TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
07.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18723/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Iacovino Parte_1
RICORRENTE appresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gaudino Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare della complessiva somma di € 9.280,49, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive.
A fondamento di tali pretese ha allegato di essere dipendente di Controparte_1
come operaio di 3° livello ex CCNL Vigilanza Privata e di non avere percepito quanto di sua spettanza a titolo di riposi non goduti (artt. 73 e 77 del CCNL), di maggiorazione per il lavoro straordinario (art. 116 del CCNL) e di permessi non goduti (art. 84 del CCNL)
La si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso in Controparte_1
quanto infondato, con il favore delle spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali. Dopo avere tentato inutilmente la conciliazione, autorizzato il deposito di note anche contabili, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Il sig. lavora alle dipendenze della come operaio di 3° Pt_1 Controparte_1
Livello ex CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata. Più precisamente, dagli atti risulta che il medesimo, in data 01/07/2020 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali).
Con il presente giudizio il ricorrente lamenta che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al mese di febbraio 2023, non gli sarebbero stati retribuiti i riposi non goduti
(correttamente retribuiti invece nel periodo successivo). Inoltre, nel corso dell'anno
2023, avrebbe maturato e non goduto n. 13 giorni di permessi ex art. 84 del CCNL, così come si evince dalla busta paga di dicembre 2023 (All. 3) e tuttavia tali permessi gli sarebbero stati retribuiti solo parzialmente, in violazione dell'art. 84 del CCNL che prevede, quale termine ultimo per il loro pagamento, il mese di gennaio dell'anno successivo alla maturazione. Infine, considerato che avrebbe principalmente svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 07,00 alle 15,00, avrebbe costantemente superato il normale orario di lavoro pattuito in 40 ore e le ore in eccesso gli sarebbero state retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il ricorso appare fondato anche se va precisato che il datore di lavoro ha dimostrato di aver versato, seppure con un ritardo di 2 mesi, le spettanze retributive maturate dal
Sig. a titolo di permessi non goduti ex art. 84 del CCNL di riferimento e, Pt_1
pertanto, in relazione a tale pretesa è cessata la materia del contendere.
E anche che non è in contestazione l'orario di lavoro osservato dal dal lunedì al Pt_1
sabato dalle 7 alle 15 per complessive 48 ore a settimana.
Tuttavia l'istituto resistente sostiene il lavoratore non avrebbe mai svolto la turnazione 6+1+1 (6 giorni lavorativi a cui seguono un giorno di riposo ed uno di permesso), ma la turnazione 6+1, ovvero 6 giorni di lavorativi a cui segue un giorno di riposo (con la maturazione di ulteriori 9 giorni di permessi all'anno, come previsto dall'art. 7 del CIT di Roma) fino al 31/12/2022, e, successivamente, ovvero dall'01/01/2023, la turnazione 5+1 con il riposo fisso nel giorno di domenica, come condizione di miglior favore concessa dall'azienda.
Solo in data 24 gennaio 2025 parte convenuta ha depositato il CIT di Roma dell'8 gennaio 2002 con decorrenza 1° maggio 2004 e scadenza 30 aprile 2008 su cui si fondano le sue ragioni difensive.
Questa originaria omissione non è casuale, come si vedrà.
****
Partiamo dai riposi non goduti.
Il CCNL di riferimento, agli artt. 76 e 77, disciplina due sistemi di turnazione denominati 5+1 (un riposo settimanale che fa seguito a cinque giorni di lavoro) e 6 +
1 +1 (due riposi settimanali che fanno seguito a 6 giorni di lavoro) e queste sono le uniche due modalità di turnazione previste.
Nel caso di specie, come confermato dal datore di lavoro, il Sig. ha sempre Pt_1
lavorato per 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato ed ha goduto di un giorno di riposo nella giornata della domenica.
Così facendo, in contrasto con quanto previsto dagli articoli 76 e 77 del CCNL, ha goduto di meno giorni di riposo rispetto a quelli che gli sarebbero spettati.
Come si è detto, la difesa datoriale ritiene che, al caso di specie, anziché applicare le due turnazioni sopra indicate, si applicherebbe la turnazione 6+1 (per 7 ore al giorno) che sarebbe ammessa dall'art. 7 del CIT di Roma dell'8 gennaio 2002 (come si è visto decorrente dal 1° maggio 2004 con scadenza al 30 aprile 2008). Tuttavia, il CIT di riferimento, sicuramente nella parte relativa a tale modalità di turnazione, non è applicabile al caso di specie posto che prevede espressamente che
“le aziende, compatibilmente con la variabilità dell'organizzazione dei servizi e delle presenze, e fermo restando che la programmazione potrà essere variata in base alle esigenze organizzative e a richieste della clientela, si impegnano a procedere con gradualità (e comunque non oltre il 31 dicembre 2006)”.
Il rapporto di lavoro di cui si discute è sorto in data 01/07/2020 e al medesimo non è pertanto applicabile la turnazione 6+1 che, per espressa previsione, era destinata ad avere natura temporanea e transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
Tali conclusioni sono confermate dalla giurisprudenza.
La Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 340 del 23/03/2022, si è espressa infatti in un caso analogo a quello di specie, affermando che la disciplina contrattuale in oggetto “prevede, per le turnazioni del personale del ruolo tecnico operativo, o il sistema 5+1 (art. 76 CCNL di riferimento) o 6+1+1 (art. 77 CCNL di riferimento), turnazione questa prevista anche dal contratto integrativo territoriale di lavoro per i Dipendenti del Settore della Vigilanza Privata del Territorio di Roma
e Provincia.” e sulla base tale premessa ha confermato la sentenza del Tribunale di
Roma n. 8391/2019 che aveva condannato la società a risarcire il lavoratore per i riposi non goduti ex art 73 CCNL.
Quanto alle conseguenze del mancato rispetto della normativa sulla turnazione si applica l'art. 73 del CCNL il quale prevede che:
“[…]il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105
CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno. Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposta una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui all'art. 105 del presente CCNL.”
Peraltro, anche l'art. 15 del CIT di Roma prevede che riposo spostato “deve essere recuperato prima del riposo successivo previsto” e, in tal caso, “al lavoratore spetterà una maggiorazione del 25% della quota giornaliera della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 92 del vigente c.c.n.l.”. Sempre l'art. 15 poi aggiunge che “Qualora quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 74, 4° comma del vigente c.c.n.l. non fosse realizzato, l'azienda corrisponderà, in aggiunta
a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, un risarcimento danno di un ulteriore 25% (in totale: retribuzione ordinaria: 100% + maggiorazione per riposo spostato 25% + risarcimento danno 25% = 150%)”.
Ciò significa che, laddove il riposo non venga recuperato entro il riposo successivo previsto, oltre alla retribuzione ordinaria al lavoratore spetterà una maggiorazione del
25% ed un risarcimento del danno di un ulteriore 25%.
Con la precisazione che, come è pure del tutto pacifico tra le parti, a partire dal mese di marzo 2023 nel rispetto del CCNL di riferimento, i turni del Sig. si sono Pt_1
svolti nel rispetto della turnazione 5+1.
Come correttamente evidenziato nelle note autorizzate del Datti, anche a voler ricondurre il periodo dall'assunzione sino al febbraio 2023 nella turnazione 5+1 (e quindi la turnazione oggi in essere e applicata a partire da marzo 2023) anziché in quella 6+1+1 (ovvero la turnazione oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo), il risultato non sarebbe molto diverso e il lavoratore avrebbe comunque diritto al pagamento dei riposi non goduti.
Il ha infatti provveduto a comparare nelle sue note contabili le due turnazioni Pt_1
dalle quali emerge, anche nel caso di applicazione della turnazione 5+1, un credito a favore del Lavoratore in relazione alla domanda di cui alla lettera a) delle conclusioni del ricorso, pari ad Euro 9.330,64 a titolo di riposi non goduti ex artt. 73 del CCNL di riferimento .
****
Quanto poi allo straordinario va applicato l'art. 116 del CCNL con le relative maggiorazioni.
Le parti hanno pattuito infatti in sede di assunzione un orario pari a 40 ore settimanali.
E si è visto che il lavoratore ha costantemente lavorato per 48 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 07,00 alle 15,00.
Le maggiorazioni per il lavoro straordinario, così come ritenuto anche dalla Corte
d'Appello di Milano nella sentenza n. 1152/202 e in altre sentenze successive, sono da intendersi su base oraria, più favorevole per il lavoratore, anziché su base giornaliera.
Ciò nonostante, nel caso che ci occupa, come emerge dalle buste paga e dalla turnazione lavorativa, il lavoro straordinario svolto dal Sig. è stato retribuito su Pt_1
base giornaliera, anziché oraria.
Il lavoratore ha lavorato sei giorni alla settimana per otto ore al giorno (48h settimanali=40h ordinarie e 8h straordinarie) e il datore di lavoro, anziché retribuire
40 ore di lavoro ordinario e 8 ore di straordinario, ha retribuito 6 giorni di lavoro ordinario da 7 ore al giorno (per un totale di 42 ore) e solamente 6 ore di straordinario
(per il datore di lavoro 1gg = 7h ordinarie e 1h straordinaria x 6 giorni lavorativi =
42h ordinarie e 6h straordinarie).
Pertanto, così come si evince dalle note contabili del in relazione alla domanda Pt_1
di cui alla lettera b) il lavoratore ha maturato un credito, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ex art. 116 del CCNL di riferimento, pari ad Euro 566,80
(cinquecentosessantasei/80) .
****
In ordine al quantum si rileva che i conteggi di cui alle note contabili del Pt_1
appaiono del tutto corretti e quindi non è assolutamente necessaria la ctu contabile su cui ha molto insistito la difesa della società in sede di discussione orale.
Nell'allegato A sono state sviluppati i conteggi relativi ai riposi non goduti, applicando la turnazione 5+1, ovvero la stessa riconosciuta dall'azienda a partire da marzo 2023 (i conteggi secondo la turnazione 6+1+1 erano già stati prodotti con il ricorso introduttivo).
Nella prima colonna è riportato il calendario dal 1° luglio 2020 sino al 31 marzo
2024, ossia il periodo oggetto di giudizio.
Nella seconda colonna è riportato il giorno della settimana corrispondente e ciò è rilevante in quanto il Sig. ha riposato sempre la domenica dopo i sei giorni di Pt_1
lavoro (dal lunedì al sabato).
Nella terza colonna è indicata la turnazione secondo il sistema 5+1, ovvero la turnazione corretta che il datore di lavoro avrebbe potuto applicare (e che poi ha infatti applicato a partire da marzo 2023).
Nella quarta colonna è riportata, invece, la turnazione di fatto seguita dal Sig. Pt_1
ovvero la modalità illegittima di svolgimento del rapporto di lavoro (da luglio 2020 a marzo 2023).
Nella quinta colonna è riportato il giorno in cui, secondo il sistema 5+1, il lavoratore avrebbe dovuto riposare e, invece, alla luce della turnazione di fatto illegittimamente applicata (riportata alla colonna 4) ha lavorato. Tale giorno lavorativo è considerato un riposo da dover recuperare posto che non è stato goduto nel giorno all'uopo previsto.
Nella sesta colonna in giallo è indicato il giorno in cui il lavoratore, secondo l'effettivo articolarsi della turnazione, ha invece effettivamente riposato, recuperando così il riposo precedentemente maturato secondo la turnazione 5+1. Così facendo, i riposi da recuperare e i riposi effettivamente recuperati si allontanano sempre di più tra loro e dal 30/06/2020 diventa impossibile poter recuperare il riposo non goduto entro il riposo successivo (come previsto dall'art. 15 Cit di Roma ai fini della sola maggiorazione del 25%) e pertanto, da tale momento in poi, è dovuta al lavoratore la maggiorazione del 50% (prevista sempre dall'art. 15 del Cit di Roma) anziché quella del 25%.
Proprio da queste note emerge l'indicazione precisa di quale riposo il lavoratore sta recuperando nel calendario e che, scorrendo verso gli ultimi giorni del calendario, il distacco è piuttosto notevole;
infatti, il lavoratore con il riposo del 31/03/2024 starebbe recuperando il riposo del 19/09/2023.
Nella settima colonna è riportata la maggiorazione economica dovuta (ai sensi dell'art. 15 Cit di Roma) per il giorno di riposo lavorato e poi successivamente recuperato, pari a complessivi Euro 5.790,16.
Infine, sono stati indicati, oltre alle maggiorazioni dovute a titolo di riposi recuperati, anche i giorni di riposo mai goduti e mai recuperati che ammontano a 32.
Pertanto, secondo il sistema 5+1 il lavoratore avrebbe avuto diritto, nel periodo dal
01/07/2020 al 31/03/2024, a 228 giorni di riposo laddove e invece, secondo la turnazione di fatto seguita, ne ha goduti solamente 196, maturando, a tale titolo, un credito pari ad Euro 3540,48. Pertanto, la somma complessivamente dovuta, in virtù della corretta applicazione della turnazione secondo il sistema 5+1, è pari a euro 9.330,64
(novemilatrecentotrenta/64).
Nell'allegato B sono state sviluppati invece i conteggi relativi alle ore di lavoro straordinario illegittimamente retribuite come lavoro ordinario.
Nella prima colonna è indicato il mese e l'anno di riferimento, da luglio 2020 sino a marzo 2024, ossia il periodo oggetto di giudizio.
Nella seconda colonna sono indicate le ore che sono state retribuite mensilmente dal datore di lavoro come lavoro ordinario anziché come lavoro straordinario (per un totale di 218 ore).
La differenza economica tra un'ora di lavoro ordinario e un'ora di lavoro straordinario è pari ad euro 2,60.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta è pari a euro 566,80
(cinquecentosessantasei/80).
Rispetto a tali somme ancora dovute, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta e i conteggi non si prestano ad alcuna censura sul piano contabile
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento e la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 9.280,49, oltre accessori di legge .
Le spese, liquidate ex DM n.147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere in punto permessi non goduti;
condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.280,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato fino al pagamento;
condanna la a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 3000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarsi.
Roma 07.03.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
07.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18723/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Iacovino Parte_1
RICORRENTE appresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Gaudino Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare della complessiva somma di € 9.280,49, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive.
A fondamento di tali pretese ha allegato di essere dipendente di Controparte_1
come operaio di 3° livello ex CCNL Vigilanza Privata e di non avere percepito quanto di sua spettanza a titolo di riposi non goduti (artt. 73 e 77 del CCNL), di maggiorazione per il lavoro straordinario (art. 116 del CCNL) e di permessi non goduti (art. 84 del CCNL)
La si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso in Controparte_1
quanto infondato, con il favore delle spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali. Dopo avere tentato inutilmente la conciliazione, autorizzato il deposito di note anche contabili, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Il sig. lavora alle dipendenze della come operaio di 3° Pt_1 Controparte_1
Livello ex CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata. Più precisamente, dagli atti risulta che il medesimo, in data 01/07/2020 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali).
Con il presente giudizio il ricorrente lamenta che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al mese di febbraio 2023, non gli sarebbero stati retribuiti i riposi non goduti
(correttamente retribuiti invece nel periodo successivo). Inoltre, nel corso dell'anno
2023, avrebbe maturato e non goduto n. 13 giorni di permessi ex art. 84 del CCNL, così come si evince dalla busta paga di dicembre 2023 (All. 3) e tuttavia tali permessi gli sarebbero stati retribuiti solo parzialmente, in violazione dell'art. 84 del CCNL che prevede, quale termine ultimo per il loro pagamento, il mese di gennaio dell'anno successivo alla maturazione. Infine, considerato che avrebbe principalmente svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 07,00 alle 15,00, avrebbe costantemente superato il normale orario di lavoro pattuito in 40 ore e le ore in eccesso gli sarebbero state retribuite senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il ricorso appare fondato anche se va precisato che il datore di lavoro ha dimostrato di aver versato, seppure con un ritardo di 2 mesi, le spettanze retributive maturate dal
Sig. a titolo di permessi non goduti ex art. 84 del CCNL di riferimento e, Pt_1
pertanto, in relazione a tale pretesa è cessata la materia del contendere.
E anche che non è in contestazione l'orario di lavoro osservato dal dal lunedì al Pt_1
sabato dalle 7 alle 15 per complessive 48 ore a settimana.
Tuttavia l'istituto resistente sostiene il lavoratore non avrebbe mai svolto la turnazione 6+1+1 (6 giorni lavorativi a cui seguono un giorno di riposo ed uno di permesso), ma la turnazione 6+1, ovvero 6 giorni di lavorativi a cui segue un giorno di riposo (con la maturazione di ulteriori 9 giorni di permessi all'anno, come previsto dall'art. 7 del CIT di Roma) fino al 31/12/2022, e, successivamente, ovvero dall'01/01/2023, la turnazione 5+1 con il riposo fisso nel giorno di domenica, come condizione di miglior favore concessa dall'azienda.
Solo in data 24 gennaio 2025 parte convenuta ha depositato il CIT di Roma dell'8 gennaio 2002 con decorrenza 1° maggio 2004 e scadenza 30 aprile 2008 su cui si fondano le sue ragioni difensive.
Questa originaria omissione non è casuale, come si vedrà.
****
Partiamo dai riposi non goduti.
Il CCNL di riferimento, agli artt. 76 e 77, disciplina due sistemi di turnazione denominati 5+1 (un riposo settimanale che fa seguito a cinque giorni di lavoro) e 6 +
1 +1 (due riposi settimanali che fanno seguito a 6 giorni di lavoro) e queste sono le uniche due modalità di turnazione previste.
Nel caso di specie, come confermato dal datore di lavoro, il Sig. ha sempre Pt_1
lavorato per 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato ed ha goduto di un giorno di riposo nella giornata della domenica.
Così facendo, in contrasto con quanto previsto dagli articoli 76 e 77 del CCNL, ha goduto di meno giorni di riposo rispetto a quelli che gli sarebbero spettati.
Come si è detto, la difesa datoriale ritiene che, al caso di specie, anziché applicare le due turnazioni sopra indicate, si applicherebbe la turnazione 6+1 (per 7 ore al giorno) che sarebbe ammessa dall'art. 7 del CIT di Roma dell'8 gennaio 2002 (come si è visto decorrente dal 1° maggio 2004 con scadenza al 30 aprile 2008). Tuttavia, il CIT di riferimento, sicuramente nella parte relativa a tale modalità di turnazione, non è applicabile al caso di specie posto che prevede espressamente che
“le aziende, compatibilmente con la variabilità dell'organizzazione dei servizi e delle presenze, e fermo restando che la programmazione potrà essere variata in base alle esigenze organizzative e a richieste della clientela, si impegnano a procedere con gradualità (e comunque non oltre il 31 dicembre 2006)”.
Il rapporto di lavoro di cui si discute è sorto in data 01/07/2020 e al medesimo non è pertanto applicabile la turnazione 6+1 che, per espressa previsione, era destinata ad avere natura temporanea e transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
Tali conclusioni sono confermate dalla giurisprudenza.
La Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 340 del 23/03/2022, si è espressa infatti in un caso analogo a quello di specie, affermando che la disciplina contrattuale in oggetto “prevede, per le turnazioni del personale del ruolo tecnico operativo, o il sistema 5+1 (art. 76 CCNL di riferimento) o 6+1+1 (art. 77 CCNL di riferimento), turnazione questa prevista anche dal contratto integrativo territoriale di lavoro per i Dipendenti del Settore della Vigilanza Privata del Territorio di Roma
e Provincia.” e sulla base tale premessa ha confermato la sentenza del Tribunale di
Roma n. 8391/2019 che aveva condannato la società a risarcire il lavoratore per i riposi non goduti ex art 73 CCNL.
Quanto alle conseguenze del mancato rispetto della normativa sulla turnazione si applica l'art. 73 del CCNL il quale prevede che:
“[…]il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105
CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno. Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposta una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui all'art. 105 del presente CCNL.”
Peraltro, anche l'art. 15 del CIT di Roma prevede che riposo spostato “deve essere recuperato prima del riposo successivo previsto” e, in tal caso, “al lavoratore spetterà una maggiorazione del 25% della quota giornaliera della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 92 del vigente c.c.n.l.”. Sempre l'art. 15 poi aggiunge che “Qualora quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 74, 4° comma del vigente c.c.n.l. non fosse realizzato, l'azienda corrisponderà, in aggiunta
a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, un risarcimento danno di un ulteriore 25% (in totale: retribuzione ordinaria: 100% + maggiorazione per riposo spostato 25% + risarcimento danno 25% = 150%)”.
Ciò significa che, laddove il riposo non venga recuperato entro il riposo successivo previsto, oltre alla retribuzione ordinaria al lavoratore spetterà una maggiorazione del
25% ed un risarcimento del danno di un ulteriore 25%.
Con la precisazione che, come è pure del tutto pacifico tra le parti, a partire dal mese di marzo 2023 nel rispetto del CCNL di riferimento, i turni del Sig. si sono Pt_1
svolti nel rispetto della turnazione 5+1.
Come correttamente evidenziato nelle note autorizzate del Datti, anche a voler ricondurre il periodo dall'assunzione sino al febbraio 2023 nella turnazione 5+1 (e quindi la turnazione oggi in essere e applicata a partire da marzo 2023) anziché in quella 6+1+1 (ovvero la turnazione oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo), il risultato non sarebbe molto diverso e il lavoratore avrebbe comunque diritto al pagamento dei riposi non goduti.
Il ha infatti provveduto a comparare nelle sue note contabili le due turnazioni Pt_1
dalle quali emerge, anche nel caso di applicazione della turnazione 5+1, un credito a favore del Lavoratore in relazione alla domanda di cui alla lettera a) delle conclusioni del ricorso, pari ad Euro 9.330,64 a titolo di riposi non goduti ex artt. 73 del CCNL di riferimento .
****
Quanto poi allo straordinario va applicato l'art. 116 del CCNL con le relative maggiorazioni.
Le parti hanno pattuito infatti in sede di assunzione un orario pari a 40 ore settimanali.
E si è visto che il lavoratore ha costantemente lavorato per 48 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 07,00 alle 15,00.
Le maggiorazioni per il lavoro straordinario, così come ritenuto anche dalla Corte
d'Appello di Milano nella sentenza n. 1152/202 e in altre sentenze successive, sono da intendersi su base oraria, più favorevole per il lavoratore, anziché su base giornaliera.
Ciò nonostante, nel caso che ci occupa, come emerge dalle buste paga e dalla turnazione lavorativa, il lavoro straordinario svolto dal Sig. è stato retribuito su Pt_1
base giornaliera, anziché oraria.
Il lavoratore ha lavorato sei giorni alla settimana per otto ore al giorno (48h settimanali=40h ordinarie e 8h straordinarie) e il datore di lavoro, anziché retribuire
40 ore di lavoro ordinario e 8 ore di straordinario, ha retribuito 6 giorni di lavoro ordinario da 7 ore al giorno (per un totale di 42 ore) e solamente 6 ore di straordinario
(per il datore di lavoro 1gg = 7h ordinarie e 1h straordinaria x 6 giorni lavorativi =
42h ordinarie e 6h straordinarie).
Pertanto, così come si evince dalle note contabili del in relazione alla domanda Pt_1
di cui alla lettera b) il lavoratore ha maturato un credito, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ex art. 116 del CCNL di riferimento, pari ad Euro 566,80
(cinquecentosessantasei/80) .
****
In ordine al quantum si rileva che i conteggi di cui alle note contabili del Pt_1
appaiono del tutto corretti e quindi non è assolutamente necessaria la ctu contabile su cui ha molto insistito la difesa della società in sede di discussione orale.
Nell'allegato A sono state sviluppati i conteggi relativi ai riposi non goduti, applicando la turnazione 5+1, ovvero la stessa riconosciuta dall'azienda a partire da marzo 2023 (i conteggi secondo la turnazione 6+1+1 erano già stati prodotti con il ricorso introduttivo).
Nella prima colonna è riportato il calendario dal 1° luglio 2020 sino al 31 marzo
2024, ossia il periodo oggetto di giudizio.
Nella seconda colonna è riportato il giorno della settimana corrispondente e ciò è rilevante in quanto il Sig. ha riposato sempre la domenica dopo i sei giorni di Pt_1
lavoro (dal lunedì al sabato).
Nella terza colonna è indicata la turnazione secondo il sistema 5+1, ovvero la turnazione corretta che il datore di lavoro avrebbe potuto applicare (e che poi ha infatti applicato a partire da marzo 2023).
Nella quarta colonna è riportata, invece, la turnazione di fatto seguita dal Sig. Pt_1
ovvero la modalità illegittima di svolgimento del rapporto di lavoro (da luglio 2020 a marzo 2023).
Nella quinta colonna è riportato il giorno in cui, secondo il sistema 5+1, il lavoratore avrebbe dovuto riposare e, invece, alla luce della turnazione di fatto illegittimamente applicata (riportata alla colonna 4) ha lavorato. Tale giorno lavorativo è considerato un riposo da dover recuperare posto che non è stato goduto nel giorno all'uopo previsto.
Nella sesta colonna in giallo è indicato il giorno in cui il lavoratore, secondo l'effettivo articolarsi della turnazione, ha invece effettivamente riposato, recuperando così il riposo precedentemente maturato secondo la turnazione 5+1. Così facendo, i riposi da recuperare e i riposi effettivamente recuperati si allontanano sempre di più tra loro e dal 30/06/2020 diventa impossibile poter recuperare il riposo non goduto entro il riposo successivo (come previsto dall'art. 15 Cit di Roma ai fini della sola maggiorazione del 25%) e pertanto, da tale momento in poi, è dovuta al lavoratore la maggiorazione del 50% (prevista sempre dall'art. 15 del Cit di Roma) anziché quella del 25%.
Proprio da queste note emerge l'indicazione precisa di quale riposo il lavoratore sta recuperando nel calendario e che, scorrendo verso gli ultimi giorni del calendario, il distacco è piuttosto notevole;
infatti, il lavoratore con il riposo del 31/03/2024 starebbe recuperando il riposo del 19/09/2023.
Nella settima colonna è riportata la maggiorazione economica dovuta (ai sensi dell'art. 15 Cit di Roma) per il giorno di riposo lavorato e poi successivamente recuperato, pari a complessivi Euro 5.790,16.
Infine, sono stati indicati, oltre alle maggiorazioni dovute a titolo di riposi recuperati, anche i giorni di riposo mai goduti e mai recuperati che ammontano a 32.
Pertanto, secondo il sistema 5+1 il lavoratore avrebbe avuto diritto, nel periodo dal
01/07/2020 al 31/03/2024, a 228 giorni di riposo laddove e invece, secondo la turnazione di fatto seguita, ne ha goduti solamente 196, maturando, a tale titolo, un credito pari ad Euro 3540,48. Pertanto, la somma complessivamente dovuta, in virtù della corretta applicazione della turnazione secondo il sistema 5+1, è pari a euro 9.330,64
(novemilatrecentotrenta/64).
Nell'allegato B sono state sviluppati invece i conteggi relativi alle ore di lavoro straordinario illegittimamente retribuite come lavoro ordinario.
Nella prima colonna è indicato il mese e l'anno di riferimento, da luglio 2020 sino a marzo 2024, ossia il periodo oggetto di giudizio.
Nella seconda colonna sono indicate le ore che sono state retribuite mensilmente dal datore di lavoro come lavoro ordinario anziché come lavoro straordinario (per un totale di 218 ore).
La differenza economica tra un'ora di lavoro ordinario e un'ora di lavoro straordinario è pari ad euro 2,60.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta è pari a euro 566,80
(cinquecentosessantasei/80).
Rispetto a tali somme ancora dovute, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta e i conteggi non si prestano ad alcuna censura sul piano contabile
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento e la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 9.280,49, oltre accessori di legge .
Le spese, liquidate ex DM n.147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere in punto permessi non goduti;
condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 9.280,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato fino al pagamento;
condanna la a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 3000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarsi.
Roma 07.03.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi