Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3284 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonia Fabiola Chirico, con la quale è elettivamente domiciliata in
Locri (RC), Via G. Matteotti, n. 167
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Pietro Capurso, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale dell'Istituto
EN
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
EN contumace
OGGETTO: assegno di maternità di cui all'articolo 74, D. Lgs n. 151/2001
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, a seguito della nascita della figlia in data 16/09/2018, ha presentato domanda al Comune di per conseguire l'assegno di CP_2
maternità di base, di cui all'articolo 74, D. Lgs n. 151/2001;
- che l'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai
Comuni e pagata dall CP_1
- che il Comune di ha accolto la domanda, predisponendo la CP_2
trasmissione ai fini del pagamento (numero lotto 201801931 del 11/12/2018);
- che non ha presentato ulteriore domanda all in ossequio a CP_1
quanto previsto dall'art. 74, comma 8, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- che, per l'anno 2018, l'importo dell'assegno mensile di maternità era pari a € 342,62 per cinque mensilità;
- che, per l'anno contestato, era in possesso di un ISEE pari ad €
11.163,53, inferiore rispetto al limite di legge previsto;
- che, in data 2/05/2022, ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento della prestazione, non ricevendo riscontri;
- che l'assegno di maternità dei Comuni non è soggetto al termine di prescrizione annuale, ex art. 6 L. n. 138/1943;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, contrariis verbis reiectis: 1) Accertare, con qualsiasi statuizione, l'avvenuto accoglimento della domanda presentata dalla Sig. di assegno di Parte_1
maternità di base ex art.74 Dlgs 151/2001 da parte del di CP_2 3
, in persona del l.r.p.t., Sindaco p.t.; 2) Accertare, con qualsiasi CP_2
statuizione, l'avvenuta trasmissione della domanda presentata dalla Sig.
di assegno di maternità di base ex art.74 Dlgs 151/2001 da Parte_1
parte del di , in persona del l.r.p.t., Sindaco p.t., all' CP_2 CP_2 CP_1
per il relativo pagamento;
3) Accertare, dire e dichiarare, il mancato pagamento da parte dell' in persona del l.r.p.t., della domanda CP_1
presentata dalla Sig. di assegno di maternità di base ex art.74 Parte_1
Dlgs 151/2001; 4) Conseguentemente, condannare, con qualsiasi statuizione,
l' in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Sig. CP_1 Parte_1
dell'assegno di maternità di base ex art.74 Dlgs 151/2001 nella misura di
€1.713,10 o nella diversa misura che dovesse risultare nel corso del giudizio;
5) In via subordinata, in caso di mancata trasmissione dell'accoglimento della domanda presentata dalla Sig. di assegno di maternità di base Parte_1
ex art.74 Dlgs 151/2001 da parte del Comune di all' per il CP_2 CP_1
relativo pagamento, accertato il diritto della ricorrente ad ottenerne il beneficio, condannare la parti resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig. dell'assegno di Parte_1
maternità di base ex art.74 Dlgs 151/2001 nella misura di €1.713,10 o nella diversa misura che dovesse risultare nel corso del giudizio 6) Con vittoria si spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente e l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione richiesta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Invece, il sebbene ritualmente convenuto in Controparte_2
giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato 4
lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare va superata l'eccezione di prescrizione genericamente formulata dall' considerando che, come confermato anche CP_1
dalla documentazione acquista dal Comune di ai sensi dell'art. CP_2
210 c.p.c., la domanda è stata tempestivamente trasmessa dalla ricorrente (al comune, titolare del potere di concedere l'assegno) in data 11/10/2028, con riferimento alla figlia nata in data [...].
Nondimeno, l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità – che è un'indennità di sostegno economico alla famiglia in occasione della nascita di un figlio, o in caso di adozione o affidamento – non soggiace alla prescrizione annuale, non prevista dalla citata norma, ma alla prescrizione ordinaria.
Nel merito, l'assegno di maternità è disciplinato dall'art. 74 26 marzo
2001, n. 151 che testualmente recita: “
1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio
2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10
e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L.
2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti 5
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento
a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall' sulla base dei dati forniti dai comuni, CP_1
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del 6
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal
1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge legittimanti il conseguimento della prestazione, producendo la domanda presentata e i relativi allegati, contenente la documentazione relativa all'ISEE.
Inoltre, la domanda di assegno di maternità non risulta essere stata rigettata dal che, come si evince dalla documentazione trasmessa CP_2
all'esito dell'ordine di esibizione, è stata trasmessa all' di Palmi in data CP_1
20/11/2018.
Orbene, dal momento che l'assegno di maternità di base, anche detto
"assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall' e che la domanda va presentata al comune di CP_1
residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), una volta che il comune abbia operato il proprio vaglio e abbia trasmesso la documentazione all' quest'ultimo deve provvedere all'erogazione della prestazione. CP_1
Nondimeno l' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito soltanto la CP_1
prescrizione della pretesa ma non ha addotto ragioni ostative alla liquidazione della prestazione, limitandosi a censure generiche. 7
Pertanto, avendo parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione (avendo allegato il possesso di un ISEE inferiore ai limiti legislativamente previsti) ed essendo stata provata la trasmissione della documentazione relativa alla domanda presentata da parte del comune di all' , che presuppone un positivo vaglio CP_2 CP_1
sul possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione,
l' è tenuto a provvedere alla liquidazione, che va operata CP_3
indipendentemente da una richiesta dell'interessato, il quale deve presentare la propria domanda al Comune (e che nella specie è stata tempestivamente presentata), non già all' , che provvede soltanto alla concreta erogazione, CP_1
sulla base della documentazione trasmessa dal Comune.
Ne discende l'accoglimento della domanda proposta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nei confronti del essendo stato provato che lo stesso ha Controparte_2
ottemperato agli adempimenti di propria competenza mentre vanno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dell' . CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
3284 /2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.;
-Accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che spetta alla ricorrente il beneficio di cui all'art. 174 D.lgs. 151/2001 con riferimento al figlio nato in data [...], oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
-Compensa le spese di lite nei confronti del Controparte_2 8
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci