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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2137/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maieli Parte_1 C.F._1
e AR CO
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di SIRACUSA (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Nel merito giova sottolineare che – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro Parte_1 in data 21.6.2012, che l' gli riconosceva una menomazione della integrità psico-fisica nella CP_1
misura del 27% e che, a seguito di accertamento medico-legale espletato in sede di revisione conclusosi in data 22.11.2022, il grado di menomazione era stato ridotto al 20% – ha chiesto la condanna dell' al riconoscimento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
30% (ovvero di quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia) e al pagamento della relativa rendita per inabilità permanente a far data dalla revisione del 22.11.2022.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, nel verbale di udienza del 21.11.2024, il difensore del ricorrente ha così verbalizzato: “…deposita verbale di visita medica collegiale del 15.11.2024 da cui risulta che, a seguito della proposizione del presente ricorso, l' ha riconosciuto al sig. CP_1
il danno nella misura del 26% illegittimamente ridotto al 20%. Chiede, pertanto, che Pt_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese del giudizio…”.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nel regolamento delle spese processuali, il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda (v.
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442).
Ciò posto, soccombente virtuale deve ritenersi l' , in quanto il riconoscimento del grado CP_1
invalidante pari al 26% (illegittimamente ridotto al 20% in sede di visita di revisione del
22.11.2022) è stato concesso dall' al ricorrente soltanto all'esito della visita collegiale del CP_1
15.11.2024 (dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) e oltre un anno e mezzo dopo dalla richiesta in via amministrativa.
Le spese processuali seguono dunque la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo
(con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Angela Maieli e AR CO), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' (in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Angela Maieli e AR CO), che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2137/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maieli Parte_1 C.F._1
e AR CO
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di SIRACUSA (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Nel merito giova sottolineare che – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro Parte_1 in data 21.6.2012, che l' gli riconosceva una menomazione della integrità psico-fisica nella CP_1
misura del 27% e che, a seguito di accertamento medico-legale espletato in sede di revisione conclusosi in data 22.11.2022, il grado di menomazione era stato ridotto al 20% – ha chiesto la condanna dell' al riconoscimento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
30% (ovvero di quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia) e al pagamento della relativa rendita per inabilità permanente a far data dalla revisione del 22.11.2022.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, nel verbale di udienza del 21.11.2024, il difensore del ricorrente ha così verbalizzato: “…deposita verbale di visita medica collegiale del 15.11.2024 da cui risulta che, a seguito della proposizione del presente ricorso, l' ha riconosciuto al sig. CP_1
il danno nella misura del 26% illegittimamente ridotto al 20%. Chiede, pertanto, che Pt_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna alle spese del giudizio…”.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nel regolamento delle spese processuali, il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda (v.
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442).
Ciò posto, soccombente virtuale deve ritenersi l' , in quanto il riconoscimento del grado CP_1
invalidante pari al 26% (illegittimamente ridotto al 20% in sede di visita di revisione del
22.11.2022) è stato concesso dall' al ricorrente soltanto all'esito della visita collegiale del CP_1
15.11.2024 (dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) e oltre un anno e mezzo dopo dalla richiesta in via amministrativa.
Le spese processuali seguono dunque la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo
(con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Angela Maieli e AR CO), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' (in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Angela Maieli e AR CO), che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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