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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/2022 promossa da:
FALLIMENTO COE. persona del Curatore Dott.ssa , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Donnola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Spoleto, via Flaminia n. 169
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via
Bartolo n. 10
APPELLATA
OGGETTO
Vendita di cose mobili- Impugnazione Sentenza n. 393/2022 Tribunale di Spoleto pubbl. 9.6.22
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (di Parte_3 Parte_1
seguito ) impugna la sentenza n. 393/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto e pubblicata il Parte_3
9.06.2022 con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da dell'Ing. CP_1 Controparte_1
(di seguito ) al decreto ingiuntivo n. 222/2017 emesso dal suddetto Tribunale recante la CP_1
condanna della al pagamento di euro 120.250,00 in favore della . CP_1 Parte_4 Parte_1
per il mancato pagamento del prezzo tra le stesse pattuito per l'acquisto di dieci autoveicoli, in forza del contratto di vendita di automezzi con patto di riserva di proprietà del 5/7/2011 allorché la Pt_3 [...]
era ancora in bonis. Pt_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita su iniziativa della stessa opposta. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, adduceva di non aver mai intimato la risoluzione del suddetto contratto e di averne invece richiesto l'adempimento da parte della ovvero il pagamento del prezzo dei beni oggetto di vendita. CP_1
Il Tribunale rilevava che tra le parti erano stati stipulati due contratti: in data 16.06.2011 un contratto di affitto di azienda, con cui l'opposta aveva affittato all'opponente i beni mobili aziendali per il periodo di cinque anni (dal 10.06.2011 al 9.06.2016) e l'opponente si era obbligata a corrispondere il canone di affitto annuale pari euro 20.000,00 oltre i.v.a.; il 5.07.2011 un contratto di compravendita con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. (oggetto del giudizio), con cui l'opposta aveva venduto all'opponente alcuni beni mobili registrati a fronte del pagamento del prezzo di euro 120.250,00, da versarsi in un'unica soluzione alla data del 9.06.2016.
Il giudice di primo grado riteneva che tra i suddetti contratti sussistesse un collegamento negoziale, “avendo le parti inteso realizzare una finalità ulteriore rispetto a quella propria di ciascuno dei contratti e, cioè, quella di consentire all'opponente di godere anticipatamente dei beni oggetto del contratto di compravendita mediante il versamento, a titolo di corrispettivo del godimento, di una quota del canone pattuito, nel contratto di affitto di azienda, in relazione all'intero complesso dei beni aziendali”.
Dal contegno tenuto dalle parti anteriormente all'instaurazione del giudizio, il giudice traeva l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto d'affitto d'azienda e, in applicazione del principio pagina 2 di 10 simul stabunt, simul cadent, ha ritenuto risolto anche il collegato contratto di compravendita, oggetto di giudizio. Da ciò derivava il venir meno del rapporto giuridico su cui si fondava la pretesa di pagamento azionata dall'opposta in sede monitoria.
Alla luce del collegamento negoziale evidenziato, il giudice riteneva, quindi, infondate anche le domande subordinate proposte dall'opposto affermando che non sussisteva il diritto a ricevere dall'opponente l'equo compenso ex art. 1526 c.c., avendo quest'ultimo goduto dei beni compravenduti a fronte del versamento del canone di affitto d'azienda, coattivamente ottenuto dall'opposta tramite decreto ingiuntivo;
per le stesse ragioni riteneva non configurabili l'ingiustificato arricchimento dell'opponente e il correlativo diritto dell'opposto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'appellante ha chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di almeno euro 120.250,00 ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di almeno euro 120.250,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice ampliato la causa petendi del giudizio prendendo in esame un elemento, ossia il collegamento negoziale tra i due negozi intercorsi tra le parti, mai eccepito e dedotto dalle stesse e su cui mai si è formato contraddittorio.
Ha addotto che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun collegamento negoziale tra il contratto di affitto di azienda e quello di vendita con riserva di proprietà perché:
-i contratti non sono stati sottoscritti contestualmente ma a distanza di tempo l'uno dall'altro;
-il contratto di compravendita con riserva di proprietà ha un oggetto più limitato rispetto a quello di affitto di azienda;
- non assume alcuna rilevanza la circostanza che non fosse stato previsto un pagamento rateale del prezzo, atteso che il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda un pagamento del prezzo interamente o parzialmente differito.
Inoltre, ha evidenziato di aver esperito un'unica mediazione coinvolgente le medesime parti ma con due oggetti diversi: la risoluzione del solo contratto di affitto di azienda per il mancato pagamento pagina 3 di 10 dei canoni di locazione e la richiesta di adempimento all'obbligo di pagamento del prezzo concordato nel contratto di vendita con riserva di proprietà.
Con il secondo motivo ha riproposto le ragioni e domande svolte nel primo grado e non esaminate dal giudice. In particolare: la mancata risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà ad opera della Curatela che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto solo ex art. 1453 c.c.; che la ha lasciato scadere il termine contrattuale per pagare il CP_1
prezzo senza precedentemente nulla dichiarare e/o intimare e che la pec del 20.10.2016 (doc. 3
) oltre a non afferire al presente giudizio non può nemmeno considerarsi un'intimazione; che i CP_1
beni oggetto di vendita con riserva di proprietà sono rimasti nella disponibilità della non avendo CP_1
il mai acconsentito o richiesto la loro restituzione. Parte_3
Con il terzo motivo ripropone le domande subordinate e residuali di riconoscimento dell'equo compenso ex art. 1526 c.c. e dell'indennizzo ex art 2041 c.c., il cui rigetto è stato fondato dal giudice di primo grado sulla base del ritenuto collegamento negoziale.
Il primo motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla eccepita violazione da parte del giudice dell'art. 112 c.p.c., “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 644/2025).
Peraltro, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, si pronunci sulla base di ragioni diverse da quelle formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto comunque risultanti dagli atti.
Alla luce dei principi richiamati, si ritiene che non sussista la violazione dell'art 112 c.p.c. posto che il giudice di primo grado ha effettuato un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti rispetto a pagina 4 di 10 quella prospettata dalle parti e senza andare oltre l'ambito della causa petendi e del petitum ha messo in rilievo elementi di fatto comunque risultanti dagli atti. Invero, il giudice ha operato una qualificazione giuridica della complessiva operazione economica posta in essere dalle parti come collegamento negoziale sulla base di un elemento risultante dagli atti del giudizio - la sussistenza di un contratto di affitto di azienda tra le stesse parti - e introdotto dalla stessa parte opposta.
Così qualificato il rapporto, il giudice ne ha dedotto la risoluzione del contratto di compravendita oggetto del procedimento monitorio in virtù del principio simul stabunt, simul cadent, pronunciandosi sulla domanda formulata con l'opposizione al decreto ingiuntivo (revoca del provvedimento per intervenuta risoluzione del contratto), quindi nei limiti dell'oggetto di questa e delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti.
Ciò posto, il collegamento negoziale non sussiste.
Giova evidenziare che si realizza un collegamento negoziale quando due o più contratti sono avvinti da un legame di interdipendenza funzionale. Il legame consente di realizzare un unico programma negoziale, diverso da quello dei singoli contratti individualmente considerati. La causa dell'operazione negoziale va individuata in quella dell'intera operazione economica che nasce dal collegamento tra quei contratti.
Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige la presenza di un requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (Cass. n. 14561/2023).
In base al necessario e ulteriore requisito soggettivo, pertanto, i contratti devono risultare concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi e interdipendenti, per consentire il raggiungimento del medesimo scopo. Non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, ossia dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica. Sempre che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno pagina 5 di 10 di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ebbene, nella fattispecie in esame è innegabile che sussista una relazione tra i due contratti sottoscritti dagli stessi soggetti, aventi un oggetto parzialmente coincidente e la stessa data di scadenza. Appare utile sottolineare che, però, il contratto sottoscritto successivamente
(compravendita con riserva di proprietà), nel prevedere il pagamento del prezzo in un'unica soluzione entro la stessa data di scadenza dell'affitto di azienda, non lo richiama espressamente. Ulteriore elemento di connessione si rinviene nella previsione del pagamento del prezzo in un'unica soluzione in data coincidente con il termine finale del contratto di affitto di azienda, anziché ratealmente come avviene di solito nel contratto in esame.
Gli elementi evidenziati non consentono, tuttavia, di ritenere che tra i due contratti vi sia un collegamento di tipo funzionale tale per cui le sorti di uno possono determinare la sorte dell'altro.
L'operazione complessiva non nasce infatti per il raggiungimento di una finalità unitaria ed ulteriore condivisa dalle parti, non realizzabile dalle stesse attraverso i singoli contratti autonomamente considerati.
Invero, in virtù del contratto di affitto di azienda del 10 giugno 2011 (doc. 8 fascicolo primo grado ), la società affittuaria aveva già la disponibilità e il godimento dei beni registrati Parte_3
oggetto anche della compravendita sottoscritta successivamente. In questa prospettiva non vi è contestualità dei contratti, che peraltro nemmeno si richiamano vicendevolmente. Piuttosto, con la sottoscrizione in un secondo momento di uno specifico contratto, emerge chiaramente la volontà dell'affittuaria di riservarsi la proprietà di determinati e circoscritti beni dell'azienda, rispetto ai quali è ragionevole ritenere che avesse un immediato e diretto interesse ad acquisire la proprietà anziché il mero godimento temporaneo, evidentemente non disponendo nell'immediatezza della somma per l'acquisto. Non vi è dunque alcun risultato economico unitario ulteriore rispetto a quello ottenibile dai contraenti con i singoli negozi, ciascuno dei quali è volto a perseguire una diversa finalità realizzabile indipendentemente dalle sorti dell'altro; non si vede perché la causa del contratto di acquisto degli automezzi, che le parti concluso nonostante l'acquirente stesse già godendo di quei beni in forza del contratto di affitto, per il quale era previsto il pagamento di un canone annuale da pagarsi anticipatamente ogni due mesi, debba venir meno con la risoluzione del contratto di affitto.
A tal ultimo riguardo vale evidenziare che il contratto di affitto in questione aveva ad oggetto l'intera azienda, comprensivo quindi del complesso dei beni aziendali e di alcuni contratti pendenti, con pagina 6 di 10 diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda stessa, e che dunque la scelta di acquistare con patto di riservato dominio solo gli automezzi rispondeva ad una autonoma, diversa ragione giustificatrice.
Non si ravvisa, dunque, un nesso teleologico rilevante al fine di far emergere la
"causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29288 del 13/11/2024), né un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso il coordinamento di contratti finalizzati ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi.
Emerge invece che, dopo il contratto di affitto azienda, la parte affittuaria abbia valutato l'interesse ad acquisire la proprietà solo di una parte dei beni del compendio aziendale, beni di cui giuridicamente già aveva il godimento pagato con una quota del corrispettivo dell'affitto; di talché evidentemente per evitare di modificare il contratto di affitto che parametrava il canone sul godimento di tutti i beni inclusi gli automezzi, si è scelta la via più semplice, che da un lato rispecchiava l'assetto giuridico vigente, di mero godimento dei beni;
dall'altro teneva conto che attualmente già veniva corrisposto un canone, ma esso non corrispondeva nella misura ad un pagamento rateale del prezzo primo perché considerato all'interno del canone complessivo relativo a tutto il complesso dei beni affittati e secondo perché calcolato in funzione del mero godimento temporaneo;
si consentiva così di portare a termine l'ulteriore operazione (acquisto della proprietà) consentendo all'affittante di continuare ad incassare il canone di affitto sugli automezzi per il periodo considerato, all'affittuario di ottenere una congrua dilazione del pagamento del prezzo, procrastinandone la corresponsione al momento in cui l'azienda affittante sarebbe dovuta tornare in possesso dei beni, dilazione compensata dalla corresponsione nelle more del contratto di affitto di un canone anche se con la vendita il prezzo sarebbe stato da pagare per intero al termine stabilito. Si tratta di aggiustamenti di convenienza, di adattamento reciproco tra i due contratti succedutisi e destinati a svolgersi nel medesimo arco temporale, ma ciò non evidenzia un collegamento causale a fine del raggiungimento di un risultato ulteriore, complesso, che prescinda dalla causa singola dei contratti;
e così si deve escludere che la funzione economica della compravendita sia venuta meno sol perché, nel frattempo, le parti hanno consensualmente risolto l'affitto; semplicemente, l'acquirente rimane nella detenzione dei beni, non paga più alcun canone, corrisponde il prezzo integrale al termine pattuito.
Vi è poi altro argomento che contrasta con il collegamento negoziale.
Se le parti avessero inteso, in un progetto complessivo più ampio, procurare all'affittuario l'acquisto degli automezzi solo quale necessaria (e automatica) conseguenza del completo e naturale pagina 7 di 10 esaurimento del contratto di affitto, di talché, invece, venuto meno anticipatamente tale contratto veniva meno l'interesse reciproco alla complessiva operazione, non vi sarebbe stata ragione di prevedere un pagamento finale in unica rata del prezzo dei beni, coincidente con il termine del contratto di affitto, perché la compenetrazione causale induceva ragionevolmente a includere il pagamento del prezzo nelle rate del canone di affitto, eventualmente maggiorandole. Proprio, invece, la previsione di pagamento integrale e posticipato del prezzo consente di individuare un autonomo interesse alla realizzazione della operazione, una volta venuto meno ogni altro vincolo tra le parti o titolo giuridico di godimento del bene. Che tale venir meno derivi dalla naturale conclusione del contratto di affitto, o da una sua risoluzione consensuale, poco conta. Non esiste un unico fine ulteriore rispetto a quello perseguito dal singolo contratto. Non c'è un coordinamento tra i contratti per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Non c'è un coordinamento volto a realizzare un assetto economico globale ed unitario di interessi. C'è solo un contratto sopravvenuto, che ha tenuto conto dell'esistenza di un pregresso accordo tra le parti e di un assetto giuridico già impostato, ed a quello si
è adeguato, ma non per realizzare unitamente ad esso una causa ulteriore.
Escluso il collegamento negoziale, occorre esaminare il secondo motivo di appello relativo all'asserita infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
L'opponente ha sostenuto che il contratto di compravendita con riserva di proprietà fondante la pretesa del - il pagamento di euro 120.250,00 per dieci automezzi – si sarebbe risolto per Parte_3
volontà dello stesso , producendo a tal fine la pec del 20.10.2016 (doc. 3 fascicolo di primo Parte_3
grado ). L'opposto ha escluso, invece, la risoluzione del contratto in questione, evidenziando di CP_1
averne sempre richiesto l'adempimento in seguito alla scadenza del termine per il suddetto pagamento da parte di da eseguirsi in un'unica soluzione. CP_1
Ebbene giova richiamare che “Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l'elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo” (Cass. n.
6322/2006).
pagina 8 di 10 Inoltre va considerato che in tema di vendita con riserva della proprietà, le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 cod. civ., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di limitare l'autonomia privata in guisa da escludere la legittimità di una clausola risolutiva espressa, per i casi in cui il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, e da impedire al venditore o al suo cessionario di potere chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, a tal fine, dell'inadempimento, senza esclusione, nel medesimo caso, dell'esperibilità dell'azione contrattuale di adempimento e della spettanza al creditore dell' opzione per l'azione esecutiva sui beni del compratore o sulla stessa cosa oggetto del riservato dominio (Cass. n. 23967/2013, Cass. Sez. Un. n. 11718/1993).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti non è possibile desumere che il contratto in esame sia stato risolto dalle parti.
La pec richiamata dall'opponente è intervenuta quando era già stato instaurato dal Parte_3
un procedimento di mediazione avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda del 10.06.2011 e l'omesso pagamento del valore degli automezzi in virtù del contratto di vendita del 5.11.2011 (doc. 6 fascicolo di primo grado ). Tanto basta per far emergere Parte_3
chiaramente la volontà dell'opposta di ottenere dalla controparte l'adempimento della prestazione. A ciò si aggiunga che il Curatore del fallimento con pec del 29.10.2016 (doc. 5 fascicolo di primo grado
) di qualche giorno successiva a quella della , ne contestava totalmente il contenuto Parte_3 CP_1
rimettendo alle Autorità competenti ogni valutazione in merito.
Risulta inoltre che gli automezzi sono rimasti sempre nella disponibilità della , come da CP_1
verbale del 10.07.2018 di interrogatorio dell'ing. per la che ha confermato la CP_1 CP_1
circostanza, e considerato che la Curatela non ha mai autorizzato o richiesto la restituzione degli stessi
(verbale del 15.05.2018).
Pertanto, alla luce degli elementi evidenziati, considerato che il pagamento, da eseguirsi in un'unica soluzione entro e non oltre il 9.06.2016, è evidentemente divenuto esigibile (doc. fascicolo di primo grado ) e tenuto altresì conto che i beni sono sempre stati nella disponibilità della Parte_3
, considerato oltretutto che non vi è nemmeno prova dell'avvenuto pagamento, quest'ultima CP_1
risulta inadempiente nei confronti del . Parte_3
Poiché, come detto, nella fattispecie contrattuale in esame non è esclusa l'azione di adempimento, il con la relativa richiesta ha manifestato l'interesse attuale per l'esecuzione Parte_3
della prestazione oggetto di contratto ed essendo la inadempiente, la stessa è tenuta al CP_1
pagina 9 di 10 pagamento del prezzo pattuito, a fronte della messa a sua disposizione dei beni oggetto della compravendita con riserva di proprietà come previsto dal contratto del 5.07.2011.
La pretesa creditoria del appellante è quindi fondata. Parte_3
Non può ovviamente procedersi alla conferma del decreto ingiuntivo opposto come richiesto dall'appellante, perché il decreto è stato revocato, ma deve condannarsi la parte appellata al pagamento del prezzo ella compravendita oltre interessi moratori ex DLgs 231/2002 dal 10/6/2016 al saldo come richiesti e alle spese del monitorio.
Le spese seguono la soccombenza con riforma della sentenza impugnata anche rispetto al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività professionale espletata e della media complessità della stessa, con esclusione per il grado di appello della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata:
-accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
Part favore della Curatela Fall.to della somma di euro 120.250,00 oltre interessi moratori ex Parte_1
DLgs 231/2002 dal 10/6/2016 al saldo;
al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel Controparte_2
suddetto decreto ingiuntivo in favore di . in persona del Curatore;
Parte_3 Parte_1
in persona del legale rappresentante pt al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante TRA in Liquidazione delle spese di entrambi i Parte_3
gradi di giudizio che si liquidano per compensi professionali in euro 7.795,00 oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15% per il primo grado e in euro 5.000,00 oltre I.v.a., C.p.a. e spese generali del 15% per il grado di appello.
Perugia, 12.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/2022 promossa da:
FALLIMENTO COE. persona del Curatore Dott.ssa , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Donnola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Spoleto, via Flaminia n. 169
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via
Bartolo n. 10
APPELLATA
OGGETTO
Vendita di cose mobili- Impugnazione Sentenza n. 393/2022 Tribunale di Spoleto pubbl. 9.6.22
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (di Parte_3 Parte_1
seguito ) impugna la sentenza n. 393/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto e pubblicata il Parte_3
9.06.2022 con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da dell'Ing. CP_1 Controparte_1
(di seguito ) al decreto ingiuntivo n. 222/2017 emesso dal suddetto Tribunale recante la CP_1
condanna della al pagamento di euro 120.250,00 in favore della . CP_1 Parte_4 Parte_1
per il mancato pagamento del prezzo tra le stesse pattuito per l'acquisto di dieci autoveicoli, in forza del contratto di vendita di automezzi con patto di riserva di proprietà del 5/7/2011 allorché la Pt_3 [...]
era ancora in bonis. Pt_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita su iniziativa della stessa opposta. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, adduceva di non aver mai intimato la risoluzione del suddetto contratto e di averne invece richiesto l'adempimento da parte della ovvero il pagamento del prezzo dei beni oggetto di vendita. CP_1
Il Tribunale rilevava che tra le parti erano stati stipulati due contratti: in data 16.06.2011 un contratto di affitto di azienda, con cui l'opposta aveva affittato all'opponente i beni mobili aziendali per il periodo di cinque anni (dal 10.06.2011 al 9.06.2016) e l'opponente si era obbligata a corrispondere il canone di affitto annuale pari euro 20.000,00 oltre i.v.a.; il 5.07.2011 un contratto di compravendita con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. (oggetto del giudizio), con cui l'opposta aveva venduto all'opponente alcuni beni mobili registrati a fronte del pagamento del prezzo di euro 120.250,00, da versarsi in un'unica soluzione alla data del 9.06.2016.
Il giudice di primo grado riteneva che tra i suddetti contratti sussistesse un collegamento negoziale, “avendo le parti inteso realizzare una finalità ulteriore rispetto a quella propria di ciascuno dei contratti e, cioè, quella di consentire all'opponente di godere anticipatamente dei beni oggetto del contratto di compravendita mediante il versamento, a titolo di corrispettivo del godimento, di una quota del canone pattuito, nel contratto di affitto di azienda, in relazione all'intero complesso dei beni aziendali”.
Dal contegno tenuto dalle parti anteriormente all'instaurazione del giudizio, il giudice traeva l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto d'affitto d'azienda e, in applicazione del principio pagina 2 di 10 simul stabunt, simul cadent, ha ritenuto risolto anche il collegato contratto di compravendita, oggetto di giudizio. Da ciò derivava il venir meno del rapporto giuridico su cui si fondava la pretesa di pagamento azionata dall'opposta in sede monitoria.
Alla luce del collegamento negoziale evidenziato, il giudice riteneva, quindi, infondate anche le domande subordinate proposte dall'opposto affermando che non sussisteva il diritto a ricevere dall'opponente l'equo compenso ex art. 1526 c.c., avendo quest'ultimo goduto dei beni compravenduti a fronte del versamento del canone di affitto d'azienda, coattivamente ottenuto dall'opposta tramite decreto ingiuntivo;
per le stesse ragioni riteneva non configurabili l'ingiustificato arricchimento dell'opponente e il correlativo diritto dell'opposto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'appellante ha chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di almeno euro 120.250,00 ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di almeno euro 120.250,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice ampliato la causa petendi del giudizio prendendo in esame un elemento, ossia il collegamento negoziale tra i due negozi intercorsi tra le parti, mai eccepito e dedotto dalle stesse e su cui mai si è formato contraddittorio.
Ha addotto che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun collegamento negoziale tra il contratto di affitto di azienda e quello di vendita con riserva di proprietà perché:
-i contratti non sono stati sottoscritti contestualmente ma a distanza di tempo l'uno dall'altro;
-il contratto di compravendita con riserva di proprietà ha un oggetto più limitato rispetto a quello di affitto di azienda;
- non assume alcuna rilevanza la circostanza che non fosse stato previsto un pagamento rateale del prezzo, atteso che il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda un pagamento del prezzo interamente o parzialmente differito.
Inoltre, ha evidenziato di aver esperito un'unica mediazione coinvolgente le medesime parti ma con due oggetti diversi: la risoluzione del solo contratto di affitto di azienda per il mancato pagamento pagina 3 di 10 dei canoni di locazione e la richiesta di adempimento all'obbligo di pagamento del prezzo concordato nel contratto di vendita con riserva di proprietà.
Con il secondo motivo ha riproposto le ragioni e domande svolte nel primo grado e non esaminate dal giudice. In particolare: la mancata risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà ad opera della Curatela che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto solo ex art. 1453 c.c.; che la ha lasciato scadere il termine contrattuale per pagare il CP_1
prezzo senza precedentemente nulla dichiarare e/o intimare e che la pec del 20.10.2016 (doc. 3
) oltre a non afferire al presente giudizio non può nemmeno considerarsi un'intimazione; che i CP_1
beni oggetto di vendita con riserva di proprietà sono rimasti nella disponibilità della non avendo CP_1
il mai acconsentito o richiesto la loro restituzione. Parte_3
Con il terzo motivo ripropone le domande subordinate e residuali di riconoscimento dell'equo compenso ex art. 1526 c.c. e dell'indennizzo ex art 2041 c.c., il cui rigetto è stato fondato dal giudice di primo grado sulla base del ritenuto collegamento negoziale.
Il primo motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla eccepita violazione da parte del giudice dell'art. 112 c.p.c., “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 644/2025).
Peraltro, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, si pronunci sulla base di ragioni diverse da quelle formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto comunque risultanti dagli atti.
Alla luce dei principi richiamati, si ritiene che non sussista la violazione dell'art 112 c.p.c. posto che il giudice di primo grado ha effettuato un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti rispetto a pagina 4 di 10 quella prospettata dalle parti e senza andare oltre l'ambito della causa petendi e del petitum ha messo in rilievo elementi di fatto comunque risultanti dagli atti. Invero, il giudice ha operato una qualificazione giuridica della complessiva operazione economica posta in essere dalle parti come collegamento negoziale sulla base di un elemento risultante dagli atti del giudizio - la sussistenza di un contratto di affitto di azienda tra le stesse parti - e introdotto dalla stessa parte opposta.
Così qualificato il rapporto, il giudice ne ha dedotto la risoluzione del contratto di compravendita oggetto del procedimento monitorio in virtù del principio simul stabunt, simul cadent, pronunciandosi sulla domanda formulata con l'opposizione al decreto ingiuntivo (revoca del provvedimento per intervenuta risoluzione del contratto), quindi nei limiti dell'oggetto di questa e delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti.
Ciò posto, il collegamento negoziale non sussiste.
Giova evidenziare che si realizza un collegamento negoziale quando due o più contratti sono avvinti da un legame di interdipendenza funzionale. Il legame consente di realizzare un unico programma negoziale, diverso da quello dei singoli contratti individualmente considerati. La causa dell'operazione negoziale va individuata in quella dell'intera operazione economica che nasce dal collegamento tra quei contratti.
Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige la presenza di un requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (Cass. n. 14561/2023).
In base al necessario e ulteriore requisito soggettivo, pertanto, i contratti devono risultare concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi e interdipendenti, per consentire il raggiungimento del medesimo scopo. Non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, ossia dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica. Sempre che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno pagina 5 di 10 di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.
Ebbene, nella fattispecie in esame è innegabile che sussista una relazione tra i due contratti sottoscritti dagli stessi soggetti, aventi un oggetto parzialmente coincidente e la stessa data di scadenza. Appare utile sottolineare che, però, il contratto sottoscritto successivamente
(compravendita con riserva di proprietà), nel prevedere il pagamento del prezzo in un'unica soluzione entro la stessa data di scadenza dell'affitto di azienda, non lo richiama espressamente. Ulteriore elemento di connessione si rinviene nella previsione del pagamento del prezzo in un'unica soluzione in data coincidente con il termine finale del contratto di affitto di azienda, anziché ratealmente come avviene di solito nel contratto in esame.
Gli elementi evidenziati non consentono, tuttavia, di ritenere che tra i due contratti vi sia un collegamento di tipo funzionale tale per cui le sorti di uno possono determinare la sorte dell'altro.
L'operazione complessiva non nasce infatti per il raggiungimento di una finalità unitaria ed ulteriore condivisa dalle parti, non realizzabile dalle stesse attraverso i singoli contratti autonomamente considerati.
Invero, in virtù del contratto di affitto di azienda del 10 giugno 2011 (doc. 8 fascicolo primo grado ), la società affittuaria aveva già la disponibilità e il godimento dei beni registrati Parte_3
oggetto anche della compravendita sottoscritta successivamente. In questa prospettiva non vi è contestualità dei contratti, che peraltro nemmeno si richiamano vicendevolmente. Piuttosto, con la sottoscrizione in un secondo momento di uno specifico contratto, emerge chiaramente la volontà dell'affittuaria di riservarsi la proprietà di determinati e circoscritti beni dell'azienda, rispetto ai quali è ragionevole ritenere che avesse un immediato e diretto interesse ad acquisire la proprietà anziché il mero godimento temporaneo, evidentemente non disponendo nell'immediatezza della somma per l'acquisto. Non vi è dunque alcun risultato economico unitario ulteriore rispetto a quello ottenibile dai contraenti con i singoli negozi, ciascuno dei quali è volto a perseguire una diversa finalità realizzabile indipendentemente dalle sorti dell'altro; non si vede perché la causa del contratto di acquisto degli automezzi, che le parti concluso nonostante l'acquirente stesse già godendo di quei beni in forza del contratto di affitto, per il quale era previsto il pagamento di un canone annuale da pagarsi anticipatamente ogni due mesi, debba venir meno con la risoluzione del contratto di affitto.
A tal ultimo riguardo vale evidenziare che il contratto di affitto in questione aveva ad oggetto l'intera azienda, comprensivo quindi del complesso dei beni aziendali e di alcuni contratti pendenti, con pagina 6 di 10 diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda stessa, e che dunque la scelta di acquistare con patto di riservato dominio solo gli automezzi rispondeva ad una autonoma, diversa ragione giustificatrice.
Non si ravvisa, dunque, un nesso teleologico rilevante al fine di far emergere la
"causa del collegamento", dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29288 del 13/11/2024), né un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso il coordinamento di contratti finalizzati ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi.
Emerge invece che, dopo il contratto di affitto azienda, la parte affittuaria abbia valutato l'interesse ad acquisire la proprietà solo di una parte dei beni del compendio aziendale, beni di cui giuridicamente già aveva il godimento pagato con una quota del corrispettivo dell'affitto; di talché evidentemente per evitare di modificare il contratto di affitto che parametrava il canone sul godimento di tutti i beni inclusi gli automezzi, si è scelta la via più semplice, che da un lato rispecchiava l'assetto giuridico vigente, di mero godimento dei beni;
dall'altro teneva conto che attualmente già veniva corrisposto un canone, ma esso non corrispondeva nella misura ad un pagamento rateale del prezzo primo perché considerato all'interno del canone complessivo relativo a tutto il complesso dei beni affittati e secondo perché calcolato in funzione del mero godimento temporaneo;
si consentiva così di portare a termine l'ulteriore operazione (acquisto della proprietà) consentendo all'affittante di continuare ad incassare il canone di affitto sugli automezzi per il periodo considerato, all'affittuario di ottenere una congrua dilazione del pagamento del prezzo, procrastinandone la corresponsione al momento in cui l'azienda affittante sarebbe dovuta tornare in possesso dei beni, dilazione compensata dalla corresponsione nelle more del contratto di affitto di un canone anche se con la vendita il prezzo sarebbe stato da pagare per intero al termine stabilito. Si tratta di aggiustamenti di convenienza, di adattamento reciproco tra i due contratti succedutisi e destinati a svolgersi nel medesimo arco temporale, ma ciò non evidenzia un collegamento causale a fine del raggiungimento di un risultato ulteriore, complesso, che prescinda dalla causa singola dei contratti;
e così si deve escludere che la funzione economica della compravendita sia venuta meno sol perché, nel frattempo, le parti hanno consensualmente risolto l'affitto; semplicemente, l'acquirente rimane nella detenzione dei beni, non paga più alcun canone, corrisponde il prezzo integrale al termine pattuito.
Vi è poi altro argomento che contrasta con il collegamento negoziale.
Se le parti avessero inteso, in un progetto complessivo più ampio, procurare all'affittuario l'acquisto degli automezzi solo quale necessaria (e automatica) conseguenza del completo e naturale pagina 7 di 10 esaurimento del contratto di affitto, di talché, invece, venuto meno anticipatamente tale contratto veniva meno l'interesse reciproco alla complessiva operazione, non vi sarebbe stata ragione di prevedere un pagamento finale in unica rata del prezzo dei beni, coincidente con il termine del contratto di affitto, perché la compenetrazione causale induceva ragionevolmente a includere il pagamento del prezzo nelle rate del canone di affitto, eventualmente maggiorandole. Proprio, invece, la previsione di pagamento integrale e posticipato del prezzo consente di individuare un autonomo interesse alla realizzazione della operazione, una volta venuto meno ogni altro vincolo tra le parti o titolo giuridico di godimento del bene. Che tale venir meno derivi dalla naturale conclusione del contratto di affitto, o da una sua risoluzione consensuale, poco conta. Non esiste un unico fine ulteriore rispetto a quello perseguito dal singolo contratto. Non c'è un coordinamento tra i contratti per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Non c'è un coordinamento volto a realizzare un assetto economico globale ed unitario di interessi. C'è solo un contratto sopravvenuto, che ha tenuto conto dell'esistenza di un pregresso accordo tra le parti e di un assetto giuridico già impostato, ed a quello si
è adeguato, ma non per realizzare unitamente ad esso una causa ulteriore.
Escluso il collegamento negoziale, occorre esaminare il secondo motivo di appello relativo all'asserita infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
L'opponente ha sostenuto che il contratto di compravendita con riserva di proprietà fondante la pretesa del - il pagamento di euro 120.250,00 per dieci automezzi – si sarebbe risolto per Parte_3
volontà dello stesso , producendo a tal fine la pec del 20.10.2016 (doc. 3 fascicolo di primo Parte_3
grado ). L'opposto ha escluso, invece, la risoluzione del contratto in questione, evidenziando di CP_1
averne sempre richiesto l'adempimento in seguito alla scadenza del termine per il suddetto pagamento da parte di da eseguirsi in un'unica soluzione. CP_1
Ebbene giova richiamare che “Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l'elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo” (Cass. n.
6322/2006).
pagina 8 di 10 Inoltre va considerato che in tema di vendita con riserva della proprietà, le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 cod. civ., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di limitare l'autonomia privata in guisa da escludere la legittimità di una clausola risolutiva espressa, per i casi in cui il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, e da impedire al venditore o al suo cessionario di potere chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, a tal fine, dell'inadempimento, senza esclusione, nel medesimo caso, dell'esperibilità dell'azione contrattuale di adempimento e della spettanza al creditore dell' opzione per l'azione esecutiva sui beni del compratore o sulla stessa cosa oggetto del riservato dominio (Cass. n. 23967/2013, Cass. Sez. Un. n. 11718/1993).
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti non è possibile desumere che il contratto in esame sia stato risolto dalle parti.
La pec richiamata dall'opponente è intervenuta quando era già stato instaurato dal Parte_3
un procedimento di mediazione avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda del 10.06.2011 e l'omesso pagamento del valore degli automezzi in virtù del contratto di vendita del 5.11.2011 (doc. 6 fascicolo di primo grado ). Tanto basta per far emergere Parte_3
chiaramente la volontà dell'opposta di ottenere dalla controparte l'adempimento della prestazione. A ciò si aggiunga che il Curatore del fallimento con pec del 29.10.2016 (doc. 5 fascicolo di primo grado
) di qualche giorno successiva a quella della , ne contestava totalmente il contenuto Parte_3 CP_1
rimettendo alle Autorità competenti ogni valutazione in merito.
Risulta inoltre che gli automezzi sono rimasti sempre nella disponibilità della , come da CP_1
verbale del 10.07.2018 di interrogatorio dell'ing. per la che ha confermato la CP_1 CP_1
circostanza, e considerato che la Curatela non ha mai autorizzato o richiesto la restituzione degli stessi
(verbale del 15.05.2018).
Pertanto, alla luce degli elementi evidenziati, considerato che il pagamento, da eseguirsi in un'unica soluzione entro e non oltre il 9.06.2016, è evidentemente divenuto esigibile (doc. fascicolo di primo grado ) e tenuto altresì conto che i beni sono sempre stati nella disponibilità della Parte_3
, considerato oltretutto che non vi è nemmeno prova dell'avvenuto pagamento, quest'ultima CP_1
risulta inadempiente nei confronti del . Parte_3
Poiché, come detto, nella fattispecie contrattuale in esame non è esclusa l'azione di adempimento, il con la relativa richiesta ha manifestato l'interesse attuale per l'esecuzione Parte_3
della prestazione oggetto di contratto ed essendo la inadempiente, la stessa è tenuta al CP_1
pagina 9 di 10 pagamento del prezzo pattuito, a fronte della messa a sua disposizione dei beni oggetto della compravendita con riserva di proprietà come previsto dal contratto del 5.07.2011.
La pretesa creditoria del appellante è quindi fondata. Parte_3
Non può ovviamente procedersi alla conferma del decreto ingiuntivo opposto come richiesto dall'appellante, perché il decreto è stato revocato, ma deve condannarsi la parte appellata al pagamento del prezzo ella compravendita oltre interessi moratori ex DLgs 231/2002 dal 10/6/2016 al saldo come richiesti e alle spese del monitorio.
Le spese seguono la soccombenza con riforma della sentenza impugnata anche rispetto al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività professionale espletata e della media complessità della stessa, con esclusione per il grado di appello della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata:
-accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
Part favore della Curatela Fall.to della somma di euro 120.250,00 oltre interessi moratori ex Parte_1
DLgs 231/2002 dal 10/6/2016 al saldo;
al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel Controparte_2
suddetto decreto ingiuntivo in favore di . in persona del Curatore;
Parte_3 Parte_1
in persona del legale rappresentante pt al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante TRA in Liquidazione delle spese di entrambi i Parte_3
gradi di giudizio che si liquidano per compensi professionali in euro 7.795,00 oltre I.v.a., c.p.a. e spese generali del 15% per il primo grado e in euro 5.000,00 oltre I.v.a., C.p.a. e spese generali del 15% per il grado di appello.
Perugia, 12.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
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