Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2022, proposto da
IC DD, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Lo Polito e Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti
RI Falotico, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 15 luglio 2022, prot. n. 13761, di esclusione del ricorrente dal concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado;
- nonché della graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei/vincitori del concorso, pubblicata in data 22 luglio 2022, classe di concorso A022, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o connesso, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – IC DD ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, indetto con decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, modificato con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23.
Come titolo d’accesso, egli ha vantato la laurea triennale Classe 5 Lettere e la laurea specialistica in Linguistica italiana e Civiltà letterarie, classe 16/S Filologia moderna, titoli che gli avevano consentito di essere inserito nelle graduatorie provinciali dei supplenti per la provincia di Taranto, previa convalida dei titoli.
Nondimeno, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, egli è stato escluso dalla procedura.
Nel provvedimento di esclusione si legge che «l’Allegato A al DM 9 maggio 2017, n. 259, nota 8, prevede che il titolo di studio (dal candidato) posseduto, ovvero la laurea specialistica in Filologia moderna LS 16, debba essere integrata, per costituire valido titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, con “almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 MGGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04”. La nota citata prevede “almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, LANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04”» .
Ebbene, dalle verifiche effettuate dall’amministrazione, e anche all’esito delle integrazioni prodotte dal candidato, nel piano di studi mancherebbero 2 dei 12 crediti richiesti in L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) e 2 del 12 crediti richiesti in L-FIL-LET/04.
2. – IC DD si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento dell’esclusione.
Ha dedotto di avere i titoli necessari alla partecipazione al concorso, avendo conseguito la laurea triennale secondo il vecchio ordinamento regolato dai d.m. 39 del 1998 e 509 del 1999, e non dal d.m. 270 del 2004.
D’altra parte, la laurea in lettere, da lui posseduta, sarebbe indicata dal d.m. 259 del 2017 tra i titoli d’accesso al concorso, sicché non era necessaria alcuna integrazione dei crediti formativi.
In ogni caso, l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto equiparabili due lauree, quella disciplinata dal vecchio ordinamento e quella del nuovo ordinamento, che avevano due criteri di attribuzione ed assegnazione dei CFU differenti, tanto che anche i codici dei vari esami da sostenere sono cambiati: ad esempio, l’insegnamento Lingua Latina corrispondente nel piano di studi del ricorrente al codice L-FIL-LET/05, oggi vede attribuito il codice L-FILLET/04.
L’attribuzione dei CFU, nel caso del vecchio ordinamento, andava dai 5 ai 10 per ad esame, con base 5/10 CFU. Con le modifiche apportate, gli esami da 10 CFU passano a 12 CFU, con attribuzione 6 – 9 – 12 CFU con base 6/12 CFU. Vi è, quindi, un’evidente differenziazione tra gli studenti laureati sulla base del vecchio ordinamento e quelli rientranti nel nuovo ordinamento.
In sostanza, i 4 crediti formativi che l’amministrazione reputa mancanti, sono stati regolarmente acquisiti dal candidato.
3. – Costituitosi per resistere il Ministero dell’Istruzione, con ordinanza dell’8 settembre 2022, n. 405, è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, previo deposito di memorie da parte del ricorrente.
4. – Il ricorso non può trovare accoglimento.
L’allegato A del citato d.m. 9 maggio 2017, n. 259, annovera la laurea LS-16 in Filologia Moderna tra i titoli d’accesso al concorso per la classe A22 Italiano, storia, geografica nella scuola secondaria di I grado, a condizione dell’integrazione con 80 CFU, indicati nella nota 8.
Tale normativa, non oggetto di impugnativa, non ha provveduto a regolare retroattivamente il titolo di studi del ricorrente, ma ha disciplinato l’accesso ai concorsi a cattedra banditi dopo la sua entrata in vigore, quale quello di cui oggi si discute.
Il ricorrente, invero, non possiede i CFU integrativi richiesti.
Né può trovare accesso la sua interpretazione per cui vi sarebbe equivalenza tra 5 CFU ottenuti con il vecchio ordinamento e 6 CFU ottenuti con il nuovo ordinamento, cosicché egli sarebbe in possesso dei requisiti integrativi richiesti dal d.m. n. 259 del 2017. Si tratta, invero, di una personale ricostruzione del quadro normativo, contrastante con la lettera della legge.
5. – Nella memoria depositata il 17 aprile 2025 parte ricorrente si duole che l’esclusione sia intervenuta dopo che il ricorrente aveva superato le prove concorsuali, con espressa validazione dei titoli prodotti e inserimento in graduatoria, circostanza che avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Tuttavia, si tratta di motivo non articolato nel ricorso e che, peraltro, non risulta fondato, poiché l’espletamento delle prove non costituisce un limite temporale per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.
6. – Il ricorso, in conclusione, risulta infondato e va respinto.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese e delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO