Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 806/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 806/2022 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Pina Currò (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via Santa Maria del Selciato n. 4, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, già (C.F.: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giulia Carrara
(con pec indicata), presso il cui studio, in Torregrotta (ME), Via Sfameni n. 5, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 685/2022 emessa, in data 21 aprile 2022, dal Tribunale di
Messina, in composizione monocratica, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 4 dicembre 2008, conveniva in giudizio la Parte_1
, esponendo: che, in data 7 ottobre 2010, alle ore 11,40 circa, mentre Controparte_1 percorreva a bordo del proprio ciclomotore, tg. AS 98516, la Strada Provinciale 45, di collegamento fra la contrada Principe e la contrada Tono di giunto in località Pomarelle, nei pressi CP_1 dell'azienda Ecotransport, aveva perso il controllo del proprio mezzo a causa di una profonda e non visibile buca nel manto stradale, rovinando a terra;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni alla gamba sinistra, tanto da venire trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Papardo, ove gli era stato diagnosticato “valido trauma distorsivo caviglia sinistra con una prima prognosi di giorni cinque e prescrizione di terapia farmacologica e riabilitativa”; che, anche il ciclomotore, aveva riportato danni a causa dell'impatto.
Chiedeva, pertanto: “accertare e dichiarare la responsabilità della , Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per il sinistro occorso al sig.
[...]
in data 07/10/2007, e ciò ex art. 2051 c.c. o, in via residuale, ex art. 2043 c.c., per tutte le Pt_1 ragioni meglio esposte in premessa;
conseguentemente, condannare la Controparte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] tutti subiti dall'attore, quantificati in complessivi € 8.351,00 di cui € 6.653,00 per danni alla persona conseguenti alle lesioni personali ed € 1.698,00 per danni materiali al motociclo, o comunque in quell'altro importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo;
… con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza delle domande Controparte_2 dell'attore, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, dovendosi escludere l'applicabilità nei confronti dell'amministrazione provinciale della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per cui l'attore avrebbe dovuto provare, ex art. 2043, non solo l'esistenza dell'insidia rappresentata dalla buca, il danno subito e il nesso di causalità, ma anche il fatto colposo dell'amministrazione. Precisava che la responsabilità dell'ente doveva essere esclusa trattandosi di una irregolarità stradale, ben visibile ed evitabile, insorta estemporaneamente in conseguenza del fatto del terzo.
Chiedeva, pertanto: “Ritenere dichiarare inammissibili, improcedibili e, in subordine, infondate le domande formulate dall'attore e, conseguentemente, rigettarle;
2.- In subordine, ritenere e dichiarare eccessivi e non documentati i danni richiesti e, conseguentemente, ridurle entro i limiti dell'effettivamente provato;
3.- Ritenere e dichiarare inammissibile e, in subordine, inconducente la prova testimoniale articolata dall'attore … 4.- Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”. Espletata l'attività istruttoria, con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 685/2022 emessa all'udienza del 21 aprile 2022, il Tribunale di Messina rigettava le domande formulate dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , chiedendo: che fosse dichiarata nulla, o Parte_1 annullata, o riformata e, comunque, privata di efficacia, la sentenza impugnata, con qualsiasi statuizione e, per l'effetto, l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , già Controparte_1 [...]
, contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto Controparte_2 il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 13 maggio 2024, la causa
è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di appello, il difensore lamenta “Violazione di legge per carenza assoluta di motivazione della sentenza appellata ex art 132 cpc, difetto di istruttoria che si denunzia agli effetti dell'art. 2967 c.c. inconferenza della pronunzia con gli elementi probatori acquisiti al processo.”
Ha dedotto, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'attore aveva assolto all'onere della prova circa la sussistenza del nesso eziologico tra il bene di proprietà dell'Ente e l'evento dannoso, evidenziando che l'esistenza della buca nel manto stradale era stata confermata anche dal Vigili Urbani intervenuti, che avevano redatto una relazione di servizio (allegata al fascicolo attoreo) e scattato rilevi fotografici che mostravano le condizioni dello stato del manto stradale. Quanto alla dinamica del sinistro, il teste , che aveva assistito all'incidente, Testimone_1 aveva riferito di aver visto il conducente del ciclomotore perdere il controllo del mezzo proprio in prossimità della buca, dopo avere cercato di schivarla con una manovra di sterzata che, però, non era stata sufficiente. Quanto alla condotta del danneggiato, ha rilevato che dalla relazione di servizio emergeva che al momento del sinistro erano presenti sul fondo stradale massi, buche ed avvallamenti e che le condizioni meteorologiche nuvolose rendevano la visibilità appena sufficiente, anche se erano le ore 11,40 del giorno 7 ottobre 2007.
La doglianza è infondata nei termini che seguono.
Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurito all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023,
n. 14930).
E, in tale ottica, è necessario che sia allegata e provata (ancorché in via presuntiva) dall'attore la dinamica del fatto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2021, n. 9872), cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti. Ciò premesso, contrariamente a quando dedotto dall'appellante, dal compendio probatorio non emerge in modo chiaro la dinamica del sinistro.
Il teste , suocero dell'appellante, riferiva che, il giorno dell'incidente, “arrivando nella Testimone_1 zona oggetto del sinistro” aveva “notato un ciclomotore il cui conducente perdeva l'equilibrio andando a terra. Avvicinandomi mi sono reso conto che si trattava di mio genero a cui poi ho prestato soccorso essendo dolorante”. Contrariamente a quanto affermato dal difensore dell'appellante, nulla aggiungeva il teste, in modo specifico, in merito alla presenza di una buca nel tratto in cui il conducente aveva perso l'equilibrio, ovvero alla manovra di sterzata tentata dal medesimo per evitarla.
Peraltro, come bene osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dal teste, oltre a non consentire una esatta ricostruzione della dinamica del sinistro (posto che la perdita di equilibrio poteva essere dovuta ad un malore, o alla sostenuta velocità del ciclomotore), appaiono in contrasto con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso ai vigili urbani intervenuti subito Pt_1 dopo il sinistro. Si legge, infatti, nella relazione di servizio (verbale pag. 2): “Percorrevo la strada provinciale in direzione Nord a velocità moderata, quando in curva mi avvedevo di buche e avvallamenti finendo con la ruota posteriore su di esse, perdendo il controllo e mi appoggiavo al muro che delimita la strada e in conseguenza evitavo di cadere”. Tale contraddizione inficia, invero, l'attendibilità del teste e della versione dei fatti esposta nell'atto introduttivo (secondo la quale l'attore avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a causa di una profonda e non visibile buca nel manto stradale, rovinando a terra).
Il teste , Ispettore Capo dei Vigili Urbani, confermava il contenuto del Testimone_2 rapporto dal medesimo redatto e la “presenza di buche sul manto stradale”. Dallo stesso rapporto, inoltre, emerge che l'incidente ha avuto luogo su una strada asfaltata, caratterizzata da anomalie
(“massi”, “buca” e “avvallamento”). L'intrinseca pericolosità della strada, tuttavia, non è sufficiente a far presumere che, come sostenuto dall'attore, la presenza di una profonda e non visibile buca si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento dannoso. E' stato, in proposito, precisato, con orientamento pienamente condivisibile, che “la sola esistenza di un'alterazione in un manto stradale non è sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia ed il sinistro, la presenza di tale alterazione non dimostra che essa abbia cagionato la caduta e detta prova non trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata” (Cass. Civ., sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 28672).
In ogni caso, anche se si volesse ritenere provata, in via presuntiva, la sussistenza del nesso eziologico tra le condizioni del manto stradale ed il sinistro, non potrebbe non considerarsi l'efficienza causale del comportamento, estremamente incauto, assunto dall'attore, tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodia, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera eccezione, viene meno il nesso eziologico con la res” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. sez. III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U,
30/06/2022, n. 20943).
Nel caso in esame può ritenersi provato che il procedesse, a bordo del proprio ciclomotore, Pt_1 lungo una strada caratterizzata dalla presenza di anomalie del manto stradale, quali massi, buche ed avvallamenti, quindi visibilmente pericolosa. Tenuto conto dell'ora in cui il sinistro si è verificato
(alle 11.40 circa del mattino), delle condizioni meteorologiche (cielo “nuvoloso”) e delle condizioni
“sufficienti” di visibilità (quali emergenti dal verbale dei VV.UU.), le caratteristiche del manto stradale - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo - non potevano certo sfuggire all'attenzione dell'uomo, che era in grado di rendersi immediatamente conto del peculiare stato dei luoghi. Con la conseguenza che la situazione di potenziale danno era ben suscettibile di essere prevista, e superata, dall'appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
Inoltre, a prescindere dal superamento del limite massimo di velocità, bisogna tenere conto del fatto che il conducente è, di regola, tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma 1) e conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(comma 2).
Nel caso in esame, lo stesso difensore ha asserito che l'attore aveva tentato una manovra di sterzata per evitare la profonda buca, senza riuscirvi, e ciò dimostra che lo stesso, malgrado le evidenti caratteristiche e condizioni della strada, non teneva, al momento del sinistro, una condotta di guida tale da conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.
La condotta oltremodo imprudente del può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente ad Pt_1 escludere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, che non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente proprietario.
Tali considerazioni in ordine al nesso di causalità, inducono a ritenere l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
2. In secondo luogo, l'appellante ha contestato “la quantificazione del compenso di lite stabilito in €
4.000,00 da parte del Giudice di primo grado”. Ha asserito che, tenuto conto del valore della lite, prossimo al valore minimo dello scaglione (5.000-26.000), ed escludendo l'attività istruttoria, che non aveva richiesto ed alla quale non aveva partecipato controparte, il primo giudice avrebbe dovuto applicare i valori minimi, piuttosto che assumere a parametro i valori medi, senza peraltro assolvere all'obbligo motivazionale di indicare le reali attività espletate.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere, in diritto, che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M.
n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato unicamente alla quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
7 gennaio 2021, n. 89), essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (cfr. Cass. civ., 10 maggio 2019, n. 12537).
Inoltre, come pure precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso limitato alla sola fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, il cui compenso che deve essere valutato nel computo dell'onorario, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561).
Nel caso in esame, correttamente il primo giudice ha tenuto conto del valore della controversia (pari a € 8.351,00), applicando i parametri del correlato scaglione (da € 5.000,00 a € 26.000), ed ha determinato il compenso secondo valori prossimi ai medi ivi indicati (di poco inferiori) - dunque senza derogare ai valori minimo o massimo delle tariffe vigenti - senza escludere quello della fase relativa alla “istruttoria e/o trattazione” della causa. Tale compenso, peraltro, appare congruo in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive.
Pertanto, la sentenza va confermata anche nel capo relativo alle spese processuali.
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Ne segue che, in ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore della , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese in questo grado - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui
€ 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 685/2022 emessa, in data 21 aprile 2022, dal Tribunale di Messina, Pt_1 così provvede:
− Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
− Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della (già Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente Controparte_2 grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)