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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5510/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: Francesco Lupia Presidente Chiara Pulicati Giudice Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Maremmana Inferiore, n. 289, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Succi, che, unitamente all'Avv. Rita Gradara, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 47, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Asquini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in Fonte Nuova, Via Cesare Controparte_2
Battisti, n. 44, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Marco Marchionni, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
CONCLUSIONI 2
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito chiedendo venisse accertato che lo Parte_1 stesso non è padre naturale del minore , nato in data [...], in Controparte_2 costanza della relazione intrattenuta con riconosciuto dallo stesso, con Controparte_1 conseguente eliminazione del cognome del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le domande proposte dall'attore e chiedendo l'accertamento della paternità del figlio minore in capo allo stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il nominato Curatore Speciale del figlio minore , evidenziando la sussistenza di interesse del Controparte_2 minore alla dichiarazione della verità biologica e chiedendo disporsi ogni accertamento utile a tal fine.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere riscontrata la tempestività dell'azione proposta dall'attore, che ha instaurato il presente giudizio tramite notifica dell'atto di citazione alla controparte in data 07.12.2022, a fronte della scoperta della propria impossibilità a procreare avvenuta soltanto tramite analisi della certificazione del 11.10.2022 (cfr. doc. 2, allegato all'atto di citazione). Inoltre, la presente azione è stata introdotta prima del decorso di cinque anni dalla nascita del figlio minore e dall'annotazione del riconoscimento.
Nel merito, l'esito delle indagini tecniche effettuate dal consulente tecnico d'ufficio nominato, svolte con rigore tecnico e scientifico e dunque integralmente condivisibili nei risultati raggiunti, ha permesso di escludere la paternità dell'attore Parte_1 nei confronti del minore . Controparte_2
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “nel caso in esame, sulla base dei campioni analizzati e dall'analisi dei marcatori genetici investigati emerge una esclusione della paternità di , nei confronti di Parte_1 Controparte_2 3
[…]. Infatti, dal confronto allelico dei marcatori investigati risulta che
[...]
differisce dal minore per ben 11 marcatori genetici su 24 Parte_1 Controparte_2
[…]. Pertanto, in accordo con il principio di genetica forense, ai sensi del quale, se il profilo genetico del figlio e del padre presunto differiscono per due o più caratteristiche genetiche, l'esclusione è certa, con uno 0% di probabilità di essere il padre biologico” (cfr. C.T.U. pag. 8). In relazione alla rilevanza degli accertamenti genetici effettuati, deve ritenersi condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano, 09.11.2001, conf. Cass. 22.07.2004, n. 13665, Corte Cost. n. 266 del 2006). Pertanto, si ritiene pienamente raggiunta la prova del fatto che il minore
[...]
è stato concepito dalla madre con persona diversa dall'attore CP_2 Controparte_1
. Parte_1
Con riguardo alla valutazione dell'interesse della minore, occorre rilevare che “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo […] e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 06.03.2019, n. 6517, conf. Cass. 22.12.2016, n. 26767, Cass. 03.04.2017, n. 8617). Nel caso in esame, come condivisibilmente indicato dal Curatore Speciale nominato e risultato incontestato, plurimi elementi impongono di assegnare prevalenza al favor veritatis. 4
In particolare, è emerso che il figlio minore, ancora in tenera età, non ha intrapreso un rapporto affettivo tipico con la figura paterna, stante lo svolgimento di incontri solo saltuari e discontinui e la sussistenza di un legame soltanto formale. Diversamente, un rapporto forzoso determinerebbe conseguenze inevitabilmente negative sullo sviluppo del minore.
Alla luce delle indicate ragioni, la domanda dell'attore di Parte_1 impugnazione del riconoscimento del minore per difetto di veridicità Controparte_2 deve essere accolta. Per effetto di quanto sopra, il minore assumerà il cognome materno essendo CP_1 conforme all'interesse del medesimo sostituire il cognome attuale con quello materno, avuto riguardo al diritto del minore di vedersi riconoscere il suo effettivo stato di filiazione. Inoltre, data la tenera età del minore, non ancora socialmente identificato in modo stabile con il cognome paterno, non appare pregiudizievole per lo stesso mutare il cognome attuale con quello materno.
Conseguentemente, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396, nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Controparte_2
Le spese legali di lite devono porsi a carico della convenuta in base al Controparte_1 principio di causalità e soccombenza, in considerazione dell'opposizione della stessa all'accoglimento della domanda attorea, e si si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta. In particolare, le spese di lite sostenute dal minore per la costituzione del Curatore Speciale devono essere liquidate in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione in via provvisoria del minore al patrocinio a spese dello Stato. A tal riguardo, la rifusione a favore dell'Erario va disposta tenendo presente l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che “il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori 5
rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 03.01.2020, n. 19, conf. Cass. n. 22017 del 2018, Cass. n. 11590 del 2019, Cass. n. 8387 del 2019, Trib. Reggio Emilia, 21.10.2021).
Ugualmente, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono definitivamente porsi interamente a carico della convenuta
Controparte_1
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa della parte convenuta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, stante la necessità degli accertamenti eseguiti al fine di determinare la situazione di paternità oggetto di causa. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c. non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che (nato a [...], in data [...]) non è padre Parte_1 di (nato a [...], in data [...]); Controparte_2
- Dispone che il minore assuma il cognome materno, sostituendolo a quello attuale, così da chiamarsi Controparte_3
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di 6
nascita (Atto n. 16, Parte II, Serie B, Anno 2018);
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 15.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente Valerio Ceccarelli Francesco Lupia
N. R.G. 5510/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: Francesco Lupia Presidente Chiara Pulicati Giudice Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Maremmana Inferiore, n. 289, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Succi, che, unitamente all'Avv. Rita Gradara, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 47, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Gian Giacomo Asquini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in Fonte Nuova, Via Cesare Controparte_2
Battisti, n. 44, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Marco Marchionni, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
CONCLUSIONI 2
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito chiedendo venisse accertato che lo Parte_1 stesso non è padre naturale del minore , nato in data [...], in Controparte_2 costanza della relazione intrattenuta con riconosciuto dallo stesso, con Controparte_1 conseguente eliminazione del cognome del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le domande proposte dall'attore e chiedendo l'accertamento della paternità del figlio minore in capo allo stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il nominato Curatore Speciale del figlio minore , evidenziando la sussistenza di interesse del Controparte_2 minore alla dichiarazione della verità biologica e chiedendo disporsi ogni accertamento utile a tal fine.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Anzitutto, deve essere riscontrata la tempestività dell'azione proposta dall'attore, che ha instaurato il presente giudizio tramite notifica dell'atto di citazione alla controparte in data 07.12.2022, a fronte della scoperta della propria impossibilità a procreare avvenuta soltanto tramite analisi della certificazione del 11.10.2022 (cfr. doc. 2, allegato all'atto di citazione). Inoltre, la presente azione è stata introdotta prima del decorso di cinque anni dalla nascita del figlio minore e dall'annotazione del riconoscimento.
Nel merito, l'esito delle indagini tecniche effettuate dal consulente tecnico d'ufficio nominato, svolte con rigore tecnico e scientifico e dunque integralmente condivisibili nei risultati raggiunti, ha permesso di escludere la paternità dell'attore Parte_1 nei confronti del minore . Controparte_2
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “nel caso in esame, sulla base dei campioni analizzati e dall'analisi dei marcatori genetici investigati emerge una esclusione della paternità di , nei confronti di Parte_1 Controparte_2 3
[…]. Infatti, dal confronto allelico dei marcatori investigati risulta che
[...]
differisce dal minore per ben 11 marcatori genetici su 24 Parte_1 Controparte_2
[…]. Pertanto, in accordo con il principio di genetica forense, ai sensi del quale, se il profilo genetico del figlio e del padre presunto differiscono per due o più caratteristiche genetiche, l'esclusione è certa, con uno 0% di probabilità di essere il padre biologico” (cfr. C.T.U. pag. 8). In relazione alla rilevanza degli accertamenti genetici effettuati, deve ritenersi condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le indagini emato - immunogenetiche sono prove in senso proprio in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo, con l'annotazione che la prova della paternità naturale è estremamente difficile senza gli apporti della scienza medica e biologica, che ha conseguito risultati dotati di un grado di probabilità prossimo alla certezza” (Corte App. Milano, 09.11.2001, conf. Cass. 22.07.2004, n. 13665, Corte Cost. n. 266 del 2006). Pertanto, si ritiene pienamente raggiunta la prova del fatto che il minore
[...]
è stato concepito dalla madre con persona diversa dall'attore CP_2 Controparte_1
. Parte_1
Con riguardo alla valutazione dell'interesse della minore, occorre rilevare che “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo […] e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 06.03.2019, n. 6517, conf. Cass. 22.12.2016, n. 26767, Cass. 03.04.2017, n. 8617). Nel caso in esame, come condivisibilmente indicato dal Curatore Speciale nominato e risultato incontestato, plurimi elementi impongono di assegnare prevalenza al favor veritatis. 4
In particolare, è emerso che il figlio minore, ancora in tenera età, non ha intrapreso un rapporto affettivo tipico con la figura paterna, stante lo svolgimento di incontri solo saltuari e discontinui e la sussistenza di un legame soltanto formale. Diversamente, un rapporto forzoso determinerebbe conseguenze inevitabilmente negative sullo sviluppo del minore.
Alla luce delle indicate ragioni, la domanda dell'attore di Parte_1 impugnazione del riconoscimento del minore per difetto di veridicità Controparte_2 deve essere accolta. Per effetto di quanto sopra, il minore assumerà il cognome materno essendo CP_1 conforme all'interesse del medesimo sostituire il cognome attuale con quello materno, avuto riguardo al diritto del minore di vedersi riconoscere il suo effettivo stato di filiazione. Inoltre, data la tenera età del minore, non ancora socialmente identificato in modo stabile con il cognome paterno, non appare pregiudizievole per lo stesso mutare il cognome attuale con quello materno.
Conseguentemente, deve ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396, nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Controparte_2
Le spese legali di lite devono porsi a carico della convenuta in base al Controparte_1 principio di causalità e soccombenza, in considerazione dell'opposizione della stessa all'accoglimento della domanda attorea, e si si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta. In particolare, le spese di lite sostenute dal minore per la costituzione del Curatore Speciale devono essere liquidate in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione in via provvisoria del minore al patrocinio a spese dello Stato. A tal riguardo, la rifusione a favore dell'Erario va disposta tenendo presente l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che “il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori 5
rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 03.01.2020, n. 19, conf. Cass. n. 22017 del 2018, Cass. n. 11590 del 2019, Cass. n. 8387 del 2019, Trib. Reggio Emilia, 21.10.2021).
Ugualmente, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, devono definitivamente porsi interamente a carico della convenuta
Controparte_1
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n. 7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa della parte convenuta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, stante la necessità degli accertamenti eseguiti al fine di determinare la situazione di paternità oggetto di causa. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c. non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che (nato a [...], in data [...]) non è padre Parte_1 di (nato a [...], in data [...]); Controparte_2
- Dispone che il minore assuma il cognome materno, sostituendolo a quello attuale, così da chiamarsi Controparte_3
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tivoli di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel relativo registro degli atti di 6
nascita (Atto n. 16, Parte II, Serie B, Anno 2018);
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 15.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente Valerio Ceccarelli Francesco Lupia