CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 987/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1
(COD. FISC: ) - nata in CASALE Parte_2 C.F._2
MONFERRATO (AL) il 19/03/1981
(COD. FISC: ) - nata in CACCAMO (PA) il Parte_3 C.F._3
24/01/1953
(COD. FISC: ) - nata in ALESSANDRIA (AL) il Parte_4 C.F._4
25/10/1974
(COD. FISC: ) - nata in ALESSANDRIA (AL) il Parte_5 C.F._5
21/03/1989
(COD. FISC: - nato in CUORGNÈ Parte_6 C.F._6
(TO) il 21/04/1964
(COD. FISC: ) - nata in Parte_7 C.F._7
CUORGNÈ (TO) il 22/01/1959
1 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA ALESSANDRIA 26 CASALE
MONFERRATO - rappresentati e difesi dagli Avv.ti BERTOLA VINCENZO e
ROMAGNOLO GIORGIO;
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
(COD. FISC.
[...]
- elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura in V.LE BRIGATE P.IVA_1
PARTIGIANE 2 16100 GENOVA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO
STATO GENOVA resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dato atto che gli immobili oggetto di confisca a seguito della accertata intestazione fittizia alle società Parte_8 Parte_9 [...]
, , Controparte_2 CP_3 CP_4 utilizzate da devono essere inserite nella massa di quest'ultimo, CP_5 dato atto che gli immobili in Boissano hanno una valorizzazione di € 158.143,00 e che il complesso denominato “Villa AR in Loano deve essere valutato economicamente in quanto la presenza di irregolarità non vieta la vendita del complesso o di sue parti o comunque, quantomeno, sussiste il valore del terreno edificabile, annullare il piano di pagamento 24.10.2024.
Con il favore delle spese.
In subordine, qualora gli immobili in Loano dovessero considerarsi non più di proprietà dell'Erario, annullare comunque il piano di pagamento 24.10.2024 escludendo dalla prededuzione le spese sostenute per opere e lavori su tali immobili, sempre con il favore delle spese.”
Per la resistente
[...]
: “si Controparte_1
insta per la dichiarazione di inammissibilità della istanza e/o per il suo integrale respingimento. Spese per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 4/11/2024 i ricorrenti, dopo avere premesso
- di essere «rispettivamente: sig.re e (eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
2 – doc.5) titolari di un credito di € 158.003,76; le sig.re , Pt_2 Parte_3 [...]
e , eredi del sig. (doc.6) titolari di un credito di Euro CP_6 CP_7 Persona_2
118.792,59; i sig.ri e , eredi di Parte_6 Parte_7 [...]
(erroneamente indicata nel piano come ) e Persona_3 Per_3 [...]
(doc.7) titolari di un credito di euro 201.399,82, tutti nei confronti di CP_8 CP_5
(n. a San Ferdinando di Rosano – RC – il 23.10.1938) come risulta dal decreto di
[...]
verifica dei crediti e formazione dello stato passivo ex art. 59 D. Lgs 159/2011 del
Tribunale di Savona (doc. 8) nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 3/2012
R.M.P.»
- che «il Tribunale di Savona con decreto 9.5.2013 (doc. 9), poi confermato dalla Corte
d'Appello di Genova con decreto 3.6.2014, aveva sottoposto a sequestro e confisca numerosi beni riferibili a anche per il tramite di società da lui utilizzate CP_5
come intestatari fittizi ( , , Las Vegas Sas, Parte_8 Parte_9 CP_3
), conferendone l'amministrazione CP_4 Controparte_9 all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)».
- che «In data 9.10.2024 veniva comunicato un progetto di piano di pagamento predisposto da ANBSC (doc. 10) in cui i loro crediti venivano inseriti nella massa intestata alla persona fisica di (massa n. 8) che, secondo quanto riportato in tale CP_5
progetto, non disponeva di beni o liquidità, con conseguente impossibilità di soddisfacimento di tale credito».
- che «la formazione di 8 masse (7 masse societarie e una relativa alla persona fisica
) è stata conosciuta dagli esponenti soltanto con la comunicazione del CP_5
predetto progetto di piano di pagamento»;
- che «Da tale documento è emerso anche che sarebbe stata redatta relazione di stima avente ad oggetto il complesso immobiliare in Comune di Loano denominato “Villa AR, costituito da n. 28 immobili, ai quali è stato attribuito un valore di mercato nullo in quanto
“trattasi di immobili con opere difformi alle normative urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti per cui non possono essere proposti al libero mercato”»;
- che «I difensori degli esponenti chiedevano quindi immediatamente all di CP_1 pendere visione di tale relazione di stima (doc. 11) ma l'Agenzia opponeva il proprio diniego (doc. 12) affermando che il complesso immobiliare “Villa AR faceva capo a masse societarie e non alla massa della persona fisica , con conseguente CP_5
supposto difetto di interesse delle ricorrenti a conoscere il contenuto della relazione»;
3 - che «Con pec 18.10.2024 gli esponenti trasmettevano osservazioni al progetto (doc. 13) contestando: - che era errato attribuire alle masse societarie i beni immobili solo formalmente intestati alle singole società, stante la declaratoria di intestazione fittizia dei beni che in realtà ricadevano nella sfera patrimoniale del e nella cui massa CP_5 andavano pertanto inseriti come attivo;
- che l'esistenza di eventuali (quanto ignote) irregolarità edilizie e urbanistiche non comportava di per sé l'automatica incommerciabilità del complesso immobiliare “Villa AR e tantomeno un valore di mercato pari a zero»;
- che «In data 24.10.2024 veniva comunicato il piano di pagamento dei crediti in cui, di fatto, le osservazioni degli esponenti non venivano neppure esaminate, limitandosi l ad affermare che tali osservazioni si riferivano a masse differenti e che la massa CP_1
a cui i crediti erano riferibili era priva di liquidità (così a pag. 1 del piano di pagamento), con conseguente conferma del progetto (doc. 14)»; proponevano opposizione avverso il piano di pagamento dei crediti 24.10.2024 ai sensi dell'art. 61 D. lgs n. 159/2011 per i motivi specificati nel ricorso e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Con comparsa si costituiva
[...]
Controparte_1
, la quale instava per il rigetto del ricorso.
[...]
Il PG con proprio visto in data 15/11/2024 si rimetteva alle decisioni della Corte.
Infine, all'esito dell'udienza collegiale in data 5/3/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., viene messa la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata da parte resistente secondo la quale
«Visto l'atto di opposizione impropriamente e irregolarmente notificato presso una pec della di seguito nominata ANBSC in via preliminare e nel rito si Controparte_1
eccepisce la nullità di tale notifica, che non viene sanata , per espressa riserva che qui si formula , per il difetto del termine a comparire di gg 40 tra la notifica dell'atto/ricorso con pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, e che comporta, in ogni caso la concessione di adeguato termine a difesa ai fini di meglio esporre od integrare le difese qui proposte, e le produzioni in atti» (pagg 1 – 2 comparsa di costituzione), la Corte rileva che: i) la notifica è stata effettuata il 21/1/2025, nel rispetto nel termine stabilito nel decreto del decreto di fissazione di udienza, con decorso di oltre 40 giorni tra la data della notifica e quella dell'udienza, in conformità all'art. 281 undecies comma 2 c.p.c.; ii) “La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale …
4 anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata”
(Cass. Sez. L., 08/03/2017, n. 5853, Rv. 643276 - 01); sanatoria che intervenuta nel presente caso;
iii) la sanatoria opera con efficacia ex tunc (Cass. Sez. 2, 03/05/2018, n.
10500, Rv. 648356 – 01) e pertanto comporta che notifica deve considerarsi effettuata al
21/1/2025, vale a dire nel rispetto dei termini a comparire.
AD AVVISO DELLA CORTE, IL RICORSO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO E SECONDO MOTIVO -
«1. Violazione di legge per omesso esame delle osservazioni - Illecitamente l non CP_1 ha preso minimamente in considerazione le osservazioni dei ricorrenti in quanto “si riferivano a masse differenti” mentre “la massa a cui sono riconducibili i creditori non dispone di liquidità né di beni”. Infatti le osservazioni erano volte appunto a far comprendere all che era erronea l'attribuzione degli immobili alle masse CP_1
societarie e non alla massa personale di , costituendo ciò violazione degli CP_5 accertamenti giudiziali penali che avevano appunto portato ad acclarare l'intestazione fittizia di tali beni. E' quindi un controsenso logico-giuridico affermare che gli esponenti non hanno interesse a presentare osservazioni, posto che le loro osservazioni (ed ora motivi di ricorso come di seguito si illustreranno) erano e sono finalizzate proprio a far confluire le proprietà fittiziamente intestate alle società nella massa della persona fisica CP_5
, nonché ad evitare che sia erroneamente attribuito un valore zero al complesso
[...] immobiliare “Villa AR (da attribuirsi alla massa del e non a quelle delle CP_5
società)».
«2. Sull'erroneo inserimento dei beni all'interno delle masse societarie in luogo di quella della persona fisica di - E' sempre bene ricordare come la confisca dei CP_5
beni del sia stata possibile grazie al contributo delle sig.re CP_5 CP_10
che, attraverso molteplici azioni intentate in Italia ed all'estero, hanno permesso di
[...] individuare il patrimonio immobiliare a lui riconducibile, patrimonio da quest'ultimo occultato attraverso l'intestazione fittizia degli immobili ad una serie di società estero- vestite utilizzate dal come strumento di interposizione fittizia per la gestione ed il CP_5
controllo dei propri beni. Tale impulso si è concretizzato nel deposito di un esposto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, in data 14.9.2010, corredato da una serie di documentazione a dimostrazione della intestazione fittizia dei beni immobili ed
5 ha dato luogo alla cd “operazione Carioca” che ha portato alla incriminazione ed all'arresto del er una serie di reati tra cui quello di cui all'art. 12 quinquies L. 306/1992 per la CP_5
fittizia intestazione degli immobili di cui questi era effettivo titolare alle società estero- vestite (doc. 15). Al riguardo nel predisporre il piano di pagamento la ANBSC non ha tenuto minimamente conto della Sentenza del Tribunale di Torino, Sez. IV Penale n.
5712/2019, datata 16.12.2019, depositata in data 15.6.2020, irrevocabile, e quindi precedente al progetto di pagamento, che ha affermato la penale responsabilità del CP_5 per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 306/1992 accertando come: “le società apparentemente estere, cioè , CP_2 Parte_8 Parte_9
, utilizzate a vario titolo da ed a lui riconducibili CP_3 CP_5
fossero del tutto fittizie in quanto prive di collegamento effettivo con la nazione straniera in cui formalmente avevano sede, disvelandone la reale ed unica funzione di schermo giuridico, dietro al quale occultare l'ingente patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo ai creditori e alla autorità giudiziaria o comunque di ostacolare i controlli e le ricerche”. Si legge testualmente a pag. 151 della Sentenza come “tale obiettivo venisse realizzato mediante fittizi trasferimenti da una società all'altra dei beni immobili, che in realtà rimanevano sempre nella esclusiva disponibilità di ( doc. 16 ). Il processo CP_5 penale ha confermato l'esito di una complessa indagine condotta dalla Agenzia delle
Entrate di Savona che nella propria relazione in data 23 maggio 2012 (doc.17), aveva evidenziato come il avesse creato soggetti giuridici di diritto estero utilizzati per CP_5
creare una interposizione fittizia a tutela del suo immenso patrimonio per preservarlo dalla applicazione delle misure di prevenzione. Si tratta delle società con Parte_8 sede legale in Spagna, anch'essa con sede legale in Spagna, Parte_9
, con sede legale in Brasile e la Controparte_9
, con sede in Perù. Trattasi di società estero vestite, tutte riconducibili al CP_3
che presentavano: -una sede estera fittizia -erano preordinate ad una attività CP_5 economica svolta sul territorio italiano consistente nell'amministrazione, o meglio nella formale intestazione di immobili di Loano e Boissano che veniva trasferiti tra queste società per sottrarli al sequestro e alla confisca - erano di fatto gestite dal CP_5 attraverso procure che gli attribuivano poteri amplissimi senza limiti territoriali. E' pur vero che l'art. 60 L. 159/2011 prevede che “l procede al pagamento dei creditori CP_1 ammessi al passivo in ragione delle distinte masse”, ma nel caso di intestazione fittizia dei beni, questi devono essere ricompresi nella massa riconducibile al proprietario effettivo in quanto i trasferimenti e l'intestazione fittizia del bene immobile sono affetti da nullità. Tale
6 principio è codificato nello stesso Codice Antimafia all'art. 26. Ne deriva che, avendo la
Sentenza penale del Tribunale di Torino accertato la reale titolarità di tutti gli immobili confiscati in capo al condannandolo per tale ragione per il reato di trasferimento CP_5
fraudolento ed intestazione fittizia (art. 12 quinquies L 306/1992), è alla massa di quest'ultimo che avrebbero dovuto confluire dette proprietà, essendo il CP_5
l'effettivo proprietario del patrimonio delle società alle quali lo aveva fittiziamente intestato per sottrarlo ai creditori ed alla autorità giudiziaria. Pertanto nel rispetto dell'accertamento penale di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 5712/2019 e della conseguente nullità delle intestazioni fittizie di beni si chiede che la Corte d'Appello di Genova voglia accertare che vanno attribuiti alla massa di tutti i beni immobili intestati CP_5
fittiziamente alle società a lui effettivamente riconducibili e quindi tutti quelli indicati alle pagg. 24 – 25 e 26 del decreto di confisca 9.5.2013 del Tribunale di Savona».
LA CORTE OSSERVA.
I) DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Art. 26 Intestazione fittizia «1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Art. 60 Liquidazione dei beni «1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca,
l procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte CP_1
masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno CP_1
dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia
7 con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti)) 3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.
II) La Giurisprudenza in materia si è espressa nel senso che “In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma primo,
D.Lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. (In motivazione la
Corte ha precisato che alla disposizione dell'art. 26, cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, sempre che sia stata disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre)”. (Sez. U, n.
12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De, Rv. 270083 - 01). In motivazione: «9. Deve ora essere affrontata la connessa questione problematica inerente il significato da attribuire alla declaratoria di nullità prescritta dall'art. 26 d.lgs. cit., la sua collocazione all'interno del procedimento di prevenzione e l'eventuale incidenza sul provvedimento di confisca.
Occorre stabilire, in particolare, se l'apprensione dei beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi dal soggetto indiziato di pericolosità debba o meno essere preceduta, quale condizione di validità, dalla declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione negoziale.
L'art. 26, comma 1, nel recepire il tenore letterale dell'abrogata disposizione di cui all'art.
2- ter della legge n. 575 del 1965, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 23 maggio
2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, stabilisce, con una formulazione
"aperta", comprensiva di ogni atto che realizzi il concreto risultato di una volontaria attribuzione del bene al fine di eluderne l'apprensione statale, che «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione». Sotto nessun profilo sembra possibile rintracciare, nella formulazione lessicale della citata disposizione, la
8 presenza di un elemento normativo cui condizionare in senso pregiudiziale la validità dell'ablazione del bene apparentemente riconducibile al terzo. Al di là del problematico inquadramento teorico della declaratoria prevista dall'art. 26 e della sua utilità pratica, la tesi della pregiudizialità non solo non trova alcun seguito nella giurisprudenza e nella riflessione dottrinale, ma non sembra ricevere alcun appiglio esegetico neanche alla luce di una oggettiva analisi del dato testuale, la cui formulazione, nulla aggiungendo a quanto già previsto dall'art. 24 d.lgs. cit., individua nell'accertamento giudiziale della fittizietà della intestazione o del trasferimento del bene il presupposto del provvedimento ablativo, contestualizzando la dichiarazione di nullità dei relativi atti di disposizione al momento della emissione del decreto di confisca. Non si tratta, dunque, di una condizione di validità della misura patrimoniale, ma di una conseguenza scaturente dall'adozione del provvedimento ablativo, preordinata al conseguimento di finalità di certezza pubblica e di stabilizzazione dei rapporti giuridici, facendo salva la opponibilità del provvedimento ablativo ai terzi interessati cui sia stato garantito un effettivo contraddittorio all'interno del procedimento di prevenzione. Sotto altro profilo occorre tuttavia rilevare che se, da un lato,
l'effetto della declaratoria di nullità del trasferimento può individuarsi nella sottrazione del bene, con efficacia ex tunc, dal patrimonio del fittizio intestatario - in quanto tale produttiva di un irrimediabile pregiudizio delle ragioni dei rispettivi creditori, con l'invalidità a cascata di tutti gli atti successivi a quello concluso fra il proposto (ovvero il successore) e l'intestatario fittizio -, dall'altro lato la portata applicativa della previsione sembra assumere una marginale incidenza pratica, ove si considerino le implicazioni sottese al formale riconoscimento della natura originaria dell'acquisto del bene confiscato, atteso che l'art. 45, comma 1, d.lgs. cit. ha previsto che «a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi». In altri termini, alla disposizione dell'art. 26 cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, ove disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre. Ciò comporta, in definitiva, che, lì dove ai terzi sia garantito il contraddittorio, la nullità degli atti di disposizione, anche se non espressamente dichiarata dal giudice, deve comunque intendersi come un effetto tipico del provvedimento ablativo;
in assenza del contraddittorio, invece, la relativa declaratoria, quand'anche sia stata formalmente pronunziata ai sensi dell'art. 26 d.lgs. cit., risulterebbe inutiliter data. n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, non mass.). L'omessa declaratoria di nullità, come già Per_4
affermato da questa Corte, è priva di sanzioni processuali e non produce vizi rilevanti ai
9 Per_ sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10153 del 2013, cit., in motivazione). Ciò non toglie, tuttavia, che la previsione di tale incombente processuale configuri un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui osservanza è dalla legge imposta al giudice, tenuto a dichiararla, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti (Sez. 5, n. 18532 del
19/12/2012, dep. 2013, , non mass.; Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Per_6
non mass.). All'eventuale omissione dell'adempimento dichiarativo, peraltro, ben Per_4
può rimediarsi facendo ricorso, anche d'ufficio, alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., non ostandovi la mancata impugnazione del pubblico ministero (Sez. 5, n.
18532 del 2013, Vitale, cit.)».
III) In estrema sintesi, dalla pronuncia della Corte di Cassazione si desume che: i) la
“declaratoria di nullità prescritta dall'art. 26 d.lgs cit.” deve essere collocata “all'interno del procedimento di prevenzione” in quanto “costituisce un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà”; ii) contrariamente a ciò che assumono i ricorrenti non basta l'accertamento della fittizietà ma occorre la declaratoria di nullità, configurata non quale “condizione di validità della misura patrimoniale”, ma quale “conseguenza scaturente dall'adozione del provvedimento ablativo, preordinata al conseguimento di finalità di certezza pubblica e di stabilizzazione dei rapporti giuridici”, in tal modo “facendo salva la opponibilità del provvedimento ablativo ai terzi interessati cui sia stato garantito un effettivo contraddittorio all'interno del procedimento di prevenzione”; iii) in altre parole, pur ritenendosi che “la previsione di tale incombente processuale configuri un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui osservanza è dalla legge imposta al giudice, tenuto a dichiararla, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti”, tuttavia tale declaratoria deve essere collocata all'interno del procedimento di prevenzione e quindi nel provvedimento conclusivo dello stesso.
IV) Appare pertanto evidente, sulla scorta della ricostruzione delle disposizioni citate effettuata dalla Giurisprudenza, i) che in assenza di declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia contenuta nel provvedimento di confisca, come previsto dall'art. 26
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, all resistente non restava CP_1 che procedere “in ragione delle distinte masse” come previsto dall'art. 60 medesimo Dlvo;
ii) che, essendo i ricorrenti estranei alla “massa”, in relazione alla quale hanno presentato osservazioni, l'Agenzia resistente non era tenuta a prendere in considerazione le
10 osservazioni medesima;
iii) non sussistono i prospettati profili di illegittimità del provvedimento impugnato, né sul piano formale né su quello sostanziale.
2) «3. Sul valore degli immobili - In conseguenza della giusta attribuzione di tutti gli immobili all'unica massa facente capo a , risulta, altresì, erroneo prevedere CP_5
una ripartizione pari a zero a favore dei creditori in quanto, come risulta dal progetto del piano, gli immobili nel Comune di Boissano hanno un valore complessivo di € 158.143,00, beni che dovranno essere liquidati ed in ogni caso del loro valore si dovrà tenere conto a favore dei creditori ammessi. Quanto al complesso immobiliare “Villa AR in Comune di
Loano la cui stima è stata dichiarata pari a zero essendo il bene, si legge nel progetto di pagamento, affetto “da difformità alle normative urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti”, i ricorrenti hanno un interesse diretto e concreto ad interloquire sul punto in quanto una volta superata la problematica della corretta formazione delle masse e l'inserimento di
“Villa AR nella massa n.8 del , la corretta valorizzazione dell'immobile è CP_5 determinante per la liquidazione delle attività e la distribuzione delle somme. L'ingiusto e reiterato diniego alla richiesta di poter acquisire copia della relazione di stima ha certamente pregiudicato il diritto di difesa dei creditori, i quali peraltro ben possono prendere posizione sul concetto espresso dall'Agenzia di “incommerciabilità” di beni irregolari (non essendo i ricorrenti a conoscenza delle specifiche irregolarità riscontrate). In fatto, sia consentita soltanto questa considerazione: stupisce molto l'assunto di un complesso immobiliare di nessun valore, visto che l'Agenzia durante la propria gestione ha dato corso a lavori di manutenzione almeno per € 20.619,82 per opere edili ed euro
5.932,59 per spese tecniche dell'ing. , come risulta dall'elenco dei creditori Per_7 prededucibili alla massa riferiti all'immobile (cfr. doc. 10, pag. 7). Il che Persona_8 significa (alternativamente) che o vi è stata una gestione dissennata con l'impegno di somme in prededuzione per il mantenimento di un patrimonio privo di consistenza economica oppure che il compendio ha in realtà un valore di mercato e quindi ha avuto un senso impegnarsi nella sua manutenzione. Il convincimento espresso da ANBSC circa una non commerciabilità di beni immobili interessati da irregolarità urbanistiche non è fondato. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento giuridico una norma che vieti o che sanzioni con la nullità i trasferimenti di immobili con difformità urbanistico-edilizie. Invero, il nostro ordinamento conosce l'art. 46 D.P.R. 380/2001 in base al quale sono nulli gli atti traslativi nei quali non siano indicati gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, mentre il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo (Cass. 23.1.2023, n. 1897; Cass. 17.10.2022, n.
11 30425; Cass. Sezioni Unite 22.3.2019, n. 8230). In base a quanto sopra, come ribadisce la citata Cass. 1897/2023, “è esclusa l'esistenza di una norma imperativa, rilevante quale nullità virtuale, e di un generale divieto di stipulazione di atti avente ad oggetto immobili abusivi, al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili”. Addirittura, con riferimento alla mancata consegna o inesistenza del certificato di abitabilità, anche la vendita di un immobile ad uso abitativo, ma privo della licenza di abitabilità (ora agibilità) non è nulla per illeceità dell'oggetto, non essendovi nessuna norma che preveda l'obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma è solo risolubile se il venditore abbia assunto l'obbligo di curare il rilascio della licenza (sempre Cass. 1897/2023; ed anche Cass. 13.8.2020, n.
17123; Cass. 27.12.2017, n. 30950). In altri termini, la vendita sul mercato di beni immobili irregolari è consentita, non essendo sanzionata dalla nullità degli atti, mentre l'atto traslativo potrebbe essere soggetto ad azione di risoluzione nel caso in cui il venditore abbia taciuto al compratore l'irregolarità ovvero, pur tacendola, non si sia attivato per procurarne la sanatoria ovvero ancora la mancanza di regolarità al momento dell'atto non sia stata tenuta in conto nella determinazione del prezzo (e quindi il valore di mercato non sia stato determinato già tenendo conto della presenza di irregolarità). Come infatti è stato ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza il rimedio contro la presenza di irregolarità dell'immobile consiste nella risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, contratto che è dunque valido ed efficace ma risolubile in presenza di un inadempimento del cedente e, per di più, non di un qualsiasi inadempimento ma di un inadempimento importante e rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 3.4.2024, n. 8749; Cass. 4.3.2022,
n. 7187; Cass. 24.3.2021, n. 8220). Ne consegue che, ad esempio, non è neppure prospettabile l'inadempimento della parte venditrice qualora essa trasferisca la proprietà di un immobile irregolare informandone la parte acquirente e dandone conto nell'atto di compravendita, prevedendo in apposite clausole che il compratore accetta l'immobile con le difformità esistenti e/o che delle stesse si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo. In linea generale, dunque, si può concludere che un bene immobile irregolare è di per sé alienabile e non sussiste alcun divieto di cessione, fermo restando che ovviamente va data informazione al compratore delle irregolarità ed il valore di mercato deve tenerne conto (ad esempio: ponendo “x” come prezzo teorico sulla base della consistenza fisica dell'immobile ed “y” come costo delle sanatorie o anche della demolizione di porzioni non sanabili, il valore di mercato risulterà dalla differenza tra tali due elementi numerici). Ed ancora: anche considerando che, per azzardo, l'intero complesso denominato “Villa AR sia destinato ad essere interamente (?) abbattuto, resterebbe pur sempre il più che
12 cospicuo valore del vasto terreno edificabile sito in zona strategica di Loano, sulla Via
Aurelia vicino al mare».
LA CORTE OSSERVA.
I) È chiaro che, in forza del rigetto dei primi due motivi di ricorso, i ricorrenti non sono legittimati a sollevare questioni relativa a beni ricompresi in una massa alla quale sono estranei.
II) In ogni caso, dal doc. 8 (relazione Agenzia delle Entrate - ANBSC - SERVIZIO DI
PROTOCOLLO - Prot. Ingresso N.0062259 del 03/10/2022) risulta quanto segue: «In riferimento alla nota in oggetto, durante la fase di sopralluogo avvenuto il giorno
23/09/2022, esaminata la documentazione in possesso, sono state riscontrate delle problematiche di carattere amministrativo e tecnico la cui definizione risulta necessaria alla stesura del quesito estimale richiesto dal Vostro Spettabile Ufficio. Nello specifico, durante le fasi di sopralluogo, sono emerse delle difformità relativamente alle destinazioni d'uso, tra quanto rappresentato nelle planimetrie catastali e lo stato di fatto oltre che la presenza di importanti abusi edilizi che rendono di fatto inagibili le unità abitative oggetto di valutazione».
III) Sulla scorta di tali risultanze, contrariamente a ciò che viene sostenuto dai ricorrenti sussiste l'incommerciabilità dei beni in questione alla luce di quanto affermato dalla
Giurisprudenza in materia, secondo la quale solo in caso di difformità non essenziali i beni sono commerciabili (ad es.: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art.2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario” Cass. Sez. 2,
02/01/2024, n. 34, Rv. 669939 - 01)
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RICORSO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte resistente, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
13 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, avverso l'impugnato provvedimento emesso da Parte_7 [...]
Controparte_1
;
[...]
2) condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte resistente.
Genova, 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
14