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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
13/3/2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 18192/2024
TRA
Il Sig. (C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli(NA), ivi residente in [...], Piano 1 ed elettivamente domiciliato in Marano di Napoli(NA) alla via Francesco Baracca n. 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Ariello (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo. Il sottoscritto Avvocato dichiara, ad ogni effetto e conseguenze di legge, di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo P.E.C.: e fax n°0817429659; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ),con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3
E
fax 0862 576351) e Email_2 Controparte_2
(cf: ) giusta procura generale alle liti atto del dott. C.F._4 Per_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313 -, ed
[...] elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di
Napoli in via A. De Gasperi, 55 Resistente
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che:
- Aveva in data 14/11/2022 proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 ,
- che pertanto atteso l' esito negativo della domanda amministrativa aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che non riconosceva i presupposti per l' indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 ,
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell' invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 14/11/2022 o dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
L'INPS si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e non riconoscendo in capo al ricorrente i presupposti né per l' indennità di accompagnamente né per la condizione di handicap ex art 3 co3 L. 104/92 Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
2 Il consulente nella perizia integrativa osserva” La documentazione di cui sopra
( richiamata nella prima parte dell' integrazione di perizia ) è principalmente legata alla stadiazione della malattia. I reperti rendono conto della presenza di un'ipodensità della sostanza bianca cerebrale su probabile base vascolare, di una probabile tiroidite, e di un accumulo di radiocomposto all'anca destra da probabile secondarismo, ma occorre notare che essi non contengono la benché minima valutazione circa il livello di autonomia, né forniscono elementi utili a determinare una condizione di svantaggio grave come richiesto dalla L. 104/92. La patologia scheletrica da secondarismi è evenienza comune in corso di malattia oncologica, ma la condizione suddetta emerge solo come reperto anatomico, non essendo attualmente correlato a disfunzione motoria, peraltro non descritta neppure nella documentazione precedentemente depositata e già valutata al momento dell'esame peritale. Tali reperti non permettono di esprimersi definitivamente circa la prognosi, ma il procedimento è rivolto alla concessione dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status i portatore di handicap con connotazione di gravità, per cui è necessario che il ricorrente sia bisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e 508/1988), mentre per la L. 104/92 è necessario che il quadro clinico determini una condizione di svantaggio tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nulla di quanto appena rammentato emerge dalla lettura degli atti in esame: il Cuoco non è stato sottoposto ai test abitualmente in uso per valutare il grado di autonomia, quali il MMSE, l'ADL, l'IADL o il . Pertanto, si deve ritenere Per_2
che la documentazione di nuova produzione non fornisca elementi decisivi circa la concessione delle indennità richieste dal Si rileva poi che la maggior parte delle Pt_1
restanti argomentazioni di dissenso siano, in buona sostanza, identiche a quelle prodotte dalla difesa del in nota alla bozza di relazione inviata il 01/06/2024, a Pt_1
cui il sottoscritto diede ampia ed articolata risposta;
risulta dunque difficile fornire spiegazioni più chiare ed organiche rispetto a quanto fatto all'epoca. Gli unici elementi di novità, a parte la documentazione di recente produzione appena analizzata, riguardano la supposta mancanza di “…un sia pur timido percorso metodologico seguito per poter avvalorare quelle conclusioni che, in ultima analisi, si rifanno ad un
3 giudizio diagnostico di tipo clinico senza alcun accenno all'impatto del conseguente danno funzionale permanente sui parametri che identificano la condizione di non - autosufficienza. Logica vorrebbe che il riscontro diagnostico fosse seguito da argomentazioni ancor più dettagliate riguardo alle conseguenze funzionali, per arrivare, alla fine, ad una riflessione attenta intorno ai criteri che avrebbero potuto accreditare il beneficio dell'indennità di accompagnamento”. In realtà, il metodo seguito nella valutazione del periziando è quello solito, abitualmente utilizzato dal sottoscritto e in Medicina Legale, per definire lo stato di autosufficienza o di deficit dell'autonomia personale. La giurisprudenza e la prassi impongono di indagare gli aspetti dell'autonomia sottoponendo il paziente a test, quali il MMSE o il SPMSQ, e di quantificare le capacità residue sulla base di scale, quali l'ADL, l'IADL, la scala di
Barthel o l'indice di , posto che il paziente mostri, in diagnosi, patologie o Per_2
complessi morbosi che possono determinare una perdita di autonomia. Questi aspetti non erano mai stati indagati prima della visita peritale, pertanto, come anche specificato nell'elaborato definitivo, si è reso necessario procedere in tal senso al momento della visita stessa, in assenza di qualsiasi riferimento clinico precedente.
Neppure la documentazione successivamente prodotta e facente parte integrante del dissenso verso la perizia da me eseguita ha fornito elementi di valutazione circa il grado di autonomia e l'eventuale handicap, poiché trattasi di visite di controllo (come testimoniato dalla dicitura dell'ambulatorio ONCOLOGIA COLON 2 CONTROLLI).
Nel caso di specie, il è affetto da patologia neoplastica, come riconosciuto e Pt_1
ampiamente descritto nella mia relazione peritale, ciò che può determinare, a livello teorico, un deficit dell'autonomia tale da richiedere assistenza continua. Tale deficit teorico dev'essere necessariamente corroborato da elementi anamnestici, strumentali, laboratoristici e clinici. Si ricordi dunque quanto scrivevo nella mia relazione peritale - cito testualmente: “Agli atti non è presente documentazione che abbia indagato gli aspetti di cui sopra (capacità cognitive e autonomia, nota del CTU), per cui occorre rifarsi esclusivamente alle risultanze della visita peritale. Nell'occasione, al periziando
è stato sottoposto il test SPMSQ, che indaga eventuali deficit cognitivi, pur rilevando che non è descritta, agli atti, patologia che possa determinare, anche in linea teorica, un declino in tal senso: l'unico reperto compatibile con un sospetto di deterioramento
è il referto tomografico a firma della Dott.ssa del SynLab, recante Persona_3
4 data 26/04/2023 (…Lieve accentuazione del l 'ipodensi tà del la sostanza bianca biemisferica da sofferenza parenchimale cronica su base vascolare…); va però precisato che esso rileva semplicemente un'alterazione anatomo - patologica che non determina, direttamente, un declino cognitivo. Il risultato del test è stato di 1/10 errori, ciò che indica un'assenza di declino cognitivo. Per quanto concerne invece Contr l'autonomia residua, si sottolinea che l' e l'IADL hanno prodotto un risultato di
5/6 e 5/8 rispettivamente, ciò che indica una riduzione dell'autonomia, ma di grado tale da NON determinare la necessità di assistenza continua come invece richiesto dalla Legge. La deambulazione ed i cambi posturali, infine, avvengono in piena autonomia e senza limitazione di sorta. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che il periziando non possieda i requisiti perché sia concessa l'indennità di accompagnamento”. Relativamente all'aspetto dell'handicap, argomentavo quanto citato testualmente dal difensore del nell'atto di opposizione allegato in Pt_1
deposito. Ma tutto questo chiarisce inequivocabilmente che il percorso metodologico seguito è lineare, organico, coerente e tutt'altro che timido. Il sottoscritto ha correttamente rilevato le patologie diagnosticabili dall'esame clinico e dalla lettura dagli atti, individuate dai codici riportati nell'elaborato peritale;
ha correttamente discriminato tra patologie reali e reperti anatomici che non correlano direttamente con alcun sintomo o segno clinico, con particolare riferimento al referto tomografico di cui sopra;
per primo ha sottoposto il periziando ai test abitualmente in uso nei casi come quello in esame, il cui risultato permette di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei requisiti per la concessione delle indennità richieste;
ha infine riesaminato il caso alla luce delle nuove produzioni documentali. Tutto ciò senza alcuna contraddizione, come erroneamente riferito dal difensore del né errori Pt_1
metodologici; è - o meglio, dovrebbe essere palese - il fondamento scientifico delle conclusioni cui si è giunti all'epoca, dato che un individuo che deambuli autonomamente, che non presenti alcun deficit cognitivo, infine i cui indici di funzionalità risultino sostanzialmente inalterati o solo lievemente ridotti, non può necessitare di assistenza continua, né nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, né nella deambulazione;
per la stessa ragione, non può presentare una condizione di svantaggio sociale grave. Piuttosto, risulta rimarchevole il fatto che la difesa puntualizzi, nelle sue NOTE e poi nell'atto di opposizione, che il sottoscritto non
5 abbia tenuto conto dell'assunzione del farmaco da parte del Dalla Parte_2 Pt_1 lettura particolarmente delle note e dell'atto di opposizione, sembrerebbe questo l'elemento determinante per il giudizio finale, ma come ampiamente argomentato nelle
CONTRODEDUZIONI alle note, risulta strano pensare che il piano terapeutico che attesta l'assunzione del farmaco risalga al gennaio 2024, ma la sua acquisizione agli atti sia stata richiesta nel marzo 2024, vale a dire dopo il conferimento Pt_3 dell'incarico peritale;
senza che, peraltro, al momento della produzione delle note fosse presente autorizzazione alla sua acquisizione da parte del Magistrato nel fascicolo elettronico: un documento ritenuto così importante avrebbe richiesto un maggior rigore metodologico e procedurale. Tuttavia, si ribadisce come la Cassazione abbia chiaramente stabilito che “…il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18…”.
Non è dunque possibile concludere che esista una relazione assoluta e costante tra la somministrazione di un chemioterapico e le indennità richieste dal Sarebbe Pt_1
stato facile e doveroso dimostrare, attraverso atti attendibili, la comparsa degli effetti collaterali descritti nella scheda tecnica del farmaco, nonché la loro gravità; ma ciò, che dovrebbe essere evidentemente a carico del ricorrente, non è stato fatto, pertanto in assenza di documentazione e/o di segni clinici attestanti questo stato, e in assenza di documentazione e/o di segni clinici attestanti una chiara e significativa perdita di autonomia, si deve necessariamente giungere alle conclusioni cui è pervenuta la
Commissione INPS, confermate dall'esame peritale condotto dal sottoscritto, e tanto, come argomentato nelle CONTRODEDUZIONI ALLE NOTE, “…pur riconoscendo la possibilità che gli effetti collaterali descritti alle NOTE si verifichino e determinino la necessità di assistenza continua, anche per periodi brevi, nel caso in esame si può escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che ciò sia avvenuto o che avvenga al momento. Il periziando riferisce presenza di astenia e di alvo alterno, ma tali evenienze non risultano descritte agli atti da alcun referto medico, pur essendo di facile ed immediato riscontro;
nel referto oncologico cui si fa riferimento nelle note,
6 vengono elencati alcuni effetti collaterali ed i relativi rimedi, ma solo nell'eventualità che essi si verifichino. Inoltre, si deve sottolineare come, al momento della visita peritale, le capacità deambulatorie del periziando fossero perfettamente conservate;
né peraltro sono emersi deficit cognitivi, mentre i valori di ADL ed IADL sono risultati, rispettivamente, di 5/6 e di 5/8. Ciò significa, contro ogni ragionevole dubbio, che nel marzo 2024, vale a dire due mesi dopo l'inizio della chemioterapia iniziata nel gennaio dello stesso anno, le condizioni del periziando non fossero tali da richiedere assistenza continua né per deambulare, né per compiere gli atti quotidiani della vita, e ciò NONOSTANTE la chemioterapia. È lecito aspettarsi che il periziando possa necessitare di assistenza occasionale nello svolgimento di alcune attività quotidiane, anche per periodi brevi, ma si ritiene che non sussista il criterio della necessità di assistenza continua richiesto dalla L. 18/80”. Anche per lo status di portatore di handicap argomentavo ampiamente che “…Le condizioni del periziando, negli ambiti tutelati dalla L. 104/92, possono richiedere un intervento assistenziale rivolto a ridurre lo svantaggio sociale, ma esso è al più di natura occasionale, mancando evidenze che facciano supporre la necessità di un intervento continuativo e globale. Infatti, pur volendo prendere in considerazione il lungo elenco degli ipotetici effetti determinati dalla , non può non tenersi presente che non è descritto agli atti, né è Parte_2
emerso alla visita, un declino di prestazioni significativo;
non è descritta perdita di indipendenza nelle attività quotidiane, pur potendo verificarsi difficoltà temporanea nello svolgimento di alcune di esse;
non è descritto un deficit motorio tale da compromettere l'autonomia del periziando, né a motivo delle patologie da cui è affetto né a motivo delle terapie farmacologiche assunte, o che impedisca lo svolgimento delle attività quotidiane”. Tali argomenti non sembrano mancare di metodo né di fondamento scientifico, dato che, nel giungere alle conclusioni, si è seguito, per filo e per segno, l'abituale percorso richiesto dalla prassi sia giurisprudenziale che clinica nei casi come quello in esame. La presente integrazione, pertanto, non può che confermare quanto già determinato al momento della visita peritale, ribadendo ciò che fu detto all'epoca relativamente agli identici rilievi mossi dal difensore
Nel caso subietto non si concretizzano i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento né per la condizione di handicap ex art 3 co3 L. 104/92 ” .
7 Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 22632/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
8 Si comunichi
Napoli 13/3/2025
Il Giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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