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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3522/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 3522/2017 R.G.
TRA
, c.f. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata alla Palma Campania (NA) alla via Nuova Sarno, n. 417 presso lo studio degli Avv.ti Agnese Vuolo c.f. e Andrea Vuolo c.f. C.F._2
dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 P.IVA_1
alla via Vannella Gaetani, n. 22 presso lo studio dell'Avv. Michele Nappi (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._4
- OPPOSTA
E
c.f. , elettivamente domiciliata in Portici (NA) al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Giuseppe Garibaldi, n. 115 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Muni
1
(c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._5
in atti
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente adiva l'intestato Tribunale chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto “inammissibile, infon- dato, ingiusto, illegittimo e nullo” oltre che infondato in fatto e diritto. Chiedeva pertanto dichiararsi che nulla è dovuto all'opposta, con vittorie di spese, competen- ze ed onorari. In particolare, l'opponente deduceva la carenza documentale, rite- nendo l'onere della prova incombente in capo alla Banca e deduceva, altresì, la nullità dei contratti di affidamento per mancanza di sottoscrizione dell'Istituto
Bancario oltre che la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio di cui all'art. 18 della Direttiva 2014/17/UE.
Si costituiva la opposta la quale chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2
Interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito vantato Controparte_2
da nei confronti dell'opponente, riportandosi alle difese di Controparte_1 [...]
e chiedendo estromettersi la dal presente giudizio. CP_3 Controparte_1
Instaurato ed istruito il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, va precisato che in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la presente Controparte_2
sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma 4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tutte le parti del giu- dizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
Ancora in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decre- to ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In so- stanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monito- ria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazio-
3
ne, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n.
7448).
Nel merito, l'opposizione presentata risulta solo in parte fondata per quanto di seguito esplicitato.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed agli oneri probatori di cui si duole l'opponente, per quanto rileva nel presente giudizio e fermo quanto innanzi precisato rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo, è d'uopo ricordare che “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgi- mento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 23313 del 27/09/2018).
Riguardo alla rilevanza probatoria da attribuire agli estratti di saldaconto ed agli estratti conto veri e propri la S.C. con la sentenza n. 94/6707 resa a SS.UU., affer- ma “che la finalità di consentire alle banche di ottenere l'ingiunzione viene raggiun- ta attribuendo a tal fine valore probatorio anche nella fase sommaria all'estratto conto, la cui efficacia di prova sostanziale è regolata dall'art. 1832 c.c.”. In particola- re il Supremo Collegio, evidenziando le differenze tra il salda conto e l'estratto conto, ha sottolineato come solo il secondo “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo a cui si riferisce”, consentendo al correntista di controlla- re l'esattezza delle annotazioni e ha concluso nell'attribuire allo stesso - ove non impugnato e recante dati extracontabili determinanti la relativa attendibilità, costituiti dalle certificazioni circa la conformità del saldo alle risultanze contabili dell'impresa e circa la verità e liquidità del credito, compiute da funzionario dell'Isti- tuto - piena efficacia dimostrativa. Ancora di recente la giurisprudenza, in senso conforme alle precedenti SS.UU., ha ribadito in definitiva che “l'art. 102 della legge
7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costi- tuente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento moni- torio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
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siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente ap-prezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugual- mente significativi” ( Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019).
La giurisprudenza del Supremo Consesso ha, inoltre specificato che sono qualifica- bili come "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, secondo comma, citato , le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso rife- rimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. La ripro- duzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente i precedenti estratti parziali, trasmessi al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 cod.civ., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (così Cass. civ., Sez. I, 05/02/2009, n.
2802, Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009, e conforme alla precedente, più di recente cfr. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 19/01/2016).
L'approvazione tacita rende tuttavia inoppugnabili gli addebiti e gli accredi- ti solo sotto il profilo contabile, lasciando immutata la possibilità di rilievi e contestazioni sulla validità ed efficacia delle clausole e dei rapporti da cui originano le singole voci (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018
(“nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali
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attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'elimina- zione di partite del conto corrente).
Più nel dettaglio, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “nei rapporti bancari di conto corrente […] occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accerta- mento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le am- missioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia ma- turato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successi- vo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che for- niscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo tempo- rale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. (cfr.
Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11543).
Del resto non va sottaciuto che “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione uni- laterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità
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del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Senten- za n. 21092 del 19/10/2016)”.
Precisato quanto innanzi in punto di diritto, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova del credito incombente in capo alla d invero dalla do- CP_4
cumentazione prodotta in atti il CTU – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha ricostruito il saldo dare/avere sulla base degli estratti conto comunicati al correntista. Sul punto, gli stessi sono funzionali a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passi- ve praticate dalla banca. L'ausiliario incaricato dal Tribunale ha proceduto al rical- colo del saldo debitorio del conto corrente in ottemperanza all'ordinanza di questo
Giudice del 29.03.2019 a mente della quale “nel caso di omessa o indeterminata indicazione degli interessi, ovvero nella ipotesi in cui la documentazione versata in atti dalla banca risulti incompleta, ridetermini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica
[…] applicando il tasso di interesse convenzionale se previsto in contratto oppure, in difetto, il tasso di interesse legale per il periodo antecedente all'1 gennaio 1994 e quello di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 per il periodo successivo”. Lo stesso CTU, come risulta dall'elaborato, “rilevata la completezza degli estratti conto dall'insorgere del rapporto alla dara di sua chiusura per passaggio a sofferenza, ritiene applicabile il tasso di interesse convenzionale, in quanto
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contrattualmente previsto […]. Tenuto conto del collegamento tecnico tra il conto corrente ordinario e i vari affidamenti concessi (rendendo di fatto unitario il rap- porto, il sottoscritto CTU ha proceduto a rideterminare il saldo del conto corrente nel modo seguente: 1) eliminazione dell'addebito delle spese non previste contrat- tualmente durante tutti i trimestri di osservazione;
2) tassi banca, come riportati in contratto di conto corrente e nei vari contratti di affidamento, considerando i tassi e i livelli di fido accordati, così come variati nel tempo;
3) nessuna CSM trimestrale;
4) applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale nel conteggio degli interes- si. Alla luce di quanto suindicato il saldo contabile finale del conto corrente
n. 401243118 rielaborato è: €.-33.098,25”. Quanto innanzi, fermo l'accertamento del debito in capo all'opponente nella misura indicata dal CTU, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma come innanzi rideterminata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'obbligo di verifica del merito crediti- zio di cui all'art. 18 della Direttiva 2014/17/UE, la domanda di accertamento risul- ta infondata. Come sottolineato anche dal CTU, all'interno del fascicolo è presente una visura riferita alle consistenze immobiliari del Sig. dalla Parte_1
quale risulta che lo stesso è titolare al 100% di una abitazione di tipo civile dal valo- re catastale di €.121.037,28. Inoltre, il dato economico rispetto agli anni di indagine
è sempre positivo e detto dato “è quindi indicativo di una mancanza dello stato di indigenza del correntista” (cfr. CTU pag. 13). Ancora il sig. è possidente Pt_1
per il 100% di una abitazione di tipo civile il cui valore catastale è ben al di sopra
(oltre al doppio) della linea di credito concessa, per tutto il periodo di osservazione.
Tutto quanto sopra esposta è quindi sintomatico della piena legittimità dell'operato della banca in quanto “al momento della stipula dei contratti di affidamento sussi- steva la capacità di restituzione del credito da parte dell'opponente stesso” (cfr.
CTU pag. 14).
Rispetto alla dedotta nullità dei contratti di affidamento per mancata sottoscrizione della Banca, basti sul punto segnalare l'unanime giurisprudenza di legittimità a men-
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te della quale “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del do- cumento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contrat- to per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (cfr. Cass.
Sez. 1, 18/06/2018, n. 16070). Del resto per ben nove anni il rapporto è continuato senza interruzioni e tale elemento è già di per sé solo idoneo a dimostrare la volontà di avvalersi del contratto, come chiarito dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Da tutto quanto esposto discende l'accoglimento soltanto parziale della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione del limitato accoglimento, essendo in ogni caso la somma ride- terminata in sede contabile inferiore a quella originariamente richiesta in monitorio, sussistono ragioni per compensare in misura di 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, ponendo la restante parte in capo alla opposta. Le stesse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
[...]
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti:
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2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
della somma di €.33.098,25 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al
[...]
soddisfo;
3) Compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della restante metà che liquida, in misura già ridotta in
€.286,00 per spese ed €.1.272,20 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote come per legge
4) Compensa per 2/3 le spese di CTU e pone definitivamente la restante parte a carico di Controparte_2
Così deciso in Nola, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 3522/2017 R.G.
TRA
, c.f. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata alla Palma Campania (NA) alla via Nuova Sarno, n. 417 presso lo studio degli Avv.ti Agnese Vuolo c.f. e Andrea Vuolo c.f. C.F._2
dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 P.IVA_1
alla via Vannella Gaetani, n. 22 presso lo studio dell'Avv. Michele Nappi (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._4
- OPPOSTA
E
c.f. , elettivamente domiciliata in Portici (NA) al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Giuseppe Garibaldi, n. 115 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Muni
1
(c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._5
in atti
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente adiva l'intestato Tribunale chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto “inammissibile, infon- dato, ingiusto, illegittimo e nullo” oltre che infondato in fatto e diritto. Chiedeva pertanto dichiararsi che nulla è dovuto all'opposta, con vittorie di spese, competen- ze ed onorari. In particolare, l'opponente deduceva la carenza documentale, rite- nendo l'onere della prova incombente in capo alla Banca e deduceva, altresì, la nullità dei contratti di affidamento per mancanza di sottoscrizione dell'Istituto
Bancario oltre che la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio di cui all'art. 18 della Direttiva 2014/17/UE.
Si costituiva la opposta la quale chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
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Interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito vantato Controparte_2
da nei confronti dell'opponente, riportandosi alle difese di Controparte_1 [...]
e chiedendo estromettersi la dal presente giudizio. CP_3 Controparte_1
Instaurato ed istruito il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, va precisato che in ragione dell'intervenuta cessione del credito tra la originaria opposta e l'interventrice la presente Controparte_2
sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima (cfr. art. 111, comma 4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tutte le parti del giu- dizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
Ancora in via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decre- to ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In so- stanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monito- ria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazio-
3
ne, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n.
7448).
Nel merito, l'opposizione presentata risulta solo in parte fondata per quanto di seguito esplicitato.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed agli oneri probatori di cui si duole l'opponente, per quanto rileva nel presente giudizio e fermo quanto innanzi precisato rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo, è d'uopo ricordare che “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgi- mento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 23313 del 27/09/2018).
Riguardo alla rilevanza probatoria da attribuire agli estratti di saldaconto ed agli estratti conto veri e propri la S.C. con la sentenza n. 94/6707 resa a SS.UU., affer- ma “che la finalità di consentire alle banche di ottenere l'ingiunzione viene raggiun- ta attribuendo a tal fine valore probatorio anche nella fase sommaria all'estratto conto, la cui efficacia di prova sostanziale è regolata dall'art. 1832 c.c.”. In particola- re il Supremo Collegio, evidenziando le differenze tra il salda conto e l'estratto conto, ha sottolineato come solo il secondo “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo a cui si riferisce”, consentendo al correntista di controlla- re l'esattezza delle annotazioni e ha concluso nell'attribuire allo stesso - ove non impugnato e recante dati extracontabili determinanti la relativa attendibilità, costituiti dalle certificazioni circa la conformità del saldo alle risultanze contabili dell'impresa e circa la verità e liquidità del credito, compiute da funzionario dell'Isti- tuto - piena efficacia dimostrativa. Ancora di recente la giurisprudenza, in senso conforme alle precedenti SS.UU., ha ribadito in definitiva che “l'art. 102 della legge
7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costi- tuente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento moni- torio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
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siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente ap-prezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugual- mente significativi” ( Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019).
La giurisprudenza del Supremo Consesso ha, inoltre specificato che sono qualifica- bili come "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, secondo comma, citato , le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso rife- rimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. La ripro- duzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente i precedenti estratti parziali, trasmessi al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 cod.civ., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (così Cass. civ., Sez. I, 05/02/2009, n.
2802, Mass. Giur. It., 2009, CED Cassazione, 2009, e conforme alla precedente, più di recente cfr. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 19/01/2016).
L'approvazione tacita rende tuttavia inoppugnabili gli addebiti e gli accredi- ti solo sotto il profilo contabile, lasciando immutata la possibilità di rilievi e contestazioni sulla validità ed efficacia delle clausole e dei rapporti da cui originano le singole voci (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018
(“nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali
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attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'elimina- zione di partite del conto corrente).
Più nel dettaglio, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “nei rapporti bancari di conto corrente […] occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accerta- mento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le am- missioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia ma- turato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successi- vo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che for- niscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo tempo- rale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. (cfr.
Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11543).
Del resto non va sottaciuto che “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione uni- laterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità
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del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Senten- za n. 21092 del 19/10/2016)”.
Precisato quanto innanzi in punto di diritto, nel caso di specie può dirsi raggiunta la prova del credito incombente in capo alla d invero dalla do- CP_4
cumentazione prodotta in atti il CTU – le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha ricostruito il saldo dare/avere sulla base degli estratti conto comunicati al correntista. Sul punto, gli stessi sono funzionali a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passi- ve praticate dalla banca. L'ausiliario incaricato dal Tribunale ha proceduto al rical- colo del saldo debitorio del conto corrente in ottemperanza all'ordinanza di questo
Giudice del 29.03.2019 a mente della quale “nel caso di omessa o indeterminata indicazione degli interessi, ovvero nella ipotesi in cui la documentazione versata in atti dalla banca risulti incompleta, ridetermini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica
[…] applicando il tasso di interesse convenzionale se previsto in contratto oppure, in difetto, il tasso di interesse legale per il periodo antecedente all'1 gennaio 1994 e quello di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 per il periodo successivo”. Lo stesso CTU, come risulta dall'elaborato, “rilevata la completezza degli estratti conto dall'insorgere del rapporto alla dara di sua chiusura per passaggio a sofferenza, ritiene applicabile il tasso di interesse convenzionale, in quanto
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contrattualmente previsto […]. Tenuto conto del collegamento tecnico tra il conto corrente ordinario e i vari affidamenti concessi (rendendo di fatto unitario il rap- porto, il sottoscritto CTU ha proceduto a rideterminare il saldo del conto corrente nel modo seguente: 1) eliminazione dell'addebito delle spese non previste contrat- tualmente durante tutti i trimestri di osservazione;
2) tassi banca, come riportati in contratto di conto corrente e nei vari contratti di affidamento, considerando i tassi e i livelli di fido accordati, così come variati nel tempo;
3) nessuna CSM trimestrale;
4) applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale nel conteggio degli interes- si. Alla luce di quanto suindicato il saldo contabile finale del conto corrente
n. 401243118 rielaborato è: €.-33.098,25”. Quanto innanzi, fermo l'accertamento del debito in capo all'opponente nella misura indicata dal CTU, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma come innanzi rideterminata.
Rispetto alla dedotta violazione dell'obbligo di verifica del merito crediti- zio di cui all'art. 18 della Direttiva 2014/17/UE, la domanda di accertamento risul- ta infondata. Come sottolineato anche dal CTU, all'interno del fascicolo è presente una visura riferita alle consistenze immobiliari del Sig. dalla Parte_1
quale risulta che lo stesso è titolare al 100% di una abitazione di tipo civile dal valo- re catastale di €.121.037,28. Inoltre, il dato economico rispetto agli anni di indagine
è sempre positivo e detto dato “è quindi indicativo di una mancanza dello stato di indigenza del correntista” (cfr. CTU pag. 13). Ancora il sig. è possidente Pt_1
per il 100% di una abitazione di tipo civile il cui valore catastale è ben al di sopra
(oltre al doppio) della linea di credito concessa, per tutto il periodo di osservazione.
Tutto quanto sopra esposta è quindi sintomatico della piena legittimità dell'operato della banca in quanto “al momento della stipula dei contratti di affidamento sussi- steva la capacità di restituzione del credito da parte dell'opponente stesso” (cfr.
CTU pag. 14).
Rispetto alla dedotta nullità dei contratti di affidamento per mancata sottoscrizione della Banca, basti sul punto segnalare l'unanime giurisprudenza di legittimità a men-
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te della quale “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del do- cumento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contrat- to per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (cfr. Cass.
Sez. 1, 18/06/2018, n. 16070). Del resto per ben nove anni il rapporto è continuato senza interruzioni e tale elemento è già di per sé solo idoneo a dimostrare la volontà di avvalersi del contratto, come chiarito dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Da tutto quanto esposto discende l'accoglimento soltanto parziale della spiegata opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione del limitato accoglimento, essendo in ogni caso la somma ride- terminata in sede contabile inferiore a quella originariamente richiesta in monitorio, sussistono ragioni per compensare in misura di 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, ponendo la restante parte in capo alla opposta. Le stesse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
[...]
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti:
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2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
della somma di €.33.098,25 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al
[...]
soddisfo;
3) Compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della restante metà che liquida, in misura già ridotta in
€.286,00 per spese ed €.1.272,20 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA nelle vigenti aliquote come per legge
4) Compensa per 2/3 le spese di CTU e pone definitivamente la restante parte a carico di Controparte_2
Così deciso in Nola, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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