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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6541 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 873/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
3.12.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Consiglio Zangrillo (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio, in Avellino alla Via F. Tedesco n. 454, elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notar e Persona_1 provvedimento autorizzativo depositati in atti, dall'avv. Parente Paola (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Santa Lucia n. 81 elettivamente domicilia.
Resistente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giudizio la CP_1 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per le
[...] periodiche esondazioni del torrente Fenestrelle verificatesi dal 2009 ad oggi, venga condannata a risarcire i danni subiti come individuati in ricorso, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto fino al soddisfo, con vittoria di spese da attribuirsi all'avv.
Zigarelli Consiglio, anticipatario.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario, in virtù di atto “donazioni - divisione ereditaria” datato 8.12.1999, di un fondo agricolo attraversato dal torrente Fenestrelle, sito nel Comune di Avellino, località Spineta, riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 17, particelle nn. 1057,
1059, 487 e 486;
--che le periodiche esondazioni del torrente, verificatesi ininterrottamente dal 2009 ad oggi almeno due volte all'anno, hanno divelto molti alberi di nocciolo e danneggiato in modo irreversibile i terreni, ormai inutilizzabili per la coltivazione, a causa del deposito di sabbia, detriti, rifiuti e pietrame di fiume, inoltre hanno riempito la vasca di raccolta delle acque sorgive, anche definita fontana lavatoio, sita nella particella n. 486 del foglio n. 17 ed hanno otturato con detriti, melma, arbusti e rifiuti il condotto sotterraneo che l'attraversa con funzione di scarico dell'acqua nel torrente (cf. pagine 1-2 del ricorso);
--che già in passato codesto ha riconosciuto la responsabilità della Pt_2 CP_1 per la perdita del raccolto conseguente alle esondazioni del torrente Fenestrelle,
[...] condannandola a risarcirgli il danno sofferto nel periodo dal 2006 al 2009 (come da sentenza n. 122 del 9.11.2012, in atti);
--che i danni subiti sono relativi al mancato raccolto per gli anni dal 2009 ad oggi, alla perdita di noccioli, all'impossibilità di usare la fontana lavatoio ed alle spese necessarie per ripristinarla, il tutto da quantificare all'esito della richiesta attività istruttoria;
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che nessun riscontro ha avuto la diffida inviata alla in data 3.12.2020 Controparte_1 perché risanasse l'alveo del torrente e per il risarcimento;
--che dei pregiudizi subiti è responsabile la per aver eseguito Controparte_1 un'erronea manutenzione dell'alveo del rio, che ha alterato l'originario deflusso delle acque con conseguenze rovinose per il suo terreno.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: “accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta nella tenuta del letto del Torrente Fenestrelle, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla proprietà dell'attore come in premessa individuati, a quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo” (così le pagine 3-4 del ricorso).
2. Con comparsa depositata in data 30.12.2022, si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la competenza gestionale sul torrente Fenestrelle di diversi altri enti territoriali che nel tempo hanno intrapreso una serie di interventi manutentivi per l'eliminazione del rischio idraulico di tale alveo;
--la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento danni extracontrattuale ai sensi dell'art. 2947 c.c. nonché la prescrizione decennale in riferimento all'azione ex art. 2051
c.c.;
--la genericità della domanda, attesa l'assenza di elementi di prova sia dell'an che del quantum della pretesa;
--che in data 22.04.2022 è stato eseguito, su incarico del competente ufficio regionale, un sopralluogo sul tratto in sinistra idraulica del torrente Fenestrelle antistante al terreno di proprietà del ricorrente, la cui relazione a firma del geologo è in atti;
Persona_2
--che la sezione dell'alveo del torrente, sia nel tratto a confine con la proprietà che Pt_1 nei tratti immediatamente a monte e a valle, presenta un'esigua vegetazione e garantisce un ordinario deflusso delle acque, non rilevandosi cedimenti spondali e/o areali in prossimità della detta proprietà né in destra idraulica;
--che l'attività di manutenzione e di irreggimentazione del corso d'acqua, tutt'altro che erronea, risulta correttamente eseguita;
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che la vasca – accertata regolarmente funzionante - è in proprietà del ricorrente, dunque, ricade sullo stesso la manutenzione, compreso il funzionamento della condotta di scarico sotterranea, la cui mancata verifica di compatibilità idraulica, ovvero l'assenza di un titolo autorizzativo di regolarità tecnica, è potenziale causa di sommersione della vasca, esondazione, compromissione del raccolto nonché erosione spondale (cf. pagina 11 della comparsa di costituzione);
--che, dunque, è da escludere che eventuali danni subiti dal ricorrente per l'otturazione del condotto sotterraneo siano riconducibili ad una presunta carenza manutentiva dell'alveo;
--che non vi è necessità di intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto la funzionalità idraulica dell'alveo del torrente è ampiamente garantita, per cui eventuali fenomeni esondativi non sono imputabili alla mancata manutenzione da parte dell'autorità preposta.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , ovvero in subordine l'incompetenza ed Controparte_1 irresponsabilità di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alle competenze degli enti indicati nel presente atto;
2) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché improcedibile, inammissibile, infondata e non provata;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio” (così la pagina
14 della comparsa di costituzione).
3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 25.11.2025 il ricorrente ha riformulato le conclusioni nei termini che seguono: “accertata la responsabilità della convenuta
nella manutenzione e gestione del torrente Fenestrelle, condannarla al Controparte_1 risarcimento del danno patito dal terreno del ricorrente nella somma di €. 4.300,00 per ciascuna annata, a partire dal 2009 fino alla data della domanda, oltre interessi e svalutazione monetaria” (così la pagina 11).
3.1. All'esito di trattazione scritta, in data 4.05.2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica del Controparte_1
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3.05.2022, poi rinviata al 10.01.2023, per la quale è stata fissata la trattazione scritta.
3.2. All'udienza del 10.01.2023, il Giudice, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, ha rinviato all'udienza del 5.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, ulteriormente rinviata al 9.01.2024.
Ha infine rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 7.05.2025, poi rinviata al 3.12.2025.
4. Disposta per il 3.12.2025 la trattazione scritta, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione sostitutive della presenza fisica, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all'esito della trattazione, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni come individuati in ricorso, si ricava in via documentale dall'atto titolato “donazioni - divisione ereditaria” per notaio dell'8.12.1999, rep. 33015 – racc. 11129, Persona_3 che dimostra la proprietà – in conseguenza a donazione paterna - dell'immobile indicato in ricorso, avendo ad oggetto proprio il fondo riportato in catasto al foglio n. 17, particelle nn.
1057, 1059, inoltre la fontana lavatoio che insiste sulla particella n. 486 (cf. pagine. 3, lett.
b, e pag. 5, lett. e).
Invece, la particella indicata in catasto come n. 487 del foglio n. 17, dapprima posseduta dal ricorrente in comproprietà con altri, in forza di successione testamentaria dello zio Per_4
(1914-1983), risulta, a seguito della divisione di cui all'atto notarile citato,
[...] intestata esclusivamente al ricorrente (cf. pagine 12 e ss.).
6. Prova dell'allagamento, del nesso causale e dei danni
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni costituiti dal mancato raccolto per gli anni dal 2009 ad oggi, dalla perdita di piante di nocciolo, dalla inutilizzabilità della fontana lavatoio e relative spese di ripristino, derivanti dalle esondazioni del torrente Fenestrelle,
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5
Controparte_2 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“verificatesi ininterrottamente dal 2009 … almeno due volte all'anno” (così la pagina 1 del ricorso) come descritti e quantificati in ricorso e nelle memorie depositate.
La fattispecie rientra nella responsabilità da beni in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cf.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29.04.2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. ). Pt_3
Nel caso di specie, l'affermazione che dall'anno 2009 ad oggi il torrente Fenestrelle è esondato ininterrottamente almeno due volte all'anno, provocando l'allagamento del terreno per cui è causa, non può ritenersi provata, quantomeno nei termini descritti, poiché dedotta in modo assai generico.
Innanzitutto, nulla è indicato sugli eventi esondativi, nemmeno le date in cui si sarebbero verificati, limitandosi il ricorrente a dire che se ne sono avuto almeno due all'anno; né, ovviamente, in difetto di indicazione dei singoli eventi, può essere allegato in modo preciso per ognuno degli eventi quali siano stati i correlativi danni e/o gli interventi di ripristino all'uopo occorsi e/o effettuati.
A fronte di allegazioni così generiche, che non chiariscono nemmeno i singoli danni provocati da ognuno degli eventi esondativi, risulta inammissibile l'espletamento della prova testimoniale sulle stesse allegazioni, non potendo demandarsi ai testi di chiarire quello che la parte non ha descritto.
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6
Controparte_2 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Né è indicato perché l'allagamento del terreno, anche a voler immaginare un livello alta di acqua, abbia determinato la dispersione di una coltivazione che, è noto, nasce e matura a vari metri di altezza, sui rami.
Con la memoria istruttoria in data 7.01.2023 la parte ha riformulato i capi di prova, affermando che, premesso che dal 2009 ad oggi il fondo ha subito esondazioni per almeno due volte l'anno (cf. capo n. 2), “le ultime e più rovinose esondazioni sono avvenute l'8 e il
9 novembre 2019, il 22 aprile 2020, il 27 ottobre 2020, il 9 febbraio 2021 e il 9 giugno
2022” (così il capo n. 3). In tal modo sembra essere stata “abbandonata” la domanda per gli anni antecedenti al 2016, senza che la parte spieghi perché.
E' dirimente che gli allagamenti sono avvenuti non in tempo di maturazione del raccolto
(tra agosto e settembre maturano e si raccolgono le nocciole) e che manchi qualsivoglia descrizione dei pregiudizi subiti in seguito alle singole alluvioni, a conferma della genericità della domanda.
Nulla di circostanziato, comunque, viene dedotto per il periodo dal 2009 al 2016, neppure dei riferimenti temporali.
Invero, il ricorrente non solo ha iniziato la causa a distanza di molti anni dal primo evento lesivo, che si ascrive al 2009, ma non ha nemmeno depositato un parere tecnico, limitandosi con le memorie istruttorie, ad allegare sei rilievi fotografici (cf. istanza deposito atti del 4.03.2021) privi di data, dunque non riferibili ad un momento preciso o ad un certo anno.
Approssimativamente poi, viene prospettata la irreversibile inutilizzabilità del fondo attoreo per scopi di coltivazione a causa dei numerosi detriti e rifiuti rilasciati dalla lunga sequenza di eventi esondativi (cf. pagina 1 del ricorso), senza tuttavia indicare né quando sarebbe iniziata la asserita “inutilizzabilità”, né le ragioni, ovvero le cause agronomiche oggettivamente verificabili, che hanno determinato l'impossibilità di ripristinare la fertilità dei terreni. Nulla, infatti, ha detto il ricorrente sui motivi oggettivi che impediscono la coltivabilità in via permanente.
Peraltro se, per un verso, il ricorrente assume un danno consistente nella inutilizzabilità del fondo per la coltivazione, per altro verso nulla è dedotto sul tipo di attività agricola svolta
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sul fondo, chi ne sia titolare e in che forma (impresa individuale, piccola impresa agricola?) venga esercitata.
In atti vi è anche un video, depositato in corso di causa, che secondo la prospettazione di riproduce un allagamento del 5.01.2023. Pt_1
Ad ogni modo proprio dal video depositato dall'attore, che sarebbe di gennaio 2023, si vede che il terreno è pieno di piante di nocciolo rigogliose.
Contraddittoria risulta la quantificazione degli alberi di nocciolo che, in seguito agli eventi di causa, risulterebbero persi, poiché divelti dalla forza delle acque. Dapprima, non quantificati in ricorso, poi indicati in undici (cf. note di trattazione scritta depositate in data
11.05.2021 e formulazione dei capi di prova testimoniale del 31.05.2021), infine stimati “in diciotto dal 2009 fino ad oggi e dodici solo dal 2016 fino ad oggi” (così capo n. 5 della prova testimoniale del 7.01.2023).
Anche la periodica piantumazione di giovani germogli, a loro volta rinsecchiti a causa della periodicità esondativa, non risulta supportata da idonea documentazione volta a comprovare l'acquisto dei noccioli e l'avvenuto impianto.
Infine, ma non ultimo per importanza, meramente esplorativa sarebbe stata la CTU invocata dall'attore, che non sarebbe valsa certamente a ricostruire la lunga serie di allagamenti asseritamente avvenuti, dovendosi svolgere a distanza di molti anni dalla serie degli eventi denunciati.
L'attore allega di aver subito danni anche alla la cd. fontana lavatoio, una vasca di raccolta di acque sorgive, che mediante un condotto sotterraneo, scarica l'acqua nel torrente
Fenestrelle. Di essa, la cui proprietà in capo al ricorrente è provata per atto notarile, viene dedotta la rovina a partire dall'anno 2013, in quanto le continue esondazioni torrentizie avrebbero riempito la vasca ed il condotto di detriti, melma, arbusti e rifiuti (cf. pagina 1 del ricorso e capo di prova n. 8).
La funzione di scarico delle acque, riconosciuta dal ricorrente, presuppone, come eccepito dalla convenuta, uno specifico titolo autorizzativo di cui nulla è dato sapere, attesa la sua mancata allegazione e limitandosi il ricorrente a dire che la vasca esiste da oltre duecento anni (cf. pagina 3 delle note di trattazione scritta depositate il 7.01.2023). Ritiene la Corte
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
che nessun danno da mancata funzionalità della vasca può essere accampato se il suo funzionamento (scolo nel torrente) è il risultato di un collegamento con il torrente che è stato fatto in modo abusivo, fermo restando che è inspiegabile il decorso di tanti anni per agire a tutela di siffatta vasca privata, compromessa secondo fin dal 2013. Pt_1
Infine, infondata è la prospettazione che la precedente sentenza che ha riconosciuto all'istante un risarcimento per fatti analoghi, relativi agli anni dal 2006 al 2009, avrebbe creato un giudicato.
Al contrario, proprio il rilievo che in detta sentenza (cf., in tatti) si accertano danni analoghi, con la deduzione di omologa incoltivabilità, avrebbe richiesto una più rigorosa allegazione dei danni specificamente subiti nel periodo successivo e dell'intervenuto rispristino dei luoghi dopo il riconoscimento dei danni in via giudiziale, in modo da escludere che quanto richiesto in questa sede non fosse duplicazione di quanto già oggetto del giudizio precedente.
In conclusione, nulla può riconoscersi in favore di . Parte_1
***
7. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, con conseguente condanna di alla rifusione in favore della nella misura liquidata Parte_1 Controparte_1 di ufficio in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
La controversia rientra nello scaglione indeterminabile di bassa complessità, stando alla prospettazione dell'atto introduttivo, risultando tardiva dunque inutilizzabile la quantificazione dei danni fatta solo con la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 873/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- respinge la domanda di risarcimento proposta da;
Parte_1
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-- condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Napoli addì 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10
Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 873/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
3.12.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Consiglio Zangrillo (c.f.: ), presso il cui C.F._2 studio, in Avellino alla Via F. Tedesco n. 454, elettivamente domicilia.
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notar e Persona_1 provvedimento autorizzativo depositati in atti, dall'avv. Parente Paola (c.f.:
) dell'Avvocatura Regionale, presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Santa Lucia n. 81 elettivamente domicilia.
Resistente TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giudizio la CP_1 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per le
[...] periodiche esondazioni del torrente Fenestrelle verificatesi dal 2009 ad oggi, venga condannata a risarcire i danni subiti come individuati in ricorso, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto fino al soddisfo, con vittoria di spese da attribuirsi all'avv.
Zigarelli Consiglio, anticipatario.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto:
--di essere proprietario, in virtù di atto “donazioni - divisione ereditaria” datato 8.12.1999, di un fondo agricolo attraversato dal torrente Fenestrelle, sito nel Comune di Avellino, località Spineta, riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 17, particelle nn. 1057,
1059, 487 e 486;
--che le periodiche esondazioni del torrente, verificatesi ininterrottamente dal 2009 ad oggi almeno due volte all'anno, hanno divelto molti alberi di nocciolo e danneggiato in modo irreversibile i terreni, ormai inutilizzabili per la coltivazione, a causa del deposito di sabbia, detriti, rifiuti e pietrame di fiume, inoltre hanno riempito la vasca di raccolta delle acque sorgive, anche definita fontana lavatoio, sita nella particella n. 486 del foglio n. 17 ed hanno otturato con detriti, melma, arbusti e rifiuti il condotto sotterraneo che l'attraversa con funzione di scarico dell'acqua nel torrente (cf. pagine 1-2 del ricorso);
--che già in passato codesto ha riconosciuto la responsabilità della Pt_2 CP_1 per la perdita del raccolto conseguente alle esondazioni del torrente Fenestrelle,
[...] condannandola a risarcirgli il danno sofferto nel periodo dal 2006 al 2009 (come da sentenza n. 122 del 9.11.2012, in atti);
--che i danni subiti sono relativi al mancato raccolto per gli anni dal 2009 ad oggi, alla perdita di noccioli, all'impossibilità di usare la fontana lavatoio ed alle spese necessarie per ripristinarla, il tutto da quantificare all'esito della richiesta attività istruttoria;
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che nessun riscontro ha avuto la diffida inviata alla in data 3.12.2020 Controparte_1 perché risanasse l'alveo del torrente e per il risarcimento;
--che dei pregiudizi subiti è responsabile la per aver eseguito Controparte_1 un'erronea manutenzione dell'alveo del rio, che ha alterato l'originario deflusso delle acque con conseguenze rovinose per il suo terreno.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: “accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta nella tenuta del letto del Torrente Fenestrelle, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla proprietà dell'attore come in premessa individuati, a quantificarsi all'esito dell'istruttoria espletanda, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo” (così le pagine 3-4 del ricorso).
2. Con comparsa depositata in data 30.12.2022, si è costituita la Controparte_1 eccependo:
--la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la competenza gestionale sul torrente Fenestrelle di diversi altri enti territoriali che nel tempo hanno intrapreso una serie di interventi manutentivi per l'eliminazione del rischio idraulico di tale alveo;
--la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento danni extracontrattuale ai sensi dell'art. 2947 c.c. nonché la prescrizione decennale in riferimento all'azione ex art. 2051
c.c.;
--la genericità della domanda, attesa l'assenza di elementi di prova sia dell'an che del quantum della pretesa;
--che in data 22.04.2022 è stato eseguito, su incarico del competente ufficio regionale, un sopralluogo sul tratto in sinistra idraulica del torrente Fenestrelle antistante al terreno di proprietà del ricorrente, la cui relazione a firma del geologo è in atti;
Persona_2
--che la sezione dell'alveo del torrente, sia nel tratto a confine con la proprietà che Pt_1 nei tratti immediatamente a monte e a valle, presenta un'esigua vegetazione e garantisce un ordinario deflusso delle acque, non rilevandosi cedimenti spondali e/o areali in prossimità della detta proprietà né in destra idraulica;
--che l'attività di manutenzione e di irreggimentazione del corso d'acqua, tutt'altro che erronea, risulta correttamente eseguita;
N. 873/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che la vasca – accertata regolarmente funzionante - è in proprietà del ricorrente, dunque, ricade sullo stesso la manutenzione, compreso il funzionamento della condotta di scarico sotterranea, la cui mancata verifica di compatibilità idraulica, ovvero l'assenza di un titolo autorizzativo di regolarità tecnica, è potenziale causa di sommersione della vasca, esondazione, compromissione del raccolto nonché erosione spondale (cf. pagina 11 della comparsa di costituzione);
--che, dunque, è da escludere che eventuali danni subiti dal ricorrente per l'otturazione del condotto sotterraneo siano riconducibili ad una presunta carenza manutentiva dell'alveo;
--che non vi è necessità di intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto la funzionalità idraulica dell'alveo del torrente è ampiamente garantita, per cui eventuali fenomeni esondativi non sono imputabili alla mancata manutenzione da parte dell'autorità preposta.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , ovvero in subordine l'incompetenza ed Controparte_1 irresponsabilità di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alle competenze degli enti indicati nel presente atto;
2) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché improcedibile, inammissibile, infondata e non provata;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio” (così la pagina
14 della comparsa di costituzione).
3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 25.11.2025 il ricorrente ha riformulato le conclusioni nei termini che seguono: “accertata la responsabilità della convenuta
nella manutenzione e gestione del torrente Fenestrelle, condannarla al Controparte_1 risarcimento del danno patito dal terreno del ricorrente nella somma di €. 4.300,00 per ciascuna annata, a partire dal 2009 fino alla data della domanda, oltre interessi e svalutazione monetaria” (così la pagina 11).
3.1. All'esito di trattazione scritta, in data 4.05.2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica del Controparte_1
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ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3.05.2022, poi rinviata al 10.01.2023, per la quale è stata fissata la trattazione scritta.
3.2. All'udienza del 10.01.2023, il Giudice, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, ha rinviato all'udienza del 5.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, ulteriormente rinviata al 9.01.2024.
Ha infine rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 7.05.2025, poi rinviata al 3.12.2025.
4. Disposta per il 3.12.2025 la trattazione scritta, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione sostitutive della presenza fisica, tempestivamente depositate dai ricorrenti, all'esito della trattazione, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno ai beni come individuati in ricorso, si ricava in via documentale dall'atto titolato “donazioni - divisione ereditaria” per notaio dell'8.12.1999, rep. 33015 – racc. 11129, Persona_3 che dimostra la proprietà – in conseguenza a donazione paterna - dell'immobile indicato in ricorso, avendo ad oggetto proprio il fondo riportato in catasto al foglio n. 17, particelle nn.
1057, 1059, inoltre la fontana lavatoio che insiste sulla particella n. 486 (cf. pagine. 3, lett.
b, e pag. 5, lett. e).
Invece, la particella indicata in catasto come n. 487 del foglio n. 17, dapprima posseduta dal ricorrente in comproprietà con altri, in forza di successione testamentaria dello zio Per_4
(1914-1983), risulta, a seguito della divisione di cui all'atto notarile citato,
[...] intestata esclusivamente al ricorrente (cf. pagine 12 e ss.).
6. Prova dell'allagamento, del nesso causale e dei danni
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni costituiti dal mancato raccolto per gli anni dal 2009 ad oggi, dalla perdita di piante di nocciolo, dalla inutilizzabilità della fontana lavatoio e relative spese di ripristino, derivanti dalle esondazioni del torrente Fenestrelle,
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“verificatesi ininterrottamente dal 2009 … almeno due volte all'anno” (così la pagina 1 del ricorso) come descritti e quantificati in ricorso e nelle memorie depositate.
La fattispecie rientra nella responsabilità da beni in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cf.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29.04.2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. ). Pt_3
Nel caso di specie, l'affermazione che dall'anno 2009 ad oggi il torrente Fenestrelle è esondato ininterrottamente almeno due volte all'anno, provocando l'allagamento del terreno per cui è causa, non può ritenersi provata, quantomeno nei termini descritti, poiché dedotta in modo assai generico.
Innanzitutto, nulla è indicato sugli eventi esondativi, nemmeno le date in cui si sarebbero verificati, limitandosi il ricorrente a dire che se ne sono avuto almeno due all'anno; né, ovviamente, in difetto di indicazione dei singoli eventi, può essere allegato in modo preciso per ognuno degli eventi quali siano stati i correlativi danni e/o gli interventi di ripristino all'uopo occorsi e/o effettuati.
A fronte di allegazioni così generiche, che non chiariscono nemmeno i singoli danni provocati da ognuno degli eventi esondativi, risulta inammissibile l'espletamento della prova testimoniale sulle stesse allegazioni, non potendo demandarsi ai testi di chiarire quello che la parte non ha descritto.
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Né è indicato perché l'allagamento del terreno, anche a voler immaginare un livello alta di acqua, abbia determinato la dispersione di una coltivazione che, è noto, nasce e matura a vari metri di altezza, sui rami.
Con la memoria istruttoria in data 7.01.2023 la parte ha riformulato i capi di prova, affermando che, premesso che dal 2009 ad oggi il fondo ha subito esondazioni per almeno due volte l'anno (cf. capo n. 2), “le ultime e più rovinose esondazioni sono avvenute l'8 e il
9 novembre 2019, il 22 aprile 2020, il 27 ottobre 2020, il 9 febbraio 2021 e il 9 giugno
2022” (così il capo n. 3). In tal modo sembra essere stata “abbandonata” la domanda per gli anni antecedenti al 2016, senza che la parte spieghi perché.
E' dirimente che gli allagamenti sono avvenuti non in tempo di maturazione del raccolto
(tra agosto e settembre maturano e si raccolgono le nocciole) e che manchi qualsivoglia descrizione dei pregiudizi subiti in seguito alle singole alluvioni, a conferma della genericità della domanda.
Nulla di circostanziato, comunque, viene dedotto per il periodo dal 2009 al 2016, neppure dei riferimenti temporali.
Invero, il ricorrente non solo ha iniziato la causa a distanza di molti anni dal primo evento lesivo, che si ascrive al 2009, ma non ha nemmeno depositato un parere tecnico, limitandosi con le memorie istruttorie, ad allegare sei rilievi fotografici (cf. istanza deposito atti del 4.03.2021) privi di data, dunque non riferibili ad un momento preciso o ad un certo anno.
Approssimativamente poi, viene prospettata la irreversibile inutilizzabilità del fondo attoreo per scopi di coltivazione a causa dei numerosi detriti e rifiuti rilasciati dalla lunga sequenza di eventi esondativi (cf. pagina 1 del ricorso), senza tuttavia indicare né quando sarebbe iniziata la asserita “inutilizzabilità”, né le ragioni, ovvero le cause agronomiche oggettivamente verificabili, che hanno determinato l'impossibilità di ripristinare la fertilità dei terreni. Nulla, infatti, ha detto il ricorrente sui motivi oggettivi che impediscono la coltivabilità in via permanente.
Peraltro se, per un verso, il ricorrente assume un danno consistente nella inutilizzabilità del fondo per la coltivazione, per altro verso nulla è dedotto sul tipo di attività agricola svolta
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sul fondo, chi ne sia titolare e in che forma (impresa individuale, piccola impresa agricola?) venga esercitata.
In atti vi è anche un video, depositato in corso di causa, che secondo la prospettazione di riproduce un allagamento del 5.01.2023. Pt_1
Ad ogni modo proprio dal video depositato dall'attore, che sarebbe di gennaio 2023, si vede che il terreno è pieno di piante di nocciolo rigogliose.
Contraddittoria risulta la quantificazione degli alberi di nocciolo che, in seguito agli eventi di causa, risulterebbero persi, poiché divelti dalla forza delle acque. Dapprima, non quantificati in ricorso, poi indicati in undici (cf. note di trattazione scritta depositate in data
11.05.2021 e formulazione dei capi di prova testimoniale del 31.05.2021), infine stimati “in diciotto dal 2009 fino ad oggi e dodici solo dal 2016 fino ad oggi” (così capo n. 5 della prova testimoniale del 7.01.2023).
Anche la periodica piantumazione di giovani germogli, a loro volta rinsecchiti a causa della periodicità esondativa, non risulta supportata da idonea documentazione volta a comprovare l'acquisto dei noccioli e l'avvenuto impianto.
Infine, ma non ultimo per importanza, meramente esplorativa sarebbe stata la CTU invocata dall'attore, che non sarebbe valsa certamente a ricostruire la lunga serie di allagamenti asseritamente avvenuti, dovendosi svolgere a distanza di molti anni dalla serie degli eventi denunciati.
L'attore allega di aver subito danni anche alla la cd. fontana lavatoio, una vasca di raccolta di acque sorgive, che mediante un condotto sotterraneo, scarica l'acqua nel torrente
Fenestrelle. Di essa, la cui proprietà in capo al ricorrente è provata per atto notarile, viene dedotta la rovina a partire dall'anno 2013, in quanto le continue esondazioni torrentizie avrebbero riempito la vasca ed il condotto di detriti, melma, arbusti e rifiuti (cf. pagina 1 del ricorso e capo di prova n. 8).
La funzione di scarico delle acque, riconosciuta dal ricorrente, presuppone, come eccepito dalla convenuta, uno specifico titolo autorizzativo di cui nulla è dato sapere, attesa la sua mancata allegazione e limitandosi il ricorrente a dire che la vasca esiste da oltre duecento anni (cf. pagina 3 delle note di trattazione scritta depositate il 7.01.2023). Ritiene la Corte
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che nessun danno da mancata funzionalità della vasca può essere accampato se il suo funzionamento (scolo nel torrente) è il risultato di un collegamento con il torrente che è stato fatto in modo abusivo, fermo restando che è inspiegabile il decorso di tanti anni per agire a tutela di siffatta vasca privata, compromessa secondo fin dal 2013. Pt_1
Infine, infondata è la prospettazione che la precedente sentenza che ha riconosciuto all'istante un risarcimento per fatti analoghi, relativi agli anni dal 2006 al 2009, avrebbe creato un giudicato.
Al contrario, proprio il rilievo che in detta sentenza (cf., in tatti) si accertano danni analoghi, con la deduzione di omologa incoltivabilità, avrebbe richiesto una più rigorosa allegazione dei danni specificamente subiti nel periodo successivo e dell'intervenuto rispristino dei luoghi dopo il riconoscimento dei danni in via giudiziale, in modo da escludere che quanto richiesto in questa sede non fosse duplicazione di quanto già oggetto del giudizio precedente.
In conclusione, nulla può riconoscersi in favore di . Parte_1
***
7. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, con conseguente condanna di alla rifusione in favore della nella misura liquidata Parte_1 Controparte_1 di ufficio in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
La controversia rientra nello scaglione indeterminabile di bassa complessità, stando alla prospettazione dell'atto introduttivo, risultando tardiva dunque inutilizzabile la quantificazione dei danni fatta solo con la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 873/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- respinge la domanda di risarcimento proposta da;
Parte_1
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-- condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Napoli addì 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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