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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7484 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11993/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice LA NA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 11993/2022 promossa da:
(Avv. Marco Tavernese) Parte_1
ATTORE/I contro
; Controparte_1
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: differenze retributive lavoro carcerario.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.22 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affermando: di aver lavorato, durante la detenzione presso diversi istituti di pena, per il
[...]
da ottobre 2010 a marzo 2021, con mansioni di scopino, piantone, Controparte_1 inserviente di cucina, porta vitto, aiuto cucina, inserviente di cucina e addetto alle pulizie;
di aver percepito sino a settembre 2017 compensi inferiori a quelli spettanti in base al CCNL del settore alberghi e mense, avendo il convenuto aggiornato le CP_1 mercedi ai contratti collettivi in vigore soltanto da ottobre 2017; di avere diritto, in relazione ai periodi lavorati e agli orari osservati risultanti dalle buste paga e descritti in ricorso, al pagamento della somma lorda di € 4236,15 , di cui € 315,27 a titolo di tfr, quali somme percepite in meno rispetto a quelle dovute, somme di cui ha chiesto il pagamento nei confronti del convenuto, oltre alla regolarizzazione CP_1 contributiva.
pagina 1 di 3 Il non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia in quanto il ricorrente ha regolarmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto che, ove siano dichiarate fondate le domande a CP_2 carico del datore di lavoro, quest'ultimo venga condannato al pagamento in proprio favore della contribuzione non coperta da prescrizione, rimettendo allo stesso la CP_3 quantificazione delle somme dovute.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario da ottobre 2010 a settembre 2017.
La domanda inerente i crediti rivendicati appare fondata avendo la parte pienamente dimostrato, mediante la produzione di tutte le buste paga di riferimento, la fondatezza della pretesa azionata, e il ricorso svolto nei confronti del va integralmente CP_1 accolto, non avendo peraltro l'amministrazione convenuta peraltro svolto alcuna difesa.
A ciò si aggiunga che in ogni caso, parte ricorrente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia del 10.11.93, prot. 889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento: dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie CCNL Edilizia e Alberghi e mense). Inoltre, dal raffronto fra le tabelle allegate alla citata circolare ed i cedolini in atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (maggio 2009 - marzo 2020, essendo le parti concordi nel ritenere che da ottobre 2017 le mercedi sono state adeguate ai CCNL vigenti) la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nelle richiamate tabelle, senza essere mai aggiornata.
Il che, giova ribadirlo, non ha svolto nessuna contestazione della pretesa CP_1 attorea, non ha comunque adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede. È quindi fondata la pretesa della parte ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione, la tredicesima, le ferie residue e il tfr per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo e con riferimento alle ore già conteggiate nelle buste paga e per le mansioni in esse specificate, mentre è infondata la deduzione del circa la mancata CP_1 specificazione delle ragioni poste alla base della domanda.
I conteggi prodotti non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione e sono stati elaborati facendo applicazione dei criteri di corrispondenza con riferimento alle attività svolte nel corso del tempo ed indicate nelle buste paga.
Deve, quindi, in conformità con i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, quantificarsi il dovuto nella somma di € 4236,15 di cui € 315,27 a titolo di tfr, oltre agli interessi pagina 2 di 3 legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. 17860/14).
Quanto ai contributi relativi al periodo compreso tra ottobre 2010 e settembre 2017, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dall' antecedenti al ricorso introduttivo CP_2 del presente processo, notificato in data 22.9.22, la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale su tutto il periodo: ed infatti la Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata si sottrae alla disponibilità delle parti;
di conseguenza una volta decorso il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, poiché l'ente previdenziale creditore non puoi rinunziarvi: opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, .
Peraltro va ricordata in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore seguente principio giurisprudenziale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia CP_2 posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte ricorrente e convenuto, mentre si compensano quelle relative alla chiamata in causa CP_1 dell' contumace, visto il relativo esito. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrete della Controparte_1 somma di € 4236,15, per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- dichiara prescritti i contributi previdenziali;
- condanna il al pagamento in favore del difensore antistatario Controparte_1 di parte ricorrente delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di € 1314,00, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite relative alla chiamata in causa dell' CP_2
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
LA NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice LA NA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 11993/2022 promossa da:
(Avv. Marco Tavernese) Parte_1
ATTORE/I contro
; Controparte_1
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: differenze retributive lavoro carcerario.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.22 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affermando: di aver lavorato, durante la detenzione presso diversi istituti di pena, per il
[...]
da ottobre 2010 a marzo 2021, con mansioni di scopino, piantone, Controparte_1 inserviente di cucina, porta vitto, aiuto cucina, inserviente di cucina e addetto alle pulizie;
di aver percepito sino a settembre 2017 compensi inferiori a quelli spettanti in base al CCNL del settore alberghi e mense, avendo il convenuto aggiornato le CP_1 mercedi ai contratti collettivi in vigore soltanto da ottobre 2017; di avere diritto, in relazione ai periodi lavorati e agli orari osservati risultanti dalle buste paga e descritti in ricorso, al pagamento della somma lorda di € 4236,15 , di cui € 315,27 a titolo di tfr, quali somme percepite in meno rispetto a quelle dovute, somme di cui ha chiesto il pagamento nei confronti del convenuto, oltre alla regolarizzazione CP_1 contributiva.
pagina 1 di 3 Il non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia in quanto il ricorrente ha regolarmente e tempestivamente notificato il ricorso introduttivo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto che, ove siano dichiarate fondate le domande a CP_2 carico del datore di lavoro, quest'ultimo venga condannato al pagamento in proprio favore della contribuzione non coperta da prescrizione, rimettendo allo stesso la CP_3 quantificazione delle somme dovute.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario da ottobre 2010 a settembre 2017.
La domanda inerente i crediti rivendicati appare fondata avendo la parte pienamente dimostrato, mediante la produzione di tutte le buste paga di riferimento, la fondatezza della pretesa azionata, e il ricorso svolto nei confronti del va integralmente CP_1 accolto, non avendo peraltro l'amministrazione convenuta peraltro svolto alcuna difesa.
A ciò si aggiunga che in ogni caso, parte ricorrente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia del 10.11.93, prot. 889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento: dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie CCNL Edilizia e Alberghi e mense). Inoltre, dal raffronto fra le tabelle allegate alla citata circolare ed i cedolini in atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (maggio 2009 - marzo 2020, essendo le parti concordi nel ritenere che da ottobre 2017 le mercedi sono state adeguate ai CCNL vigenti) la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nelle richiamate tabelle, senza essere mai aggiornata.
Il che, giova ribadirlo, non ha svolto nessuna contestazione della pretesa CP_1 attorea, non ha comunque adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede. È quindi fondata la pretesa della parte ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione, la tredicesima, le ferie residue e il tfr per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo e con riferimento alle ore già conteggiate nelle buste paga e per le mansioni in esse specificate, mentre è infondata la deduzione del circa la mancata CP_1 specificazione delle ragioni poste alla base della domanda.
I conteggi prodotti non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione e sono stati elaborati facendo applicazione dei criteri di corrispondenza con riferimento alle attività svolte nel corso del tempo ed indicate nelle buste paga.
Deve, quindi, in conformità con i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, quantificarsi il dovuto nella somma di € 4236,15 di cui € 315,27 a titolo di tfr, oltre agli interessi pagina 2 di 3 legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. 17860/14).
Quanto ai contributi relativi al periodo compreso tra ottobre 2010 e settembre 2017, in assenza di validi atti interruttivi provenienti dall' antecedenti al ricorso introduttivo CP_2 del presente processo, notificato in data 22.9.22, la domanda di regolarizzazione va rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale su tutto il periodo: ed infatti la Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata si sottrae alla disponibilità delle parti;
di conseguenza una volta decorso il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, poiché l'ente previdenziale creditore non puoi rinunziarvi: opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, .
Peraltro va ricordata in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore seguente principio giurisprudenziale: “In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia CP_2 posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro” (Cass. ord. 3661/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte ricorrente e convenuto, mentre si compensano quelle relative alla chiamata in causa CP_1 dell' contumace, visto il relativo esito. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrete della Controparte_1 somma di € 4236,15, per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- dichiara prescritti i contributi previdenziali;
- condanna il al pagamento in favore del difensore antistatario Controparte_1 di parte ricorrente delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di € 1314,00, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite relative alla chiamata in causa dell' CP_2
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
LA NA
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