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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10127 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZI ADEMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRADOLI 71 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. BUZZI ADEMO
ATTORE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, premettendo di Parte_1 essere comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Martiri della Storta 101 int. 7 e che dal 19.6.2024 l'immobile era occupato senza titolo da tanto premesso, chiedeva di Controparte_1 accertare e dichiarare occupante senza titolo dell'immobile sito in Roma, Via Martiri Controparte_1 della Storta n. 101, interno 7, identificato catastalmente al Foglio 111 e Particella 1282, ordinando conseguentemente il rilascio immediato dell'immobile e condannando la al pagamento della CP_1 somma per €. 1.650,00 o di quella ritenuta di giustizia ai fini dell'indennità di occupazione, oltre interessi fino alla data dell'effettivo rilascio e spese di lite.
All'udienza del 4.12.2024 la parte attrice chiedeva termine per il rinnovo delle notifiche. Il giudice concedeva l'invocato termine e disponeva la mediazione, di natura obbligatoria e non espletata.
All'udienza del 9.4.2025 la parte attrice rinunciava alla domanda di pagamento della indennità di occupazione.
All'udienza del 28.5.2025 la causa era trattenuta in decisione.
^^^^^^^
pagina 1 di 2 Il processo deve essere dichiarato estinto, ex art. 307 c.p.c., non avendo la parte attrice ottemperato all'ordine di rinnovo della citazione, disposto con ordinanza del 9.12.2024.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, come dispone l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il processo e dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma , 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUZZI ADEMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRADOLI 71 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. BUZZI ADEMO
ATTORE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, premettendo di Parte_1 essere comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Martiri della Storta 101 int. 7 e che dal 19.6.2024 l'immobile era occupato senza titolo da tanto premesso, chiedeva di Controparte_1 accertare e dichiarare occupante senza titolo dell'immobile sito in Roma, Via Martiri Controparte_1 della Storta n. 101, interno 7, identificato catastalmente al Foglio 111 e Particella 1282, ordinando conseguentemente il rilascio immediato dell'immobile e condannando la al pagamento della CP_1 somma per €. 1.650,00 o di quella ritenuta di giustizia ai fini dell'indennità di occupazione, oltre interessi fino alla data dell'effettivo rilascio e spese di lite.
All'udienza del 4.12.2024 la parte attrice chiedeva termine per il rinnovo delle notifiche. Il giudice concedeva l'invocato termine e disponeva la mediazione, di natura obbligatoria e non espletata.
All'udienza del 9.4.2025 la parte attrice rinunciava alla domanda di pagamento della indennità di occupazione.
All'udienza del 28.5.2025 la causa era trattenuta in decisione.
^^^^^^^
pagina 1 di 2 Il processo deve essere dichiarato estinto, ex art. 307 c.p.c., non avendo la parte attrice ottemperato all'ordine di rinnovo della citazione, disposto con ordinanza del 9.12.2024.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, come dispone l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara estinto il processo e dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma , 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2