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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1483 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MANCINI MATTEO parte ricorrente contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 26/03/2025
pagina 1 di 4 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile con- tratto tra la ricorrente e n Parma il 18/12/1993, unione dalla qua- CP_1
le in data 13/10/1998 era nata la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970
n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 7/07/2022, data nella quale erano com- parsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data
21/07/2022. Chiedeva altresì la ricorrente una pronuncia in ordine agli obblighi del resistente concordati in sede di separazione di variare la residenza anagrafica e versare a suo favore un contributo di € 100,00 mensili al pagamento del mutuo.
All'udienza del 14/11/2024, parte ricorrente, unica comparsa personalmente, era sentita dal Giudice delegato, il quale all'esito disponeva una rinnovazione della notifica nei confronti del resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Alla successiva udienza del 26/03/2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, concludendo come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 19/05/2025.
§
La domanda principale di parte ricorrente, volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 18/12/1993 in Parma, vivono separati dal 7/07/2022, data di comparizione degli stessi dinanzi al Presi- dente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito da decre- to di omologa del Tribunale di Parma reso in data 21/07/2022.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla pagina 2 di 4 legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, nonché del disinteresse manifestato dal convenuto con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricosti- tuita.
Quanto alle questioni accessorie, si prende atto in questa sede dell'allegazione di parte ricorrente in ordine al raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne procedendosi di conseguen- Per_1
za alla espressa revoca del contributo paterno al mantenimento della stessa con- cordato dalle parti in sede di separazione.
Eccedono, invece, l'oggetto tipico e vincolato del giudizio divorzile le domande di parte ricorrente volte all'accertamento dell'obbligo di controparte di variare la residenza e di versare a suo favore un contributo di € 100,00 mensili, riferite a pattuizioni aventi carattere negoziale concluse dalle parti in sede di separazione
(punti 6 e 9 del ricorso) su cui non è possibile pronunciarsi in questa sede (ex mul- tis Cass. n. 19847/2018).
Considerata la natura necessaria del giudizio e il mancato espletamento di attività istruttoria, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18/12/1993 in Par- ma tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Parma, atto n. 201, Parte 1, anno
1993;
2. revoca il contributo posto in capo al padre per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di pagina 3 di 4 Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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