Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4833/2019 R.G., vertente
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112 presso lo studio dell'Avv.
PASQUALE CAPOBIANCO, c.f. , che li rappresenta e difende C.F._5
in virtù di mandato in atti;
APPELLANTI
E
, P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. proc., dott.ssa munita dei relativi poteri in forza di atto di Persona_1
conferimento di poteri per Notar dr. di Torino, con n. rep. 84324, Persona_2
racc. 39612 del 31.05.2018, domiciliata, per la carica, presso la sede legale in Torino,
27, is.17/18, presso lo studio dell'Avv. PATRIZIA ANTONINI, c.f.
, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata in C.F._6
calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
con atto di citazione notificato il 20.11.2017, Parte_5
conveniva in giudizio , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
7873/2017, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ingiunto il pagamento, a titolo di indennizzo assicurativo, della somma di euro 102.023,54, giusta correzione che modificava l'originario importo di € 103.000,00, oltre interessi e spese del monitorio.
L'opponente deduceva che: il decreto ingiuntivo fosse invalido poiché emesso in favore di tutti i ricorrenti con solidarietà attiva tra loro benché questi facessero valere crediti distinti;
il sinistro dedotto in giudizio non fosse compreso nel rischio assicurato in quanto, a norma dell'art. 13.1 delle condizioni generali di polizza, il rischio assicurato era quello di danni diretti da spargimento d'acqua e non indiretti come nel caso de quo di cedimento delle fondamenta per smottamento dell'area di sedime.
Tanto dedotto, la chiedeva revocarsi del decreto Controparte_1
opposto con vittoria di spese.
Si costituivano , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
i quali deducevano l'infondatezza dell'opposizione, precisando che
[...]
l'ingiunzione doveva intendersi pro quota. Osservavano che la controparte non aveva contestato né la legittimazione delle parti opposte, né l'entità del danno come liquidato nella perizia contrattuale in atti. Rimarcavano la considerazione che il danno subito rientrasse nella previsione di cui all'art. 13.1 lett. C delle condizioni generali di assicurazione come accertato dalla perizia contrattuale svolta ai sensi dell'art.
9.4 delle
CGA. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.04.19 con concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 7986/2019, pubblicata il 11.09.2019, il Tribunale di Napoli,
Undicesima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvedeva:
“accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
compensa le spese”.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 6.11.2019, , , Parte_1 Parte_2
ed proponevano appello avverso la predetta Parte_3 Parte_4
sentenza, con il quale chiedevano, testualmente, all'adita Corte: “in via del tutto preliminare, in accoglimento del primo motivo di censura, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio della società opponente in relazione al precedente grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, accertare e dichiarare comunque inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, attesa la mancata prova della sua tempestività, sul presupposto della impossibilità di utilizzare per le necessarie verifiche i documenti prodotti tardivamente, ovverosia in dispregio alla perentorietà del termine di cui all'art. 169 cpc, comma 2 e, per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in via ancora più gradata, e nel merito, nella deprecata ipotesi in cui
l'opposizione dovesse essere ritenuta tempestiva e la costituzione rituale, dichiarare e accertare che i danni lamentati e per i quali è stato richiesto l'indennizzo nella misura accertata con la perizia contrattuale, e ingiunta con il decreto emesso dal Tribunale di Napoli, siano riferibili non all'aerea di sedime, e neppure alla struttura di cemento armato, ma ai rispettivi immobili degli odierni appellanti e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, munendolo di esecutorietà come per legge;
condannare, infine, la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Gli appellanti proponevano la riforma della sentenza di prime cure, lamentando il mancato rilievo d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per nullità della costituzione di parte opponente, il mancato rigetto dell'opposizione attesa l'impossibilità di accertare la sua tempestività in assenza del fascicolo di parte opponente e la errata individuazione del petitum mediato. Nello specifico, deducevano i seguenti motivi di gravame:
1. Con il primo motivo, gli appellanti si dolevano del mancato rilievo d'ufficio da parte del primo giudice della tardività della costituzione in giudizio della
[...]
da cui ne sarebbe dovuta conseguire l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione stessa, per omesso deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato telematicamente. Deducevano che l'iscrizione al ruolo generale degli affari civili del Tribunale di Napoli avveniva, da parte dell'opponente, con la mera modalità cartacea, laddove sarebbe stata necessaria quella telematica per essere stato notificato l'atto introduttivo a mezzo pec. Aggiungevano che dell'atto di opposizione notificato a mezzo pec veniva depositata, in occasione della iscrizione al ruolo, soltanto una stampa, unitamente ad altrettante stampe riproducenti l'accettazione e la consegna della PEC all'Avv. Roberto Cappa, difensore dei ricorrenti in monitorio e che nel corso dell'intero giudizio non avveniva alcuna regolarizzazione mediante il deposito telematico dell'atto notificato a mezzo pec. Inoltre, gli appellanti osservavano che la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio e che dagli atti nella disponibilità del primo giudice non vi erano elementi documentali certi, giusta i rilievi descritti in riferimento alla precedente doglianza, dai quali sarebbe stato possibile evincersi la tempestività dell'opposizione, a nulla rilevando la costituzione in giudizio degli opposti, la cui presenza nel processo attesterebbe solo ed esclusivamente la integrità del contraddittorio. Gli appellanti si dolevano che il
Tribunale avesse reputato irrilevante la questione circa l'avvenuto deposito del fascicolo di parte opponente oltre il termine previsto dall'art. 169 2° comma c.p.c., “non contenendo tale fascicolo documentazione necessaria ai fini della decisione”. Secondo gli appellanti, in mancanza del predetto fascicolo l'opposizione sarebbe stata inammissibile, mancando ogni qualsivoglia documento e, quindi, anche la polizza assicurativa con le C.G.A..
2. Con altro motivo di gravame, gli appellanti sostenevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, avvalendosi della clausola prevista all'art. 13 A delle condizioni generali, aveva escluso che l'area di sedime, su cui si era riversata direttamente l'acqua fuoriuscita dalla rottura accidentale della montante di carico dell'appartamento della sig.ra Parte_4
fosse parte integrante del fabbricato. Il primo Giudice aveva
[...]
affermato che “la perdita idrica non ha causato danni diretti al fabbricato ma ha determinato uno smottamento del terreno che sosteneva uno dei plinti dell'edificio. I periti, infatti, hanno accertato che l'assestamento del terreno non ha provocato danni alla struttura in cemento armato del fabbricato. Ciò che richiede un intervento risanatore è, appunto, la sottostante area di sedime. Ne consegue che la zona danneggiata dallo spargimento di acqua è esclusa dalla copertura assicurativa e che il danno subito dall'edificio non è un danno diretto
a termini di polizza”. Sul punto, gli appellanti chiarivano che la circostanza di assenza di danni alla struttura in cemento armato del fabbricato restava del tutto ininfluente ai fini della garanzia assicurativa, dovendo aver riguardo al petitum della domanda originaria (€ 3.000.00 quanto alla proprietà € Parte_3
46.000,00 quanto alla proprietà , 22.000,00 quanto alla proprietà Parte_2
€ 29.000,00 quanto alla proprietà ) Parte_4 Parte_1
andava identificato nell'indennizzo per i danni subiti alle rispettive proprietà immobiliari e non certo nell'esborso necessario al ripristino dell'aerea di sedime.
Inoltre, censuravano la nozione di fabbricato adoprata dal giudice di prime cure e rilevavano la necessità di servirsi della nozione di costruzione secondo l'urbanistica. Chiedevano, altresì, di far applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il terreno di sedime del fabbricato in CP_2
mancanza di titolo contrario, è funzionalmente a servizio esclusivo dell'edificio stesso (per cui è bene condominiale ex art. 1117 cc) e la sua consistente alterazione (nello caso in esame, veniva effettuato uno scavo di metri 1,70 in profondità) è destinata potenzialmente ad incidere sulla statica del fabbricato ed impedisce il pari uso agli altri comproprietari ex art. 1102 c.c.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata , Controparte_1
chiedendo “il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto con vittoria di spese”. Evidenziava la tempestività, ritualità ed ammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, insisteva nell'applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 13.1 A delle condizioni generali di polizza in relazione alla definizione di fabbricato con esclusione dell' “l'area” dalla garanzia assicurativa.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 13.02.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4. I motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
Quanto alla censura relativa alla tardività della costituzione in giudizio in forma cartacea dell'opponente, occorre rilevare che il giudice di prime cure ha correttamente controllato ex officio la tempestività di detta costituzione, risultante in data 28.11.2017, avendo la prodotto in atti la stampa del messaggio pec Controparte_1
e, in particolare, delle ricevuta di accettazione e consegna in data 20.11.2017 della notifica dell'atto di opposizione, la cui conformità all'originale non è stata in alcun modo contestata dagli opposti costituitisi in giudizio.
Al riguardo, deve sempre privilegiarsi il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi alla luce del rilievo attribuito dagli artt 6 della Cedu,
47 della Carta UE e 11 della Costituzione all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr
Cass 18308/2024; Cass 6583/2024). Del resto, il deposito della prova della notificazione è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevante ai fini del suo avvenuto perfezionamento (cfr Cass n. 22438/2018).
In merito alla doglianza relativa alla configurabilità dell'area di sedime come parte integrante del fabbricato, è opportuno richiamare le definizioni di “area di sedime” e di “fabbricato”. La prima è profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo, ovvero la superficie di terreno occupata in pianta da un fabbricato. La seconda, invece, è costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani), destinata ad uso abitativo, produttivo, commerciale, agricolo o altro.
Nel caso de quo è imprescindibile la chiara definizione di fabbricato contenuta nelle
Condizioni generali relative alla polizza in essere tra le parti, ove si legge che per
“Fabbricato” si intende “l'intera costruzione edile, comprese le sue pertinenze, quali canaline, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili...”; sono, invece, esclusi “l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e le pavimentazioni all'aperto”.
In considerazione di quanto sopra riportato, emerge dalla definizione di “fabbricato” prevista dalle condizioni generali che, oltre alla costruzione edile in sé e per sé considerata, parte delle stesso siano anche le sue pertinenze quali “canaline, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento”, che costituiscono risultato sempre di attività manufatturiera dell'uomo. Pertanto, assume carattere necessario l'attività umana ai fini specificamente individuativi dei confini e dell'ampiezza del concetto di “fabbricato” come assunto dalle parti contraenti. Ne consegue l'esclusione dell'area di sedime (e del sottosuolo) nella locuzione “e simili” riferita alle pertinenze del fabbricato, rappresentando, piuttosto, l'impronta a terra della sagoma dell'edificio, un'entità autonoma rispetto al manufatto edilizio, come tale esclusa e differente dallo stesso.
Detta conclusione è avvalorata dal fatto che l'area di sedime presenta una propria autonomia rispetto al fabbricato edificato su di essa, in quanto costituisce una porzione determinata di suolo che permane anche in ipotesi di demolizione del fabbricato su di essa edificato. Anche in caso di rimozione o abbattimento della costruzione, permane la titolarità e l'individualità dell'area di sedime come bene autonomo, suscettibile di distinta considerazione sotto il profilo giuridico e catastale.
Alla luce delle considerazioni enunciate - non essendo stata specificamente contestata dagli appellanti con l'atto di impugnazione la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure, stando a quanto previsto dalle condizioni generali, ha ritenuto indennizzabili i soli danni di natura diretta, ovvero quelli causati dal contatto fisico immediato dell'oggetto che viene tutelato dalla polizza con uno degli eventi assicurati, e ha quindi ritenuti indiretti i danni lamentati poiché determinati dallo smottamento del terreno costituente area di sedime (e sottosuolo) che pregiudicava il plinto di fondazione-
l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese del giudizio
1 Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della loro consistenza. a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il
Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa
Aurelia D'Ambrosio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo