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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6058/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANO Parte_1 C.F._1
VALERIA MARIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARANO VALERIA MARIA
ATTRICE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Magenta – 23.7.1987) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Bologna, 10.10.1986 per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per il loro bambino.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio
(dal 2011 al 2020), hanno un figlio minore, (29.3.2016 – oggi 9 anni). Per_1
Dal ricorso 26.4.2024
La convivenza iniziata nel 2011 aveva termine, per la sopravvenuta intollerabilità, nel 2020; di comune accordo, la madre lasciava la casa familiare insieme al bambino a settembre 2020. I genitori si accordavano per un regime di frequentazioni padre-figlio, stabilendo, altresì, il mantenimento diretto di oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per_1
pagina 1 di 7 Chiede: l'affido condiviso del figlio con collocazione con sé, un calendario di visite padre/figlio, un assegno di mantenimento per a carico del padre, di €.600 mensili oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
La domanda era azionata anche ai sensi dell'art.473-bis. 15 c.p.c., individuando profili di urgenza, per ottenere un decreto inaudita altera parte.
Non essendo stata ritenuta, da parte del giudice, alcuna condizione riconducibile all'art.473 bis-15
c.p.c. – in quanto non sussisteva un pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore, né il pericolo di pregiudizio nell'attuazione dei provvedimenti del giudice a seguito della convocazione delle parti – era celebrata la prima udienza 12.9.2024.
Non essendosi costituito in giudizio il la ricorrente sostanzialmente ha poi ribadito le sue CP_1 posizioni già esposte ed articolate nell'ulteriore (e sola) memoria ex art.473-bis. 17 c.p.c., avanzando altresì istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la – sentita personalmente - Pt_1 ribadiva sostanzialmente il ricorso.
La notifica del ricorso al convenuto è stata effettuata, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.140
c.p.c., presso la sua residenza (Castenaso, via Risorgimento n.36 – risultante dal suo certificato di residenza 15.4.2024) e perfezionata per compiuta giacenza.
La ricorrente dichiarava:
<<<Sento il sig. ci sentiamo solo per il bambino.>> CP_1
ADR. <Non abbiamo parlato del processo pendente.
La nostra convivenza è durata circa 9 anni. La relazione è terminata nel settembre 2020: lui è tornato nella sua causa di proprietà, noi siamo rimasti a in via Roma n. 122. Parte_2
Quella di era la casa in cui vivevamo insieme, in affitto. Parte_2
Lui torna nella sua casa di proprietà a . CP_3
Poi mi sono dovuta trasferire altrove, un anno dopo, nel novembre 2021, quando mi sono trasferita in via Cantarana n.3 a Minerbio. Questo è il mio indirizzo attuale.
Non siamo riusciti a trovare un accordo economico, mentre abbiamo trovato subito un accordo sulla frequentazione: dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina sta con me, nel weekend, invece, Per_1
di regola, sta con il padre. Per_1
Questa è la regola che stiamo seguendo.
Durante l'estate ha trascorso due settimane ad agosto con il padre.
La frequentazione procede regolarmente.
Tra di noi comunichiamo tramite messaggi telefonici solo in merito agli impegni di Per_1
Lui non ha mai avuto piacere a parlarmi telefonicamente. Lui si trova meglio per messaggi. Lui mi ha espresso fin da subito la volontà di evitare le chiamate, perché non aveva piacere e gli dava fastidio.
Quando il bambino è malato, sta con me, indipendentemente dai periodi di spettanza del padre. È una regola non scritta, a cui mi sono ormai abituata. Dopo anni di “tirarsi indietro dall'altra parte”, ormai è una regola che ho accettato. Ormai mi va bene così.>>
ADR. <Le scelte sono condivise. Per tutto ciò che riguardo parliamo e troviamo un Per_1 accordo.
Il sig. ha un'altra bambina, di circa un anno e mezzo. frequenta la sorellina, sono CP_1 Per_1 molto legati.
Vivo sola con >> Per_1
pagina 2 di 7 ADR. <Dal punto di vista economico, nonostante le mie richieste, alla fine ci siamo accordati solo sulle cd. “spese vive”: metà della mensa scolastica (circa50 euro al mese); il servizio post-scuola (20
€ al mese a testa) e lo sport (circa 70€ al mese). Non c'è accordo sulle altre spese.>>
ADR. <Le spese del dentista, quando è stato necessario, le ho sostenute interamente io. Non sono
d'accordo con questa scelta.
Il padre dice di non avere i soldi. Lui ha un negozio di proprietà.>>
ADR. <È un commerciante: vende semi e terriccio, prodotti per la coltivazione. Ha un socio.>>
ADR. <Il canone della casa precedente era 620 euro e lo sostenevo interamente io.
Adesso pago 517 euro mensili per la locazione, oltre le spese condominiali.
Non ho beni immobili.
Sono arredatrice a tempo indeterminato. Negli ultimi mesi, sono obbligatoriamente passata a un part- time per problemi aziendali e allo stesso tempo ho aperto la partita IVA avendo ricevuto un'offerta di lavoro ulteriore: sono telefonista per un'azienda di fotovoltaici.
Al momento guadagno circa tra i 1300 e i 1400 euro al mese, adesso molto oscillanti.
Non mi aiuta nessuno economicamente.
A dicembre probabilmente perderò il lavoro a tempo indeterminato, perché l'azienda mi ha informato di una imminente chiusura.>>
ADR. <Questa calendarizzazione mi sta bene. In alcuni weekend sta con me. Ma le regole di Per_1 base che abbiamo stabilito, mi vanno bene.>>
ADR. <C'è un motivo di distanza, il sig. abita a Castenaso. Io mi sono trasferita vicino alla CP_1 scuola di perciò durante la settimana è funzionale che stia con me. Inoltre, ci sono Per_1 Per_1 stati dei fine settimana in cui sono stata molto impegnata e non avrei avuto la possibilità di impegnarlo in attività extra scolastiche.
Infine, qui non ho la mia famiglia, a differenza del padre che ha qui una rete familiare ben solida.>>
Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, vista la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione vista l'assenza del convenuto;
quindi, riservava i propri provvedimenti urgenti e indifferibili.
Con l'ordinanza 18.9.2024 (in atti ed a cui ci si riporta) il giudice - in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex ar.t473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) – stabiliva:
l'affido condiviso di la sua collocazione prevalente con la madre, il seguente calendario di Per_1 visite padre-figlio (già in vigore su accordo delle parti): nei fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando accompagnerà a scuola il figlio;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
pagina 3 di 7 Dal punto di vista economico, in assenza di più precisa conoscenza delle condizioni di reddito del convenuto, non costituitosi in giudizio, era stabilito un assegno, a carico del padre, per il mantenimento di di €.300 mensili, annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il tribunale di Bologna.
Istruita la causa – essenzialmente tramite accertamento sui redditi del convenuto - la causa era trattenuta in decisione.
La concludeva come da ricorso, il P.M. (intervenuto) si limitava al suo iniziale “visto” senza Pt_1 concludere nel merito delle domande.
Dalla intera ricostruzione della vicenda familiare e dei rapporti genitori-figlio (la coppia non è coniugata) operata dalla – e da lei stessa confermata all'udienza di comparizione personale – Pt_1 si rileva che la condizione attuale, già in atto dal tempo della “separazione” (settembre 2020), appare accettata e condivisa dai genitori: ad essa si è anche adeguato Per_2
L'affido del figlio minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi del minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo il minore in quella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): non si pone questione di assegnazione della casa familiare, in quanto la madre si
è già trasferita da tempo in altre abitazione insieme al figlio.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con il figlio, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Come accennato, si tratta di una soluzione condivisa dai genitori ed in atto da tempo, che soddisfa anche la madre che non ne domanda una modifica, ma la conferma con provvedimento del tribunale.
La stessa ricorrente – dichiarato che il regime in atto ormai da tempo (e condiviso tra i genitori) va bene ad entrambi ed è ormai consolidato anche per il figlio – chiede la conferma della calendarizzazione attuale (in vigore dalla fine della convivenza) caratterizzata da una collocazione prevalente con la madre con la quale il bambino rimane dal lunedì pomeriggio (all'uscita da scuola) fino al venerdì mattina;
mentre rimane con il padre dal venerdì (all'uscita da scuola – o dalla mattina nei periodi in cui non c'è scuola) fino al lunedì mattina, quando viene accompagnato a scuola.
Riguardo all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore.
I redditi delle parti
Reddito ricorrente memoria 23.7.2024
Reddito ricorrente
CU 2021 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa 910
pagina 4 di 7 CU 2022 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa 1.000
CU 2023 = lavoro a tempo indeterminato (gg.334) = al mese netti circa 1.170
NASPI 2023 = €.253,04 (per gg.8) pari ad €.232,68 (al netto di tutte le imposte); ha dichiarato di guadagnare circa €.1.300-1.400 al mese e di pagare un canone di locazione di €.517 senza documentarlo.
Non essendosi costituito in giudizio il convenuto, il giudice ha disposto l'acquisizione di documentazione reddituale relativa al in presenza di un figlio minore, presso INPS ed Agenzia CP_1 delle Entrate: si è, così, potuto apprendere quanto segue: dalla documentazione INPS: ha lavorato dal 1°.
6.2003 a 30.11.2024 – la misura di reddito fornita dall'Istituto previdenziale è il reddito imponibile annuo.
Ha prestato attività lavorativa come apprendista, quindi con contratto di lavoro come dipendente – anche come titolare di impresa commerciale – per un lungo lasso temporale (il documento INPS va dall'1.6.2003 al 30.11.2024).
Dal 1°.
1.2026 costantemente come titolare di impresa commerciale fino al 31.11.2024; come dipendente è giunto ad un reddito annuo fino a €.26.000 (nei vari periodi di tempo ha raggiunto i seguenti redditi annui: €.13.000, €.14.000, €.16.000, €.17.000, €.22.000, €.23.000, €.25.000. Come titolare d'impresa fino ad €.22.000 circa (nel 2019).
Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate è risultato:
PF 2022 = Zero
PF 2023 = €.
8.167 tot. Imponibile annuo
PF 2024 = €.
1.802 tot. Imponibile annuo
Allora, nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo vista la semplicità (la ricorrente ha domanda la conferma di una situazione già regolata, quasi completamente, dagli stessi genitori), il convenuto non si è costituito, infine non c'è stata fase di discussione con redazione di atti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
pagina 5 di 7 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso:
i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando accompagnerà a scuola il figlio;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 6 di 7 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.2.356,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6058/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANO Parte_1 C.F._1
VALERIA MARIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARANO VALERIA MARIA
ATTRICE contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Magenta – 23.7.1987) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Bologna, 10.10.1986 per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per il loro bambino.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio
(dal 2011 al 2020), hanno un figlio minore, (29.3.2016 – oggi 9 anni). Per_1
Dal ricorso 26.4.2024
La convivenza iniziata nel 2011 aveva termine, per la sopravvenuta intollerabilità, nel 2020; di comune accordo, la madre lasciava la casa familiare insieme al bambino a settembre 2020. I genitori si accordavano per un regime di frequentazioni padre-figlio, stabilendo, altresì, il mantenimento diretto di oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per_1
pagina 1 di 7 Chiede: l'affido condiviso del figlio con collocazione con sé, un calendario di visite padre/figlio, un assegno di mantenimento per a carico del padre, di €.600 mensili oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
La domanda era azionata anche ai sensi dell'art.473-bis. 15 c.p.c., individuando profili di urgenza, per ottenere un decreto inaudita altera parte.
Non essendo stata ritenuta, da parte del giudice, alcuna condizione riconducibile all'art.473 bis-15
c.p.c. – in quanto non sussisteva un pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore, né il pericolo di pregiudizio nell'attuazione dei provvedimenti del giudice a seguito della convocazione delle parti – era celebrata la prima udienza 12.9.2024.
Non essendosi costituito in giudizio il la ricorrente sostanzialmente ha poi ribadito le sue CP_1 posizioni già esposte ed articolate nell'ulteriore (e sola) memoria ex art.473-bis. 17 c.p.c., avanzando altresì istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, la – sentita personalmente - Pt_1 ribadiva sostanzialmente il ricorso.
La notifica del ricorso al convenuto è stata effettuata, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.140
c.p.c., presso la sua residenza (Castenaso, via Risorgimento n.36 – risultante dal suo certificato di residenza 15.4.2024) e perfezionata per compiuta giacenza.
La ricorrente dichiarava:
<<<Sento il sig. ci sentiamo solo per il bambino.>> CP_1
ADR. <Non abbiamo parlato del processo pendente.
La nostra convivenza è durata circa 9 anni. La relazione è terminata nel settembre 2020: lui è tornato nella sua causa di proprietà, noi siamo rimasti a in via Roma n. 122. Parte_2
Quella di era la casa in cui vivevamo insieme, in affitto. Parte_2
Lui torna nella sua casa di proprietà a . CP_3
Poi mi sono dovuta trasferire altrove, un anno dopo, nel novembre 2021, quando mi sono trasferita in via Cantarana n.3 a Minerbio. Questo è il mio indirizzo attuale.
Non siamo riusciti a trovare un accordo economico, mentre abbiamo trovato subito un accordo sulla frequentazione: dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina sta con me, nel weekend, invece, Per_1
di regola, sta con il padre. Per_1
Questa è la regola che stiamo seguendo.
Durante l'estate ha trascorso due settimane ad agosto con il padre.
La frequentazione procede regolarmente.
Tra di noi comunichiamo tramite messaggi telefonici solo in merito agli impegni di Per_1
Lui non ha mai avuto piacere a parlarmi telefonicamente. Lui si trova meglio per messaggi. Lui mi ha espresso fin da subito la volontà di evitare le chiamate, perché non aveva piacere e gli dava fastidio.
Quando il bambino è malato, sta con me, indipendentemente dai periodi di spettanza del padre. È una regola non scritta, a cui mi sono ormai abituata. Dopo anni di “tirarsi indietro dall'altra parte”, ormai è una regola che ho accettato. Ormai mi va bene così.>>
ADR. <Le scelte sono condivise. Per tutto ciò che riguardo parliamo e troviamo un Per_1 accordo.
Il sig. ha un'altra bambina, di circa un anno e mezzo. frequenta la sorellina, sono CP_1 Per_1 molto legati.
Vivo sola con >> Per_1
pagina 2 di 7 ADR. <Dal punto di vista economico, nonostante le mie richieste, alla fine ci siamo accordati solo sulle cd. “spese vive”: metà della mensa scolastica (circa50 euro al mese); il servizio post-scuola (20
€ al mese a testa) e lo sport (circa 70€ al mese). Non c'è accordo sulle altre spese.>>
ADR. <Le spese del dentista, quando è stato necessario, le ho sostenute interamente io. Non sono
d'accordo con questa scelta.
Il padre dice di non avere i soldi. Lui ha un negozio di proprietà.>>
ADR. <È un commerciante: vende semi e terriccio, prodotti per la coltivazione. Ha un socio.>>
ADR. <Il canone della casa precedente era 620 euro e lo sostenevo interamente io.
Adesso pago 517 euro mensili per la locazione, oltre le spese condominiali.
Non ho beni immobili.
Sono arredatrice a tempo indeterminato. Negli ultimi mesi, sono obbligatoriamente passata a un part- time per problemi aziendali e allo stesso tempo ho aperto la partita IVA avendo ricevuto un'offerta di lavoro ulteriore: sono telefonista per un'azienda di fotovoltaici.
Al momento guadagno circa tra i 1300 e i 1400 euro al mese, adesso molto oscillanti.
Non mi aiuta nessuno economicamente.
A dicembre probabilmente perderò il lavoro a tempo indeterminato, perché l'azienda mi ha informato di una imminente chiusura.>>
ADR. <Questa calendarizzazione mi sta bene. In alcuni weekend sta con me. Ma le regole di Per_1 base che abbiamo stabilito, mi vanno bene.>>
ADR. <C'è un motivo di distanza, il sig. abita a Castenaso. Io mi sono trasferita vicino alla CP_1 scuola di perciò durante la settimana è funzionale che stia con me. Inoltre, ci sono Per_1 Per_1 stati dei fine settimana in cui sono stata molto impegnata e non avrei avuto la possibilità di impegnarlo in attività extra scolastiche.
Infine, qui non ho la mia famiglia, a differenza del padre che ha qui una rete familiare ben solida.>>
Il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, vista la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione vista l'assenza del convenuto;
quindi, riservava i propri provvedimenti urgenti e indifferibili.
Con l'ordinanza 18.9.2024 (in atti ed a cui ci si riporta) il giudice - in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex ar.t473-bis. 22, 1° co. c.p.c.) – stabiliva:
l'affido condiviso di la sua collocazione prevalente con la madre, il seguente calendario di Per_1 visite padre-figlio (già in vigore su accordo delle parti): nei fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando accompagnerà a scuola il figlio;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
pagina 3 di 7 Dal punto di vista economico, in assenza di più precisa conoscenza delle condizioni di reddito del convenuto, non costituitosi in giudizio, era stabilito un assegno, a carico del padre, per il mantenimento di di €.300 mensili, annualmente rivalutati secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da Protocollo in vigore presso il tribunale di Bologna.
Istruita la causa – essenzialmente tramite accertamento sui redditi del convenuto - la causa era trattenuta in decisione.
La concludeva come da ricorso, il P.M. (intervenuto) si limitava al suo iniziale “visto” senza Pt_1 concludere nel merito delle domande.
Dalla intera ricostruzione della vicenda familiare e dei rapporti genitori-figlio (la coppia non è coniugata) operata dalla – e da lei stessa confermata all'udienza di comparizione personale – Pt_1 si rileva che la condizione attuale, già in atto dal tempo della “separazione” (settembre 2020), appare accettata e condivisa dai genitori: ad essa si è anche adeguato Per_2
L'affido del figlio minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi del minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo il minore in quella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): non si pone questione di assegnazione della casa familiare, in quanto la madre si
è già trasferita da tempo in altre abitazione insieme al figlio.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con il figlio, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Come accennato, si tratta di una soluzione condivisa dai genitori ed in atto da tempo, che soddisfa anche la madre che non ne domanda una modifica, ma la conferma con provvedimento del tribunale.
La stessa ricorrente – dichiarato che il regime in atto ormai da tempo (e condiviso tra i genitori) va bene ad entrambi ed è ormai consolidato anche per il figlio – chiede la conferma della calendarizzazione attuale (in vigore dalla fine della convivenza) caratterizzata da una collocazione prevalente con la madre con la quale il bambino rimane dal lunedì pomeriggio (all'uscita da scuola) fino al venerdì mattina;
mentre rimane con il padre dal venerdì (all'uscita da scuola – o dalla mattina nei periodi in cui non c'è scuola) fino al lunedì mattina, quando viene accompagnato a scuola.
Riguardo all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore.
I redditi delle parti
Reddito ricorrente memoria 23.7.2024
Reddito ricorrente
CU 2021 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa 910
pagina 4 di 7 CU 2022 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa 1.000
CU 2023 = lavoro a tempo indeterminato (gg.334) = al mese netti circa 1.170
NASPI 2023 = €.253,04 (per gg.8) pari ad €.232,68 (al netto di tutte le imposte); ha dichiarato di guadagnare circa €.1.300-1.400 al mese e di pagare un canone di locazione di €.517 senza documentarlo.
Non essendosi costituito in giudizio il convenuto, il giudice ha disposto l'acquisizione di documentazione reddituale relativa al in presenza di un figlio minore, presso INPS ed Agenzia CP_1 delle Entrate: si è, così, potuto apprendere quanto segue: dalla documentazione INPS: ha lavorato dal 1°.
6.2003 a 30.11.2024 – la misura di reddito fornita dall'Istituto previdenziale è il reddito imponibile annuo.
Ha prestato attività lavorativa come apprendista, quindi con contratto di lavoro come dipendente – anche come titolare di impresa commerciale – per un lungo lasso temporale (il documento INPS va dall'1.6.2003 al 30.11.2024).
Dal 1°.
1.2026 costantemente come titolare di impresa commerciale fino al 31.11.2024; come dipendente è giunto ad un reddito annuo fino a €.26.000 (nei vari periodi di tempo ha raggiunto i seguenti redditi annui: €.13.000, €.14.000, €.16.000, €.17.000, €.22.000, €.23.000, €.25.000. Come titolare d'impresa fino ad €.22.000 circa (nel 2019).
Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate è risultato:
PF 2022 = Zero
PF 2023 = €.
8.167 tot. Imponibile annuo
PF 2024 = €.
1.802 tot. Imponibile annuo
Allora, nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si è opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo vista la semplicità (la ricorrente ha domanda la conferma di una situazione già regolata, quasi completamente, dagli stessi genitori), il convenuto non si è costituito, infine non c'è stata fase di discussione con redazione di atti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
pagina 5 di 7 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso:
i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando accompagnerà a scuola il figlio;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 6 di 7 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €.2.356,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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