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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 102/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Bragagni;
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alfredo Federico Bianchi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16.07.2024 celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_2 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 18.06.2018, alle ore 17.30 circa, sulla Via Manin in all'altezza della Banca CP_1
Monte dei Paschi di Siena. Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole omissione, imputabile
CP_ all' convenuto, della ordinaria manutenzione del manto stradale, a causa di un avvallamento formatosi in corrispondenza di alcune pietre di cui è costituita la pavimentazione, che ne avrebbero causato la perdita di equilibrio e, conseguentemente, lesioni fisiche;
ha dunque chiesto il risarcimento pagina 1 di 7 dei danni asseritamente patiti quantificandoli in € 11.149,50 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 6.05.2021, si è costituito in giudizio il , nel merito Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per essere il esente da ogni CP_2
responsabilità, deducendo altresì la mancanza di prova del fatto storico del sinistro e la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa assorbente della stessa attrice nella causazione del danno;
ha chiesto quindi il rigetto dell'avversa domanda, il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 16.07.2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 2 di 7 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 3 di 7 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il pagina 4 di 7 nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_2
del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita nell'escussione di due testi di parte attrice, segnatamente di (madre Testimone_1 dell'attrice) e (marito dell'attrice in regime separazione dei beni). Testimone_2
La prima teste ha confermato il fatto storico del sinistro, individuandolo temporalmente, Testimone_1
sebbene non ricordando la data precisa, in una giornata di giugno 2018, confermando altresì che il tutto avveniva mentre si trovava a passeggio nel centro storico del Comune di in compagnia della CP_1
figlia ed odierna attrice. La teste ha riferito che la stessa attrice, nell'occasione, stava spingendo un passeggino con a bordo suo figlio di pochi mesi, e ad un certo punto “si allontanò un attimo per andare in un bar”, lasciandole “la carrozzina con il bimbo”; al che, “dopo essersi allontanata di circa un metro”, la vide cadere “prima di entrare nel bar” (cf. verbale del 14.03.2023). La teste ha poi riferito che l'attrice perse l'equilibrio dopo aver messo il piede sinistro in corrispondenza di una mattonella della pavimentazione “che era rotta”; il tutto circa al centro della strada, nella diagonale che va dalla banca Monte dei Paschi di Siena fino al bar Perugina”, riconoscendo la disconnessione nella fotografia mostrate e prodotta sub doc. n. 1 di parte attrice (cf. verbale del 14.03.2023).
pagina 5 di 7 Sempre circa la dinamica del sinistro, la teste ha poi precisato che l'attrice “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” e che quando l'attrice perse l'equilibrio cercò di “sorreggersi” a lei ed al passeggino (cf. verbale del 14.03.2023).
La teste ha poi riferito che la disconnessione su cui l'attrice perse l'equilibrio, riconosciuta nella fotografia mostrata (cfr. doc. 1 attrice), non risultava segnalata o transennata, né vi erano altre segnalazioni di pericolo (cf. verbale del 14.03.2023).
Il secondo teste escusso (marito di in regime separazione dei beni) Testimone_2 Parte_1
non ha fornito alcuna dichiarazione fruibile ai fini che qui interessano, avendo riferito che non era presente, al momento del sinistro occorso a sua moglie, sul posto (cf. verbale del 14.03.2023).
Non essendo stati indicati ulteriori testi oculari ed essendo le suddette dichiarazioni le uniche fruibili ai
CP_ fini della prova del fatto e dei profili di responsabilità dedotti a carico dell' convenuto, deve ritenersi non raggiunta la prova che i danni lamentati da parte attrice possano essere imputati a responsabilità del . Controparte_2
Innanzitutto, deve osservarsi che l'unico teste oculare escusso ( – madre dell'attrice) ha Testimone_1
riferito che quando l'attrice perse l'equilibrio cercò di sorreggersi a lei ed al passeggino, precisando appunto che “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” (cf. verbale del 14.03.2023).
Sul punto, non avendo ulteriormente descritto la modalità di perdita di equilibrio ed in cosa consistesse il dedotto “movimento innaturale” subito dal piede dell'attrice, non pare potersi desumere un chiaro nesso causale tra l'aver messo il piede in un avvallamento, senza peraltro cadere a terra (ma solo perdendo l'equilibrio), e le lesioni lamentate, che dall'esame della documentazione in atti consistono in
“Frattura composta della base del V metatarso. Frattura trabecolare del cuboide e della base del IV metatarso” (cfr. doc. 3 attrice).
Non vi è agli atti un verbale dell'autorità pubblica, corredato di documentazione fotografica avente data certa, sicché la prova del fatto storico, ovvero che l'attrice “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” in corrispondenza di un avvallamento, procurandosi le (importanti) lesioni poi refertate, deve basarsi unicamente sulle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, di cui solo uno presente al momento del sinistro ed in rapporto di stretta parentela con l'attrice.
Va osservato anche che manca agli atti un verbale di Pronto Soccorso con data prossima all'evento di causa, atteso che il primo referto medico-radiologico effettuato il giorno dopo il sinistro (cfr. doc. n. 2 attrice) non evidenziava alcuna “rima di frattura”; soltanto la risonanza effettuata a distanza di quasi 10 giorni dall'evento (cfr. doc. n. 3 attrice) evidenziava, per la prima volta, delle fratture composte al piede sinistro.
Vanno poi considerati i seguenti elementi:
pagina 6 di 7 1) parte attrice ha solo genericamente evidenziato di aver perso l'equilibrio a causa di una disconnessione del manto stradale, senza nulla, però, provare in merito al comportamento, adeguato o meno, tenuto dall'attrice;
2) l'attrice risulta aver la propria residenza in e l'incidente è avvenuto nel centro storico CP_1
di in occasione di una passeggiata;
pertanto, è ragionevole ritenere che le condizioni CP_1
della strada e lo stato dei luoghi fossero – o dovessero ragionevolmente essere - note all'attrice;
3) dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 1 in produzione parte attrice) risulta che l'area interessata dal dissesto stradale era totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
4) non sono state dimostrate ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno in un periodo estivo (18 giugno 2018 ore 17.30 circa) ed in condizioni meteo non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, non solo non vi è prova sufficiente del nesso di causalità tra il dissesto stradale descritto in citazione e i danni lamentati dall'attrice, ma in ogni caso l'accaduto dovrebbe essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del manto stradale per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051
c.c. alla convenuta, si ritiene possano comunque aver ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 21.01.2025 Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 102/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Bragagni;
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alfredo Federico Bianchi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16.07.2024 celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_2 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 18.06.2018, alle ore 17.30 circa, sulla Via Manin in all'altezza della Banca CP_1
Monte dei Paschi di Siena. Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole omissione, imputabile
CP_ all' convenuto, della ordinaria manutenzione del manto stradale, a causa di un avvallamento formatosi in corrispondenza di alcune pietre di cui è costituita la pavimentazione, che ne avrebbero causato la perdita di equilibrio e, conseguentemente, lesioni fisiche;
ha dunque chiesto il risarcimento pagina 1 di 7 dei danni asseritamente patiti quantificandoli in € 11.149,50 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 6.05.2021, si è costituito in giudizio il , nel merito Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per essere il esente da ogni CP_2
responsabilità, deducendo altresì la mancanza di prova del fatto storico del sinistro e la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa assorbente della stessa attrice nella causazione del danno;
ha chiesto quindi il rigetto dell'avversa domanda, il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 16.07.2024, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 2 di 7 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 3 di 7 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il pagina 4 di 7 nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_2
del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita nell'escussione di due testi di parte attrice, segnatamente di (madre Testimone_1 dell'attrice) e (marito dell'attrice in regime separazione dei beni). Testimone_2
La prima teste ha confermato il fatto storico del sinistro, individuandolo temporalmente, Testimone_1
sebbene non ricordando la data precisa, in una giornata di giugno 2018, confermando altresì che il tutto avveniva mentre si trovava a passeggio nel centro storico del Comune di in compagnia della CP_1
figlia ed odierna attrice. La teste ha riferito che la stessa attrice, nell'occasione, stava spingendo un passeggino con a bordo suo figlio di pochi mesi, e ad un certo punto “si allontanò un attimo per andare in un bar”, lasciandole “la carrozzina con il bimbo”; al che, “dopo essersi allontanata di circa un metro”, la vide cadere “prima di entrare nel bar” (cf. verbale del 14.03.2023). La teste ha poi riferito che l'attrice perse l'equilibrio dopo aver messo il piede sinistro in corrispondenza di una mattonella della pavimentazione “che era rotta”; il tutto circa al centro della strada, nella diagonale che va dalla banca Monte dei Paschi di Siena fino al bar Perugina”, riconoscendo la disconnessione nella fotografia mostrate e prodotta sub doc. n. 1 di parte attrice (cf. verbale del 14.03.2023).
pagina 5 di 7 Sempre circa la dinamica del sinistro, la teste ha poi precisato che l'attrice “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” e che quando l'attrice perse l'equilibrio cercò di “sorreggersi” a lei ed al passeggino (cf. verbale del 14.03.2023).
La teste ha poi riferito che la disconnessione su cui l'attrice perse l'equilibrio, riconosciuta nella fotografia mostrata (cfr. doc. 1 attrice), non risultava segnalata o transennata, né vi erano altre segnalazioni di pericolo (cf. verbale del 14.03.2023).
Il secondo teste escusso (marito di in regime separazione dei beni) Testimone_2 Parte_1
non ha fornito alcuna dichiarazione fruibile ai fini che qui interessano, avendo riferito che non era presente, al momento del sinistro occorso a sua moglie, sul posto (cf. verbale del 14.03.2023).
Non essendo stati indicati ulteriori testi oculari ed essendo le suddette dichiarazioni le uniche fruibili ai
CP_ fini della prova del fatto e dei profili di responsabilità dedotti a carico dell' convenuto, deve ritenersi non raggiunta la prova che i danni lamentati da parte attrice possano essere imputati a responsabilità del . Controparte_2
Innanzitutto, deve osservarsi che l'unico teste oculare escusso ( – madre dell'attrice) ha Testimone_1
riferito che quando l'attrice perse l'equilibrio cercò di sorreggersi a lei ed al passeggino, precisando appunto che “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” (cf. verbale del 14.03.2023).
Sul punto, non avendo ulteriormente descritto la modalità di perdita di equilibrio ed in cosa consistesse il dedotto “movimento innaturale” subito dal piede dell'attrice, non pare potersi desumere un chiaro nesso causale tra l'aver messo il piede in un avvallamento, senza peraltro cadere a terra (ma solo perdendo l'equilibrio), e le lesioni lamentate, che dall'esame della documentazione in atti consistono in
“Frattura composta della base del V metatarso. Frattura trabecolare del cuboide e della base del IV metatarso” (cfr. doc. 3 attrice).
Non vi è agli atti un verbale dell'autorità pubblica, corredato di documentazione fotografica avente data certa, sicché la prova del fatto storico, ovvero che l'attrice “non cadde a terra ma perse l'equilibrio” in corrispondenza di un avvallamento, procurandosi le (importanti) lesioni poi refertate, deve basarsi unicamente sulle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, di cui solo uno presente al momento del sinistro ed in rapporto di stretta parentela con l'attrice.
Va osservato anche che manca agli atti un verbale di Pronto Soccorso con data prossima all'evento di causa, atteso che il primo referto medico-radiologico effettuato il giorno dopo il sinistro (cfr. doc. n. 2 attrice) non evidenziava alcuna “rima di frattura”; soltanto la risonanza effettuata a distanza di quasi 10 giorni dall'evento (cfr. doc. n. 3 attrice) evidenziava, per la prima volta, delle fratture composte al piede sinistro.
Vanno poi considerati i seguenti elementi:
pagina 6 di 7 1) parte attrice ha solo genericamente evidenziato di aver perso l'equilibrio a causa di una disconnessione del manto stradale, senza nulla, però, provare in merito al comportamento, adeguato o meno, tenuto dall'attrice;
2) l'attrice risulta aver la propria residenza in e l'incidente è avvenuto nel centro storico CP_1
di in occasione di una passeggiata;
pertanto, è ragionevole ritenere che le condizioni CP_1
della strada e lo stato dei luoghi fossero – o dovessero ragionevolmente essere - note all'attrice;
3) dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 1 in produzione parte attrice) risulta che l'area interessata dal dissesto stradale era totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
4) non sono state dimostrate ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno in un periodo estivo (18 giugno 2018 ore 17.30 circa) ed in condizioni meteo non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, non solo non vi è prova sufficiente del nesso di causalità tra il dissesto stradale descritto in citazione e i danni lamentati dall'attrice, ma in ogni caso l'accaduto dovrebbe essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del manto stradale per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051
c.c. alla convenuta, si ritiene possano comunque aver ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 21.01.2025 Il Giudice dott. Amedeo Russo
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