Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza e assistenza di I grado iscritta al n. 6559/2020 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. TOMACELLI Caterina ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Scipione Crisanzio, n. 17
– ricorrente –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. SERVODIO Cristina ed elettivamente domiciliato in CP_1
Bari, al corso Trieste, n. 29
– resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.07.2020, esponeva di aver contratto, nello Parte_1
svolgimento ed a causa delle mansioni di medico radiologo dal 1991, la patologia di “carcinoma mammario a sinistra e neoplasia intraepiteliale della mammella destra”.
L' tuttavia, rigettava l'istanza di riconoscimento della natura professionale della CP_1
patologia con provvedimento del 06.02.2018, ritenendo insussistente il nesso causale tra rischio espositivo e malattia denunciata. La ricorrente, pertanto, proponeva rituale opposizione, respinta in data 30.01.2020 per riconducibilità della patologia ad “altri fattori di rischio”.
della malattia contratta sul luogo di lavoro e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione del danno biologico nella misura del 70%, con vittoria di spese.
Il resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra la patologia denunciata, non tabellata, e l'attività professionale.
La causa, istruita mediante c.t.u. medico-legale, successivamente rinnovata, all'odierna udienza è stata discussa dalle parti e decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott.ssa va rigettato. Per_1
Il D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia, discorrendosi a riguardo di malattia professionale o tecnopatia. Deve trattarsi di un evento dannoso non soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro ma in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto.
L'indagine in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata, intendendosi per tali quelle tassativamente elencate dal legislatore, ovvero non tabellata.
Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto, il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto.
Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto che le mansioni svolte durante l'attività lavorativa sono state la causa dell'insorgenza della malattia professionale denunciata (carcinoma mammario a sinistra e neoplasia intraepiteliale della mammella destra), deducendo in particolare di aver collaborato con tecnici radiologi per eseguire gli appositi esami a partire dal 1991. Pertanto, è stata disposta apposita c.t.u. medico-legale al fine di accertare l'eventuale nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Il primo c.t.u. nominato, dott. riconosceva la sussistenza di un “danno biologico […] pari Per_2 al 30%”, senza però chiarire l'esatta origine della patologia neoplastica, ritenendo soltanto che “non può escludersi che la mansione svolta dalla [ne] abbia potuto determinare l'insorgenza” e Pt_1 che la stessa “non è stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa”.
L' osservando sul punto, rilevava che “nell'elaborato peritale […] non si faccia alcuna CP_1
menzione della documentazione lavorativa visionata … attraverso la quale il ctu perviene al convincimento dell'esistenza di un innegabile nesso di causalità tra la patologia lamentata ed attività lavorativa”, consentendogli di “desumere e valutare l'esposizione alle radiazioni sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo”. L'istituto, inoltre, aggiungeva non solo che “i radiologi si occupano principalmente della refertazione e non dell'esecuzione di indagini”, attività per cui risulta “preposta altra figura ovvero il tecnico radiologo”, ma anche che “le misurazioni dosimetriche di esposizione personali registrate in apposite schede di rilevazione dal 2007 fino al
2017 […] siano risultate equivalenti a 0mSv – ZERO, indicative pertanto di non esposizione a radiazioni ionizzanti”.
Di conseguenza, questo Giudice disponeva il rinnovo della c.t.u., nominando la dott.ssa Per_1
La consulente, con ampia e attenta analisi scientifica e con motivazione logica, perfettamente condivisibile, ha chiarito che la ricorrente, “in soli quattro anni su diciotto” (periodo in cui “ha lavorato come dirigente medico radiologo presso l'Osp. San Paolo, 1998-2017”, “non” essendo stata “prodotta alcuna documentazione relativa ai periodi precedenti”), risulta essere stata “esposta
a valori trascurabili di dose efficace, tanto da essere più bassi dei limiti di dose che l'allora vigente normativa radioprotezionistica fissava pari ad 1 mSv, tanto per la popolazione generale […], che per le donne in gravidanza”. In altri termini, “sommando tutte le descritte esposizioni accertate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”, la sarebbe stata esposta ad “una dose efficace Pt_1 complessiva pari a circa 0.20 mSv”, ovvero “cinque volte più bassa di quella massima consentita dalla normativa vigente ad una lavoratrice gravida e/o ad un qualunque individuo della popolazione non lavorativa”.
Ciò posto, è vero che la tecnopatia denunciata individua “le radiazioni ionizzanti tra i possibili fattori causali di origine professionale” ma “l'esposizione professionale […] è risultata insufficiente nel processo deterministico del danno” e “caratterizzata da scarsa efficacia lesiva”, tanto che “non sarebbero rispettati i tempi di latenza attesi per un tumore solido in seguito ad esposizione a radiazioni ionizzanti”. Infatti, la neoplasia è stata diagnosticata “a soli cinque anni dall'inizio dell'esposizione, posto che risale all'anno 2012 la prima esposizione documentata della ricorrente a radiazioni ionizzanti, limitatamente al periodo di attività lavorativa svolta presso
l'Osp. San Paolo”, rimanendo “esclusi dalla presente analisi il periodo di frequenza presso
l'Istituto di Radiologia in qualità di Medico Interno – 1991-1996 – e quello di attività svolta presso
CTO di Bari – 21.06.97 - 01.03.1998 – e presso Osp. – 02.03.98 - 30.11.98”. CP_2
Inoltre, è stata riscontrata “la sussistenza di altri fattori di rischio extra professionali, potenzialmente idonei a determinare la neoplasia mammaria”, nonché valutato come “debole il nesso di causa” tra quest'ultima e l'esposizione professionale al rischio (radiazioni ionizzanti).
Peraltro, la stessa ricorrente ha dichiarato in sede amministrativa “di non aver mai utilizzato DPI anti-X (dispositivi di protezione individuale contro le radiazioni ionizzanti) per tutto il periodo di attività lavorativa a partire dal 1991” e di “non averli mai ricevuti in dotazione dalle aziende per cui ha prestato la propria opera”; ella, infatti, operava “sostanzialmente in una sala consolle” e
“non direttamente esposta a fonti radiogene”, con il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che, dunque, “si poteva concretizzare solo nel caso”, “non” ricordato dalla parte, “in cui avesse dovuto spostarsi dalla sala consolle per intervenire personalmente in sala diagnostica”.
Inoltre, il nominato c.t.u., chiamato a chiarimenti all'udienza del 23.01.2025 per spiegare la discrasia tra i rilievi dosimetrici registrati nella documentazione sanitaria personale e quelli riportati nelle schede dosimetriche per gli anni 2012-2013-2014-2015, ha precisato che “i dati relativi alle dosi efficaci annotate per i radioesposti su scheda dosimetrica e documento sanitario personale non sono affatto confrontabili, in quanto derivanti da un sistema di registrazione del tutto diverso”.
Nello specifico, le dosi indicate nella scheda dosimetrica dall'esperto qualificato “riflettono misurazioni puntuali, di norma effettuate ogni 15 giorni circa, al netto di saltuarie circostanze in cui tale frequenza risulta più bassa, come succede nei mesi estivi”, mentre le dosi annotate dal medico autorizzato nel documentario sanitario personale “discendono dalle misurazioni comunicate allo stesso dall'esperto qualificato e sono riferite ad un dato intervallo temporale dell'anno solare, molto più ampio di 15 giorni, che può cambiare di volta in volta, a seconda della data in cui viene effettuata la visita medica”. Si aggiunga che l'intervallo temporale di esposizione, insieme al rilievo dosimetrico, dovrebbe essere sempre precisato dal medico autorizzato nel documento sanitario personale del soggetto radioesposto in occasione delle singole visite effettuate, circostanza, tuttavia,
“non sempre verificatasi nel caso della dott.ssa ”. Pt_1
Tanto premesso, è “del tutto evidente che i dati di dose efficace riportati sulla scheda dosimetrica risultano molto più precisi ed affidabili di quelli di cui al documento sanitario personale, facendo riferimento a periodi ben circoscritti, nonché ad un intero anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre”; sono, dunque, “adeguatamente rappresentativi dell'esposizione al rischio di cui è causa, in relazione al periodo di riferimento”. In conclusione, la probabilità che la malattia denunciata, rientrante “tra quelle tabellate […] alla voce 81 d) tumori solidi”, sia stata contratta nell'esercizio delle lavorazioni specificate in tabella “è bassa, in quanto l'esposizione è risultata priva di idonea efficacia lesiva”, dovendosi ribadire che la patologia “non ha rispettato il tempo di latenza atteso” e, di conseguenza, “può essere stata determinata da una causa esclusiva extra-lavorativa”, quali, come esposto dalla c.t.u. in fase di replica alle osservazioni alla bozza peritale, i fattori “di rischio epidemiologico”, “riproduttivo” e
“di rischio genetico”.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Stante, tuttavia, la necessità del riscontro giudiziale della domanda, equo appare disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, restano a carico di parte ricorrente, che ha fatto richiesta di tale mezzo istruttorio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 06.07.2020, nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) pone a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa