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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
VG 2019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. GROPPELLI ILARIA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. GROPPELLI ILARIA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
PREMESSO CHE
1) La sig.ra ed il sig. avviavano nell'anno 2006 una Parte_1 Parte_2 relazione more uxorio;
2) da tale unione nasceva in data 04/03/2007 a Levanger (Norvegia) la figlia maggiorenne e in data 08/01/2011 a Crema (CR), il figlio minore Persona_1 Persona_2
(doc. n. 1 e doc. n. 2) entrambi riconosciuti dai genitori, sigg. e
[...] Parte_1
Parte_2
3) i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso a far tempo dal 2010 di cessare la propria relazione sentimentale e la loro convivenza;
4) in conseguenza di tale decisione la sig.ra Pt_1
si è trasferita in Italia, con i figli nati dalla relazione ormai conclusa con il sig.
[...]
mentre il sig. è di fatto sempre rimasto in Norvegia venendo in Parte_2 Pt_2
Italia sporadicamente in visita ai figli;
5) al fine di consentire alla sig.ra una gestione più semplice dei figli, anche Parte_1 in considerazione dell'importante distanza geografica che la separava dal padre dei figli, i genitori concordavano di riconoscere in favore della madre l'affidamento esclusivo di e accordo che veniva ratificato da Codesto Tribunale con decreto di Per_1 Per_2 accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n.
377/2020 (Doc. n. 3);
6) negli accordi condivisi tra di loro, i sigg. e stabilivano Parte_1 Controparte_1 che l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito disponesse oltre all'affidamento esclusivo dei figli minori, e , a favore della sig.ra Persona_3 Persona_4 Pt_1
che l'esercizio del diritto di visita paterno fosse libero, compatibilmente con i propri
[...] impegni di lavoro e con la circostanza che attualmente è residente in [...];
7) nulla veniva previsto e disciplinato in ordine all'autorizzazione al reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, nati dalla loro relazione;
8) oggi la coppia ha solo un figlio minorenne, che pertanto necessita di detta Per_2 reciproca autorizzazione che, i ricorrenti, con il presente ricorso congiunto intendono qui richiedere ad integrazione degli accordi di cui al decreto di accoglimento n. cronol
1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 377/2020.
La coppia precisava dunque le seguenti conclusioni, ad integrazione dell'accordo precedentemente raggiunto e già omologato:
pag. 2/3 “ad integrazione degli accordi di cui al decreto di accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 377/2020 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito dare atto che entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, anche per il figlio minore , nato dalla loro relazione. Ferme le altre Persona_2 condizioni”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti, il quale integra il decreto di accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G.
n. 377/2020.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 05/11/2025 la Giudice Relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. GROPPELLI ILARIA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. GROPPELLI ILARIA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
PREMESSO CHE
1) La sig.ra ed il sig. avviavano nell'anno 2006 una Parte_1 Parte_2 relazione more uxorio;
2) da tale unione nasceva in data 04/03/2007 a Levanger (Norvegia) la figlia maggiorenne e in data 08/01/2011 a Crema (CR), il figlio minore Persona_1 Persona_2
(doc. n. 1 e doc. n. 2) entrambi riconosciuti dai genitori, sigg. e
[...] Parte_1
Parte_2
3) i ricorrenti, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso a far tempo dal 2010 di cessare la propria relazione sentimentale e la loro convivenza;
4) in conseguenza di tale decisione la sig.ra Pt_1
si è trasferita in Italia, con i figli nati dalla relazione ormai conclusa con il sig.
[...]
mentre il sig. è di fatto sempre rimasto in Norvegia venendo in Parte_2 Pt_2
Italia sporadicamente in visita ai figli;
5) al fine di consentire alla sig.ra una gestione più semplice dei figli, anche Parte_1 in considerazione dell'importante distanza geografica che la separava dal padre dei figli, i genitori concordavano di riconoscere in favore della madre l'affidamento esclusivo di e accordo che veniva ratificato da Codesto Tribunale con decreto di Per_1 Per_2 accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n.
377/2020 (Doc. n. 3);
6) negli accordi condivisi tra di loro, i sigg. e stabilivano Parte_1 Controparte_1 che l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito disponesse oltre all'affidamento esclusivo dei figli minori, e , a favore della sig.ra Persona_3 Persona_4 Pt_1
che l'esercizio del diritto di visita paterno fosse libero, compatibilmente con i propri
[...] impegni di lavoro e con la circostanza che attualmente è residente in [...];
7) nulla veniva previsto e disciplinato in ordine all'autorizzazione al reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, nati dalla loro relazione;
8) oggi la coppia ha solo un figlio minorenne, che pertanto necessita di detta Per_2 reciproca autorizzazione che, i ricorrenti, con il presente ricorso congiunto intendono qui richiedere ad integrazione degli accordi di cui al decreto di accoglimento n. cronol
1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 377/2020.
La coppia precisava dunque le seguenti conclusioni, ad integrazione dell'accordo precedentemente raggiunto e già omologato:
pag. 2/3 “ad integrazione degli accordi di cui al decreto di accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 377/2020 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito dare atto che entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, anche per il figlio minore , nato dalla loro relazione. Ferme le altre Persona_2 condizioni”.
Il Collegio,
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti, il quale integra il decreto di accoglimento n. cronol 1481/2020 del 20/05/2020 nell'ambito del giudizio R.G.
n. 377/2020.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 05/11/2025 la Giudice Relatrice il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3