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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, in Via Nomentana 63
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato Parte_1 premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71 e di aver
1 depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta nelle condizioni per il diritto fatto valere, ha convenuto in giudizio l affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione richiesta.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
Rinnovata la CTU, all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, la causa era decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta, avendo il nominato CTU, dott.
[...]
, accertato che la ricorrente è da considerarsi “soggetto invalido con Per_1 riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari all'80%”.
In particolare, il CTU, dopo aver analizzato partitamente le patologie dalle quali è affetta la ricorrente (“Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica in soggetto sottoposto ad intervento di quadruplice bypass;
Broncopatia cronica con deficit ostruttivo di grado moderato;
Tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva”) ha concluso per la insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 118/71
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico (peraltro affatto coerenti con quelle di cui alla fase di ATP), non inficiate da fondate critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal
Tribunale e poste a fondamento della statuizione di rigetto della domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
2 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
LV ON
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, in Via Nomentana 63
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato Parte_1 premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71 e di aver
1 depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta nelle condizioni per il diritto fatto valere, ha convenuto in giudizio l affinché, previa CP_1 rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione richiesta.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
Rinnovata la CTU, all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, la causa era decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta, avendo il nominato CTU, dott.
[...]
, accertato che la ricorrente è da considerarsi “soggetto invalido con Per_1 riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari all'80%”.
In particolare, il CTU, dopo aver analizzato partitamente le patologie dalle quali è affetta la ricorrente (“Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica in soggetto sottoposto ad intervento di quadruplice bypass;
Broncopatia cronica con deficit ostruttivo di grado moderato;
Tiroidite di Hashimoto in terapia sostitutiva”) ha concluso per la insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 118/71
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico (peraltro affatto coerenti con quelle di cui alla fase di ATP), non inficiate da fondate critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal
Tribunale e poste a fondamento della statuizione di rigetto della domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
2 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
LV ON
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