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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1001/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1001 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (12.4.1987- c.f.: domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vincenzo Crupi del Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - “c.d. Carta Elettronica del Docente” - previsto dall'art. 1 co.
121 L.107/2015, dal D.P.C.M. 23.9.2015 e dalla successiva nota M.I.U.R. n. 15219 del
15.10.2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
1 ; il tutto, formulando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
accertare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1 comma 121 della Legge n. 107/201, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 2) per l'effetto condannare il , Controparte_1 in persona del , all'attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Controparte_3 carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di cui in premessa (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015(…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del predetto , con qualifica di docente CP_1
non di ruolo, dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024 e più dettagliatamente, per l'a.s.
2020/2021, dal 14.1.2021 al 31.1.2021, dall'1.2.2021 al 30.4.2021, dall'1.5.2021 al 12.6.2021
e dal 13.6.2021 al 25.6.2021 con vari contratti a tempo determinato allegati al ricorso;
per l'a.s. 2021/2022 dal 13.9.2021 al 31.8.2022; per l'a.s. 2022/2023 dal 6.9.2022 al 30.6.2023 e per l'a.s. 2023/2024 dal 9.10.2023 al 30.6.2024.
- essere contra legem la scelta di riservare tale beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come per l'appunto l'interessata - con contratto di lavoro a tempo determinato-
Di qui l'introduzione del presente giudizio per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia parzialmente fondata, nei termini di seguito evidenziati.
L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd.
2 Carta docente). La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con
D.P.C.M. (rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1,
D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016); c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio
3 dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia
€pea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione –
C/450-21 del 18.5.2022).
Inoltre, la Corte di Giustizia europea, nell'ordinanza citata, ha ritenuto che “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali”, in quanto ciò contrasterebbe con i principi eurounitari e con le direttive comunitarie in materia.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della Carta docente (identiche essendo
4 mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza
1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno
a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Tale ricostruzione ha trovato sostanziale accoglimento nella sentenza della Corte di
Cassazione che, alla luce della già citata ordinanza del 18.5.2022 pronunciata dalla CGUE, ha fornito importanti chiarimenti sulla nozione di lavoratore a tempo determinato “comparabile”, che ha diritto all'integrale corresponsione del bonus di 500 €. (Cass. n. 29961/2023)
In particolare, la sentenza in esame ha previsto che abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura “piena”: a) i docenti a tempo determinato con incarichi annuali fino al 31.8 ex art.4 co.1 L. 124/1999; b) i docenti con incarichi fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6 ex art.4 co.2 L. 124/1999, e senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Pertanto, non essendo stata – come detto - né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il
5 meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 1.500 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Il ricorso è invece infondato per il residuo anno scolastico 2020/21 perché i periodi di supplenza sebbene superiori ai centottanta giorni non raggiungono il termine dell'anno scolastico: il tutto, previa disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
Tale beneficio va riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrisposto il Parte_1
controvalore della cd. Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma, per l'appunto, mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art. 4 co.1 attesa la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vincenzo
Crupi dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale Parte_1
complessivo di € 1.500, a titolo di “c.d. Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L.
107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il resistente alla messa a disposizione di detto importo con le modalità CP_1
previste in parte motiva;
- rigetta nel residuo merito;
6 - pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi
€1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Vincenzo Crupi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1001 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (12.4.1987- c.f.: domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vincenzo Crupi del Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - “c.d. Carta Elettronica del Docente” - previsto dall'art. 1 co.
121 L.107/2015, dal D.P.C.M. 23.9.2015 e dalla successiva nota M.I.U.R. n. 15219 del
15.10.2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
1 ; il tutto, formulando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
accertare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1 comma 121 della Legge n. 107/201, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 2) per l'effetto condannare il , Controparte_1 in persona del , all'attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Controparte_3 carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di cui in premessa (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015(…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del predetto , con qualifica di docente CP_1
non di ruolo, dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024 e più dettagliatamente, per l'a.s.
2020/2021, dal 14.1.2021 al 31.1.2021, dall'1.2.2021 al 30.4.2021, dall'1.5.2021 al 12.6.2021
e dal 13.6.2021 al 25.6.2021 con vari contratti a tempo determinato allegati al ricorso;
per l'a.s. 2021/2022 dal 13.9.2021 al 31.8.2022; per l'a.s. 2022/2023 dal 6.9.2022 al 30.6.2023 e per l'a.s. 2023/2024 dal 9.10.2023 al 30.6.2024.
- essere contra legem la scelta di riservare tale beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come per l'appunto l'interessata - con contratto di lavoro a tempo determinato-
Di qui l'introduzione del presente giudizio per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia parzialmente fondata, nei termini di seguito evidenziati.
L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd.
2 Carta docente). La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con
D.P.C.M. (rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1,
D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016); c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio
3 dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia
€pea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione –
C/450-21 del 18.5.2022).
Inoltre, la Corte di Giustizia europea, nell'ordinanza citata, ha ritenuto che “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali”, in quanto ciò contrasterebbe con i principi eurounitari e con le direttive comunitarie in materia.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della Carta docente (identiche essendo
4 mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza
1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno
a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Tale ricostruzione ha trovato sostanziale accoglimento nella sentenza della Corte di
Cassazione che, alla luce della già citata ordinanza del 18.5.2022 pronunciata dalla CGUE, ha fornito importanti chiarimenti sulla nozione di lavoratore a tempo determinato “comparabile”, che ha diritto all'integrale corresponsione del bonus di 500 €. (Cass. n. 29961/2023)
In particolare, la sentenza in esame ha previsto che abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura “piena”: a) i docenti a tempo determinato con incarichi annuali fino al 31.8 ex art.4 co.1 L. 124/1999; b) i docenti con incarichi fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6 ex art.4 co.2 L. 124/1999, e senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Pertanto, non essendo stata – come detto - né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il
5 meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 1.500 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Il ricorso è invece infondato per il residuo anno scolastico 2020/21 perché i periodi di supplenza sebbene superiori ai centottanta giorni non raggiungono il termine dell'anno scolastico: il tutto, previa disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
Tale beneficio va riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrisposto il Parte_1
controvalore della cd. Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma, per l'appunto, mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 5.200; decurtazione ex art. 4 co.1 attesa la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023): il tutto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Vincenzo
Crupi dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale Parte_1
complessivo di € 1.500, a titolo di “c.d. Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L.
107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il resistente alla messa a disposizione di detto importo con le modalità CP_1
previste in parte motiva;
- rigetta nel residuo merito;
6 - pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi
€1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Vincenzo Crupi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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