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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/07/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 97-1/2024 r.g. p.u. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c.f. ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), al Corso Stati Uniti, n. 41, in forza di procura generale alle liti in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Giulianova (TE), alla Via Bompadre, n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Costanzo D'Amelio (c.f.
) in forza di procura in atti;
C.F._2
-resistente- RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso, depositato da già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 20/05/2024, avente ad oggetto domanda volta ad ottenere la dichiarazione di apertura
[...] della liquidazione giudiziale, o, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della Controparte_1 rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in UR (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 1296/2021 del 17/12/2021, di euro 63.408,41 oltre interessi e spese (somma precettata per euro 70.665,00 “SE&O, oltre spese di notifica, imposta di registro in fase di liquidazione ed ulteriori spese e competenze professionali occorrende ex DM 55/2014”), dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 21/06/2022 pronunciata dal giudice della opposizione al medesimo decreto, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria svolta supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a
1 complessivi euro 7.071,43 (al netto degli importi sospesi, pari ad euro 0,00) al 18/06/2024 (cfr. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 18/06/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “la costruzione, la ristrutturazione e la vendita di fabbricati di civile abitazione di ogni tipo, di edifici ed opifici industriali e commerciali” (cfr. visura camerale storica in atti); rilevato che i bilanci degli ultimi tre esercizi (2023, 2022 e 2021) anteriori al deposito del ricorso depositati dalla resistente risultano regolarmente depositati nel R.I.; rilevato che: dal bilancio chiuso al 31/12/2023 (depositato presso il R.I. in data 04/07/2024) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.081,00, debiti totali pari ad euro 85.220,00 e ricavi lordi pari ad euro 0,00; dal bilancio al 31/12/2022 (depositato presso il R.I. in data 10/07/2022) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.008,00, debiti complessivi pari ad euro 84.665,00 e ricavi lordi pari ad euro 1,00; dal bilancio al 31/12/2021 (depositato presso il R.I. in data 27/07/2022) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.803,00, debiti complessivi pari ad euro 84.108,00 e ricavi lordi pari a 0,00; ritenuto, tuttavia, che, pur non risultando superate le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII dai bilanci suddetti, questi non possano essere ritenuti attendibili ai fini della prova del mancato superamento delle medesime soglie;
rilevato, infatti, che risulta documentata in atti la approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, dei soli bilanci chiusi al 31/12/2020 (non rilevante ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), al 31/12/2021 e al 31/12/2022, rilievo che mina l'attendibilità dei bilanci depositati dalla resistente in relazione all'esercizio chiuso al 31/12/2023 (Cass., ord. n. 33091/2018; Cass., n. 13746/2017); rilevato, altresì, che non vi è alcuna menzione, nei bilanci in questione, delle poste contabili relative al contratto di leasing immobiliare stipulato in data 27/09/2007 tra la resistente e la odierna ricorrente, contratto in forza del cui articolo 6 risulta pattuito tra le parti, a carico della resistente, quale corrispettivo della locazione finanziaria, per l'intera durata del contratto, la somma di euro 510.882,00 oltre i.v.a., somma da corrispondersi “- quanto a € 200.000,00 (…) + IVA, quale anticipo alla stipula; n. 179 rate, ciascuna di € 2.558,00 (…) + IVA”; rilevato, inoltre, che non ha trovato riscontro documentale la prospettazione dei fatti genericamente offerta dalla resistente secondo cui “il valore del contratto” predetto sarebbe “rintracciabile nelle poste immobiliari dei bilanci” atteso che negli stessi bilanci risultano iscritte poste attive per
“immobilizzazioni materiali” soltanto in relazione all'esercizio chiuso al 31/12/2020, che non rileva, peraltro, ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, per la esigua somma di euro 433,00; rilevato che nei bilanci in discorso non risulta contabilizzata l'esposizione debitoria risultante dall'inadempimento del predetto contratto, aumentata fino ad euro 293.916,00 alla data del deposito, ad opera di parte ricorrente, della memoria autorizzata in data 01/10/2024, secondo la precisazione del credito effettuata in pari data dalla medesima ricorrente;
rilevato che l'ammontare della predetta esposizione debitoria è stato contestato soltanto genericamente da parte resistente mediante la generica eccezione secondo cui “il credito azionato sulla base di quel contratto” sarebbe “nettamente inferiore a quello del contratto stesso essendo nelle more intervenuti pagamenti ed essendovi stati dei giudizi”; rilevato, a tale ultimo riguardo, che il giudizio incardinato dalla resistente per l'accertamento della usurarietà dei canoni di leasing del contratto di locazione stipulato con la ricorrente è stato definito in termini di rigetto sia in primo grado che in secondo grado e che è tuttora pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dell'opposizione, fatto valere nella presente sede dalla ricorrente, rilievi tutti che consentono di ritenere non provata la eccezione della resistente secondo la quale dai giudizi incardinati tra le parti sarebbe conseguita la diminuzione dell'esposizione debitoria gravante a suo carico per l'inadempimento del contratto in questione;
ritenuto che
al mancato assolvimento da parte della resistente dell'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII in merito al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui
2 all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII conseguano la mancata prova di tale requisito e la necessità di ritenere superate le soglie di cui alla predetta norma;
ritenuto che
la resistente, che risulta essere in stato di liquidazione volontaria a far data dal 01/08/2017 (cfr. visura camerale storica in atti), versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII non essendo gli elementi attivi del suo patrimonio sufficienti a soddisfare integralmente tutti i creditori sociali (cfr., Cass., ord. n. 28193 del 10/12/2020, in tema di fallimento ma applicabile anche alla odierna liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità tra le procedure), circostanza che risulta dal bilancio chiuso al 31/12/2023 nel quale risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.081,00 e debiti totali pari ad euro 85.220,00, somma, quest'ultima, da ritenersi, alla luce dei superiori rilievi, presumibilmente inferiore alla reale esposizione debitoria gravante all'attualità sulla resistente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva ), con sede legale in UR (TE), alla Via Dante P.IVA_1 Alighieri, n. 4, presso lo Studio del Dott. Persona_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_2 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 novembre 2025 alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
3 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al R.I. l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del R.I., ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 24/07/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 97-1/2024 r.g. p.u. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno (c.f. ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), al Corso Stati Uniti, n. 41, in forza di procura generale alle liti in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Giulianova (TE), alla Via Bompadre, n. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Costanzo D'Amelio (c.f.
) in forza di procura in atti;
C.F._2
-resistente- RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso, depositato da già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 20/05/2024, avente ad oggetto domanda volta ad ottenere la dichiarazione di apertura
[...] della liquidazione giudiziale, o, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della Controparte_1 rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in UR (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 1296/2021 del 17/12/2021, di euro 63.408,41 oltre interessi e spese (somma precettata per euro 70.665,00 “SE&O, oltre spese di notifica, imposta di registro in fase di liquidazione ed ulteriori spese e competenze professionali occorrende ex DM 55/2014”), dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 21/06/2022 pronunciata dal giudice della opposizione al medesimo decreto, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria svolta supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a
1 complessivi euro 7.071,43 (al netto degli importi sospesi, pari ad euro 0,00) al 18/06/2024 (cfr. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 18/06/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “la costruzione, la ristrutturazione e la vendita di fabbricati di civile abitazione di ogni tipo, di edifici ed opifici industriali e commerciali” (cfr. visura camerale storica in atti); rilevato che i bilanci degli ultimi tre esercizi (2023, 2022 e 2021) anteriori al deposito del ricorso depositati dalla resistente risultano regolarmente depositati nel R.I.; rilevato che: dal bilancio chiuso al 31/12/2023 (depositato presso il R.I. in data 04/07/2024) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.081,00, debiti totali pari ad euro 85.220,00 e ricavi lordi pari ad euro 0,00; dal bilancio al 31/12/2022 (depositato presso il R.I. in data 10/07/2022) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.008,00, debiti complessivi pari ad euro 84.665,00 e ricavi lordi pari ad euro 1,00; dal bilancio al 31/12/2021 (depositato presso il R.I. in data 27/07/2022) risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.803,00, debiti complessivi pari ad euro 84.108,00 e ricavi lordi pari a 0,00; ritenuto, tuttavia, che, pur non risultando superate le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII dai bilanci suddetti, questi non possano essere ritenuti attendibili ai fini della prova del mancato superamento delle medesime soglie;
rilevato, infatti, che risulta documentata in atti la approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, dei soli bilanci chiusi al 31/12/2020 (non rilevante ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), al 31/12/2021 e al 31/12/2022, rilievo che mina l'attendibilità dei bilanci depositati dalla resistente in relazione all'esercizio chiuso al 31/12/2023 (Cass., ord. n. 33091/2018; Cass., n. 13746/2017); rilevato, altresì, che non vi è alcuna menzione, nei bilanci in questione, delle poste contabili relative al contratto di leasing immobiliare stipulato in data 27/09/2007 tra la resistente e la odierna ricorrente, contratto in forza del cui articolo 6 risulta pattuito tra le parti, a carico della resistente, quale corrispettivo della locazione finanziaria, per l'intera durata del contratto, la somma di euro 510.882,00 oltre i.v.a., somma da corrispondersi “- quanto a € 200.000,00 (…) + IVA, quale anticipo alla stipula; n. 179 rate, ciascuna di € 2.558,00 (…) + IVA”; rilevato, inoltre, che non ha trovato riscontro documentale la prospettazione dei fatti genericamente offerta dalla resistente secondo cui “il valore del contratto” predetto sarebbe “rintracciabile nelle poste immobiliari dei bilanci” atteso che negli stessi bilanci risultano iscritte poste attive per
“immobilizzazioni materiali” soltanto in relazione all'esercizio chiuso al 31/12/2020, che non rileva, peraltro, ai fini dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, per la esigua somma di euro 433,00; rilevato che nei bilanci in discorso non risulta contabilizzata l'esposizione debitoria risultante dall'inadempimento del predetto contratto, aumentata fino ad euro 293.916,00 alla data del deposito, ad opera di parte ricorrente, della memoria autorizzata in data 01/10/2024, secondo la precisazione del credito effettuata in pari data dalla medesima ricorrente;
rilevato che l'ammontare della predetta esposizione debitoria è stato contestato soltanto genericamente da parte resistente mediante la generica eccezione secondo cui “il credito azionato sulla base di quel contratto” sarebbe “nettamente inferiore a quello del contratto stesso essendo nelle more intervenuti pagamenti ed essendovi stati dei giudizi”; rilevato, a tale ultimo riguardo, che il giudizio incardinato dalla resistente per l'accertamento della usurarietà dei canoni di leasing del contratto di locazione stipulato con la ricorrente è stato definito in termini di rigetto sia in primo grado che in secondo grado e che è tuttora pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dell'opposizione, fatto valere nella presente sede dalla ricorrente, rilievi tutti che consentono di ritenere non provata la eccezione della resistente secondo la quale dai giudizi incardinati tra le parti sarebbe conseguita la diminuzione dell'esposizione debitoria gravante a suo carico per l'inadempimento del contratto in questione;
ritenuto che
al mancato assolvimento da parte della resistente dell'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII in merito al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui
2 all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII conseguano la mancata prova di tale requisito e la necessità di ritenere superate le soglie di cui alla predetta norma;
ritenuto che
la resistente, che risulta essere in stato di liquidazione volontaria a far data dal 01/08/2017 (cfr. visura camerale storica in atti), versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII non essendo gli elementi attivi del suo patrimonio sufficienti a soddisfare integralmente tutti i creditori sociali (cfr., Cass., ord. n. 28193 del 10/12/2020, in tema di fallimento ma applicabile anche alla odierna liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità tra le procedure), circostanza che risulta dal bilancio chiuso al 31/12/2023 nel quale risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 46.081,00 e debiti totali pari ad euro 85.220,00, somma, quest'ultima, da ritenersi, alla luce dei superiori rilievi, presumibilmente inferiore alla reale esposizione debitoria gravante all'attualità sulla resistente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1 persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva ), con sede legale in UR (TE), alla Via Dante P.IVA_1 Alighieri, n. 4, presso lo Studio del Dott. Persona_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_2 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 novembre 2025 alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
3 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al R.I. l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del R.I., ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 24/07/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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