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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3419 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ITALIA SENESE ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. MARIA ORLANDO ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 15/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27/05/2024, il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta (CE) il 05/10/1991 con la resistente da cui erano nati due figli il 09/01/1994 e il 09/12/1997, maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati
1 dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 06/11/2023. Nella sentenza era stato previsto l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della resistente. Perdurava lo stato di separazione e, pertanto, concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno in favore della resistente, non ricorrendone i presupposti, e la previsione dell'obbligo a carico della resistente di versare il 50% della rata di mutuo mensile gravante sulla casa familiare (in regime di comunione tra i coniugi).
In data 16/07/2024 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'udienza del 01/10/2024, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore confermava, in via provvisoria e urgente, la disciplina della separazione. Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo, sottoscritto personalmente e depositato in atti, i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo quindi che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. All'udienza cartolare del
15/07/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 06/11/2023, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato:
- La SI.ra continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne, , nella casa CP_1 Per_1 familiare, che è in comproprietà tra i coniugi, sita in Caserta Loc. Mezzano Cond. Tarabuso, piano terra, mentre il IG. continuerà ad abitare nella pertinenza della ex casa coniugale, sita Parte_1 nel medesimo fabbricato condominiale, al piano III (mansarda), ciò fin quando i comproprietari decideranno di alienare tali immobili a terzi, dividendo al 50% il corrispettivo della vendita;
- La SI.ra , per l'effetto, si accollerà unicamente le spese condominiali ordinarie CP_1 gravanti sulla casa familiare a lei in esclusivo uso, mentre l'ex marito provvederà a pagare le spese condominiali ordinarie relative all'abitazione, di pertinenza della ex casa coniugale, da lui occupata in via esclusiva;
le spese straordinarie restano a carico di entrambi i comproprietari al
2 50%. La IG.ra consentirà l'uso del box auto, di pertinenza della ex casa coniugale, al CP_1 SI. solo per uso deposito (non per il parcheggio dell'autovettura), purché tale Parte_1 uso sia rispettoso e pacifico;
a tal proposito, al fine di meglio regolamentare l'uso di tale box, le parti convengono che il potrà utilizzare unicamente lo scaffale a destra del soppalco e Parte_1 che, diversamente, tale uso gli sarà automaticamente revocato con il cambio della serratura senza ulteriore avviso;
- La rata di mutuo ipotecario gravante attualmente ed esclusivamente sull'emolumento del
per l'acquisto abitazione familiare in uso alla ed in comunione tra i coniugi, Parte_1 CP_1 continuerà ad essere versata esclusivamente dallo stesso ogni anno, senza diritto di ripetizione/rimborso nei confronti della IG.ra , con cadenza 30 giugno e 31 dicembre CP_1 fino alla sua naturale estinzione ovvero dicembre anno 2038, o almeno fin quando la SI.ra
non trovi un'occupazione che possa permetterle di contribuire, per il futuro (e non per le CP_1 rate scadute e già pagate dal ), al versamento del 50% della rata di mutuo, così come Parte_1 per legge;
- Il SI. pensionato, verserà alla IG. , attualmente Parte_1 CP_1 disoccupata, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, tale somma verrà rivalutata annualmente secondo Istat.
- Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 05/10/1991 da , nato il Parte_1
03/01/1966 a Caserta (CE), e , nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 272, parte II, serie A, anno 1991, ufficio I);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 15/07/2025
3 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3419 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ITALIA SENESE ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. MARIA ORLANDO ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 15/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27/05/2024, il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta (CE) il 05/10/1991 con la resistente da cui erano nati due figli il 09/01/1994 e il 09/12/1997, maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati
1 dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 06/11/2023. Nella sentenza era stato previsto l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della resistente. Perdurava lo stato di separazione e, pertanto, concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno in favore della resistente, non ricorrendone i presupposti, e la previsione dell'obbligo a carico della resistente di versare il 50% della rata di mutuo mensile gravante sulla casa familiare (in regime di comunione tra i coniugi).
In data 16/07/2024 si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
All'udienza del 01/10/2024, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore confermava, in via provvisoria e urgente, la disciplina della separazione. Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo, sottoscritto personalmente e depositato in atti, i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo quindi che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. All'udienza cartolare del
15/07/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 06/11/2023, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato:
- La SI.ra continuerà ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne, , nella casa CP_1 Per_1 familiare, che è in comproprietà tra i coniugi, sita in Caserta Loc. Mezzano Cond. Tarabuso, piano terra, mentre il IG. continuerà ad abitare nella pertinenza della ex casa coniugale, sita Parte_1 nel medesimo fabbricato condominiale, al piano III (mansarda), ciò fin quando i comproprietari decideranno di alienare tali immobili a terzi, dividendo al 50% il corrispettivo della vendita;
- La SI.ra , per l'effetto, si accollerà unicamente le spese condominiali ordinarie CP_1 gravanti sulla casa familiare a lei in esclusivo uso, mentre l'ex marito provvederà a pagare le spese condominiali ordinarie relative all'abitazione, di pertinenza della ex casa coniugale, da lui occupata in via esclusiva;
le spese straordinarie restano a carico di entrambi i comproprietari al
2 50%. La IG.ra consentirà l'uso del box auto, di pertinenza della ex casa coniugale, al CP_1 SI. solo per uso deposito (non per il parcheggio dell'autovettura), purché tale Parte_1 uso sia rispettoso e pacifico;
a tal proposito, al fine di meglio regolamentare l'uso di tale box, le parti convengono che il potrà utilizzare unicamente lo scaffale a destra del soppalco e Parte_1 che, diversamente, tale uso gli sarà automaticamente revocato con il cambio della serratura senza ulteriore avviso;
- La rata di mutuo ipotecario gravante attualmente ed esclusivamente sull'emolumento del
per l'acquisto abitazione familiare in uso alla ed in comunione tra i coniugi, Parte_1 CP_1 continuerà ad essere versata esclusivamente dallo stesso ogni anno, senza diritto di ripetizione/rimborso nei confronti della IG.ra , con cadenza 30 giugno e 31 dicembre CP_1 fino alla sua naturale estinzione ovvero dicembre anno 2038, o almeno fin quando la SI.ra
non trovi un'occupazione che possa permetterle di contribuire, per il futuro (e non per le CP_1 rate scadute e già pagate dal ), al versamento del 50% della rata di mutuo, così come Parte_1 per legge;
- Il SI. pensionato, verserà alla IG. , attualmente Parte_1 CP_1 disoccupata, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, tale somma verrà rivalutata annualmente secondo Istat.
- Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 05/10/1991 da , nato il Parte_1
03/01/1966 a Caserta (CE), e , nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152 septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 272, parte II, serie A, anno 1991, ufficio I);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 15/07/2025
3 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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