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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CICONTE FILIPPO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – modifica delle condizioni di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni
PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e respinta OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica e sostituzione di quelle precedentemente omologate con decreto del
10/11/2020 e concordate all'udienza del 03/11/2020 nel procedimento rubricato all'RG. n. 2027/2020, pagina 1 di 6 considerate le mutate condizioni socio/scolastiche della minore che attualmente frequenta la scuola elementare Istituto Comprensivo Via Tacito Scuola Primaria Santa Maria Apparente.
CONDIZIONI:
b) QUANTO AL REGIME DI VISITA, gli incontri padre - figlia, saranno esclusivamente improntati a consentire la costruzione di un rapporto genitoriale non ancora perfettamente sviluppato considerato il precedente stato di detenzione del padre.
1) Il padre, Sig. , potrà vedere la figlia a settimane alterne il fine settimana dalla CP_1
giornata del sabato alle ore 09:30 riportando la bambina alla madre nella medesima giornata del sabato 21:30, riprendendo la figlia nella successiva giornata della domenica alle ore 09:30 riportando la bambina alla madre nella medesima giornata della domenica alle ore 21:30.
Non è stato previsto il pernottamento a casa del poiché la bambina non vuole rimanere a Persona_1
dormire a casa del padre in quanto riferisce di avere paura a dormire nella sua abitazione.
Qualora si dovessero verificare episodi di insofferenza disagio della minore la madre sarà autorizzata
a permanere durante gli incontri fissati con il compatibilmente con i propri impegni, essendo CP_1
autorizzata a riportare la bambina nella casa materna qualora le venga richiesto dalla stessa e ciò fino a quando la minore non si tranquillizzi.
Il Sig. si impegna a prendersi cura della figlia e a sorvegliare su di lei nei momenti in cui è CP_1
presso di lui senza forzare la minore qualora la stessa esprima la volontà di ritornare dalla mamma, fino a quando non si adeguerà spontaneamente alla nuova situazione di visita con il padre.
Le eventuali variazioni di orario dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di almeno 24 ore al fine di rispettare gli eventuali impegni della Sig.ra e della Parte_1
minore qualora vi fossero.
2) il padre, inoltre, qualora voglia e ce ne sia la possibilità, potrà vedere la figlia in incontri infrasettimanali 1/2 volte, incontri che andranno concordati con la madre sia nei giorni che negli orari di volta in volta almeno 24 ore prima, nel rispetto degli impegni della Sig.ra e Parte_1
della figlia minore, qualora vi fossero.
3) Per quanto concerne le feste comandate, le vacanze di e della : la Per_2 Persona_3
ricorrente ed il Sig. dovranno accordarsi al fine di tenere la figlia in maniera alternata CP_1
al fine di poter permettere alla minore di trascorrere le feste del Natale della Santa Pasqua ad anni
pagina 2 di 6 alterni una volta con il padre ed una volta con la madre sin da ora si può proporre il seguente calendario:
- per quanto riguarda le feste del SANTO NATALE la figlia minore potrà trascorrere i giorni del 23 e
24 dicembre ed i giorni del 25 e del 26 dicembre, i giorni del 31 DE01 ed il giorno del 06 gennaio una volta con il padre ed una volta con la madre ad anni alterni;
- per quanto riguarda le festività della SANTA PASQUA si può stabilire sin da ora che la figlia minore potrà trascorrere il giorno della Santa Pasqua ed il giorno della Pasquetta una volta con il padre ed una volta con la madre ad anni alterni.
Le eventuali variazioni di orario o dei giorni stabiliti per gli incontri delle feste suddette (il Santo
Natale, il Capodanno e la Santa Pasqua), dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di almeno 7 giorni prima al fine di rispettare gli eventuali impegni della Sig.ra
[...]
e della minore qualora vi fossero. Parte_1
4) Per quanto riguarda le VACANZE ESTIVE, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1
la figlia almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della Sig.ra e degli eventuali Parte_1
impegni estivi della minore, qualora vi fossero.
Qualora il padre o la madre decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovranno reciprocamente darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione e
l'indirizzo preciso in cui si trova la località di vacanza ed i recapiti telefonici della medesima, nonché le date di partenza e di ritorno.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e Diritto
La parte ha chiesto modificarsi le condizioni relative all'affidamento e Parte_1
del mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla convivenza more uxorio Persona_4
con , stabilite con decreto di codesto Tribunale adottato il 4.11.2020 nel procedimento CP_1
R.G.N.C. 2027/2020.
In particolare, ha evidenziato che col decreto suddetto, considerando che erano cessati gli arresti domiciliari del veniva stabilito che, a fronte DEaffido esclusivo alla madre, con possibilità di CP_1
assumere anche le decisioni più importanti per la figlia (punto d) del decreto citato), il padre potesse pagina 3 di 6 prelevare la figlia per 3 mattine a settimana dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oltre ad una minima regolamentazione delle festività (Pasqua e Natale) e versasse a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
La ricorrente evidenziava, difatti, che i tempi di frequentazione padre-figlia, così come previsti all'epoca quando la figlia aveva appena 3 anni, non erano più adeguati atteso che la bambina frequentava la scuola elementare e quindi non risultavano compatibili con gli impegni scolastici;
istava, pertanto, per una modifica, concludendo come sopra.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione DEudienza (avviso 140 c.p.c. ritirato dal destinatario in data 16.10.2024), il resistente non si è costituito.
Alla prima udienza di comparizione, in origine prevista per il 24.02.2025 e poi differita al 25.02.2025,
è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato che il padre non contribuisce stabilmente al mantenimento della figlia (talora i versamenti provengono dal nonno) e, quanto alla frequentazione padre-figlio ha specificato “la bimba attualmente va a scuola, quindi gli orari concordati in precedenza non sono ad oggi attuali, preciso che il padre attualmente vede la bambina saltuariamente un'oretta due volte a settimana dopo le 16.10 (uscita da scuola) e circa la tiene un'ora/un'ora e mezza
(di solito lunedì e mercoledì e qualche volta il venerdì), il padre spesso è all'estero per lunghi periodi, la bambina non va a scuola il sabato quindi il padre potrebbe vederla il sabato mattina, ha pernottato solo una volta dal padre perché lui dice spesso di essere impegnato e comunque la bimba non ha facilità a pernottare dal padre, d'estate la bimba sta al centro estivo, non sono stati mai insieme per più giorni consecutivi”
Ritenuto che non vi fosse bisogno di svolgere attività istruttoria la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la modifica dei tempi di frequentazione fra padre e figlia, alla luce delle mutate esigenze scolastiche della minore.
Difatti, quando è stato assunto il decreto poc'anzi menzionato (sulle conclusioni congiunte delle parti) la minore aveva 3 anni, mentre attualmente è iscritta alla scuola elementare.
Ebbene, ritiene il Collegio, alla luce di quanto emerso dall'audizione della madre della minore, che il diritto di visita del padre vada adeguato alla nuova situazione e possa essere esercitato nella maniera più vicina a quanto inizialmente disposto e attualmente praticato, senza operare sconvolgimenti nella vita della minore, considerando anche la condotta del che neanche ha ritenuto di comparire o CP_1
costituirsi in giudizio.
Pertanto, va previsto che la frequentazione della figlia con il padre avvenga come segue:
pagina 4 di 6 la prima settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00, quando la riporterà a casa della madre la seconda settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio CP_1 indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00 nonché il sabato dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre la terza settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì CP_1 indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00, quando la riporterà a casa della madre la quarta settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00 nonché la domenica dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre e così proseguendo nelle settimane successive.
Venendo, invece, alla regolamentazione delle festività, il Tribunale non ritiene di potersi discostare da quanto previsto nell'originario decreto al punto c) atteso che il non ha dimostrato ad oggi di CP_1
avere una frequentazione con la figlia che consenta di prevedere più giorni consecutivi.
Quanto alle vacanze estive, ugualmente, non essendo neanche mai stato esercitato il pernotto, il
Collegio ritiene di dover stabilire la prosecuzione della frequentazione come nel periodo scolastico, con la specificazione che il preleverà la bimba al termine delle attività del centro estivo. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del e con CP_1 distrazione a favore DEER (essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato), Pt_1
considerando lo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, unicamente per le fasi di studio, trattazione e decisoria (come richiesto peraltro nella nota spese del difensore della parte ammessa), con valori ai minimi attesa l'estrema semplicità DEattività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
A) Modifica le condizioni vigenti fra le parti come da decreto adottato il 4.11.2020 nel procedimento
R.G.N.C. 2027/2020, che resta fermo quanto alle residue statuizioni, limitatamente alla frequentazione fra il padre e la figlia e come segue: Per_4
In modifica del punto b) del decreto del 4.11.2020, il padre potrà avere con sé la figlia secondo il seguente articolarsi settimanale:
pagina 5 di 6 la prima settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19, quando la riporterà a casa della madre la seconda settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00 nonché il sabato dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre la terza settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00, quando la riporterà a casa della madre la quarta settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00 nonché la domenica dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre e così proseguendo nelle settimane successive.
Tale articolarsi della frequentazione si protrarrà anche nel periodo estivo, con la specificazione che il preleverà la bimba al termine delle attività del centro estivo. CP_1
Resta fermo il punto c) del decreto del 4.11.2020.
B) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi oltre CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CICONTE FILIPPO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – modifica delle condizioni di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni
PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e respinta OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica e sostituzione di quelle precedentemente omologate con decreto del
10/11/2020 e concordate all'udienza del 03/11/2020 nel procedimento rubricato all'RG. n. 2027/2020, pagina 1 di 6 considerate le mutate condizioni socio/scolastiche della minore che attualmente frequenta la scuola elementare Istituto Comprensivo Via Tacito Scuola Primaria Santa Maria Apparente.
CONDIZIONI:
b) QUANTO AL REGIME DI VISITA, gli incontri padre - figlia, saranno esclusivamente improntati a consentire la costruzione di un rapporto genitoriale non ancora perfettamente sviluppato considerato il precedente stato di detenzione del padre.
1) Il padre, Sig. , potrà vedere la figlia a settimane alterne il fine settimana dalla CP_1
giornata del sabato alle ore 09:30 riportando la bambina alla madre nella medesima giornata del sabato 21:30, riprendendo la figlia nella successiva giornata della domenica alle ore 09:30 riportando la bambina alla madre nella medesima giornata della domenica alle ore 21:30.
Non è stato previsto il pernottamento a casa del poiché la bambina non vuole rimanere a Persona_1
dormire a casa del padre in quanto riferisce di avere paura a dormire nella sua abitazione.
Qualora si dovessero verificare episodi di insofferenza disagio della minore la madre sarà autorizzata
a permanere durante gli incontri fissati con il compatibilmente con i propri impegni, essendo CP_1
autorizzata a riportare la bambina nella casa materna qualora le venga richiesto dalla stessa e ciò fino a quando la minore non si tranquillizzi.
Il Sig. si impegna a prendersi cura della figlia e a sorvegliare su di lei nei momenti in cui è CP_1
presso di lui senza forzare la minore qualora la stessa esprima la volontà di ritornare dalla mamma, fino a quando non si adeguerà spontaneamente alla nuova situazione di visita con il padre.
Le eventuali variazioni di orario dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di almeno 24 ore al fine di rispettare gli eventuali impegni della Sig.ra e della Parte_1
minore qualora vi fossero.
2) il padre, inoltre, qualora voglia e ce ne sia la possibilità, potrà vedere la figlia in incontri infrasettimanali 1/2 volte, incontri che andranno concordati con la madre sia nei giorni che negli orari di volta in volta almeno 24 ore prima, nel rispetto degli impegni della Sig.ra e Parte_1
della figlia minore, qualora vi fossero.
3) Per quanto concerne le feste comandate, le vacanze di e della : la Per_2 Persona_3
ricorrente ed il Sig. dovranno accordarsi al fine di tenere la figlia in maniera alternata CP_1
al fine di poter permettere alla minore di trascorrere le feste del Natale della Santa Pasqua ad anni
pagina 2 di 6 alterni una volta con il padre ed una volta con la madre sin da ora si può proporre il seguente calendario:
- per quanto riguarda le feste del SANTO NATALE la figlia minore potrà trascorrere i giorni del 23 e
24 dicembre ed i giorni del 25 e del 26 dicembre, i giorni del 31 DE01 ed il giorno del 06 gennaio una volta con il padre ed una volta con la madre ad anni alterni;
- per quanto riguarda le festività della SANTA PASQUA si può stabilire sin da ora che la figlia minore potrà trascorrere il giorno della Santa Pasqua ed il giorno della Pasquetta una volta con il padre ed una volta con la madre ad anni alterni.
Le eventuali variazioni di orario o dei giorni stabiliti per gli incontri delle feste suddette (il Santo
Natale, il Capodanno e la Santa Pasqua), dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di almeno 7 giorni prima al fine di rispettare gli eventuali impegni della Sig.ra
[...]
e della minore qualora vi fossero. Parte_1
4) Per quanto riguarda le VACANZE ESTIVE, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con CP_1
la figlia almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della Sig.ra e degli eventuali Parte_1
impegni estivi della minore, qualora vi fossero.
Qualora il padre o la madre decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovranno reciprocamente darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione e
l'indirizzo preciso in cui si trova la località di vacanza ed i recapiti telefonici della medesima, nonché le date di partenza e di ritorno.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e Diritto
La parte ha chiesto modificarsi le condizioni relative all'affidamento e Parte_1
del mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla convivenza more uxorio Persona_4
con , stabilite con decreto di codesto Tribunale adottato il 4.11.2020 nel procedimento CP_1
R.G.N.C. 2027/2020.
In particolare, ha evidenziato che col decreto suddetto, considerando che erano cessati gli arresti domiciliari del veniva stabilito che, a fronte DEaffido esclusivo alla madre, con possibilità di CP_1
assumere anche le decisioni più importanti per la figlia (punto d) del decreto citato), il padre potesse pagina 3 di 6 prelevare la figlia per 3 mattine a settimana dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oltre ad una minima regolamentazione delle festività (Pasqua e Natale) e versasse a titolo di mantenimento per la figlia la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
La ricorrente evidenziava, difatti, che i tempi di frequentazione padre-figlia, così come previsti all'epoca quando la figlia aveva appena 3 anni, non erano più adeguati atteso che la bambina frequentava la scuola elementare e quindi non risultavano compatibili con gli impegni scolastici;
istava, pertanto, per una modifica, concludendo come sopra.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione DEudienza (avviso 140 c.p.c. ritirato dal destinatario in data 16.10.2024), il resistente non si è costituito.
Alla prima udienza di comparizione, in origine prevista per il 24.02.2025 e poi differita al 25.02.2025,
è comparsa solo la ricorrente la quale ha dichiarato che il padre non contribuisce stabilmente al mantenimento della figlia (talora i versamenti provengono dal nonno) e, quanto alla frequentazione padre-figlio ha specificato “la bimba attualmente va a scuola, quindi gli orari concordati in precedenza non sono ad oggi attuali, preciso che il padre attualmente vede la bambina saltuariamente un'oretta due volte a settimana dopo le 16.10 (uscita da scuola) e circa la tiene un'ora/un'ora e mezza
(di solito lunedì e mercoledì e qualche volta il venerdì), il padre spesso è all'estero per lunghi periodi, la bambina non va a scuola il sabato quindi il padre potrebbe vederla il sabato mattina, ha pernottato solo una volta dal padre perché lui dice spesso di essere impegnato e comunque la bimba non ha facilità a pernottare dal padre, d'estate la bimba sta al centro estivo, non sono stati mai insieme per più giorni consecutivi”
Ritenuto che non vi fosse bisogno di svolgere attività istruttoria la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la modifica dei tempi di frequentazione fra padre e figlia, alla luce delle mutate esigenze scolastiche della minore.
Difatti, quando è stato assunto il decreto poc'anzi menzionato (sulle conclusioni congiunte delle parti) la minore aveva 3 anni, mentre attualmente è iscritta alla scuola elementare.
Ebbene, ritiene il Collegio, alla luce di quanto emerso dall'audizione della madre della minore, che il diritto di visita del padre vada adeguato alla nuova situazione e possa essere esercitato nella maniera più vicina a quanto inizialmente disposto e attualmente praticato, senza operare sconvolgimenti nella vita della minore, considerando anche la condotta del che neanche ha ritenuto di comparire o CP_1
costituirsi in giudizio.
Pertanto, va previsto che la frequentazione della figlia con il padre avvenga come segue:
pagina 4 di 6 la prima settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00, quando la riporterà a casa della madre la seconda settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio CP_1 indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00 nonché il sabato dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre la terza settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì CP_1 indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00, quando la riporterà a casa della madre la quarta settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 19.00 nonché la domenica dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre e così proseguendo nelle settimane successive.
Venendo, invece, alla regolamentazione delle festività, il Tribunale non ritiene di potersi discostare da quanto previsto nell'originario decreto al punto c) atteso che il non ha dimostrato ad oggi di CP_1
avere una frequentazione con la figlia che consenta di prevedere più giorni consecutivi.
Quanto alle vacanze estive, ugualmente, non essendo neanche mai stato esercitato il pernotto, il
Collegio ritiene di dover stabilire la prosecuzione della frequentazione come nel periodo scolastico, con la specificazione che il preleverà la bimba al termine delle attività del centro estivo. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del e con CP_1 distrazione a favore DEER (essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato), Pt_1
considerando lo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, unicamente per le fasi di studio, trattazione e decisoria (come richiesto peraltro nella nota spese del difensore della parte ammessa), con valori ai minimi attesa l'estrema semplicità DEattività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
A) Modifica le condizioni vigenti fra le parti come da decreto adottato il 4.11.2020 nel procedimento
R.G.N.C. 2027/2020, che resta fermo quanto alle residue statuizioni, limitatamente alla frequentazione fra il padre e la figlia e come segue: Per_4
In modifica del punto b) del decreto del 4.11.2020, il padre potrà avere con sé la figlia secondo il seguente articolarsi settimanale:
pagina 5 di 6 la prima settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19, quando la riporterà a casa della madre la seconda settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00 nonché il sabato dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre la terza settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00, quando la riporterà a casa della madre la quarta settimana il potrà avere con sé la figlia il lunedì e il mercoledì pomeriggio
CP_1
indicativamente dall'uscita da scuola (ore 16.10 circa) e fino alle ore 18.30/19.00 nonché la domenica dalla mattina alle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo, quando la ricondurrà dalla madre e così proseguendo nelle settimane successive.
Tale articolarsi della frequentazione si protrarrà anche nel periodo estivo, con la specificazione che il preleverà la bimba al termine delle attività del centro estivo. CP_1
Resta fermo il punto c) del decreto del 4.11.2020.
B) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi oltre CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 6 di 6