TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2024 promossa da:
(in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente Parte_1 negli Stati Uniti d'America, (in “Folse”), nata il [...] negli Stati Parte_2
Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, , nato il Parte_3
17.04.1962 negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America,
[...]
, nata il [...], negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti Parte_4
d'America, , nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente Parte_5 negli Stati Uniti d'America, nata il [...] negli Stati Uniti Parte_6
d'America, residente negli Stati Uniti d'America, nato il [...] negli Parte_7
Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, , nato il Parte_8
10.10.1997 negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, C.F._1
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, e
[...]
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Parte_9
Stati Uniti d'America, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mellone del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in viale Aldini n.3, Bologna, come da procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 18.09.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dal cittadino italiano Pt_10
nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria, come risultante
[...] dall'estratto di nascita (Cfr. doc. in atti n. 2), il quale era emigrato negli Stati Uniti d'America, senza mai acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
L'avo dante causa ha contratto matrimonio, il 13.11.1889, con negli Stati Uniti Persona_1
d'America, contea di Galveston, Texas (Cfr. doc. in atti n. 3).
Dalla unione matrimoniale tra e era nata, in data 07.12.1907, nel Parte_10 Persona_1
Texas, Stati Uniti d'America, la figlia (Cfr. doc. in atti n.5). Persona_2
Il 27.07.1926, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n. 6), Persona_2 Persona_3 cittadino italiano, nato il 02.101893, a Mezzojuso (PA) (Cfr. doc in atti n. 7) naturalizzandosi cittadino statunitense nel 1928 (Cfr. doc. in atti n. 8). Da tale unione, erano nate le due figlie: SO
, il 19.01.1931, nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc. in atti n. 9)
[...]
e , il 16.01.1936, nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. NA doc. in atti n. 10).
In data 04.08.1953, la primogenita aveva contratto matrimonio con SO [...]
, a Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc in atti n. 11) e dalla loro unione, Persona_6 erano nati due figli:
, nata il [...], a [...], Texas, Stati Uniti d'America Parte_4 odierna ricorrente (Cfr. doc in atti n. 12);
, nato il [...], a [...], Texas, Stati Uniti d'America, Parte_11 odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 13);
In data 24.04.1957, la secondogenita , aveva contratto matrimonio con NA [...] , nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc. in atti n. 14) e da tale CP_2 unione matrimoniale erano nati tre figli: l'01.03.1962, odierna ricorrente Parte_1
(Cfr. doc. in atti n. 15); l'01.12.1967, , odierna ricorrente (Cfr. doc. in Parte_2 atti n. 19); il 07.11.1972, (Cfr. doc. in atti 23). Parte_12
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di : Parte_1
- in data 29.04.1983, ella aveva contratto matrimonio con WE AT DU Smith, adottando così il cognome del marito ( ”) (Cfr. doc. in atti n. 16); dalla predetta unione Pt_5 erano nate: in data 13.03.1985, , odierna ricorrente (Cfr. doc. Parte_5 in atti n. 17) e in data 14.10.1987, , odierna ricorrente Parte_9
(Cfr. doc. in atti n. 18); con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- in data 14.11.1991, ella aveva contratto matrimonio con , adottando così Persona_7 il cognome del marito (“ ”) (Cfr. doc. in atti n. 20) e dalla loro unione erano nati: in data Pt_8
10.10.1997, , odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 21) e in Parte_8 data 29.09.1999, , odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 22); Parte_13 con riferimento alla discendenza dell'ultimogenita : Parte_12
- quest'ultima il 24.05.1996 aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. Persona_8 in atti n. 24) e dalla loro unione erano nati i due figli: il 28.10.1998, Parte_6
odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 25) e in data 07.04.2003,
[...] Pt_7 Pt_7
odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 26).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita ai ricorrenti, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
22.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione, in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994. In ultimo, il resistente contestava l'infondatezza del ricorso, argomentando che, nel caso di specie, la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis è stata interrotta, con conseguente intrasmissibilità della cittadinanza italiana ai discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note “preverbale”, depositate telematicamente in data 27.02.2025, la difesa contestava integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte avversa in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 05.04.2025.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, la domanda avanzata da parte ricorrente deve essere preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
Anche indipendentemente dalle prove versate in atti, si può affermare che la disciplina in materia di cittadinanza non ha imposto la domanda o la procedura amministrativa come presupposto e/o condizione per la domanda in sede giudiziale. Tale principio, ha trovato riscontro nell'art. 19 d.lgs. n.
150/2011 che ha disciplinato il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, nella parte in cui ha previsto l'utilizzo del concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione. Inoltre, la giurisprudenza di merito, si è così pronunciata: “Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento
(settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuta all'elevatissima mole di istanze prevenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale” (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Ed ancora può rilevarsi che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Pt_10
ma vi è certezza della sua presenza negli Stati Uniti d'America solo a partire dalla data del
[...] suo matrimonio con avvenuto il 13 novembre del 1889 e dunque, risulta sfornita Persona_1 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'originario avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino statunitense, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_2
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con il cittadino italiano Persona_2 Persona_3
(naturalizzatosi, in seguito, cittadino statunitense nel 1928), in data 27.07.1926 (cfr. doc. in atti n. 6)
e, dall'anzidetta unione coniugale, erano nate, il 19.01.1931, (cfr. doc. in atti SO
n. 9) e il 16.01.1936, (cfr. doc. in atti n. 10). Da tale sequenza genealogica rileva NA la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai Persona_2 suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia altresì, che sia SO che , sono nate in epoca pre-costituzionale oltre al fatto che la madre
[...] NA [...]
si è sposata con cittadino italiano, poi naturalizzatosi statunitense, nel 1926 sempre in epoca Per_2 pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa vigente prima della Costituzione, la donna perdeva la cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero, determinandosi un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (artt 3 e
29 Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiorenne per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia la Corte
Costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Persona_2 il proprio status civitatis alle figlie. Ciò, in quanto, la già menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto
o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Vi è di più, in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (Cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e le figlie Persona_2
e , entrambe avrebbero avuto diritto alla trasmissione SO NA della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbero potuta tramandare ai loro discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinchè le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le Pt_14 quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza provenga, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel 1865 a Villa San Giovanni (RC) (Cfr. doc. in atti n.2), il Parte_10 quale non ha mai acquisito la cittadinanza statunitense per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 15/12/2023, dal Dipartimento della Sicurezza Interna U.S., Servizi Cittadinanza e
Immigrazione U.S., nel quale si legge quanto segue: “Che dopo aver eseguito una diligente ricerca su questi sistemi database, non è stato trovato documento esistente il quale indichi che il soggetto elencato sotto abbia ottenuto la naturalizzazione come cittadino degli Stati Uniti”. Soggetto:
, , noto anche come (Alias): , Per_2 Pt_10 Email_1
Nato il: Circa Settembre 12/1865 o Settembre 12/1866 o Settembre 1/1865. Nazione Persona_9 di Nascita: Italia.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza per via Parte_10 paterna alla figlia , la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa alle figlie Persona_2 [...]
e e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime SO Persona_10 rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite ex art. 92, c.2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Controparte_1 Parte_15
non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a
[...] rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: (in Parte_1
”), nata il [...]; (in ”), nata il [...]; Pt_5 Parte_2 Pt_8
, nato il [...]; , nata il Parte_3 Parte_4
13.04.1956; , nata il [...]; nata il Parte_5 Parte_6
28.10.1998; nato il [...]; nato il Parte_7 Parte_8
10.10.1997; nato il [...] e , Parte_13 Parte_9 nata il [...],il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Così deciso il 19.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2024 promossa da:
(in “Smith”), nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente Parte_1 negli Stati Uniti d'America, (in “Folse”), nata il [...] negli Stati Parte_2
Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, , nato il Parte_3
17.04.1962 negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America,
[...]
, nata il [...], negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti Parte_4
d'America, , nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente Parte_5 negli Stati Uniti d'America, nata il [...] negli Stati Uniti Parte_6
d'America, residente negli Stati Uniti d'America, nato il [...] negli Parte_7
Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, , nato il Parte_8
10.10.1997 negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, C.F._1
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Uniti d'America, e
[...]
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Parte_9
Stati Uniti d'America, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mellone del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in viale Aldini n.3, Bologna, come da procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 18.09.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dal cittadino italiano Pt_10
nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria, come risultante
[...] dall'estratto di nascita (Cfr. doc. in atti n. 2), il quale era emigrato negli Stati Uniti d'America, senza mai acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
L'avo dante causa ha contratto matrimonio, il 13.11.1889, con negli Stati Uniti Persona_1
d'America, contea di Galveston, Texas (Cfr. doc. in atti n. 3).
Dalla unione matrimoniale tra e era nata, in data 07.12.1907, nel Parte_10 Persona_1
Texas, Stati Uniti d'America, la figlia (Cfr. doc. in atti n.5). Persona_2
Il 27.07.1926, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n. 6), Persona_2 Persona_3 cittadino italiano, nato il 02.101893, a Mezzojuso (PA) (Cfr. doc in atti n. 7) naturalizzandosi cittadino statunitense nel 1928 (Cfr. doc. in atti n. 8). Da tale unione, erano nate le due figlie: SO
, il 19.01.1931, nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc. in atti n. 9)
[...]
e , il 16.01.1936, nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. NA doc. in atti n. 10).
In data 04.08.1953, la primogenita aveva contratto matrimonio con SO [...]
, a Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc in atti n. 11) e dalla loro unione, Persona_6 erano nati due figli:
, nata il [...], a [...], Texas, Stati Uniti d'America Parte_4 odierna ricorrente (Cfr. doc in atti n. 12);
, nato il [...], a [...], Texas, Stati Uniti d'America, Parte_11 odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 13);
In data 24.04.1957, la secondogenita , aveva contratto matrimonio con NA [...] , nella contea di Galveston, Texas, Stati Uniti d'America (Cfr. doc. in atti n. 14) e da tale CP_2 unione matrimoniale erano nati tre figli: l'01.03.1962, odierna ricorrente Parte_1
(Cfr. doc. in atti n. 15); l'01.12.1967, , odierna ricorrente (Cfr. doc. in Parte_2 atti n. 19); il 07.11.1972, (Cfr. doc. in atti 23). Parte_12
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di : Parte_1
- in data 29.04.1983, ella aveva contratto matrimonio con WE AT DU Smith, adottando così il cognome del marito ( ”) (Cfr. doc. in atti n. 16); dalla predetta unione Pt_5 erano nate: in data 13.03.1985, , odierna ricorrente (Cfr. doc. Parte_5 in atti n. 17) e in data 14.10.1987, , odierna ricorrente Parte_9
(Cfr. doc. in atti n. 18); con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- in data 14.11.1991, ella aveva contratto matrimonio con , adottando così Persona_7 il cognome del marito (“ ”) (Cfr. doc. in atti n. 20) e dalla loro unione erano nati: in data Pt_8
10.10.1997, , odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 21) e in Parte_8 data 29.09.1999, , odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 22); Parte_13 con riferimento alla discendenza dell'ultimogenita : Parte_12
- quest'ultima il 24.05.1996 aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. Persona_8 in atti n. 24) e dalla loro unione erano nati i due figli: il 28.10.1998, Parte_6
odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 25) e in data 07.04.2003,
[...] Pt_7 Pt_7
odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 26).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita ai ricorrenti, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
22.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione, in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994. In ultimo, il resistente contestava l'infondatezza del ricorso, argomentando che, nel caso di specie, la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis è stata interrotta, con conseguente intrasmissibilità della cittadinanza italiana ai discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note “preverbale”, depositate telematicamente in data 27.02.2025, la difesa contestava integralmente quanto dedotto ed eccepito da parte avversa in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 05.04.2025.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, la domanda avanzata da parte ricorrente deve essere preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
Anche indipendentemente dalle prove versate in atti, si può affermare che la disciplina in materia di cittadinanza non ha imposto la domanda o la procedura amministrativa come presupposto e/o condizione per la domanda in sede giudiziale. Tale principio, ha trovato riscontro nell'art. 19 d.lgs. n.
150/2011 che ha disciplinato il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, nella parte in cui ha previsto l'utilizzo del concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione. Inoltre, la giurisprudenza di merito, si è così pronunciata: “Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento
(settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuta all'elevatissima mole di istanze prevenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale” (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Ed ancora può rilevarsi che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Pt_10
ma vi è certezza della sua presenza negli Stati Uniti d'America solo a partire dalla data del
[...] suo matrimonio con avvenuto il 13 novembre del 1889 e dunque, risulta sfornita Persona_1 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'originario avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino statunitense, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Persona_2
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con il cittadino italiano Persona_2 Persona_3
(naturalizzatosi, in seguito, cittadino statunitense nel 1928), in data 27.07.1926 (cfr. doc. in atti n. 6)
e, dall'anzidetta unione coniugale, erano nate, il 19.01.1931, (cfr. doc. in atti SO
n. 9) e il 16.01.1936, (cfr. doc. in atti n. 10). Da tale sequenza genealogica rileva NA la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai Persona_2 suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia altresì, che sia SO che , sono nate in epoca pre-costituzionale oltre al fatto che la madre
[...] NA [...]
si è sposata con cittadino italiano, poi naturalizzatosi statunitense, nel 1926 sempre in epoca Per_2 pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa vigente prima della Costituzione, la donna perdeva la cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero, determinandosi un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (artt 3 e
29 Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiorenne per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia la Corte
Costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Persona_2 il proprio status civitatis alle figlie. Ciò, in quanto, la già menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto
o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Vi è di più, in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (Cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e le figlie Persona_2
e , entrambe avrebbero avuto diritto alla trasmissione SO NA della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbero potuta tramandare ai loro discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinchè le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le Pt_14 quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza provenga, per via generazionale, dall'avo italiano , nato nel 1865 a Villa San Giovanni (RC) (Cfr. doc. in atti n.2), il Parte_10 quale non ha mai acquisito la cittadinanza statunitense per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 15/12/2023, dal Dipartimento della Sicurezza Interna U.S., Servizi Cittadinanza e
Immigrazione U.S., nel quale si legge quanto segue: “Che dopo aver eseguito una diligente ricerca su questi sistemi database, non è stato trovato documento esistente il quale indichi che il soggetto elencato sotto abbia ottenuto la naturalizzazione come cittadino degli Stati Uniti”. Soggetto:
, , noto anche come (Alias): , Per_2 Pt_10 Email_1
Nato il: Circa Settembre 12/1865 o Settembre 12/1866 o Settembre 1/1865. Nazione Persona_9 di Nascita: Italia.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza per via Parte_10 paterna alla figlia , la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa alle figlie Persona_2 [...]
e e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime SO Persona_10 rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite ex art. 92, c.2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Controparte_1 Parte_15
non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a
[...] rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: (in Parte_1
”), nata il [...]; (in ”), nata il [...]; Pt_5 Parte_2 Pt_8
, nato il [...]; , nata il Parte_3 Parte_4
13.04.1956; , nata il [...]; nata il Parte_5 Parte_6
28.10.1998; nato il [...]; nato il Parte_7 Parte_8
10.10.1997; nato il [...] e , Parte_13 Parte_9 nata il [...],il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Così deciso il 19.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani