stabiliva, a chiusura di un'articolata regolamentazione del diritto di prelazione dei soci rispetto a negozi di trasferimento delle partecipazioni, quanto segue (cfr. doc. 3 attori):
pag. 3 di 12 Nella nuova (impugnata) versione si stabilisce quanto segue:
Viene in buona sostanza introdotta una clausola di gradimento rispetto al trasferimento “delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione” in favore di “consorzi o società o altri soggetti che operino in concorrenza con o comunque che operino nel Controparte_4
pag. 4 di 12 settore dei pedaggi autostradali e delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali”, oltre che “a società fiduciarie che non accettino di esibire il libro delle intestazioni fiduciarie” o i cui fiducianti siano i suddetti soggetti. Il gradimento riguarda anche la costituzione in pegno delle partecipazioni in favore dei medesimi soggetti.
Il gradimento va espresso dall'organo amministrativo di con il voto Controparte_4 favorevole quantomeno della totalità dei suoi membri meno uno, e va motivato con l'assenza delle suddette situazioni di concorrenza, o altrimenti giustificato “in relazione ad accordi commerciali o situazioni di interesse della Società”.
Viene precisato che il gradimento opera anche qualora i soggetti versanti nelle suddette situazioni di concorrenza siano già soci di Controparte_4
Le modifiche vengono giustificate nei seguenti termini (cfr. p. 3 verbale di assemblea):
2.1. Orbene, sostengono gli attori – con argomenti che saranno più avanti affrontati – che le reali motivazioni sottese alla clausola di gradimento introdotta dalla maggioranza sarebbero altre rispetto a quelle dichiarate, e nulla avrebbero a che vedere con l'interesse sociale di diversamente mirando al perseguimento di interessi personali dei soci di Controparte_4 maggioranza con lesione dei diritti patrimoniali dei soci di minoranza “uti singoli”.
3. La domanda attorea non può trovare seguito.
3.1. Occorre anzitutto osservare che, in materia di trasferimento delle partecipazioni di società
a responsabilità limitata, l'art. 2469 c.c., ribadito il principio della libertà di trasferimento, fa salve le clausole statutarie limitative di tale libertà.
pag. 5 di 12 Allorquando dette clausole stabiliscano l'intrasferibilità, ovvero subordinino il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi senza prevederne condizioni e limiti (ovvero ancora tali condizioni e limiti nel caso concreto impediscano il trasferimento per causa di morte), l'art. 2469, comma 2, c.c. prevede il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2473
c.c..
La legge, dunque, regola la materia delle clausole di gradimento, allo specifico fine di evitare eccessive compressioni del diritto dei soci di trasferire liberamente la propria partecipazione, senza vietare le clausole di intrasferibilità assoluta o di mero gradimento, bensì stabilendo il diritto per il socio di recedere dalla società.
Nel caso di specie, è pacifico che la clausola non sia di mero gradimento, essendo previste specifiche condizioni di operatività, che culminano in un altrettanto specifico obbligo motivazionale da parte dell'organo amministrativo.
3.2. E' indubbio che le citate disposizioni di legge esauriscano in gran parte la tematica dei cosiddetti “soci prigionieri”.
Tuttavia, a fronte della specifica tutela offerta ai soci di minoranza dall'art. 2469 c.c., ossia il recesso, vi può essere ancora margine per ritenere che, in presenza di una clausola di gradimento (non mero, dunque escludente il diritto di recesso da parte dei soci), l'abuso della maggioranza si possa annidare nelle condizioni e nei limiti che regolano l'espressione del gradimento.
In tal senso, e declinando nel caso specifico le indicazioni date dal giudice di legittimità sul tema dell'abuso della maggioranza (cfr. da ultimo e per tutte Cass. n. 4034 del 2024), la previsione del gradimento potrà essere ritenuta abusiva allorquando essa stabilisca condizioni e limiti volti a perseguire interessi personali antitetici con quello sociale, oppure sia il frutto di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.
3.3. Nel caso di specie, non v'è modo alcuno di ritenere che la clausola impugnata sia antitetica rispetto all'interesse sociale, giacché essa persegue, sia pure sul piano oggettivo – ossia l'unico concretamente valutabile, trattandosi pur sempre di una previsione normativa, per quanto di fonte negoziale – l'interesse sociale, atteso che il criterio di gradimento viene ancorato alla naturale esigenza di impedire che soggetti in concorrenza possano far parte della pag. 6 di 12 compagine sociale, avvantaggiandosi grazie alle informazioni che possano raccogliere dall'interno.
Non meritano seguito le deduzioni degli attori secondo cui siffatto interesse sarebbe inesistente, giacché in sarebbero già presenti, quali soci, soggetti che Controparte_4 operano in concorrenza.
Per un verso, inconcludente è l'osservazione secondo cui 13 soci di sarebbero CP_4 anche consorziati di Consorzitalia, atteso che si prospetta una sorta di concorrenza “indiretta”
(l'esser consorziati di un soggetto concorrente), ossia una situazione che la clausola stessa
(per sua natura di stretta interpretazione) non considera.
Per altro verso, nemmeno assume rilevanza che in sia presente un socio CP_4 direttamente concorrente, quale l'attore atteso che la clausola di Parte_4 gradimento non può che stabilire per il futuro, non vedendosi come la società – per volontà dei suoi soci di maggioranza – possa diversamente deliberare l'esclusione di un socio, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2473 bis c.c. (ossia la ricorrenza di una specifica giusta causa prevista dallo statuto).
La circostanza, poi, che nessun socio di minoranza possa ambire a partecipare all'amministrazione della società non assume rilevanza, a fronte del diritto di ciascun socio di minoranza di avere informazioni ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c..
Del pari inconcludente è l'osservazione per la quale non sarebbe stato previsto il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti, sull'assunto che la clausola, in realtà, comporterebbe un'intrasferibilità assoluta, trattandosi di argomento che, diversamente, dovrebbe condurre a riqualificare la clausola come di “mero” gradimento – assumendo come fittizi i limiti e le condizioni di esercizio del gradimento – dunque a far scattare il diritto, ex lege, di recesso di cui all'art. 2469, comma 2, c.c., stimolando tuttavia una pronuncia, dichiarativa, esterna al thema decidendum, così come perimetrato dalla domanda attorea, che invoca la nullità della deliberazione impugnata, e non anche l'accertamento di detto diritto di recesso.
3.4. Nemmeno v'è modo di ritenere che la clausola impugnata sia espressione di un intento fraudolento dei soci di maggioranza ai danni di quelli di minoranza.
Nel confronto processuale, non si fa mistero del fatto che la clausola sia stata confezionata con il più immediato scopo di evitare ai soci di maggioranza di essere sollecitati – nonostante il consolidato controllo del governo sociale – a esercitare il diritto di prelazione a fronte delle pag. 7 di 12 iniziative, assunte dai soci di minoranza, volte a vendere le proprie partecipazioni ad un soggetto concorrente, ossia Consorzioitalia. Di ciò si lamentano, anzitutto, gli stessi attori, ma lo riconosce la stessa convenuta – e con essa i soci di maggioranza – nel momento in cui mette in rilievo come l'impegno economico correlato all'esercizio del diritto di prelazione
“potrebbe diventare molto gravoso” “ove uno o più concorrenti dovessero in futuro offrire di acquistare la partecipazione di molti soci (ad es. tutti gli odierni attori)” (cfr. p. 15 comparsa di risposta).
Tale scopo, tuttavia, è lungi dal poter essere qualificabile come fraudolento, apparendo al contrario perfettamente lecito, giacché pur sempre indotto e sorretto dall'esigenza di impedire, in piena conformità e coerenza con l'interesse sociale, che un soggetto concorrente entri a far parte della società, con il rischio di danneggiarla.
Non è pertanto possibile affermare, secondo la tesi attorea, che l'unico intento effettivamente perseguito dalla maggioranza con l'adozione della deliberazione impugnata sia stato quello di pregiudicare i diritti dei soci di minoranza aderenti a Consorzioitalia, valorizzando la contestualità o la vicinanza temporale rispetto a determinate situazioni di fatto sulle quali la modifica statutaria è destinata ad incidere, giacché la deliberazione assembleare resta pur sempre caratterizzata dal lecito fine di arginare l'ingresso di concorrenti.
E' poi indubbio che la clausola comprima, sul piano economico, la posizione dei soci di minoranza, ma si tratta di un effetto che non presenta alcun profilo di antigiuridicità, e che anzi viene considerato come lecito dallo stesso art. 2469 c.c., il quale, prevedendo la possibilità di introdurre limitazioni alla libera circolazione delle partecipazioni, dunque di limitare la concorrenza sul lato della domanda, contestualmente tollera compressioni del diritto dei soci di realizzare il valore delle proprie partecipazioni secondo un dato valore di mercato, ridimensionandolo rispetto ad un mercato – anche sensibilmente – più ristretto (con inevitabile condizionamento delle dinamiche di formazione del prezzo).
3.5. In tema, è bene chiarire che non assumono rilevanza alcuna tutte le deduzioni in fatto degli attori in relazione alle ragioni storiche che li avrebbero indotti originariamente a far parte di ossia l'asserita stretta connessione con l'associazione di categoria CP_4
ANITA e lo spirito associativo e di servizio che avrebbe dunque animato CP_4 nell'ottica di consentire ai soci di beneficiare di condizioni economiche migliorative sui servizi di interesse, ragioni in seguito frustrate – secondo la tesi attorea – dai mutamenti introdotti dalla nuova maggioranza che ha assunto il controllo dal 2017.
pag. 8 di 12 Suggestivamente gli attori narrano della “scalata” del gruppo di maggioranza – facente capo al gruppo “Arcese” – con acquisti a prezzi superiori al valore del patrimonio netto e asseritamente “fuori mercato”, e della conseguente “deviazione” dall'originaria “mission” impressa dalla nuova maggioranza al governo sociale, con mero scopo di profitto e perdita della “caratterizzazione associativa” che da sempre avrebbe contraddistinto ma CP_4 si tratta di circostanze che assumono valenza neutra sul piano giuridico, escluso che le partecipazioni della società vengano scambiate su un mercato regolamentato.
Appare poi inconsistente il ripetuto richiamo degli attori ad un presunto diritto dei soci di sciogliersi in ogni momento dal vincolo sociale, smobilizzando l'investimento (a valori di mercato o di patrimonio netto), in ragione dello scopo mutualistico (ovvero “associativo” o di
“servizio”, secondo le varie espressioni usate dagli attori) che caratterizza i consorzi, giacché, alla stregua del suo oggetto sociale, non risulta essere una società consortile, ai CP_4 sensi dell'art. 2615 bis c.c., più semplicemente configurandosi come una società commerciale che offre servizi alle imprese di autotrasporto (cfr. statuto e visura camerale, docc. 1, 2, 3 attori).
Va peraltro detto che comunque non è dato rinvenire, in generale, siffatto diritto allo svincolo, in ogni tempo, dell'investimento sociale, nemmeno nell'ambito delle società consortili, occorrendosi diversamente, e di volta in volta, verificare quali siano i termini e le condizioni, anche di tempo, che, sul piano legale e negoziale, regolano la partecipazione.
Più correttamente – e prescindendo dalla narrazione attorea e dalle suggestioni che ne possono derivare – la posizione fatta valere dagli attori va correttamente inquadrata in una mera aspettativa alla conservazione di un certo assetto gestionale storicamente consolidatosi, la quale è fatalmente destinata ad infrangersi contro un eventuale cambio di rotta che sia deciso dalla maggioranza dei soci. Sul punto, non è data rinvenire alcuna posizione giuridica soggettiva di tutela del socio di minoranza, versandosi nella naturale situazione di tensione tra interessi contrapposti che ordinariamente anima qualsiasi relazione economica, come tale destinata ad essere regolata dalla disciplina che riguarda l'assunzione di decisioni in materia di governo sociale.
Come già si è detto proprio guardandosi alla situazione concreta corrente nel momento storico in cui viene assunta la decisione assembleare – assecondando l'indicazione tratta dagli stessi attori dalla giurisprudenza sviluppatasi in tema di abuso della maggioranza –, all'interesse manifestato dai soci di minoranza di poter cedere le loro partecipazioni ad un prezzo che si pag. 9 di 12 possa ritenere “giusto”, ossia aderente ai valori di mercato o, quanto meno, a quelli di bilancio, si contrappone l'interesse manifestato dai soci di maggioranza di evitare di ricorrere all'esercizio del diritto di prelazione per arginare l'ingresso di soci sgraditi indicati come acquirenti delle loro partecipazioni da parte dei soci di minoranza (e quindi di non subire una sorta di ricatto dei soci di minoranza). Tale interesse dei soci di maggioranza, diversamente da quanto affermano gli odierni attori, non può dirsi meno degno di tutela di quello dei soci di minoranza, sì che il conflitto rimane interamente confinato nel campo della libertà economica, senza alcun profilo di contrasto con norme inderogabili, e dunque sul piano giuridico è fatalmente destinato a rinvenire la sua soluzione secondo la regola della maggioranza, con soggezione della minoranza.
Va peraltro annotato come gli stessi attori riconoscano come Consorzioitalia – ossia il terzo potenziale acquirente delle partecipazioni nella situazione concreta, soggetto concorrente di
– non abbia alcun autentico interesse a entrare nella compagine sociale di CP_4
unicamente prestandosi all'acquisto per favorire l'uscita dei soci di minoranza CP_4
(cfr. da ultimo p. 21 comparsa conclusionale).
3.6. Quanto sinora detto dà esaurientemente evidenza dell'assenza del perseguimento di interessi personali antitetici con quello sociale, ovvero di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, il che in ogni caso determina il rigetto della domanda attorea con assorbimento di ogni altra questione.
3.7. Preme comunque osservare che non è pertinente con il tema qui trattato il richiamo degli attori all'asserita cessione occulta del principale ramo di azienda che la nuova maggioranza avrebbe messo in atto svuotando in favore di fondata dagli stessi CP_4 CP_6 soci di maggioranza. La doglianza si risolve infatti nella prospettazione di un fatto di mala gestio che, semmai, può assumere rilevanza in materia di responsabilità degli amministratori di non fatta valere in questa sede dagli attori. CP_4
3.8. Giova inoltre annotare che non può dirsi significativo, nel senso auspicato dagli attori, il fatto che la nuova clausola statutaria faccia rientrare nel gradimento anche la costituzione di pegno sulle partecipazioni.
Ritengono gli attori che siffatta inclusione sarebbe orientata al solo ed esclusivo fine di danneggiare i soci di minoranza, impedendo loro di finanziarsi utilizzando in garanzia le quote in Trasposervizi, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) dello pag. 10 di 12 statuto il diritto di voto permane in capo al socio, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2352
c.c., richiamato dall'art. 2471 bis c.c..
Ma l'argomento è fallace sotto diversi profili.
Va anzitutto annotato che la clausola non impedisce la costituzione di pegno, bensì estende il gradimento anche al caso di costituzione di pegno, sì che la possibilità per i soci di finanziarsi offrendo in garanzia le quote in Trasposervizi non è affatto esclusa, bensì solamente limitata, ben potendo costoro rivolgersi ad un soggetto finanziatore che non sia concorrente di con ciò impedendo al Consiglio di amministrazione l'espressione di un diniego CP_4 di gradimento (il quale, come s'è visto, dev'essere motivato).
In ogni caso, non è possibile affermare che lo scopo perseguito dai soci di maggioranza fosse esclusivamente quello di limitare i diritti dei soci di minoranza, data l'immanente permanenza del concorrente e principale interesse – coincidente con quello sociale – di evitare che operatori concorrenti possano acquisire informazioni sul governo sociale dall'interno, secondo quanto già ampiamente detto sopra. Nel caso specifico, se è vero che il diritto di voto, secondo la norma statutaria in deroga, permane in capo al socio (peraltro con disinteresse per i soci di maggioranza, già egemoni), è altrettanto vero che ogni altro diritto amministrativo – tra cui quello all'informazione, ex art. 2476, comma 2, c.c., in consonanza con l'interesse a conservare il valore della propria garanzia – spetta anche al creditore pignoratizio ex art. 2352, comma 6, c.c. (per effetto del richiamo di cui all'art. 2471 bis c.c.).
4. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; scaglione indeterminato da
52.000,01 a 260.000,00, data la presenza di una sola domanda basata su una singola, non complessa, questione, ma valorizzando gli effetti ovvero i risultati utili (art. 5, comma 6, cit.
d.m.); valore minimo quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, non essendosi svolta istruttoria alcuna, valori medi nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna in via solidale gli attori al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per pag. 11 di 12 spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Trento, 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Giuliana Segna
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