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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15145 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
LI ES CE
ST LA CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39919/2024, promossa da:
, Parte_1 nata il [...] a [...] assistita dagli avvocati Alessandra Balata e Luca Odoardi ricorrente contro
, CP_1 nato l'[...] a [...] assistito dall'avvocato Daniele Bonci resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile in data 14 aprile
2013 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe Per_1
2013) e (classe 2018). Per_2
ha chiesto al presente Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale dal coniuge, sig. , rappresentando che nel CP_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la parte ricorrente ha richiesto l'emissione di una sentenza non definitiva sulla separazione. Il CE relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra Parte_1
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere CP_1
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, risulta
2 necessaria la prosecuzione del giudizio, come da ordinanza pronunciata dal giudice relatore all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata il 22 Parte_1
maggio 1983 a Roma, e , nato l'[...] a [...], i quali CP_1
hanno celebrato matrimonio in Roma in data 14 aprile 2013; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00152, Parte 1, Serie 04, Anno 2013;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il CE estensore
ST LA
Il Presidente
RT ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
LI ES CE
ST LA CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39919/2024, promossa da:
, Parte_1 nata il [...] a [...] assistita dagli avvocati Alessandra Balata e Luca Odoardi ricorrente contro
, CP_1 nato l'[...] a [...] assistito dall'avvocato Daniele Bonci resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile in data 14 aprile
2013 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe Per_1
2013) e (classe 2018). Per_2
ha chiesto al presente Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale dal coniuge, sig. , rappresentando che nel CP_1
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la parte ricorrente ha richiesto l'emissione di una sentenza non definitiva sulla separazione. Il CE relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra Parte_1
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere CP_1
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, risulta
2 necessaria la prosecuzione del giudizio, come da ordinanza pronunciata dal giudice relatore all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata il 22 Parte_1
maggio 1983 a Roma, e , nato l'[...] a [...], i quali CP_1
hanno celebrato matrimonio in Roma in data 14 aprile 2013; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00152, Parte 1, Serie 04, Anno 2013;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 ottobre 2025
Il CE estensore
ST LA
Il Presidente
RT ZI
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