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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 2951/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2951/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3580/2021, pubblicata in data
15/4/2021, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_1
atti, dall'avv. Daniele Caserta (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosita Leone (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rapp.te p.t., già difesa, come da procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Gennaro Iollo (C.F. C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. 2 R.G. n. 2951/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3580/2021 pubblicata in data 15/5/2021, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società
[...]
(d'ora in poi, per brevità, ”), nei confronti Parte_1 Parte_1 del (d'ora in poi, per brevità, e di Controparte_3 Controparte_3 [...]
(d'ora in poi, per brevità, ”), volta ad ottenere la Controparte_1 CP_1 condanna delle parti convenute al pagamento della somma di € 37.500,00, pari all'importo dell'assegno circolare emesso in data 1/10/2014, su richiesta di essa istante, dal in favore della e Controparte_3 Controparte_4 negoziato presso , previa clonazione dello stesso, in favore di tale CP_1
, espletata prova per testi e CTU, così ha deciso la causa: Testimone_1
“
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti di
e accerta la responsabilità delle Controparte_3 Controparte_1 stesse nella misura di 2/3 nell'indebito pagamento dell'assegno circolare di cui è causa n. 8301347867-07 e per l'effetto, dichiara tenute e condanna le predette convenute in solido tra loro e in pari misura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. condanna le convenute, in solido tra loro e in pari misura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore dell'attrice, di 2/3 delle spese di lite, che liquida, per detti 2/3, in complessivi € 3.330,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 3.300,00 per onorari), oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle convenute le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 12.10.2018 in € 1.020,98, oltre IVA e CP se dovute come per legge”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, già Controparte_2 [...]
e , deducendo, quali motivi d'impugnazione: CP_3 CP_1
- che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto la concorrente responsabilità di essa esponente, in ragione di 1/3, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., consistita nella consegna di una copia dell'assegno circolare a persona non identificata che si era accreditata quale rappresentante della società venditrice di una partita di telefoni cellulari;
3 R.G. n. 2951/2021
- che, in particolare, come pure affermato dal primo Giudice, e CP_1 avevano utilizzato, per la negoziazione del titolo, la modalità Controparte_3 check truncation, la quale, non prevedendo l'immissione, nel sistema interbancario di regolamento degli assegni, né dell'immagine del titolo, né del nome del beneficiario, esponeva a maggiori rischi per eventuali contraffazioni;
- che, di conseguenza, essendo essa esponente estranea alla scelta di ricorrere a tale procedura più rischiosa, nessuna concorrente responsabilità poteva esserle addebitata;
- infatti, come acclarato dal CTU, l'assegno era palesemente contraffatto, nel senso che all'esame visivo e tattile gli addetti allo sportello avrebbero dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, avvedersi di tale contraffazione;
- che, inoltre, il Tribunale aveva ingiustamente rigettato la richiesta di risarcimento del lucro cessante, essendo notorio che un rivenditore di prodotti elettronici come gli iphone ha un margine di guadagno intorno al 30-40%.
§ 3. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1 ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 4. già anch'essa costituitasi, ha non Controparte_2 Controparte_3 solo chiesto il rigetto del gravame, ma anche formulato appello incidentale, deducendo:
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di essa esponente, in solido con , atteso che nel CP_1 sistema di pagamento check truncation soltanto la banca negoziatrice può rispondere in caso di contraffazione dell'assegno pagato a soggetto non legittimato, e non anche la banca trattaria o emittente, la quale in concreto procede al pagamento alla negoziatrice senza avere la disponibilità dell'assegno;
- che il primo Giudice ha errato nel non considerare che, nella specie, non v'era stata circolazione di un titolo di credito in senso tecnico, ma di un documento clonato, il che era ostativo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 43, L.
Ass.;
- in via subordinata, che il Tribunale avrebbe dovuto operare una ripartizione di responsabilità fra la banca emittente e quella negoziatrice, come invocato da essa esponente nel giudizio di prime cure.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello principale è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 4 R.G. n. 2951/2021
§ 5.1. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo all'accertamento di un concorso di responsabilità della società , nella misura di 1/3, per aver Parte_1 consegnato una copia dell'assegno circolare ad una persona qualificatasi quale rappresentante dell'impresa fornitrice della merce, deve condividersi la decisione impugnata.
Invero, occorre in primo luogo evidenziare che l'appello non attinge in modo compiuto la motivazione della gravata sentenza relativa al comportamento negligente dell'attrice, consistente nell'aver consegnato copia dell'assegno circolare nelle mani di un soggetto di cui conosceva soltanto il prenome (“tale
”). Sul punto, la società si è limitata ad escludere ogni addebito Per_1 Parte_1 di concorrente responsabilità, allegando di aver fornito alla suindicata persona soltanto la copia e non l'originale del titolo, con ciò svolgendo una difesa che parrebbe logicamente compatibile con l'ipotesi di consegna dello stesso al soggetto legittimato, e non ad una persona sostanzialmente sconosciuta.
Inoltre, come dedotto e documentato dalla banca emittente, l'appellante ben avrebbe potuto avvedersi, sulla base di una visura camerale della società destinataria dell'ordine di fornitura di telefoni cellulari, peraltro per l'importo non irrilevante di € 37.500,00, che la stessa (società Controparte_4 operava nel settore della somministrazione al pubblico di cibi e bevande, avendo quindi un oggetto sociale del tutto diverso dalla vendita di prodotti elettronici, e peraltro risultava inattiva. E ciò anche avuto riguardo al fatto, come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste , indicato dalla stessa attrice, che la Testimone_2 persona qualificatasi come rappresentante della citata società, in precedenza
“lavorava per un'altra ditta” (v. verb. ud. 3/7/2018).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla , la circostanza che Parte_1
l'assegno circolare in questione sia stato negoziato attraverso la procedura check truncation (sulla quale v. quanto verrà precisato più diffusamente infra, in sede di esame dell'appello incidentale di , può considerarsi idonea Controparte_2 ad escludere ogni apporto concausale della condotta imprudente della danneggiata.
Infatti, tenuto conto che il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha precisato che la contraffazione dell'assegno era grossolana, nel senso che l'accorto banchiere avrebbe potuto e dovuto rilevarne la sussistenza ad un mero esame visivo e tattile, non può che confermarsi la valutazione espressa dal Giudice di 5 R.G. n. 2951/2021 primo grado in merito al riconoscimento di una concorrente responsabilità dell'odierna appellante principale nella verificazione dell'evento dannoso.
§ 5.2. L'inconsistenza della seconda recriminazione della , indirizzata Parte_1 al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante discende dall'estrema genericità delle allegazioni difensive, ancor prima che probatorie, con riguardo al concreto profilo del pregiudizio lamentato.
Va al riguardo sottolineato che, in astratto, il lucro cessante poteva pur configurarsi, ma per come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, senza precisazione alcuna in sede di appendice scritta di trattazione ex art. 183, comma
6, c.p.c., lo stesso risulta prospettato, in realtà, come pregiudizio in re ipsa, in quanto tale giuridicamente inconfigurabile (cfr., in tema, Cass. 27/12/2023, n.
36058; Cass. 20/7/2023, n. 21586).
Va aggiunto che l'istante non ha dedotto alcuna circostanza di fatto rilevante onde attivare un giudizio di accertamento probatorio basato su parametri di equità, occorrendo precisare in proposito che la liquidazione equitativa del danno postula in ogni caso l'accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sulla parte danneggiata (cfr., fra le tante, Cass.
12/4/2023, n. 9744; Cass. 23/2/2022, n. 5956).
§ 6.1.a. Anche il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_2
è privo di pregio, sotto entrambi i profili nei quali esso si articola.
Quanto al profilo secondo cui non vi sarebbe responsabilità della banca emittente per non esservi stata circolazione del titolo, essendo lo stesso restato nella materiale disponibilità della traente, con negoziazione di un supporto cartaceo costituente una mera clonazione, va detto che, in ogni caso, avendo il CP_3 emesso, su ordine della , l'assegno circolare oggetto di causa,
[...] Parte_1 per ciò solo ha assunto, nei confronti del traente, un'obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 43, L. Ass. (v. fra le tante, Cass. 30/9/2024, n. 25888: trattasi di orientamento pacifico a partire da Cass. Sez. un. 21/5/2018, n. 12477), dovendo di conseguenza eseguire la prestazione posta a suo carico, volta al pagamento del titolo in favore del beneficiario, secondo la diligenza qualificata nell'accorto banchiere.
In forza di tale responsabilità, è chiaro che anche la banca trattaria di un assegno bancario o quella emittente un assegno circolare, può rispondere in astratto della 6 R.G. n. 2951/2021 contraffazione del titolo che si realizzi, come avvenuto nella specie, mediante clonazione totale dello stesso.
§ 6.1.b. Più complesso è lo scrutinio della critica svolta dall'appellante incidentale rispetto alla sua presunta estraneità alla vicenda strettamente connessa alla negoziazione del titolo, essendo questa avvenuta secondo la procedura cd. check truncation.
L'infondatezza del gravame anche rispetto a tale assunto emerge in base a quanto di seguito esposto:
- è necessario premettere che nella specie non trova applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa della cd. CIT (acronimo che sta per “check image truncation”), con la scansione per immagine del titolo, in quanto l'assegno circolare è stato emesso prima dell'entrata in vigore del decreto MEF 3/10/2014,
n. 205 “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato in GU il 6/3/2015 e del
Regolamento Banca d'Italia del 22/3/2016 pubblicato in GU il 30/4/2016 (entrato in vigore il 15/5/2016), emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. 3), D.L. n.
70/2011, convertito con modificazioni in L. n. 106/2011;
- deve, quindi, farsi riferimento alla procedura – non regolata normativamente – di cui all'accordo interbancario emanato dall'ABI in data 1/7/1993, che ha introdotto la c.d. check truncation, procedura che consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari (dell'importo sino ad € 5.000,00) ed assegni circolari (senza limiti di importo) mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, il tutto in sostituzione della procedura di invio del documento cartaceo;
- in forza del suindicato accordo interbancario, l'assegno viene “troncato” presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità di richiederne l'importo accreditato alla banca negoziatrice, qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento;
- la procedura in oggetto si risolve per il sistema bancario in una modalità semplificata e rapida, perché consente in tempi brevi il pagamento di assegni bancari e circolari;
7 R.G. n. 2951/2021
- la stessa, tuttavia, è certamente più rischiosa perché consente che la banca negoziatrice paghi il titolo inviando alla banca trattaria o emittente soltanto un flusso di dati che non contempla l'indicazione del soggetto beneficiario;
- tanto precisato, la mera circostanza che la banca trattaria o emittente faccia ricorso, su base volontaria, alla procedura check truncation non può, di per sé, esonerare la stessa da responsabilità, essendosi assunta, a seguito della sua scelta, ogni rischio relativo alla contraffazione del titolo;
- è questa la ragione per cui la Corte regolatrice afferma al riguardo la sussistenza della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 43 L. Ass., sia della banca emittente che di quella negoziatrice, in caso di pagamento di assegno mancante della firma dell'emittente, per aver scelto la procedura di check truncation, accettando i rischi connessi all'esecuzione del pagamento di un titolo senza previa visione dello stesso ed in stanza di compensazione (cfr. Cass. 5/6/2025, n. 15092, in motivazione);
- nella medesima prospettiva, i giudici del diritto hanno altresì ritenuto che, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura check truncation, la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, non potendo certo integrare il ricorso alla medesima un'ipotesi di esonero da responsabilità delle banche nei confronti dei terzi, tra cui il traente (cfr. Cass. 15/7/2024, n. 19392, in motivazione;
Cass. 7/11/2022, n. 32706; Cass. 20/5/2020, n. 9204, in motivazione);
- la conseguenza è che, nella specie, la banca emittente l'assegno circolare, essendosi sostanzialmente rimessa, con la scelta dell'adozione della procedura check truncation, quanto al controllo di eventuali contraffazioni o clonazioni del titolo, a quale banca negoziatrice, non può che rispondere CP_1 dell'operato di quest'ultima ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- il CTU, come già evidenziato, ha rilevato la presenza, nell'assegno in verifica, di elementi chiaramente sintomatici di clonazione, come l'opacità della carta, la consistente grammatura, lo sfondo impresso a stampa sulla carta, che non consente di distinguere il tipico disegno ad archi, i quali si apprezzano normalmente al tatto, nonché l'assenza di filigrana individuabile in trasparenza;
8 R.G. n. 2951/2021
- l'ausiliare ha concluso che il personale della banca negoziatrice ben avrebbe potuto rilevare tali elementi critici, anche senza impiego di strumentazione, in quanto riferibili all'impiego di carta più spessa dell'usuale e priva di normali accorgimenti di sicurezza, relativi ai caratteri di stampa, uso di pigmenti colorati ed effetti cangianti, caratteri a rilievo disegni ed ologrammi;
- tutto ciò fa propendere per l'affermazione della responsabilità contrattuale della banca emittente, nella prospettiva innanzi evidenziata, in solido con , CP_1 così come correttamente ritenuto dal primo giudice.
§ 6.2. Con il secondo motivo di appello incidentale si Controparte_2 duole che il primo Giudice non abbia pronunciato sulla domanda di regresso asseritamente formulata nei confronti di . CP_1
Detto motivo è del tutto privo di pregio.
Infatti, costituendosi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] aveva chiesto rigettarsi la domanda formulata dall'attrice, CP_3 deducendo, comunque, che fosse l'unica responsabile per il CP_1 pagamento dell'assegno clonato e concludendo affinché la stessa fosse condannata in via esclusiva al rimborso del titolo in favore della traente.
Ne deriva che, non avendo avanzato in via subordinata, ossia per l'ipotesi di soccombenza anche parziale nella lite, domanda di manleva nei confronti della predetta convenuta, né di regresso, il gravame in oggetto deve essere rigettato.
Ovviamente, giammai potrebbe essere esaminata nel merito la domanda di regresso, in quanto introdotta per la prima volta nel presente grado, in palese violazione del divieto sancito dall'art. 345, comma 1, c.p.c.
§ 7. Alla stregua delle considerazioni innanzi precisate, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 8. Quanto al governo delle spese del presente grado, le stesse, nel rapporto fra appellante principale ed appellante incidentale, vanno interamente compensate, stante la reciproca soccombenza derivante dal rigetto di entrambi gli appelli, mentre nel rapporto fra appellante principale e devono porsi a carico CP_1 della prima, tenuto conto della sua piena soccombenza, secondo il DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 27.500,00, pari alla somma di € 12.500,00, corrispondente al residuo dell'importo dell'assegno, e di € 15.000,00, richiesti a titolo risarcitorio), 9 R.G. n. 2951/2021 della riduzione del 50% per la fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo, e, per le altre voci, di importi prossimi alla metà fra medi e minimi.
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_1 notificato in data 21/6/2021, nei confronti di e di Controparte_1 [...]
(già , nonché sull'appello incidentale Controparte_2 Controparte_3 formulato da quest'ultima, avverso la sentenza n. 3580/2021 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15/4/2021, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
b) condanna la al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1 liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese di lite fra Parte_1 ed Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Napoli il giorno 23/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese) 10 R.G. n. 2951/2021
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2951/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3580/2021, pubblicata in data
15/4/2021, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, in virtù di procura in P.IVA_1
atti, dall'avv. Daniele Caserta (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosita Leone (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rapp.te p.t., già difesa, come da procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Gennaro Iollo (C.F. C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. 2 R.G. n. 2951/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3580/2021 pubblicata in data 15/5/2021, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società
[...]
(d'ora in poi, per brevità, ”), nei confronti Parte_1 Parte_1 del (d'ora in poi, per brevità, e di Controparte_3 Controparte_3 [...]
(d'ora in poi, per brevità, ”), volta ad ottenere la Controparte_1 CP_1 condanna delle parti convenute al pagamento della somma di € 37.500,00, pari all'importo dell'assegno circolare emesso in data 1/10/2014, su richiesta di essa istante, dal in favore della e Controparte_3 Controparte_4 negoziato presso , previa clonazione dello stesso, in favore di tale CP_1
, espletata prova per testi e CTU, così ha deciso la causa: Testimone_1
“
1. in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti di
e accerta la responsabilità delle Controparte_3 Controparte_1 stesse nella misura di 2/3 nell'indebito pagamento dell'assegno circolare di cui è causa n. 8301347867-07 e per l'effetto, dichiara tenute e condanna le predette convenute in solido tra loro e in pari misura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. condanna le convenute, in solido tra loro e in pari misura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore dell'attrice, di 2/3 delle spese di lite, che liquida, per detti 2/3, in complessivi € 3.330,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 3.300,00 per onorari), oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone definitivamente a carico solidale delle convenute le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 12.10.2018 in € 1.020,98, oltre IVA e CP se dovute come per legge”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, già Controparte_2 [...]
e , deducendo, quali motivi d'impugnazione: CP_3 CP_1
- che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto la concorrente responsabilità di essa esponente, in ragione di 1/3, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., consistita nella consegna di una copia dell'assegno circolare a persona non identificata che si era accreditata quale rappresentante della società venditrice di una partita di telefoni cellulari;
3 R.G. n. 2951/2021
- che, in particolare, come pure affermato dal primo Giudice, e CP_1 avevano utilizzato, per la negoziazione del titolo, la modalità Controparte_3 check truncation, la quale, non prevedendo l'immissione, nel sistema interbancario di regolamento degli assegni, né dell'immagine del titolo, né del nome del beneficiario, esponeva a maggiori rischi per eventuali contraffazioni;
- che, di conseguenza, essendo essa esponente estranea alla scelta di ricorrere a tale procedura più rischiosa, nessuna concorrente responsabilità poteva esserle addebitata;
- infatti, come acclarato dal CTU, l'assegno era palesemente contraffatto, nel senso che all'esame visivo e tattile gli addetti allo sportello avrebbero dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, avvedersi di tale contraffazione;
- che, inoltre, il Tribunale aveva ingiustamente rigettato la richiesta di risarcimento del lucro cessante, essendo notorio che un rivenditore di prodotti elettronici come gli iphone ha un margine di guadagno intorno al 30-40%.
§ 3. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1 ragione della sua dedotta infondatezza.
§ 4. già anch'essa costituitasi, ha non Controparte_2 Controparte_3 solo chiesto il rigetto del gravame, ma anche formulato appello incidentale, deducendo:
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di essa esponente, in solido con , atteso che nel CP_1 sistema di pagamento check truncation soltanto la banca negoziatrice può rispondere in caso di contraffazione dell'assegno pagato a soggetto non legittimato, e non anche la banca trattaria o emittente, la quale in concreto procede al pagamento alla negoziatrice senza avere la disponibilità dell'assegno;
- che il primo Giudice ha errato nel non considerare che, nella specie, non v'era stata circolazione di un titolo di credito in senso tecnico, ma di un documento clonato, il che era ostativo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 43, L.
Ass.;
- in via subordinata, che il Tribunale avrebbe dovuto operare una ripartizione di responsabilità fra la banca emittente e quella negoziatrice, come invocato da essa esponente nel giudizio di prime cure.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello principale è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 4 R.G. n. 2951/2021
§ 5.1. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo all'accertamento di un concorso di responsabilità della società , nella misura di 1/3, per aver Parte_1 consegnato una copia dell'assegno circolare ad una persona qualificatasi quale rappresentante dell'impresa fornitrice della merce, deve condividersi la decisione impugnata.
Invero, occorre in primo luogo evidenziare che l'appello non attinge in modo compiuto la motivazione della gravata sentenza relativa al comportamento negligente dell'attrice, consistente nell'aver consegnato copia dell'assegno circolare nelle mani di un soggetto di cui conosceva soltanto il prenome (“tale
”). Sul punto, la società si è limitata ad escludere ogni addebito Per_1 Parte_1 di concorrente responsabilità, allegando di aver fornito alla suindicata persona soltanto la copia e non l'originale del titolo, con ciò svolgendo una difesa che parrebbe logicamente compatibile con l'ipotesi di consegna dello stesso al soggetto legittimato, e non ad una persona sostanzialmente sconosciuta.
Inoltre, come dedotto e documentato dalla banca emittente, l'appellante ben avrebbe potuto avvedersi, sulla base di una visura camerale della società destinataria dell'ordine di fornitura di telefoni cellulari, peraltro per l'importo non irrilevante di € 37.500,00, che la stessa (società Controparte_4 operava nel settore della somministrazione al pubblico di cibi e bevande, avendo quindi un oggetto sociale del tutto diverso dalla vendita di prodotti elettronici, e peraltro risultava inattiva. E ciò anche avuto riguardo al fatto, come si evince dalle dichiarazioni rese dal teste , indicato dalla stessa attrice, che la Testimone_2 persona qualificatasi come rappresentante della citata società, in precedenza
“lavorava per un'altra ditta” (v. verb. ud. 3/7/2018).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla , la circostanza che Parte_1
l'assegno circolare in questione sia stato negoziato attraverso la procedura check truncation (sulla quale v. quanto verrà precisato più diffusamente infra, in sede di esame dell'appello incidentale di , può considerarsi idonea Controparte_2 ad escludere ogni apporto concausale della condotta imprudente della danneggiata.
Infatti, tenuto conto che il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha precisato che la contraffazione dell'assegno era grossolana, nel senso che l'accorto banchiere avrebbe potuto e dovuto rilevarne la sussistenza ad un mero esame visivo e tattile, non può che confermarsi la valutazione espressa dal Giudice di 5 R.G. n. 2951/2021 primo grado in merito al riconoscimento di una concorrente responsabilità dell'odierna appellante principale nella verificazione dell'evento dannoso.
§ 5.2. L'inconsistenza della seconda recriminazione della , indirizzata Parte_1 al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante discende dall'estrema genericità delle allegazioni difensive, ancor prima che probatorie, con riguardo al concreto profilo del pregiudizio lamentato.
Va al riguardo sottolineato che, in astratto, il lucro cessante poteva pur configurarsi, ma per come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, senza precisazione alcuna in sede di appendice scritta di trattazione ex art. 183, comma
6, c.p.c., lo stesso risulta prospettato, in realtà, come pregiudizio in re ipsa, in quanto tale giuridicamente inconfigurabile (cfr., in tema, Cass. 27/12/2023, n.
36058; Cass. 20/7/2023, n. 21586).
Va aggiunto che l'istante non ha dedotto alcuna circostanza di fatto rilevante onde attivare un giudizio di accertamento probatorio basato su parametri di equità, occorrendo precisare in proposito che la liquidazione equitativa del danno postula in ogni caso l'accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sulla parte danneggiata (cfr., fra le tante, Cass.
12/4/2023, n. 9744; Cass. 23/2/2022, n. 5956).
§ 6.1.a. Anche il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_2
è privo di pregio, sotto entrambi i profili nei quali esso si articola.
Quanto al profilo secondo cui non vi sarebbe responsabilità della banca emittente per non esservi stata circolazione del titolo, essendo lo stesso restato nella materiale disponibilità della traente, con negoziazione di un supporto cartaceo costituente una mera clonazione, va detto che, in ogni caso, avendo il CP_3 emesso, su ordine della , l'assegno circolare oggetto di causa,
[...] Parte_1 per ciò solo ha assunto, nei confronti del traente, un'obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 43, L. Ass. (v. fra le tante, Cass. 30/9/2024, n. 25888: trattasi di orientamento pacifico a partire da Cass. Sez. un. 21/5/2018, n. 12477), dovendo di conseguenza eseguire la prestazione posta a suo carico, volta al pagamento del titolo in favore del beneficiario, secondo la diligenza qualificata nell'accorto banchiere.
In forza di tale responsabilità, è chiaro che anche la banca trattaria di un assegno bancario o quella emittente un assegno circolare, può rispondere in astratto della 6 R.G. n. 2951/2021 contraffazione del titolo che si realizzi, come avvenuto nella specie, mediante clonazione totale dello stesso.
§ 6.1.b. Più complesso è lo scrutinio della critica svolta dall'appellante incidentale rispetto alla sua presunta estraneità alla vicenda strettamente connessa alla negoziazione del titolo, essendo questa avvenuta secondo la procedura cd. check truncation.
L'infondatezza del gravame anche rispetto a tale assunto emerge in base a quanto di seguito esposto:
- è necessario premettere che nella specie non trova applicazione, ratione temporis, la disciplina normativa della cd. CIT (acronimo che sta per “check image truncation”), con la scansione per immagine del titolo, in quanto l'assegno circolare è stato emesso prima dell'entrata in vigore del decreto MEF 3/10/2014,
n. 205 “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, pubblicato in GU il 6/3/2015 e del
Regolamento Banca d'Italia del 22/3/2016 pubblicato in GU il 30/4/2016 (entrato in vigore il 15/5/2016), emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. 3), D.L. n.
70/2011, convertito con modificazioni in L. n. 106/2011;
- deve, quindi, farsi riferimento alla procedura – non regolata normativamente – di cui all'accordo interbancario emanato dall'ABI in data 1/7/1993, che ha introdotto la c.d. check truncation, procedura che consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari (dell'importo sino ad € 5.000,00) ed assegni circolari (senza limiti di importo) mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati, il tutto in sostituzione della procedura di invio del documento cartaceo;
- in forza del suindicato accordo interbancario, l'assegno viene “troncato” presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità di richiederne l'importo accreditato alla banca negoziatrice, qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento;
- la procedura in oggetto si risolve per il sistema bancario in una modalità semplificata e rapida, perché consente in tempi brevi il pagamento di assegni bancari e circolari;
7 R.G. n. 2951/2021
- la stessa, tuttavia, è certamente più rischiosa perché consente che la banca negoziatrice paghi il titolo inviando alla banca trattaria o emittente soltanto un flusso di dati che non contempla l'indicazione del soggetto beneficiario;
- tanto precisato, la mera circostanza che la banca trattaria o emittente faccia ricorso, su base volontaria, alla procedura check truncation non può, di per sé, esonerare la stessa da responsabilità, essendosi assunta, a seguito della sua scelta, ogni rischio relativo alla contraffazione del titolo;
- è questa la ragione per cui la Corte regolatrice afferma al riguardo la sussistenza della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 43 L. Ass., sia della banca emittente che di quella negoziatrice, in caso di pagamento di assegno mancante della firma dell'emittente, per aver scelto la procedura di check truncation, accettando i rischi connessi all'esecuzione del pagamento di un titolo senza previa visione dello stesso ed in stanza di compensazione (cfr. Cass. 5/6/2025, n. 15092, in motivazione);
- nella medesima prospettiva, i giudici del diritto hanno altresì ritenuto che, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura check truncation, la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, non potendo certo integrare il ricorso alla medesima un'ipotesi di esonero da responsabilità delle banche nei confronti dei terzi, tra cui il traente (cfr. Cass. 15/7/2024, n. 19392, in motivazione;
Cass. 7/11/2022, n. 32706; Cass. 20/5/2020, n. 9204, in motivazione);
- la conseguenza è che, nella specie, la banca emittente l'assegno circolare, essendosi sostanzialmente rimessa, con la scelta dell'adozione della procedura check truncation, quanto al controllo di eventuali contraffazioni o clonazioni del titolo, a quale banca negoziatrice, non può che rispondere CP_1 dell'operato di quest'ultima ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- il CTU, come già evidenziato, ha rilevato la presenza, nell'assegno in verifica, di elementi chiaramente sintomatici di clonazione, come l'opacità della carta, la consistente grammatura, lo sfondo impresso a stampa sulla carta, che non consente di distinguere il tipico disegno ad archi, i quali si apprezzano normalmente al tatto, nonché l'assenza di filigrana individuabile in trasparenza;
8 R.G. n. 2951/2021
- l'ausiliare ha concluso che il personale della banca negoziatrice ben avrebbe potuto rilevare tali elementi critici, anche senza impiego di strumentazione, in quanto riferibili all'impiego di carta più spessa dell'usuale e priva di normali accorgimenti di sicurezza, relativi ai caratteri di stampa, uso di pigmenti colorati ed effetti cangianti, caratteri a rilievo disegni ed ologrammi;
- tutto ciò fa propendere per l'affermazione della responsabilità contrattuale della banca emittente, nella prospettiva innanzi evidenziata, in solido con , CP_1 così come correttamente ritenuto dal primo giudice.
§ 6.2. Con il secondo motivo di appello incidentale si Controparte_2 duole che il primo Giudice non abbia pronunciato sulla domanda di regresso asseritamente formulata nei confronti di . CP_1
Detto motivo è del tutto privo di pregio.
Infatti, costituendosi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] aveva chiesto rigettarsi la domanda formulata dall'attrice, CP_3 deducendo, comunque, che fosse l'unica responsabile per il CP_1 pagamento dell'assegno clonato e concludendo affinché la stessa fosse condannata in via esclusiva al rimborso del titolo in favore della traente.
Ne deriva che, non avendo avanzato in via subordinata, ossia per l'ipotesi di soccombenza anche parziale nella lite, domanda di manleva nei confronti della predetta convenuta, né di regresso, il gravame in oggetto deve essere rigettato.
Ovviamente, giammai potrebbe essere esaminata nel merito la domanda di regresso, in quanto introdotta per la prima volta nel presente grado, in palese violazione del divieto sancito dall'art. 345, comma 1, c.p.c.
§ 7. Alla stregua delle considerazioni innanzi precisate, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
§ 8. Quanto al governo delle spese del presente grado, le stesse, nel rapporto fra appellante principale ed appellante incidentale, vanno interamente compensate, stante la reciproca soccombenza derivante dal rigetto di entrambi gli appelli, mentre nel rapporto fra appellante principale e devono porsi a carico CP_1 della prima, tenuto conto della sua piena soccombenza, secondo il DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal disputatum (€ 27.500,00, pari alla somma di € 12.500,00, corrispondente al residuo dell'importo dell'assegno, e di € 15.000,00, richiesti a titolo risarcitorio), 9 R.G. n. 2951/2021 della riduzione del 50% per la fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo, e, per le altre voci, di importi prossimi alla metà fra medi e minimi.
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_1 notificato in data 21/6/2021, nei confronti di e di Controparte_1 [...]
(già , nonché sull'appello incidentale Controparte_2 Controparte_3 formulato da quest'ultima, avverso la sentenza n. 3580/2021 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15/4/2021, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
b) condanna la al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1 liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese di lite fra Parte_1 ed Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Napoli il giorno 23/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese) 10 R.G. n. 2951/2021
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.