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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11192/2023 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 13 novembre 2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
V. Emanuele n.56, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zocco, rappresentato e difeso giusta procura versata in atti;
appellante;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Clementi n.5, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Ignazio De Mauro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. Controparte_2
) C.F._2
pagina 1 di 17 appellato contumace;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 2931/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02.03.2020, notificato in data 09.03.2020 conveniva Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Catania la compagnia e Controparte_1 CP_2
per sentirli condannare, ai sensi di legge, al pagamento in favore dello stesso della
[...]
complessiva somma di € 10.383,60 (euro diecimilatrecentoottantatrè/60), a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti nel sinistro stradale occorsogli in data 11.04.2019, alle ore 17,00 circa, in via R.
Franchetti, Catania, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Assumeva l'attore che in data 11.04.2019, alle ore 17,00 circa, mentre attraversava a piedi le strisce pedonali in Via R. Franchetti, in Catania, poste nei pressi dell'intersezione con via Giuseppe Fava,
veniva colpito sul polso destro dal motociclo Honda SH 300 tg. EA15265 di proprietà di CP_2
e condotto nell'occasione da , il quale ometteva di dargli la precedenza.
[...] Controparte_3
In seguito al descritto sinistro, non rovinava a terra ma riportava lesioni per le Parte_1
cui cure veniva accompagnato al P.S. dell' ove venivano prestate le cure del caso e Controparte_4
dimesso con una diagnosi di “frattura a più rime del terzo medio dello scafoide”, una prognosi di gg
30, gesso omero-mano con un dito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso Controparte_1
eccepito e chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
seppur ritualmente citato non si costituiva in giudizio. Controparte_2
pagina 2 di 17 Espletata l'attività istruttoria con l'escussione del teste ammesso ed esperita la CTU medico -legale,
la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 2931/2023 del 10.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, il Giudice di Pace di
Catania, rigettava la domanda attorea poiché “Del tutto inidonea a fornire prova del narrato attoreo è
la testimonianza resa da ” ritenendo non sufficienti gli altri elementi probatori Testimone_1
acquisiti. Condannava l'attore alle spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese già liquidate del CTU.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 08.10.2023 Parte_1
proponeva gravame avverso la citata sentenza n. 2931/2023, deducendone l'erroneità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione delle risultanze della CTU, chiedendo nel merito la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea e per l'effetto la condanna delle parti convenute al risarcimento in favore di , dei danni subiti nella Parte_1
complessiva somma di € 10.383,60, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia , Controparte_5
contestando le deduzioni di controparte, chiedendone nel merito il rigetto perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 25.03.2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che seppur ritualmente citato in Controparte_2
giudizio non si costituiva.
L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi pagina 3 di 17 congiuntamente.
L'appellante eccepisce legittimamente l'arbitrarietà e l'erroneità nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo della prova testimoniale, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto la testimonianza resa dall'unico teste escusso inidonea a provare il narrato attoreo, in particolare, nella parte della deposizione in cui ha indicato “altra parte del corpo (lato destro superiore del braccio) in
cui l'attore sarebbe rimasto ferito rispetto a quella (il polso) posta a fondamento della domanda di
risarcimento”. Ha motivato tale assunto con l'inutilizzabilità della testimonianza perché “del tutto
inidonea” e fondando la sua decisione sul principio di diritto “ del più probabile che non” alla luce delle evidenze documentali acquisite.
Rilevava, altresì, che il Giudice di Pace nella stesura della motivazione aveva omesso la valutazione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato, nelle quali veniva riconosciuta la compatibilità
delle lesioni, sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Impugnava, in particolare, la parte della sentenza ove il Giudice di
Pace statuiva che “Lo stesso CTU ha evidenziato come “in merito al criterio di esclusione di altra
causa con specifico riferimento alla testimonianza resa dal teste , certamente la Testimone_2
frattura dello scafoide non può essersi generata con un trauma al braccio”, considerazioni ai rilievi mossi dal ctp della compagnia convenuta, con riguardo alla testimonianza resa dal teste . Tes_1
Ciò posto, è noto che in tema di giudizio civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove,
la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché
la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. ordinanza n.
9786 del 25 marzo 2022).
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei pagina 4 di 17 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c.). Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma,
cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Secondo gli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 4851/2015), si riconosce il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Ciò avviene quando vi è un contrasto tra il contenuto informativo di un atto processuale e l'informazione grezza posta a base del ragionamento dal giudice. Anche il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando non si motiva su di una prova che
è stata acquisita (c.d. “mancata valutazione della prova”). I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, e ricorrono solo in presenza di argomentazioni.
Fatte queste premesse, il Giudice di Pace è pervenuto alla conclusione, non condivisa da questo
Giudice, che sulla base degli elementi di prova in atti, non fosse provata la dinamica del sinistro così
come descritta in citazione e ha ritenuto non fondata la domanda.
L'art. 116 c.p.c., si occupa di regolare l'attività di valutazione delle prove da parte del giudice. La
regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
pagina 5 di 17 Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice renderà conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Ebbene, nella specie il teste , escusso all'udienza del 15.04.2023 dichiarava Testimone_2
“…ricordo di avere visto un motociclo di colore scuro, grigio o nero, che provenendo dalla Via
Franchetti svoltava alla propria sinistra sulla via Fava e giunto in prossimità delle strisce pedonali
investiva un pedone sul lato destro superiore di quest'ultimo, all'altezza del braccio” precisava poi che, “ricordo che il pedone attraversava sulle strisce pedonali e che lo stesso era già giunto al
momento dell'uto al centro della strada”, “a seguito dell'urto ricordo di avere visto il pedone che
inizialmente perdeva l'equilibrio senza però cadere a terra e subito si portava il braccio sinistro al
braccio destro come se accussasse dolore a quest'ultimo”.
Il teste durante la prova dichiarava che “Subito dopo l'urto mi sono avvicinato al pedone per vedere
cosa si fosse fatto e lo stesso mi ha detto che gli faceva male il braccio destro…”
Tale dinamica viene confermata nella relazione del CTU, nella quale il perito nominato, non solo conferma che la lesività risulta compatibile con la dinamica del sinistro esposta in citazione, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità, ma a pag. 11 afferma che “ …Ritengo che
alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale ritengo risulti con alta
probabilità logica e razionale un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte
attrice ed il complesso lesivo riportato, con riconducibilità degli esiti risentiti al su indicato evento
traumatico”, concludendo per il riconoscimento a favore dell'appellante di un periodo di inabilità
temporanea al 75% di giorni 52 (corrispondente al periodo di immobilizzazione e di prognosi), un ulteriore periodo di giorni 15 al 50% (periodo durante il quale ha eseguito il primo ciclo di FKT) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea al 25% per 20 gg (periodo durante il quale ha eseguito il pagina 6 di 17 secondo ciclo di FKT) nonché di un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura del 3%, secondo le voci di cui alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
A seguito di osservazioni depositate dal CTP di parte attrice, il CTU precisando che “…il criterio
cronologico di concerto al criterio della continuità fenomenica risultano essere soddisfatti”
confermava le conclusioni cui era giunto, precisando che “per quanto concerne il criterio eziologico (o
idoneità lesiva), come già rappresentato in precedenza, trattandosi di una kesione fratturativa lieve di
un piccolo osso del carpo, è assolutamente possibile che un urto diretto di tipo contusivo avvenuto
comunque sempre con un mezzo (motociclo) in movimento, possa essersi determinato con siffatta
modalità”. Infine, in merito al criterio di esclusione di altra causa concludeva che “ Il sottoscritto si è
anche occupato, al fine di indagare il criterio di esclusione di altra causa, di verificare
radiologicamente la reale presenza radiologica della frattura in oggetto, la sua evoluzione e
l'eventuale preesistenza…si è dimostrata la presenza di una frattura acuta dello scafoide carpale dx,
oppotunamente trattata ed evoluta, e si è potuto escludere la preesistenza di tale frattura ai fatti
oggetto del contendere”.
Tale ultima precisazione conferma che il linguaggio utilizzato dal teste , con Testimone_2
riferimento alla parte del corpo dell'appellante (braccio destro o polso destro) colpita dal motociclo,
non possa inficiare l'attendibilità dello stesso (l'indicazione del braccio destro inteso comunemente come quella parte del corpo che va dal polso alla spalla e non già dal gomito alla spalla come nel linguaggio medico) che ha reso la sua testimonianza senza contraddizione nella narrazione dei fatti a cui aveva assistito. Lo stesso CTU a pag. 10 in merito alla compatibilità tra le lesioni e l'evento dogliato puntualizzava “…in linea teorica, nell'attraversare la strada, non essendo stato impattato dal
mezzo nessun altro segmento corporeo del pedone (silenzio clinico e obiettivo in PS) è altamente
probabile ipotizzare che in fase dinamica tutto il braccio dx e quindi anocr di più il polso e la mano dx
fossero proiettati in avanti e staccati dal corpo…è vero che la maggior parte di frattura dello scafoide
pagina 7 di 17 si verifica…ma si verificano anche per urto traumatico diretto in proiezione topografica dello scafoide
carpale e meccanismo distorsivo di polso, pertanto, la dinamica per come dolgiata e riferita è
razionalmente e scientificamente compartibile con la lesione fratturativa in oggetto”.
Così come precisava che “è possibile che un trauma contusivo del polso anche se con una frattura
composta possa essere evoluto con algie dapprima lievi e poi ingravescenti tali da necessitare, anche
se dopo due gg dall'evento (come nel caso di specie, cfr. referto PS del 13.4.2019), di cure sanitarie”.
A ciò deve essere aggiunta la considerazione che l'urto con un motociclo non può che interessare la parte bassa del braccio e non anche quella superiore, atteso che il punto d'urto ben può essere identificato con il manubrio del mezzo.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
pagina 8 di 17 essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro i seguenti postumi esiti di valido trauma contusivo del polso dx con frattura composta dello
scafoide trattata in modo conservativo e lievi esiti algodistrofici”.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 3%.
Il consulente ha inoltre determinato in 52 gg. (cinquantadue) il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in gg 15 (quindici) al 50% ed in gg. 20 (venti) al 25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo Giudice, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e seppur contestate dalla compagnia convenuta.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da pagina 9 di 17 tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24 da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 2154.36
pagina 10 di 17 (55.24*52*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 276.20
(55.24*20*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
pagina 11 di 17 sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1136.70 (€ 947.30 *1.2, moltiplicatore indicato dalla legge in relazione al grado di invalidità).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore del 91% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 3103.20 (= € 1136.70 x3x 91%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione pagina 12 di 17 della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie ha subito l'attore non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività
lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico degli appellati il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 5948.00.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
pagina 13 di 17 Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro pagina 14 di 17 in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo pagina 15 di 17 tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (11.4.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (18.12.2024) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, da contro Parte_1
pagina 16 di 17 e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_5 Controparte_2
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 2931/2023 e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati al risarcimento in favore di al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 5948.00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del
1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio liquidate nella somma di € 1.046,00 oltre spese generali, iva e cpa e, per il secondo grado di giudizio, nella somma pari ad € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre le spese della ctu come già liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania addì 18 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 17 di 17
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11192/2023 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 13 novembre 2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
V. Emanuele n.56, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zocco, rappresentato e difeso giusta procura versata in atti;
appellante;
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Clementi n.5, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Ignazio De Mauro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellata;
e nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. Controparte_2
) C.F._2
pagina 1 di 17 appellato contumace;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 2931/2023.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02.03.2020, notificato in data 09.03.2020 conveniva Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Catania la compagnia e Controparte_1 CP_2
per sentirli condannare, ai sensi di legge, al pagamento in favore dello stesso della
[...]
complessiva somma di € 10.383,60 (euro diecimilatrecentoottantatrè/60), a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti nel sinistro stradale occorsogli in data 11.04.2019, alle ore 17,00 circa, in via R.
Franchetti, Catania, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Assumeva l'attore che in data 11.04.2019, alle ore 17,00 circa, mentre attraversava a piedi le strisce pedonali in Via R. Franchetti, in Catania, poste nei pressi dell'intersezione con via Giuseppe Fava,
veniva colpito sul polso destro dal motociclo Honda SH 300 tg. EA15265 di proprietà di CP_2
e condotto nell'occasione da , il quale ometteva di dargli la precedenza.
[...] Controparte_3
In seguito al descritto sinistro, non rovinava a terra ma riportava lesioni per le Parte_1
cui cure veniva accompagnato al P.S. dell' ove venivano prestate le cure del caso e Controparte_4
dimesso con una diagnosi di “frattura a più rime del terzo medio dello scafoide”, una prognosi di gg
30, gesso omero-mano con un dito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso Controparte_1
eccepito e chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
seppur ritualmente citato non si costituiva in giudizio. Controparte_2
pagina 2 di 17 Espletata l'attività istruttoria con l'escussione del teste ammesso ed esperita la CTU medico -legale,
la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 2931/2023 del 10.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, il Giudice di Pace di
Catania, rigettava la domanda attorea poiché “Del tutto inidonea a fornire prova del narrato attoreo è
la testimonianza resa da ” ritenendo non sufficienti gli altri elementi probatori Testimone_1
acquisiti. Condannava l'attore alle spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese già liquidate del CTU.
Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 08.10.2023 Parte_1
proponeva gravame avverso la citata sentenza n. 2931/2023, deducendone l'erroneità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione delle risultanze della CTU, chiedendo nel merito la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea e per l'effetto la condanna delle parti convenute al risarcimento in favore di , dei danni subiti nella Parte_1
complessiva somma di € 10.383,60, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia , Controparte_5
contestando le deduzioni di controparte, chiedendone nel merito il rigetto perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 25.03.2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2024,
ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che seppur ritualmente citato in Controparte_2
giudizio non si costituiva.
L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di gravame, stante la connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi pagina 3 di 17 congiuntamente.
L'appellante eccepisce legittimamente l'arbitrarietà e l'erroneità nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo della prova testimoniale, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto la testimonianza resa dall'unico teste escusso inidonea a provare il narrato attoreo, in particolare, nella parte della deposizione in cui ha indicato “altra parte del corpo (lato destro superiore del braccio) in
cui l'attore sarebbe rimasto ferito rispetto a quella (il polso) posta a fondamento della domanda di
risarcimento”. Ha motivato tale assunto con l'inutilizzabilità della testimonianza perché “del tutto
inidonea” e fondando la sua decisione sul principio di diritto “ del più probabile che non” alla luce delle evidenze documentali acquisite.
Rilevava, altresì, che il Giudice di Pace nella stesura della motivazione aveva omesso la valutazione delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato, nelle quali veniva riconosciuta la compatibilità
delle lesioni, sotto il profilo medico-legale con la dinamica del sinistro, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Impugnava, in particolare, la parte della sentenza ove il Giudice di
Pace statuiva che “Lo stesso CTU ha evidenziato come “in merito al criterio di esclusione di altra
causa con specifico riferimento alla testimonianza resa dal teste , certamente la Testimone_2
frattura dello scafoide non può essersi generata con un trauma al braccio”, considerazioni ai rilievi mossi dal ctp della compagnia convenuta, con riguardo alla testimonianza resa dal teste . Tes_1
Ciò posto, è noto che in tema di giudizio civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove,
la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché
la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. ordinanza n.
9786 del 25 marzo 2022).
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei pagina 4 di 17 fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att.
c.p.c.). Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma,
cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Secondo gli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 4851/2015), si riconosce il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e, dunque, non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Ciò avviene quando vi è un contrasto tra il contenuto informativo di un atto processuale e l'informazione grezza posta a base del ragionamento dal giudice. Anche il vizio di contraddittorietà processuale si ha quando non si motiva su di una prova che
è stata acquisita (c.d. “mancata valutazione della prova”). I vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, e ricorrono solo in presenza di argomentazioni.
Fatte queste premesse, il Giudice di Pace è pervenuto alla conclusione, non condivisa da questo
Giudice, che sulla base degli elementi di prova in atti, non fosse provata la dinamica del sinistro così
come descritta in citazione e ha ritenuto non fondata la domanda.
L'art. 116 c.p.c., si occupa di regolare l'attività di valutazione delle prove da parte del giudice. La
regola fondamentale, al riguardo, è che il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento.
pagina 5 di 17 Ciò significa che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice renderà conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Ebbene, nella specie il teste , escusso all'udienza del 15.04.2023 dichiarava Testimone_2
“…ricordo di avere visto un motociclo di colore scuro, grigio o nero, che provenendo dalla Via
Franchetti svoltava alla propria sinistra sulla via Fava e giunto in prossimità delle strisce pedonali
investiva un pedone sul lato destro superiore di quest'ultimo, all'altezza del braccio” precisava poi che, “ricordo che il pedone attraversava sulle strisce pedonali e che lo stesso era già giunto al
momento dell'uto al centro della strada”, “a seguito dell'urto ricordo di avere visto il pedone che
inizialmente perdeva l'equilibrio senza però cadere a terra e subito si portava il braccio sinistro al
braccio destro come se accussasse dolore a quest'ultimo”.
Il teste durante la prova dichiarava che “Subito dopo l'urto mi sono avvicinato al pedone per vedere
cosa si fosse fatto e lo stesso mi ha detto che gli faceva male il braccio destro…”
Tale dinamica viene confermata nella relazione del CTU, nella quale il perito nominato, non solo conferma che la lesività risulta compatibile con la dinamica del sinistro esposta in citazione, essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità, ma a pag. 11 afferma che “ …Ritengo che
alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale ritengo risulti con alta
probabilità logica e razionale un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte
attrice ed il complesso lesivo riportato, con riconducibilità degli esiti risentiti al su indicato evento
traumatico”, concludendo per il riconoscimento a favore dell'appellante di un periodo di inabilità
temporanea al 75% di giorni 52 (corrispondente al periodo di immobilizzazione e di prognosi), un ulteriore periodo di giorni 15 al 50% (periodo durante il quale ha eseguito il primo ciclo di FKT) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea al 25% per 20 gg (periodo durante il quale ha eseguito il pagina 6 di 17 secondo ciclo di FKT) nonché di un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura del 3%, secondo le voci di cui alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
A seguito di osservazioni depositate dal CTP di parte attrice, il CTU precisando che “…il criterio
cronologico di concerto al criterio della continuità fenomenica risultano essere soddisfatti”
confermava le conclusioni cui era giunto, precisando che “per quanto concerne il criterio eziologico (o
idoneità lesiva), come già rappresentato in precedenza, trattandosi di una kesione fratturativa lieve di
un piccolo osso del carpo, è assolutamente possibile che un urto diretto di tipo contusivo avvenuto
comunque sempre con un mezzo (motociclo) in movimento, possa essersi determinato con siffatta
modalità”. Infine, in merito al criterio di esclusione di altra causa concludeva che “ Il sottoscritto si è
anche occupato, al fine di indagare il criterio di esclusione di altra causa, di verificare
radiologicamente la reale presenza radiologica della frattura in oggetto, la sua evoluzione e
l'eventuale preesistenza…si è dimostrata la presenza di una frattura acuta dello scafoide carpale dx,
oppotunamente trattata ed evoluta, e si è potuto escludere la preesistenza di tale frattura ai fatti
oggetto del contendere”.
Tale ultima precisazione conferma che il linguaggio utilizzato dal teste , con Testimone_2
riferimento alla parte del corpo dell'appellante (braccio destro o polso destro) colpita dal motociclo,
non possa inficiare l'attendibilità dello stesso (l'indicazione del braccio destro inteso comunemente come quella parte del corpo che va dal polso alla spalla e non già dal gomito alla spalla come nel linguaggio medico) che ha reso la sua testimonianza senza contraddizione nella narrazione dei fatti a cui aveva assistito. Lo stesso CTU a pag. 10 in merito alla compatibilità tra le lesioni e l'evento dogliato puntualizzava “…in linea teorica, nell'attraversare la strada, non essendo stato impattato dal
mezzo nessun altro segmento corporeo del pedone (silenzio clinico e obiettivo in PS) è altamente
probabile ipotizzare che in fase dinamica tutto il braccio dx e quindi anocr di più il polso e la mano dx
fossero proiettati in avanti e staccati dal corpo…è vero che la maggior parte di frattura dello scafoide
pagina 7 di 17 si verifica…ma si verificano anche per urto traumatico diretto in proiezione topografica dello scafoide
carpale e meccanismo distorsivo di polso, pertanto, la dinamica per come dolgiata e riferita è
razionalmente e scientificamente compartibile con la lesione fratturativa in oggetto”.
Così come precisava che “è possibile che un trauma contusivo del polso anche se con una frattura
composta possa essere evoluto con algie dapprima lievi e poi ingravescenti tali da necessitare, anche
se dopo due gg dall'evento (come nel caso di specie, cfr. referto PS del 13.4.2019), di cure sanitarie”.
A ciò deve essere aggiunta la considerazione che l'urto con un motociclo non può che interessare la parte bassa del braccio e non anche quella superiore, atteso che il punto d'urto ben può essere identificato con il manubrio del mezzo.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
pagina 8 di 17 essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro i seguenti postumi esiti di valido trauma contusivo del polso dx con frattura composta dello
scafoide trattata in modo conservativo e lievi esiti algodistrofici”.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 3%.
Il consulente ha inoltre determinato in 52 gg. (cinquantadue) il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in gg 15 (quindici) al 50% ed in gg. 20 (venti) al 25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo Giudice, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e seppur contestate dalla compagnia convenuta.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da pagina 9 di 17 tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24 da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 2154.36
pagina 10 di 17 (55.24*52*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 276.20
(55.24*20*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
pagina 11 di 17 sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1136.70 (€ 947.30 *1.2, moltiplicatore indicato dalla legge in relazione al grado di invalidità).
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore del 91% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 3103.20 (= € 1136.70 x3x 91%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione pagina 12 di 17 della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie ha subito l'attore non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività
lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico degli appellati il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 5948.00.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
pagina 13 di 17 Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro pagina 14 di 17 in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo pagina 15 di 17 tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (11.4.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (18.12.2024) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, da contro Parte_1
pagina 16 di 17 e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_5 Controparte_2
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 2931/2023 e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati al risarcimento in favore di al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 5948.00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del
1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, per il primo grado di giudizio liquidate nella somma di € 1.046,00 oltre spese generali, iva e cpa e, per il secondo grado di giudizio, nella somma pari ad € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre le spese della ctu come già liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania addì 18 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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