Art. 17. 1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all' art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.
2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118 .
Nota all'art. 17:
Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale".
"Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo".
2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118 .
Nota all'art. 17:
Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale".
"Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo".