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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 28 novembre 2024,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 1382/2021 R.G. e vertente
TRA
, , , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
nato il [...] e deceduto il 27.01.2022, rappresentati e difesi dall' avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliati in San Gennaro Vesuviano (NA) in via Campioni nr. 34
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Napoli a via Armando Diaz Controparte_1
n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del p.t., domiciliato ex lege in Napoli a Controparte_2 CP_3
via Armando Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento dello status di vittima del dovere con conseguente diritto a percepire i benefici di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato il proprio servizio quale militare, in forza all'Esercito Italiano, in diverse operazioni all'estero che hanno visto il coinvolgimento di contingenti nazionali. In particolare, ha dedotto che dal mese di gennaio al giugno 1996 ha partecipato alla missione di pace internazionale in Bosnia, durante la quale ha alloggiato presso la Caserma “Tito Barrack” di Sarajevo;
in questo teatro operativo, il ricorrente ha svolto l'attività di conduttore di automezzi e di ambulanziere, ruolo che lo ha portato a transitare in diversi luoghi della regione, tra cui anche quelli che sono stati oggetti di bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito (in particolare e Per_2 _3
); che le condizioni logistiche ed igieniche nelle quali si trovava ad operare, insieme ai suoi Per_4
commilitoni, erano assolutamente precarie, in quanto i servizi igienici erano disagiati, la pavimentazione logora e divelta, gli infissi arrangiati, in un contesto alloggiativo non adeguato a proteggere i militari dalle siderali temperature balcaniche;
l'acqua del posto veniva utilizzata sia per esigenze igieniche che per detergere e cuocere gli alimenti;
il pane veniva prodotto utilizzando prodotti reperiti in loco;
per lo svolgimento delle attività cui era deputato, al ricorrente non sarebbero mai state fornite idonee misure di protezione, neanche per la pulizia delle armi in dotazione, per cui veniva usato un prodotto a base di benzene.
Il ricorrente ha poi dedotto di aver prestato servizio, nelle stesse condizioni e negli stessi luoghi, nella seconda missione di pace in Bosnia, dal settembre 1997 al luglio 1998. Ha, poi, dedotto di aver partecipato, dal mese di ottobre 1999 al mese di febbraio 2000, alla missione di pace in Kosovo, stazionando presso la base militare sita in Peć; che anche in questa occasione, lo svolgimento delle attività di “conduttore automezzi” e ambulanziere, lo ha portato a spostarsi in diverse località oggetto di bombardamenti con ordigni all'uranio impoverito, in particolare , Per_5 Per_6 Per_7
; che lo stato dei luoghi in cui alloggiava e le condizioni igienico sanitarie in cui operava Per_8
non erano dissimili da quelle nelle quali si era trovato nelle precedenti missioni;
che dal mese di gennaio al giugno 2001 è ritornato presso la base di Peć, nell'ambito della missione di pace in Kosovo, svolgendo, in questo contesto, caratterizzato dalle precedentemente descritte condizioni sanitarie, la funzione di “conduttore squadra di disinfestazione”, a causa della quale si è trovato a contatto con sostanze chimiche e pesticidi;
che, prima di essere impiegato in ciascuna delle anzidette missioni estere, veniva sottoposto a diverse somministrazioni vaccinali, nell'arco di brevissimi periodi, in spregio alle previsioni di legge, secondo cui le somministrazioni non solo devono essere effettuate almeno sei mesi prima dell'impiego del militare, ma devono anche tener conto della situazione immunologica del soggetto, che non è stata mai presa in considerazione;
che ha preso parte ad esercitazioni in territorio nazionale presso il Poligono di Capo Teulada per ben due volte, da ottobre
2005 per 40 giorni e nel mese di maggio 2008 per ulteriori 40 giorni, con mansioni di conduttore all'interno della base. Ha dedotto, infine, che, in data 23.08.2016, gli venivano diagnosticate le patologie “Malattia di motoneuroni, (SLA) sclerosi laterale amiotrofica” e una “Spondilodisco artrosi cervicale”; che, a causa dell'insorgere di tali infermità, inoltrava, in data 17.11.2016, apposita domanda al fine di vedersi riconosciuta la causa di servizio e, di conseguenza, equo indennizzo nonché tutti i benefici previsti, in tali casi, dalla legge;
che a tale domanda faceva seguito il decreto n. 2376 emesso dal in data 21.10.2019, con cui veniva riconosciuta la Controparte_1 dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Spondilodisco artrosi cervicale”; che in data
10.01.2020, invece, gli veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” e, con la medesima comunicazione egli veniva reso edotto che, mediante il Decreto Dirigenziale n. 2376 datato 21.10.2019, il
[...]
aveva ritenuto l'ulteriore patologia, e cioè la “Malattia di motoneuroni, (SLA) sclerosi CP_1 laterale amiotrofica”, come non dipendente da causa di servizio, richiamando un parere espresso dal
Comitato di Verifica, mai notificato.
Su tali premesse chiedeva la disapplicazione di tale decreto e, per l'effetto, il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, in ragione della dipendenza della “Malattia di motoneuroni,
(SLA) sclerosi laterale amiotrofica” dalle condizioni ambientali e operative in cui ha svolto la sua attività di servizio, nonché il riconoscimento di tutti i benefici non concessigli e di tutte le provvidenze assistenziali, con condanna del resistente alla liquidazione della speciale elargizione in CP_1
ragione di euro 2000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata in misura del 100%; la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo di euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge n. 350/2003, nonchè di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistiche previste dalla legge n. 206/2004, spese vinte, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio il e il , con Controparte_1 Controparte_2
memoria ritualmente depositata il 26.02.2022, nella quale preliminarmente eccepivano il difetto di
Contr legittimazione passiva del essendo il controverso parere del CVCS un atto puramente endoprocedimentale, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo stati negati, dall'organo tecnico, gli speciali benefici di legge in considerazione dell'assenza del nesso causale tra il servizio svolto dal militare e l'anzidetta patologia, la cui insorgenza non poteva in nessun caso rinvenirsi nelle condizioni ambientali e operative nelle quali il ricorrente aveva svolto la sua attività per le ragioni diffusamente dedotte nella memoria difensiva. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Occorre muovere dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2001, n. 266 invocate da parte ricorrente, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.>>. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466,
L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ( cfr. Cass., sent. n. 28696/2020).
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n.
13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 564, della I. n. 266 del
2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", le SU hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I.
266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse SU, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
Del resto proprio in tema di missioni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni”.( Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020).
Va, poi, osservato che, in ragione delle cause affermate del decesso e della qualità di Ufficiale delle
Forze Armate del de cuius, la normativa di cui si deduce la violazione risulta quella di settore, costituita dagli artt. 1878 e ss. d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) nonché dagli artt. 1078 e 1079 del t.u. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246); è evidente l'intento del legislatore di settore di istituire un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n. 90 del 2010, al Capo II, nel titolo si rivolge ai < Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative>, nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); coerentemente, il successivo art. 1078, dispone che < Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove,
a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico
(As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato>; ancora, l'art. 1079, dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma 1, prevede
< Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone < […] I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b) […]>; il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito la causa ovvero la concausa efficiente delle menomazioni . Tale disposizione viene interpretata dalla Suprema Corte nel senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della patologia contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria.
Orbene, questo Giudice osserva come, anche volendo seguire il ragionamento della giurisprudenza ora richiamata, nel caso in esame non può sottacersi che il resistente, da un lato ha allegato CP_1
l'esistenza di fattori esogeni extralavorativi che, sul piano medico legale, spiegherebbero l'etiopatogenesi della malattia dalla quel è stato affetto il de cuius, dall'altro ha contestato l'effettiva esposizione del ricorrente all'uranio impoverito. Secondo il resistente, infatti, sul piano CP_1
medico legale, allo stato attuale, le ipotesi più accreditate per spiegare la degenerazione dei neuroni sono tre: un danno di tipo eccitotossico, ovvero tossicità neuronale dovuta all'esposizione ad alte concentrazioni di acido glutammico, un danno di tipo ossidativo, ovvero derivante dalla formazione di radicali liberi in eccesso e un danno dovuto all'accumulo di proteine alterate che il neurone non è in grado di eliminare efficacemente. Tra i diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo della malattia vi sono poi l'esposizione a metalli, attività fisica, sport, traumi, fumo e alcool, senza poter tralasciare l'accertata predisposizione genetica;
che dai rapporti informativi stilati dai comandanti che hanno impiegato il militare emerge che il Sig. ha svolto sempre l'incarico di conduttore Parte_2 di automezzi, né mai ha assunto l'incarico di disinfettatore essendo solo il soggetto abilitato a condurre i veicoli a supporto dell'attività da svolgere in ambito sanitario, che attraversavano strade asfaltate, rimanendo solo un'eccezionalità la conduzione di mezzi su strade sterrate;
che, con riferimento al servizio in Kossovo il militare aveva sempre prestato servizio a PEC, cittadina non oggetto di bombardamenti come da cartina allegata (all.9), per cui era da escludere ogni possibilità di irradiazione da uranio impoverito;
nè sul foglio matricolare emergeva che il militare avesse svolto servizio a Capo Teulada, poligono dove peraltro non si era fatto mai uso di armi non convenzionali ad uranio impoverito, come precisato dalla Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sull'UI, approvata nella seduta del 9 maggio 2013, nella quale era stato escluso che fossero stati utilizzati presso poligoni di tiro insediati sul territorio italiano armamenti con uranio impoverito
(pag.31-32); aveva poi dedotto che effetti deterministici dell'esposizione ad uranio impoverito si verificano solo al di sopra di determinate soglie di radiazioni, le quali tendenzialmente si realizzano in veri e propri scenari di combattimento, nell'immediatezza degli stessi o in caso di ferita con proiettili contenenti tale sostanza” ; che i vaccini non sono mai stati indicati in letteratura medica quale causa o fattore di rischio per l'insorgenza della SLA;
che, sul piano dei metalli pesanti, diversi studi condotti in territorio nazionale e internazionale evidenziano come il ritrovamento di corpi estranei e nanoparticelle con elementi metallici è frequente anche tra la popolazione generale, data la diffusione ubiquitaria nel mondo di tali elementi;
che tra i possibili fattori della patologia vi sono alcuni metalli pesanti come il mercurio, il cadmio e il piombo, ma la relazione della dott.ssa Per_9
allegata alla produzione di parte ricorrente, evidenzia un eccesso di alluminio, titanio e molibdeno che non rientrano tra quegli elementi chimici selezionati quale possibile causa della SLA.
Rispetto a tali contestazioni specifiche ordine alla effettiva esposizione all'uranio impoverito e alla sussistenza del nesso causale, era comunque necessario disporre una consulenza tecnica che, da un lato, verificasse la esistenza e la entità di esposizione ad uranio impoverito e, dall'altro lato, a fronte di una patologia neurologica di origine multifattoriale, prendesse posizione sulla sua derivazione causale / concausale in modo efficiente e determinante, dalla medesima esposizione. Del resto, è la stessa giurisprudenza ora citata ad affermare che l'indennità spetti a chi ha dimostrato che la patologia sia stata contratta verosimilmente a causa di “particolari condizioni ambientali ed operative”, fra le quali nel caso in esame il ricorso indicava appunto l'uranio impoverito, mentre l'esposizione a tale sostanza tossica, ed il collegamento con la patologia, non si possono presumere in termini assoluti per la mera partecipazione a missioni. Al contrario, è necessario un accertamento tecnico che verifichi in concreto, oltre alla presenza di uranio impoverito nei luoghi ove si era svolto il servizio, anche: 1) la effettiva esposizione del singolo a tale sostanza, e la relativa intensità (considerando la durata delle missioni, oltre che il contenuto concreto dei compiti svolti e la tipologia degli ambienti frequentati)
2) il collegamento causale / concausale efficiente e determinante, fra tale condizione concreta e la patologia del medesimo dipendente (considerando la eventuale presenza di nanoparticelle in tessuti della persona malata, il tipo e la stadiazione della patologia tumorale, con ogni caratteristica connessa al momento della diagnosi ed alla sua evoluzione precedente e successiva). Per quanto riguarda il nesso causale - che nel presente giudizio rappresenta il punto critico finale per l'accoglimento della domanda - si può discutere esclusivamente del relativo criterio di giudizio. In proposito, secondo il
Giudicante, deve applicarsi il generale principio del “più probabile che non” adottato dalla giurisprudenza civile anche in materia di indennizzi posti per legge a carico di soggetti pubblici, predeterminati sia nel loro importo sia nella individuazione dei legittimati a richiederli. Si tratta infatti del medesimo criterio che la giurisprudenza di legittimità adotta anche in materie analoghe a quella in esame, che riguardano tutte prestazioni di tipo assistenziale – solidaristico, fra cui: - in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 richiede il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il danno alla salute da valutare secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica), Cass. n. 2474/2021 - in tema di indennizzo per menomazioni da assunzione del farmaco talidomide ai sensi della L. n. 244/2007,
Cass. n. 4602/2021.
Al riguardo, il Ctu nominato nel presente giudizio dott. ha affermato: ……..” Persona_10
Successivamente al dispiegamento di forze militari italiane in Bosnia e Kosovo, furono portati a conoscenza delle autorità competenti e dell'opinione pubblica diversi casi di patologie tumorali fra soldati impegnati in missioni di pace in quelle aree.
Poiché fu subito ipotizzata l'eventuale associazione fra queste patologie e le attività svolte in territori potenzialmente contaminati da uranio impoverito, nel dicembre del 2000 l'allora Ministro della Difesa costituì una Commissione
d'inchiesta per valutare gli aspetti medici e scientifici delle patologie tumorali apparse fra i soldati italiani impiegati in missioni di pace in Bosnia e Kosovo. Compito della stessa Commissione era anche quello di verificare l'esistenza, o meno, di un'associazione fra queste patologie e l'utilizzo d'armi a uranio impoverito nei Balcani.
Nel tempo sono seguite ulteriori Commissioni Parlamentari d'inchiesta, chiamate a chiarire e motivare il possibile nesso causale tra le malattie documentate nei militari inviati nei teatri di guerra, quali Iraq, Libano, Somalia, Bosnia e Kosovo
e fattori ipotizzati cancerogeni, cui tali malattie venivano ricondotte.
Con la deliberazione del 30 giugno 2015 la Camera dei deputati istituì la Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Le relazioni conclusive delle Commissioni parlamentari di inchiesta sull'uranio impoverito che si sono succedute nelle varie Legislature hanno attestato una sostanziale continuità di valutazioni e di contenuti, convergendo sull'assunto che le conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza il ruolo causale di tutti i fattori di rischio presi in esame (tra cui l'esposizione all'uranio impoverito) rispetto agli effetti denunciati, ma, al tempo stesso, non consentono di escludere che una concomitante ed interagente azione dei fattori potenzialmente nocivi potesse essere alla base delle patologie e dei decessi osservati. In particolare, la cosiddetta “Commissione Mandelli” ha rilevato un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin nella popolazione militare impiegata nei Balcani.
Misure di contaminazione ambientale nelle aree interessate dalle esplosioni di proiettili al DU sono state compiute dallo
United Nations Environment Programme (UNEP) e anche dal Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM) italiano nel 1999 nei Balcani. Altri controlli sono stati fatti dall'UNEP in Kosovo nel 2001, in Serbia-
Montenegro nel 2002, in Bosnia-Erzegovina, in Iraq nel 2003 e in Afghanistan e Libano nel 2006. Tutte le campagne di monitoraggio hanno riscontrato livelli di contaminazione molto bassi e conseguenti rischi radiologici poco significativi, escludendo la possibilità di esposizioni acute per militari e civili presenti in quelle zone.
Sull'argomento, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il , ha promosso diverse Controparte_5 attività finalizzate allo studio e a una più ampia conoscenza dei possibili rischi per la salute per coloro i quali sono stati impiegati in luoghi contaminati da uranio impoverito.
Nel 2004 l'ISS partecipò al progetto SIGNUM (Studio di Impatto Genotossico Nelle Unità Militari), finalizzato ad allargare il campo delle ricerche per meglio identificare i possibili fattori di rischio presenti in aree operative, attraverso
la valutazione della presenza di esposizione a DU (o altri elementi genotossici noti) e del rischio di tumore in base alla variazione della frequenza dei marcatori studiati.
Il progetto SIGNUM è stato condotto sulla popolazione militare impegnata nell'operazione “Antica Babilonia” in Iraq.
Gli individui arruolati nello studio sono stati circa 1.000, su un contingente globale di circa 3.000 militari dispiegati. Lo
studio ha comportato il dosaggio diretto di xenoelementi potenzialmente tossici (uranio e suoi isotopi, arsenico, cadmio, molibdeno, nichel, piombo, vanadio, tungsteno e zirconio), svolto dall'Istituto Superiore di Sanità, e l'esplorazione, per il tramite di biomarkers su campioni biologici, di possibili impatti sul patrimonio genetico di ogni individuo. Il dosaggio di uranio e xenoelementi in tali militari ha evidenziato una significativa riduzione della loro concentrazione nei campioni
raccolti al termine della missione, rispetto a quelli raccolti prima della partenza, portando a sostenere che le sostanze cui viene ricondotta l'etiopatogenesi di talune malattie neoplastiche non rappresentino un fattore di rischio per la loro insorgenza.
Il Rapporto ISTISAN 11/16 contiene una interessante rassegna della letteratura scientifica sul monitoraggio biologico
di militari e civili impiegati in aree in cui siano stati utilizzati proiettili a uranio impoverito. In particolare, la rassegna si riferisce a studi effettuati su campioni biologici (urina e sangue) provenienti da personale militare e civile potenzialmente esposto sia per l'inalazione e/o l'ingestione di polveri contenenti uranio impoverito, sia per la presenza nel corpo di schegge o frammenti in lega di uranio impoverito. Il Rapporto dell'ISS esclude la correlazione causale tra le patologie riscontrate nei militari e civili e la contaminazione interna con questo inquinante.
Lo studio di MeDiarmid pubblicato nel 2017 ha presentato i risultati di un prolungato periodo di monitoraggio di veterani americani vittime di fuoco amico e portatori per questo nel proprio corpo di frammenti di uranio impoverito. Nei militari inclusi nello studio è stata documentata la persistente mobilizzazione di uranio dai frammenti presenti nel loro organismo
sulla base delle concentrazioni elevate di uranio nelle urine, mentre i soggetti che hanno avuto una esposizione solo inalatoria hanno mostrato concentrazioni di uranio nelle urine più basse ed una firma isotopica naturale. In tale report non è stato documentato alcun effetto sullo stato di salute correlato all'uranio impoverito negli organi target noti per tossicità da uranio.
Negli ultimi anni l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), anche grazie alla collaborazione con il , ha Controparte_5 promosso diverse attività finalizzate allo studio e a una più ampia conoscenza dei possibili rischi per la salute di coloro che siano stati impiegati in luoghi contaminati da uranio impoverito (DU, Depleted Uranium). In particolare, alcuni studi miravano a comprendere le cause dei numerosi casi di cancro riscontrati nei militari italiani impiegati in missioni di pace in luoghi in cui erano state utilizzate armi all'uranio impoverito.
Ancora oggi, sulla base delle attuali conoscenze, non è possibile dimostrare una correlazione causale tra le patologie riscontrate nei militari e civili e la contaminazione interna con questo La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva e uniformemente fatale
caratterizzata da sintomi e segni di degenerazione del I e II motoneurone, comportanti astenia e atrofia progressiva dei muscoli degli arti, toracici e addominali e ad innervazione bulbare. Nella SLA, meno frequentemente, possono essere coinvolte anche le funzioni sfinteriali, oculomotorie e cognitive.
In letteratura viene riportata un'incidenza variabile secondo l'area geografica: 0,43 nuovi casi/100000/ anno nell'Asia meridionale a 2,35 nuovi casi/anno/100000 nell'Europa occidentale. La prevalenza è di circa 6-8 casi per 100000 abitanti. L'incidenza aumenta con l'età fino ad avere un picco tra i 65-75 anni di età.
L'exitus avviene in media tra i 2 e i 4 anni dall'inizio dei sintomi;
nel 5-10% dei casi è segnalato un decorso della durata di 10 anni o più. L'esordio dei sintomi avviene in media tra i 58 e i 63 anni nei casi sporadici di SLA e tra i 43 e i 52 anni nei casi familiari di SLA (circa il 5-10% dei casi totali).
La SLA rientra nel gruppo delle patologie rare (affetti meno di 5 soggetti su 10.000 residenti) secondo la legislazione europea (Regulation (EC) No 847/2000 of April 27,2000.
Esistono alcune varianti della SLA rappresentate da:
- Sclerosi Laterale Primaria: caratterizzata da un interessamento del I motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza superiore ai 10 anni;
- Atrofia Muscolare Progressiva: caratterizzata da un interessamento del II motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza superiore ai 5 anni;
- Paralisi Bulbare Progressiva (fattispecie in esame): caratterizzata dalla paralisi rapidamente progressiva dei muscoli masticatori, del faringe e della lingua con conseguente disfagia, disartria, disfonia e difficoltà della masticazione.
La etiopatogenesi della SLA non è chiara. Al riguardo sono state formulate diverse ipotesi:
- eccitotossica: eccesso di trasmissione eccitatoria glutammatergica mediata da ridotto funzionamento dei meccanismi
di clerance neurotrasmettitoriale sinaptica responsabile di un aumento di uptake di Calcio con effetti tossici;
- danno ossidativo: questa ipotesi è basata in parte sull'osservazione che nel 20% dei casi di tipo familiare è stata trovata una mutazione del gene OD (superossidodismutasi) che codifica per un enzima antiossidante.
- fattori genetici: sono state identificate diversi geni implicati nella etiopatogenesi della SLA che sono raggruppabili nelle
seguenti categorie:
a) Geni che alterano la proteostasi e il controllo di qualità delle proteine;
b) Geni che alterano la stabilità, la funzione e il metabolismo dell'RNA;
c) Geni che disturbano la dinamica del citoscheletro nell'assone e nel terminale del motoneurone.
I geni che risultano mutati più di frequente sono:
• C9orf 72 che sembra essere il gene più frequentemente mutato in Europa e negli Stati Uniti ed è associato anche a una percentuale (25%) di casi di Demenza fronto-temporale; il difetto si trasmette con modalità autosomica dominante;
• OD è il secondo gene implicato per ordine di frequenza, l'enzima codificato ha un'importante funzione antiossidante nel citoplasma;
• AR codifica la sintesi di una proteina che regola la trascrizione, il trasporto e la stabilità dell'mRNA la cui alterazione determina la presenza di inclusioni citoplasmatiche anomale;
• FUS che codifica la sintesi di una nucleo proteina che regola l'espressione genica dell'mRNA quali complessivamente rendono ragione del 70% delle forme familiari e del 10% delle forme sporadiche.
Sono stati anche ipotizzati meccanismi di tipo autoimmune, infettivo e tossico con una molteplicità di meccanismi patogenetici ipotizzati che potrebbe rendere ragione delle difficoltà nell'individuare strategie terapeutiche. Dopo decenni di studi, l'eziologia della SLA rimane un enigma, sebbene siano stati fatti alcuni progressi per quanto riguarda l'identificazione delle mutazioni genetiche. I fattori di rischio ambientale, come metalli pesanti, pesticidi, solventi chimici e altri, sono stati esplorati come agenti causali con risultati intriganti ma talvolta incoerenti2. È il caso dei due articoli citati nella certificazione neurologica della Prof. nella sua relazione Persona_11 neurologica del 26/10/2016 in atti, i quali pongono l'attenzione esclusivamente sull'uranio ma non su altri metalli pesanti. Difatti, nell'articolo intitolato “The neurotoxicology of uranium” non vi è alcun accenno alla SLA e si afferma comunque che sono quindi necessarie ulteriori indagini per provare la neurotossicità dell'uranio. Il secondo articolo citato dalla mentovata Prof. (Chronic uranium contamination alters spinal motor neuron integrity via modulation of
SMN1 expression and microglia recruitment) è uno studio sperimentale effettuato su ratti dalle conclusioni necessitanti
di ulteriori approfondimenti.
Sono stati fatti importanti progressi nella comprensione delle cause genetiche della SLA, mentre il contributo dei fattori ambientali è stato più difficile da valutare e gli studi su larga scala non hanno ancora rivelato un fattore di rischio ambientale replicabile e definitivo.
Studi scientifici hanno evidenziato segni neuropatologici di malattie neurodegenerative quali la SLA nei bambini che vivono in contesti urbani esposti a particolato fine (PM2.5), combustione e attrito ultrafine PM (UFPM) provenienti dall'inquinamento del traffico veicolare e nanoparticelle industriali (NP)………..”.
Dunque, secondo il CTU, mentre importanti progressi sono stati compiuti nella ricerca scientifica circa le cause genetiche della SLA, altrettanto non può dirsi circa i fattori ambientali, ed, in particolare, circa la neurotossicità dell'uranio impoverito, per il quale studi su larga scala non hanno ancora dimostrato che tale patologia neurologica possa essere riconducibile all'esposizione all'uranio impoverito ovvero ai suoi effetti chimici. Del resto, come anche affermato dal CTu nella relazione peritale, il CTP non ha indicato alcuna letteratura scientifica a sostegno della dimostrazione causale o concausale tra la patologia dalla quale era affetto il de cuius e l'esposizione all'uranio impoverito.
Circa, poi, l'indagine di laboratorio effettuata dal de cuius presso il dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università di Torino, al di là delle perplessità evidenziate dal
CTu circa i limiti delle metodiche di riferimento per la determinazione degli elementi chimici in matrici biologiche umane, lo steso evidenzia il dato inerente i tempi di emivita di alcuni biomarcatori riportato nei rapporti Istisan 10/22. In particolare, il CTU ha evidenziato come I risultati analitici riportati nel referto analitico del 23/11/2020 evidenziano un aumento dei valori di alluminio (Al) pari a 272 microgrammi/L contro il valore di riferimento per i metalli nel sangue pari a 5,93-33.3 riportato nel rapporto ISS Istisan 10/22. Tenuto conto che l'emivita dell'alluminio nel siero è pari a 42 giorni, appare del tutto evidente che l'introduzione del metallo in questione nell'organismo del periziato è riferibile ad una esposizione cronica occorsa tra il 2018 ed il 2019, ovvero in epoca ben lontana dagli eventi lavorativi per cui è causa conclusi nel 2001. Analogamente, i valori di cromo (Cr) evidenziati nei predetti risultati analitici (7.96 microgrammi/L contro il valore di riferimento pari a 0,12-1,07 riportato nel rapporto ISS Istisan 10/22) sono compatibili con una esposizione recente a fonti inquinanti ambientali, atteso che
l'emivita del cromo nel sangue è pari a 25-35 giorni.
Ad ogni modo, gli elementi chimici enunciati nel prefato referto analitico sono sostanze rinvenibili anche nei territori nazionali e, in particolar modo, nella Regione Campania per le seguenti motivazioni. Negli ultimi tre decenni, vaste aree delle province di Napoli e Caserta della regione Campania, adibite ad attività agricole
e di allevamento, sono state ampiamente contaminate dal diffuso seppellimento, dallo scarico a cielo aperto e dall'incenerimento di rifiuti industriali tossici e pericolosi. Gli effetti negativi delle discariche abusive sono stati aggravati dalle periodiche crisi dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, gestiti direttamente dal governo italiano dal
1994 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (Martuzzi et al., 2009). Fino al 2001, anno in cui è stata
approvata dal Parlamento italiano la legge n. 93 (Disposizioni in campo ambientale, 2001), non esisteva una legislazione efficace contro il traffico illecito di rifiuti, considerato un reato minore. Lo smaltimento illecito dei rifiuti è stato trasformato in un fiorente business dalla criminalità organizzata operante nella zona e negli anni 2001-2013 sono state condotte 33 inchieste giudiziarie, sono state rinviate a giudizio 448 persone e 116 aziende e sono state incarcerate 311
persone per traffico illecito di rifiuti7. Nelle province di Napoli e Caserta sono state ufficialmente segnalate circa 6000 discariche, di cui il 60% abusive. ………….”.
Ne consegue che il semplice rinvenimento nel circolo ematico di particelle inorganiche di origine esogena, ancorchè classificabili come composti metallici, rende meramente possibile la correlazione con l'attività svolta dall'ex militare ei luoghi di missione al pari della possibilità che le nanoparticelle provengano da contest ambientali italiani in cui l'istante ha vissuto”.
Non va poi sottaciuto che, come dedotto dal resistente e non contestato, è pur vero che tra CP_1
i possibili fattori della patologia vi sono alcuni metalli pesanti come il mercurio, il cadmio e il piombo, ma la relazione della dott.ssa allegata alla produzione di parte ricorrente, evidenzia un eccesso Per_9
di alluminio, titanio e molibdeno che non rientrano tra quegli elementi chimici selezionati quale possibile causa della SLA.
Alla luce di tali considerazioni, il CTU, ha concluso nel senso che “Il Sig. Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 27/01/2022, era affetto da sclerosi laterale amiotrofica. La predetta malattia non è riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, così come risultanti e descritte in atti ovvero a fattori di rischio, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico legale”.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che non sia stata provata la presenza di rischio tipizzato
- nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, mentre il CTU ha confermato l'esistenza di verosimili fattori esogeni extralavorativi che avrebbero determinato l'insorgere della patologia, confermando sostanzialmente quanto dedotto dal nella memoria difensiva. Per tali ragioni, la domanda non può che essere CP_6
respinta.
Quanto alle spese, la complessità, delicatezza e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, giustifica la loro integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 28 novembre 2024,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 1382/2021 R.G. e vertente
TRA
, , , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
nato il [...] e deceduto il 27.01.2022, rappresentati e difesi dall' avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliati in San Gennaro Vesuviano (NA) in via Campioni nr. 34
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Napoli a via Armando Diaz Controparte_1
n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del p.t., domiciliato ex lege in Napoli a Controparte_2 CP_3
via Armando Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTE Oggetto: riconoscimento dello status di vittima del dovere con conseguente diritto a percepire i benefici di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato il proprio servizio quale militare, in forza all'Esercito Italiano, in diverse operazioni all'estero che hanno visto il coinvolgimento di contingenti nazionali. In particolare, ha dedotto che dal mese di gennaio al giugno 1996 ha partecipato alla missione di pace internazionale in Bosnia, durante la quale ha alloggiato presso la Caserma “Tito Barrack” di Sarajevo;
in questo teatro operativo, il ricorrente ha svolto l'attività di conduttore di automezzi e di ambulanziere, ruolo che lo ha portato a transitare in diversi luoghi della regione, tra cui anche quelli che sono stati oggetti di bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito (in particolare e Per_2 _3
); che le condizioni logistiche ed igieniche nelle quali si trovava ad operare, insieme ai suoi Per_4
commilitoni, erano assolutamente precarie, in quanto i servizi igienici erano disagiati, la pavimentazione logora e divelta, gli infissi arrangiati, in un contesto alloggiativo non adeguato a proteggere i militari dalle siderali temperature balcaniche;
l'acqua del posto veniva utilizzata sia per esigenze igieniche che per detergere e cuocere gli alimenti;
il pane veniva prodotto utilizzando prodotti reperiti in loco;
per lo svolgimento delle attività cui era deputato, al ricorrente non sarebbero mai state fornite idonee misure di protezione, neanche per la pulizia delle armi in dotazione, per cui veniva usato un prodotto a base di benzene.
Il ricorrente ha poi dedotto di aver prestato servizio, nelle stesse condizioni e negli stessi luoghi, nella seconda missione di pace in Bosnia, dal settembre 1997 al luglio 1998. Ha, poi, dedotto di aver partecipato, dal mese di ottobre 1999 al mese di febbraio 2000, alla missione di pace in Kosovo, stazionando presso la base militare sita in Peć; che anche in questa occasione, lo svolgimento delle attività di “conduttore automezzi” e ambulanziere, lo ha portato a spostarsi in diverse località oggetto di bombardamenti con ordigni all'uranio impoverito, in particolare , Per_5 Per_6 Per_7
; che lo stato dei luoghi in cui alloggiava e le condizioni igienico sanitarie in cui operava Per_8
non erano dissimili da quelle nelle quali si era trovato nelle precedenti missioni;
che dal mese di gennaio al giugno 2001 è ritornato presso la base di Peć, nell'ambito della missione di pace in Kosovo, svolgendo, in questo contesto, caratterizzato dalle precedentemente descritte condizioni sanitarie, la funzione di “conduttore squadra di disinfestazione”, a causa della quale si è trovato a contatto con sostanze chimiche e pesticidi;
che, prima di essere impiegato in ciascuna delle anzidette missioni estere, veniva sottoposto a diverse somministrazioni vaccinali, nell'arco di brevissimi periodi, in spregio alle previsioni di legge, secondo cui le somministrazioni non solo devono essere effettuate almeno sei mesi prima dell'impiego del militare, ma devono anche tener conto della situazione immunologica del soggetto, che non è stata mai presa in considerazione;
che ha preso parte ad esercitazioni in territorio nazionale presso il Poligono di Capo Teulada per ben due volte, da ottobre
2005 per 40 giorni e nel mese di maggio 2008 per ulteriori 40 giorni, con mansioni di conduttore all'interno della base. Ha dedotto, infine, che, in data 23.08.2016, gli venivano diagnosticate le patologie “Malattia di motoneuroni, (SLA) sclerosi laterale amiotrofica” e una “Spondilodisco artrosi cervicale”; che, a causa dell'insorgere di tali infermità, inoltrava, in data 17.11.2016, apposita domanda al fine di vedersi riconosciuta la causa di servizio e, di conseguenza, equo indennizzo nonché tutti i benefici previsti, in tali casi, dalla legge;
che a tale domanda faceva seguito il decreto n. 2376 emesso dal in data 21.10.2019, con cui veniva riconosciuta la Controparte_1 dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Spondilodisco artrosi cervicale”; che in data
10.01.2020, invece, gli veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” e, con la medesima comunicazione egli veniva reso edotto che, mediante il Decreto Dirigenziale n. 2376 datato 21.10.2019, il
[...]
aveva ritenuto l'ulteriore patologia, e cioè la “Malattia di motoneuroni, (SLA) sclerosi CP_1 laterale amiotrofica”, come non dipendente da causa di servizio, richiamando un parere espresso dal
Comitato di Verifica, mai notificato.
Su tali premesse chiedeva la disapplicazione di tale decreto e, per l'effetto, il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, in ragione della dipendenza della “Malattia di motoneuroni,
(SLA) sclerosi laterale amiotrofica” dalle condizioni ambientali e operative in cui ha svolto la sua attività di servizio, nonché il riconoscimento di tutti i benefici non concessigli e di tutte le provvidenze assistenziali, con condanna del resistente alla liquidazione della speciale elargizione in CP_1
ragione di euro 2000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata in misura del 100%; la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo di euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge n. 350/2003, nonchè di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistiche previste dalla legge n. 206/2004, spese vinte, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio il e il , con Controparte_1 Controparte_2
memoria ritualmente depositata il 26.02.2022, nella quale preliminarmente eccepivano il difetto di
Contr legittimazione passiva del essendo il controverso parere del CVCS un atto puramente endoprocedimentale, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo stati negati, dall'organo tecnico, gli speciali benefici di legge in considerazione dell'assenza del nesso causale tra il servizio svolto dal militare e l'anzidetta patologia, la cui insorgenza non poteva in nessun caso rinvenirsi nelle condizioni ambientali e operative nelle quali il ricorrente aveva svolto la sua attività per le ragioni diffusamente dedotte nella memoria difensiva. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Occorre muovere dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2001, n. 266 invocate da parte ricorrente, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.>>. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466,
L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ( cfr. Cass., sent. n. 28696/2020).
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n.
13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 564, della I. n. 266 del
2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", le SU hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I.
266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse SU, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
Del resto proprio in tema di missioni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni”.( Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020).
Va, poi, osservato che, in ragione delle cause affermate del decesso e della qualità di Ufficiale delle
Forze Armate del de cuius, la normativa di cui si deduce la violazione risulta quella di settore, costituita dagli artt. 1878 e ss. d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) nonché dagli artt. 1078 e 1079 del t.u. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246); è evidente l'intento del legislatore di settore di istituire un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n. 90 del 2010, al Capo II, nel titolo si rivolge ai < Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative>, nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); coerentemente, il successivo art. 1078, dispone che < Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove,
a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico
(As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato>; ancora, l'art. 1079, dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma 1, prevede
< Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone < […] I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b) […]>; il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito la causa ovvero la concausa efficiente delle menomazioni . Tale disposizione viene interpretata dalla Suprema Corte nel senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della patologia contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria.
Orbene, questo Giudice osserva come, anche volendo seguire il ragionamento della giurisprudenza ora richiamata, nel caso in esame non può sottacersi che il resistente, da un lato ha allegato CP_1
l'esistenza di fattori esogeni extralavorativi che, sul piano medico legale, spiegherebbero l'etiopatogenesi della malattia dalla quel è stato affetto il de cuius, dall'altro ha contestato l'effettiva esposizione del ricorrente all'uranio impoverito. Secondo il resistente, infatti, sul piano CP_1
medico legale, allo stato attuale, le ipotesi più accreditate per spiegare la degenerazione dei neuroni sono tre: un danno di tipo eccitotossico, ovvero tossicità neuronale dovuta all'esposizione ad alte concentrazioni di acido glutammico, un danno di tipo ossidativo, ovvero derivante dalla formazione di radicali liberi in eccesso e un danno dovuto all'accumulo di proteine alterate che il neurone non è in grado di eliminare efficacemente. Tra i diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo della malattia vi sono poi l'esposizione a metalli, attività fisica, sport, traumi, fumo e alcool, senza poter tralasciare l'accertata predisposizione genetica;
che dai rapporti informativi stilati dai comandanti che hanno impiegato il militare emerge che il Sig. ha svolto sempre l'incarico di conduttore Parte_2 di automezzi, né mai ha assunto l'incarico di disinfettatore essendo solo il soggetto abilitato a condurre i veicoli a supporto dell'attività da svolgere in ambito sanitario, che attraversavano strade asfaltate, rimanendo solo un'eccezionalità la conduzione di mezzi su strade sterrate;
che, con riferimento al servizio in Kossovo il militare aveva sempre prestato servizio a PEC, cittadina non oggetto di bombardamenti come da cartina allegata (all.9), per cui era da escludere ogni possibilità di irradiazione da uranio impoverito;
nè sul foglio matricolare emergeva che il militare avesse svolto servizio a Capo Teulada, poligono dove peraltro non si era fatto mai uso di armi non convenzionali ad uranio impoverito, come precisato dalla Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sull'UI, approvata nella seduta del 9 maggio 2013, nella quale era stato escluso che fossero stati utilizzati presso poligoni di tiro insediati sul territorio italiano armamenti con uranio impoverito
(pag.31-32); aveva poi dedotto che effetti deterministici dell'esposizione ad uranio impoverito si verificano solo al di sopra di determinate soglie di radiazioni, le quali tendenzialmente si realizzano in veri e propri scenari di combattimento, nell'immediatezza degli stessi o in caso di ferita con proiettili contenenti tale sostanza” ; che i vaccini non sono mai stati indicati in letteratura medica quale causa o fattore di rischio per l'insorgenza della SLA;
che, sul piano dei metalli pesanti, diversi studi condotti in territorio nazionale e internazionale evidenziano come il ritrovamento di corpi estranei e nanoparticelle con elementi metallici è frequente anche tra la popolazione generale, data la diffusione ubiquitaria nel mondo di tali elementi;
che tra i possibili fattori della patologia vi sono alcuni metalli pesanti come il mercurio, il cadmio e il piombo, ma la relazione della dott.ssa Per_9
allegata alla produzione di parte ricorrente, evidenzia un eccesso di alluminio, titanio e molibdeno che non rientrano tra quegli elementi chimici selezionati quale possibile causa della SLA.
Rispetto a tali contestazioni specifiche ordine alla effettiva esposizione all'uranio impoverito e alla sussistenza del nesso causale, era comunque necessario disporre una consulenza tecnica che, da un lato, verificasse la esistenza e la entità di esposizione ad uranio impoverito e, dall'altro lato, a fronte di una patologia neurologica di origine multifattoriale, prendesse posizione sulla sua derivazione causale / concausale in modo efficiente e determinante, dalla medesima esposizione. Del resto, è la stessa giurisprudenza ora citata ad affermare che l'indennità spetti a chi ha dimostrato che la patologia sia stata contratta verosimilmente a causa di “particolari condizioni ambientali ed operative”, fra le quali nel caso in esame il ricorso indicava appunto l'uranio impoverito, mentre l'esposizione a tale sostanza tossica, ed il collegamento con la patologia, non si possono presumere in termini assoluti per la mera partecipazione a missioni. Al contrario, è necessario un accertamento tecnico che verifichi in concreto, oltre alla presenza di uranio impoverito nei luoghi ove si era svolto il servizio, anche: 1) la effettiva esposizione del singolo a tale sostanza, e la relativa intensità (considerando la durata delle missioni, oltre che il contenuto concreto dei compiti svolti e la tipologia degli ambienti frequentati)
2) il collegamento causale / concausale efficiente e determinante, fra tale condizione concreta e la patologia del medesimo dipendente (considerando la eventuale presenza di nanoparticelle in tessuti della persona malata, il tipo e la stadiazione della patologia tumorale, con ogni caratteristica connessa al momento della diagnosi ed alla sua evoluzione precedente e successiva). Per quanto riguarda il nesso causale - che nel presente giudizio rappresenta il punto critico finale per l'accoglimento della domanda - si può discutere esclusivamente del relativo criterio di giudizio. In proposito, secondo il
Giudicante, deve applicarsi il generale principio del “più probabile che non” adottato dalla giurisprudenza civile anche in materia di indennizzi posti per legge a carico di soggetti pubblici, predeterminati sia nel loro importo sia nella individuazione dei legittimati a richiederli. Si tratta infatti del medesimo criterio che la giurisprudenza di legittimità adotta anche in materie analoghe a quella in esame, che riguardano tutte prestazioni di tipo assistenziale – solidaristico, fra cui: - in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 richiede il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il danno alla salute da valutare secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica), Cass. n. 2474/2021 - in tema di indennizzo per menomazioni da assunzione del farmaco talidomide ai sensi della L. n. 244/2007,
Cass. n. 4602/2021.
Al riguardo, il Ctu nominato nel presente giudizio dott. ha affermato: ……..” Persona_10
Successivamente al dispiegamento di forze militari italiane in Bosnia e Kosovo, furono portati a conoscenza delle autorità competenti e dell'opinione pubblica diversi casi di patologie tumorali fra soldati impegnati in missioni di pace in quelle aree.
Poiché fu subito ipotizzata l'eventuale associazione fra queste patologie e le attività svolte in territori potenzialmente contaminati da uranio impoverito, nel dicembre del 2000 l'allora Ministro della Difesa costituì una Commissione
d'inchiesta per valutare gli aspetti medici e scientifici delle patologie tumorali apparse fra i soldati italiani impiegati in missioni di pace in Bosnia e Kosovo. Compito della stessa Commissione era anche quello di verificare l'esistenza, o meno, di un'associazione fra queste patologie e l'utilizzo d'armi a uranio impoverito nei Balcani.
Nel tempo sono seguite ulteriori Commissioni Parlamentari d'inchiesta, chiamate a chiarire e motivare il possibile nesso causale tra le malattie documentate nei militari inviati nei teatri di guerra, quali Iraq, Libano, Somalia, Bosnia e Kosovo
e fattori ipotizzati cancerogeni, cui tali malattie venivano ricondotte.
Con la deliberazione del 30 giugno 2015 la Camera dei deputati istituì la Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Le relazioni conclusive delle Commissioni parlamentari di inchiesta sull'uranio impoverito che si sono succedute nelle varie Legislature hanno attestato una sostanziale continuità di valutazioni e di contenuti, convergendo sull'assunto che le conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza il ruolo causale di tutti i fattori di rischio presi in esame (tra cui l'esposizione all'uranio impoverito) rispetto agli effetti denunciati, ma, al tempo stesso, non consentono di escludere che una concomitante ed interagente azione dei fattori potenzialmente nocivi potesse essere alla base delle patologie e dei decessi osservati. In particolare, la cosiddetta “Commissione Mandelli” ha rilevato un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin nella popolazione militare impiegata nei Balcani.
Misure di contaminazione ambientale nelle aree interessate dalle esplosioni di proiettili al DU sono state compiute dallo
United Nations Environment Programme (UNEP) e anche dal Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM) italiano nel 1999 nei Balcani. Altri controlli sono stati fatti dall'UNEP in Kosovo nel 2001, in Serbia-
Montenegro nel 2002, in Bosnia-Erzegovina, in Iraq nel 2003 e in Afghanistan e Libano nel 2006. Tutte le campagne di monitoraggio hanno riscontrato livelli di contaminazione molto bassi e conseguenti rischi radiologici poco significativi, escludendo la possibilità di esposizioni acute per militari e civili presenti in quelle zone.
Sull'argomento, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il , ha promosso diverse Controparte_5 attività finalizzate allo studio e a una più ampia conoscenza dei possibili rischi per la salute per coloro i quali sono stati impiegati in luoghi contaminati da uranio impoverito.
Nel 2004 l'ISS partecipò al progetto SIGNUM (Studio di Impatto Genotossico Nelle Unità Militari), finalizzato ad allargare il campo delle ricerche per meglio identificare i possibili fattori di rischio presenti in aree operative, attraverso
la valutazione della presenza di esposizione a DU (o altri elementi genotossici noti) e del rischio di tumore in base alla variazione della frequenza dei marcatori studiati.
Il progetto SIGNUM è stato condotto sulla popolazione militare impegnata nell'operazione “Antica Babilonia” in Iraq.
Gli individui arruolati nello studio sono stati circa 1.000, su un contingente globale di circa 3.000 militari dispiegati. Lo
studio ha comportato il dosaggio diretto di xenoelementi potenzialmente tossici (uranio e suoi isotopi, arsenico, cadmio, molibdeno, nichel, piombo, vanadio, tungsteno e zirconio), svolto dall'Istituto Superiore di Sanità, e l'esplorazione, per il tramite di biomarkers su campioni biologici, di possibili impatti sul patrimonio genetico di ogni individuo. Il dosaggio di uranio e xenoelementi in tali militari ha evidenziato una significativa riduzione della loro concentrazione nei campioni
raccolti al termine della missione, rispetto a quelli raccolti prima della partenza, portando a sostenere che le sostanze cui viene ricondotta l'etiopatogenesi di talune malattie neoplastiche non rappresentino un fattore di rischio per la loro insorgenza.
Il Rapporto ISTISAN 11/16 contiene una interessante rassegna della letteratura scientifica sul monitoraggio biologico
di militari e civili impiegati in aree in cui siano stati utilizzati proiettili a uranio impoverito. In particolare, la rassegna si riferisce a studi effettuati su campioni biologici (urina e sangue) provenienti da personale militare e civile potenzialmente esposto sia per l'inalazione e/o l'ingestione di polveri contenenti uranio impoverito, sia per la presenza nel corpo di schegge o frammenti in lega di uranio impoverito. Il Rapporto dell'ISS esclude la correlazione causale tra le patologie riscontrate nei militari e civili e la contaminazione interna con questo inquinante.
Lo studio di MeDiarmid pubblicato nel 2017 ha presentato i risultati di un prolungato periodo di monitoraggio di veterani americani vittime di fuoco amico e portatori per questo nel proprio corpo di frammenti di uranio impoverito. Nei militari inclusi nello studio è stata documentata la persistente mobilizzazione di uranio dai frammenti presenti nel loro organismo
sulla base delle concentrazioni elevate di uranio nelle urine, mentre i soggetti che hanno avuto una esposizione solo inalatoria hanno mostrato concentrazioni di uranio nelle urine più basse ed una firma isotopica naturale. In tale report non è stato documentato alcun effetto sullo stato di salute correlato all'uranio impoverito negli organi target noti per tossicità da uranio.
Negli ultimi anni l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), anche grazie alla collaborazione con il , ha Controparte_5 promosso diverse attività finalizzate allo studio e a una più ampia conoscenza dei possibili rischi per la salute di coloro che siano stati impiegati in luoghi contaminati da uranio impoverito (DU, Depleted Uranium). In particolare, alcuni studi miravano a comprendere le cause dei numerosi casi di cancro riscontrati nei militari italiani impiegati in missioni di pace in luoghi in cui erano state utilizzate armi all'uranio impoverito.
Ancora oggi, sulla base delle attuali conoscenze, non è possibile dimostrare una correlazione causale tra le patologie riscontrate nei militari e civili e la contaminazione interna con questo La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva e uniformemente fatale
caratterizzata da sintomi e segni di degenerazione del I e II motoneurone, comportanti astenia e atrofia progressiva dei muscoli degli arti, toracici e addominali e ad innervazione bulbare. Nella SLA, meno frequentemente, possono essere coinvolte anche le funzioni sfinteriali, oculomotorie e cognitive.
In letteratura viene riportata un'incidenza variabile secondo l'area geografica: 0,43 nuovi casi/100000/ anno nell'Asia meridionale a 2,35 nuovi casi/anno/100000 nell'Europa occidentale. La prevalenza è di circa 6-8 casi per 100000 abitanti. L'incidenza aumenta con l'età fino ad avere un picco tra i 65-75 anni di età.
L'exitus avviene in media tra i 2 e i 4 anni dall'inizio dei sintomi;
nel 5-10% dei casi è segnalato un decorso della durata di 10 anni o più. L'esordio dei sintomi avviene in media tra i 58 e i 63 anni nei casi sporadici di SLA e tra i 43 e i 52 anni nei casi familiari di SLA (circa il 5-10% dei casi totali).
La SLA rientra nel gruppo delle patologie rare (affetti meno di 5 soggetti su 10.000 residenti) secondo la legislazione europea (Regulation (EC) No 847/2000 of April 27,2000.
Esistono alcune varianti della SLA rappresentate da:
- Sclerosi Laterale Primaria: caratterizzata da un interessamento del I motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza superiore ai 10 anni;
- Atrofia Muscolare Progressiva: caratterizzata da un interessamento del II motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza superiore ai 5 anni;
- Paralisi Bulbare Progressiva (fattispecie in esame): caratterizzata dalla paralisi rapidamente progressiva dei muscoli masticatori, del faringe e della lingua con conseguente disfagia, disartria, disfonia e difficoltà della masticazione.
La etiopatogenesi della SLA non è chiara. Al riguardo sono state formulate diverse ipotesi:
- eccitotossica: eccesso di trasmissione eccitatoria glutammatergica mediata da ridotto funzionamento dei meccanismi
di clerance neurotrasmettitoriale sinaptica responsabile di un aumento di uptake di Calcio con effetti tossici;
- danno ossidativo: questa ipotesi è basata in parte sull'osservazione che nel 20% dei casi di tipo familiare è stata trovata una mutazione del gene OD (superossidodismutasi) che codifica per un enzima antiossidante.
- fattori genetici: sono state identificate diversi geni implicati nella etiopatogenesi della SLA che sono raggruppabili nelle
seguenti categorie:
a) Geni che alterano la proteostasi e il controllo di qualità delle proteine;
b) Geni che alterano la stabilità, la funzione e il metabolismo dell'RNA;
c) Geni che disturbano la dinamica del citoscheletro nell'assone e nel terminale del motoneurone.
I geni che risultano mutati più di frequente sono:
• C9orf 72 che sembra essere il gene più frequentemente mutato in Europa e negli Stati Uniti ed è associato anche a una percentuale (25%) di casi di Demenza fronto-temporale; il difetto si trasmette con modalità autosomica dominante;
• OD è il secondo gene implicato per ordine di frequenza, l'enzima codificato ha un'importante funzione antiossidante nel citoplasma;
• AR codifica la sintesi di una proteina che regola la trascrizione, il trasporto e la stabilità dell'mRNA la cui alterazione determina la presenza di inclusioni citoplasmatiche anomale;
• FUS che codifica la sintesi di una nucleo proteina che regola l'espressione genica dell'mRNA quali complessivamente rendono ragione del 70% delle forme familiari e del 10% delle forme sporadiche.
Sono stati anche ipotizzati meccanismi di tipo autoimmune, infettivo e tossico con una molteplicità di meccanismi patogenetici ipotizzati che potrebbe rendere ragione delle difficoltà nell'individuare strategie terapeutiche. Dopo decenni di studi, l'eziologia della SLA rimane un enigma, sebbene siano stati fatti alcuni progressi per quanto riguarda l'identificazione delle mutazioni genetiche. I fattori di rischio ambientale, come metalli pesanti, pesticidi, solventi chimici e altri, sono stati esplorati come agenti causali con risultati intriganti ma talvolta incoerenti2. È il caso dei due articoli citati nella certificazione neurologica della Prof. nella sua relazione Persona_11 neurologica del 26/10/2016 in atti, i quali pongono l'attenzione esclusivamente sull'uranio ma non su altri metalli pesanti. Difatti, nell'articolo intitolato “The neurotoxicology of uranium” non vi è alcun accenno alla SLA e si afferma comunque che sono quindi necessarie ulteriori indagini per provare la neurotossicità dell'uranio. Il secondo articolo citato dalla mentovata Prof. (Chronic uranium contamination alters spinal motor neuron integrity via modulation of
SMN1 expression and microglia recruitment) è uno studio sperimentale effettuato su ratti dalle conclusioni necessitanti
di ulteriori approfondimenti.
Sono stati fatti importanti progressi nella comprensione delle cause genetiche della SLA, mentre il contributo dei fattori ambientali è stato più difficile da valutare e gli studi su larga scala non hanno ancora rivelato un fattore di rischio ambientale replicabile e definitivo.
Studi scientifici hanno evidenziato segni neuropatologici di malattie neurodegenerative quali la SLA nei bambini che vivono in contesti urbani esposti a particolato fine (PM2.5), combustione e attrito ultrafine PM (UFPM) provenienti dall'inquinamento del traffico veicolare e nanoparticelle industriali (NP)………..”.
Dunque, secondo il CTU, mentre importanti progressi sono stati compiuti nella ricerca scientifica circa le cause genetiche della SLA, altrettanto non può dirsi circa i fattori ambientali, ed, in particolare, circa la neurotossicità dell'uranio impoverito, per il quale studi su larga scala non hanno ancora dimostrato che tale patologia neurologica possa essere riconducibile all'esposizione all'uranio impoverito ovvero ai suoi effetti chimici. Del resto, come anche affermato dal CTu nella relazione peritale, il CTP non ha indicato alcuna letteratura scientifica a sostegno della dimostrazione causale o concausale tra la patologia dalla quale era affetto il de cuius e l'esposizione all'uranio impoverito.
Circa, poi, l'indagine di laboratorio effettuata dal de cuius presso il dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università di Torino, al di là delle perplessità evidenziate dal
CTu circa i limiti delle metodiche di riferimento per la determinazione degli elementi chimici in matrici biologiche umane, lo steso evidenzia il dato inerente i tempi di emivita di alcuni biomarcatori riportato nei rapporti Istisan 10/22. In particolare, il CTU ha evidenziato come I risultati analitici riportati nel referto analitico del 23/11/2020 evidenziano un aumento dei valori di alluminio (Al) pari a 272 microgrammi/L contro il valore di riferimento per i metalli nel sangue pari a 5,93-33.3 riportato nel rapporto ISS Istisan 10/22. Tenuto conto che l'emivita dell'alluminio nel siero è pari a 42 giorni, appare del tutto evidente che l'introduzione del metallo in questione nell'organismo del periziato è riferibile ad una esposizione cronica occorsa tra il 2018 ed il 2019, ovvero in epoca ben lontana dagli eventi lavorativi per cui è causa conclusi nel 2001. Analogamente, i valori di cromo (Cr) evidenziati nei predetti risultati analitici (7.96 microgrammi/L contro il valore di riferimento pari a 0,12-1,07 riportato nel rapporto ISS Istisan 10/22) sono compatibili con una esposizione recente a fonti inquinanti ambientali, atteso che
l'emivita del cromo nel sangue è pari a 25-35 giorni.
Ad ogni modo, gli elementi chimici enunciati nel prefato referto analitico sono sostanze rinvenibili anche nei territori nazionali e, in particolar modo, nella Regione Campania per le seguenti motivazioni. Negli ultimi tre decenni, vaste aree delle province di Napoli e Caserta della regione Campania, adibite ad attività agricole
e di allevamento, sono state ampiamente contaminate dal diffuso seppellimento, dallo scarico a cielo aperto e dall'incenerimento di rifiuti industriali tossici e pericolosi. Gli effetti negativi delle discariche abusive sono stati aggravati dalle periodiche crisi dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, gestiti direttamente dal governo italiano dal
1994 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (Martuzzi et al., 2009). Fino al 2001, anno in cui è stata
approvata dal Parlamento italiano la legge n. 93 (Disposizioni in campo ambientale, 2001), non esisteva una legislazione efficace contro il traffico illecito di rifiuti, considerato un reato minore. Lo smaltimento illecito dei rifiuti è stato trasformato in un fiorente business dalla criminalità organizzata operante nella zona e negli anni 2001-2013 sono state condotte 33 inchieste giudiziarie, sono state rinviate a giudizio 448 persone e 116 aziende e sono state incarcerate 311
persone per traffico illecito di rifiuti7. Nelle province di Napoli e Caserta sono state ufficialmente segnalate circa 6000 discariche, di cui il 60% abusive. ………….”.
Ne consegue che il semplice rinvenimento nel circolo ematico di particelle inorganiche di origine esogena, ancorchè classificabili come composti metallici, rende meramente possibile la correlazione con l'attività svolta dall'ex militare ei luoghi di missione al pari della possibilità che le nanoparticelle provengano da contest ambientali italiani in cui l'istante ha vissuto”.
Non va poi sottaciuto che, come dedotto dal resistente e non contestato, è pur vero che tra CP_1
i possibili fattori della patologia vi sono alcuni metalli pesanti come il mercurio, il cadmio e il piombo, ma la relazione della dott.ssa allegata alla produzione di parte ricorrente, evidenzia un eccesso Per_9
di alluminio, titanio e molibdeno che non rientrano tra quegli elementi chimici selezionati quale possibile causa della SLA.
Alla luce di tali considerazioni, il CTU, ha concluso nel senso che “Il Sig. Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 27/01/2022, era affetto da sclerosi laterale amiotrofica. La predetta malattia non è riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, così come risultanti e descritte in atti ovvero a fattori di rischio, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico legale”.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che non sia stata provata la presenza di rischio tipizzato
- nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, mentre il CTU ha confermato l'esistenza di verosimili fattori esogeni extralavorativi che avrebbero determinato l'insorgere della patologia, confermando sostanzialmente quanto dedotto dal nella memoria difensiva. Per tali ragioni, la domanda non può che essere CP_6
respinta.
Quanto alle spese, la complessità, delicatezza e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, giustifica la loro integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini