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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2024, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5728/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5728/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTROGIOVANNI SALVATORE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LO BIANCO CP_1 C.F._2
JASMINA giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'architetto otteneva dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 20/17 per la somma CP_1
di euro 65.821,00, in danno di , a titolo di compensi professionali per l'incarico Parte_1
pagina 1 di 6 di progettazione, direzione lavori e direzione artistica dei lavori di completamento, ampliamento e decorativi del fabbricato ubicato ad Aci Castello c.da Scalazza;
allegava che l'incarico era stato conferito in data antecedente al 23.8.2012 e che, in assenza di disciplinare, il compenso era stato determinato ai sensi della tariffa professionale.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il , contestando l'oggetto dell'incarico Pt_1
professionale affidato all'opposto, sostenendo che la prestazione dallo stesso resa sia stata limitata, a partire dal 2006, al solo completamento del fabbricato del corpo principale ed alla progettazione di una struttura precaria, attività per cui era stato pagato;
infatti, il direttore dei lavori era l'arch. Mappa, l'autore dei calcoli statici l'ing. , il collaudatore l'ing. Persona_1
eccepiva che, in seguito alle dimissioni del Mappa, veniva nominato il con Per_2 CP_1
comunicazione al Comune di Acicastello, nella quale si precisava che lo stesso veniva nominato
“per le modeste opere di completamento del fabbricato del corpo principale e per le opere precarie. Parte opponente inoltre contestava il valore dell'opera indicato al Consiglio dell'Ordine
per richiedere il parere di congruità (addirittura superiore al valore di mercato della intera opera) ed il coefficiente del 65% applicato per la parzialità della prestazione;
infine eccepiva che l'opposto aveva ricevuto il pagamento della somma di euro 7.500,00.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della opposizione. CP_1
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale e CTU.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il CTU ha accertato:
- che il ha effettuato i lavori di ristrutturazione con demolizione e Parte_1
pagina 2 di 6 ricostruzione ed ampliamento dell'immobile di sua proprietà sito in Acicastello, Frazione
Acitrezza, Contrada Scalazza, assistito dall'Arch. in qualità di Progettista e di Parte_2
Direttore dei Lavori per l'esecuzione delle opere (con la sola esclusione del completamento delle finiture e della Struttura precaria) e che i lavori sono stati eseguiti in ossequio alla Concessione
Edilizia n. 1377 del 30 luglio 2004 ed alla autorizzazione in variante del 6 aprile 2005 N. Prot.
7516; che il Mappa è stato coadiuvato dall'Ing. per l'esecuzione dei calcoli Persona_1
statici e dall' Ing. , per il verbale ed il certificato di collaudo il 16 marzo 2006 Persona_3
depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania il 17 marzo 2006, Prot. N. 9815; che in data 2 maggio 2006 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha rilasciato regolare certificazione di conformità delle opere eseguite per la realizzazione dell'immobile di proprietà del signor alle prescrizioni della Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Parte_1
- che in data 30 ottobre 2006 l'Arch. Mappa, per gravissime ragioni di salute, fu costretto a lasciare l'incarico di Direttore dei Lavori e contestualmente alle dimissioni, redasse una perizia giurata come previsto dall'art. 3 della L.R. 17/94 ottobre 2006, in cui dichiarava che “I lavori sono stati iniziati in data 12 Luglio 2004 ed attualmente sono in via di completamento delle rifiniture” (cfr. doc. 6, pagina 2, righi 3 e 4) e che …. la perizia fa riferimento a quanto da lui eseguito sino al 30 ottobre 2006 attestando che ” le opere sono giunte al completamento delle strutture, tamponamenti, tramezzi, intonaci ed impianti non collaudati” (cfr. doc. 6, ultimo rigo di pagina 2 e primi due righi della pagina 3); che in data 16 novembre 2006 il Mappa depositò,
presso il Comune di Acicastello, con prot. N. 26723 sia la perizia giurata che la Comunicazione di continuazione lavori e nomina nuovo Direttore dei Lavori, controfirmata dallo stesso Arch.
dal subentrante Arch. dal committente signor Parte_2 CP_1 Pt_1
pagina 3 di 6 e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice. Pt_1
Corrisponde dunque al vero che l'attività professionale prestata dall'opposto è iniziata solo nel
2006 ed è stata limitata a concludere l'opera da dove l'aveva lasciata il Mappa.
Il Ctu ha quindi individuato il corretto valore dell'opera utilizzando il metodo del costo (Cost
Approach), ovvero attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio, eventualmente deprezzato che si fonda sul principio di sostituzione: ovvero sul fatto che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile sostituto che presenta la stessa utilità funzionale;
dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dall'immobile esistente. In base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima.
L'impiego del metodo del costo è suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi
(ad esempio aziende agricole o industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato, come per l'immobile oggetto della presente valutazione, dove, pur essendoci altre unità immobiliari nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per poter adottare il metodo del confronto (market comparison approach).
La stima del valore dell'area è calcolata tramite la disponibilità di aree edificabili nello stesso segmento di mercato dell'immobile da stimare o, in assenza, in un segmento prossimo, e dei prezzi di mercato.
Il Giudice ritiene condivisibile l'adozione di tale metodo, condividendo le ragioni tecniche addotte pagina 4 di 6 dal CTU.
Il valore dell'opera complessiva è stato infine individuato in euro 475.400,00.
Il Ctu ha, quindi, condivisibilmente, individuato il valore delle singole parti della ristrutturazione.
Infine, tenendo conto della nota prot. 25770 del 03/11/2006 a firma congiunta dell'Arch. e CP_1
dell'Arch. Mappa, secondo cui i lavori restanti al successore, ovvero al consistevano nella CP_1
Direzione Lavori delle strutture precarie e delle finiture, ha individuato il loro importo complessivo in € 80.765,00.
Siccome la Struttura precaria e le finiture sono state oggetto di ristrutturazione nel 2006 ed ultimazione nell'anno 2009, come si evince dalla documentazione urbanistica in atti sul Fascicolo
informatico, e quindi hanno rispettivamente una vetustà di 13 anni, mentre la struttura non è
stata mai oggetto di manutenzione e la sua vetustà coincide con l'epoca della costruzione, e cioè il
1967, ha calcolato il deprezzamento in euro 57.000,00.
Il compenso spettante in relazione alle opere effettivamente eseguite, pari ad euro 57.000,00,
secondo le tariffe professionali vigenti è stato quantificato in euro 7,606.34.
Avendo l'architetto ricevuto la somma di euro 7.500,00 e non essendo stata affatto CP_1
contestata la circostanza, nulla l'opposto ha sostanzialmente più da pretendere da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese si CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 20/17;
- Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese di CTU
definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 17 novembre 2024
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5728/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTROGIOVANNI SALVATORE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LO BIANCO CP_1 C.F._2
JASMINA giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'architetto otteneva dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 20/17 per la somma CP_1
di euro 65.821,00, in danno di , a titolo di compensi professionali per l'incarico Parte_1
pagina 1 di 6 di progettazione, direzione lavori e direzione artistica dei lavori di completamento, ampliamento e decorativi del fabbricato ubicato ad Aci Castello c.da Scalazza;
allegava che l'incarico era stato conferito in data antecedente al 23.8.2012 e che, in assenza di disciplinare, il compenso era stato determinato ai sensi della tariffa professionale.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il , contestando l'oggetto dell'incarico Pt_1
professionale affidato all'opposto, sostenendo che la prestazione dallo stesso resa sia stata limitata, a partire dal 2006, al solo completamento del fabbricato del corpo principale ed alla progettazione di una struttura precaria, attività per cui era stato pagato;
infatti, il direttore dei lavori era l'arch. Mappa, l'autore dei calcoli statici l'ing. , il collaudatore l'ing. Persona_1
eccepiva che, in seguito alle dimissioni del Mappa, veniva nominato il con Per_2 CP_1
comunicazione al Comune di Acicastello, nella quale si precisava che lo stesso veniva nominato
“per le modeste opere di completamento del fabbricato del corpo principale e per le opere precarie. Parte opponente inoltre contestava il valore dell'opera indicato al Consiglio dell'Ordine
per richiedere il parere di congruità (addirittura superiore al valore di mercato della intera opera) ed il coefficiente del 65% applicato per la parzialità della prestazione;
infine eccepiva che l'opposto aveva ricevuto il pagamento della somma di euro 7.500,00.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della opposizione. CP_1
La causa è stata istruita attraverso acquisizione documentale e CTU.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il CTU ha accertato:
- che il ha effettuato i lavori di ristrutturazione con demolizione e Parte_1
pagina 2 di 6 ricostruzione ed ampliamento dell'immobile di sua proprietà sito in Acicastello, Frazione
Acitrezza, Contrada Scalazza, assistito dall'Arch. in qualità di Progettista e di Parte_2
Direttore dei Lavori per l'esecuzione delle opere (con la sola esclusione del completamento delle finiture e della Struttura precaria) e che i lavori sono stati eseguiti in ossequio alla Concessione
Edilizia n. 1377 del 30 luglio 2004 ed alla autorizzazione in variante del 6 aprile 2005 N. Prot.
7516; che il Mappa è stato coadiuvato dall'Ing. per l'esecuzione dei calcoli Persona_1
statici e dall' Ing. , per il verbale ed il certificato di collaudo il 16 marzo 2006 Persona_3
depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania il 17 marzo 2006, Prot. N. 9815; che in data 2 maggio 2006 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha rilasciato regolare certificazione di conformità delle opere eseguite per la realizzazione dell'immobile di proprietà del signor alle prescrizioni della Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Parte_1
- che in data 30 ottobre 2006 l'Arch. Mappa, per gravissime ragioni di salute, fu costretto a lasciare l'incarico di Direttore dei Lavori e contestualmente alle dimissioni, redasse una perizia giurata come previsto dall'art. 3 della L.R. 17/94 ottobre 2006, in cui dichiarava che “I lavori sono stati iniziati in data 12 Luglio 2004 ed attualmente sono in via di completamento delle rifiniture” (cfr. doc. 6, pagina 2, righi 3 e 4) e che …. la perizia fa riferimento a quanto da lui eseguito sino al 30 ottobre 2006 attestando che ” le opere sono giunte al completamento delle strutture, tamponamenti, tramezzi, intonaci ed impianti non collaudati” (cfr. doc. 6, ultimo rigo di pagina 2 e primi due righi della pagina 3); che in data 16 novembre 2006 il Mappa depositò,
presso il Comune di Acicastello, con prot. N. 26723 sia la perizia giurata che la Comunicazione di continuazione lavori e nomina nuovo Direttore dei Lavori, controfirmata dallo stesso Arch.
dal subentrante Arch. dal committente signor Parte_2 CP_1 Pt_1
pagina 3 di 6 e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice. Pt_1
Corrisponde dunque al vero che l'attività professionale prestata dall'opposto è iniziata solo nel
2006 ed è stata limitata a concludere l'opera da dove l'aveva lasciata il Mappa.
Il Ctu ha quindi individuato il corretto valore dell'opera utilizzando il metodo del costo (Cost
Approach), ovvero attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio, eventualmente deprezzato che si fonda sul principio di sostituzione: ovvero sul fatto che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile sostituto che presenta la stessa utilità funzionale;
dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dall'immobile esistente. In base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima.
L'impiego del metodo del costo è suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi
(ad esempio aziende agricole o industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato, come per l'immobile oggetto della presente valutazione, dove, pur essendoci altre unità immobiliari nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per poter adottare il metodo del confronto (market comparison approach).
La stima del valore dell'area è calcolata tramite la disponibilità di aree edificabili nello stesso segmento di mercato dell'immobile da stimare o, in assenza, in un segmento prossimo, e dei prezzi di mercato.
Il Giudice ritiene condivisibile l'adozione di tale metodo, condividendo le ragioni tecniche addotte pagina 4 di 6 dal CTU.
Il valore dell'opera complessiva è stato infine individuato in euro 475.400,00.
Il Ctu ha, quindi, condivisibilmente, individuato il valore delle singole parti della ristrutturazione.
Infine, tenendo conto della nota prot. 25770 del 03/11/2006 a firma congiunta dell'Arch. e CP_1
dell'Arch. Mappa, secondo cui i lavori restanti al successore, ovvero al consistevano nella CP_1
Direzione Lavori delle strutture precarie e delle finiture, ha individuato il loro importo complessivo in € 80.765,00.
Siccome la Struttura precaria e le finiture sono state oggetto di ristrutturazione nel 2006 ed ultimazione nell'anno 2009, come si evince dalla documentazione urbanistica in atti sul Fascicolo
informatico, e quindi hanno rispettivamente una vetustà di 13 anni, mentre la struttura non è
stata mai oggetto di manutenzione e la sua vetustà coincide con l'epoca della costruzione, e cioè il
1967, ha calcolato il deprezzamento in euro 57.000,00.
Il compenso spettante in relazione alle opere effettivamente eseguite, pari ad euro 57.000,00,
secondo le tariffe professionali vigenti è stato quantificato in euro 7,606.34.
Avendo l'architetto ricevuto la somma di euro 7.500,00 e non essendo stata affatto CP_1
contestata la circostanza, nulla l'opposto ha sostanzialmente più da pretendere da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese si CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 20/17;
- Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese di CTU
definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 17 novembre 2024
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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