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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Paolo Bonofiglio – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 770/2024 r.g. proposto da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viterbo, via Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'avv. Barbara Grillo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 e ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in Roma Controparte_1
in data 03.08.2000 (atto n. 1832, parte 1, anno 2000).
Dall'unione non nascevano figli.
A sostegno della domanda deduceva che nell'ambito del procedimento di separazione r.g.n.
28626/2010 le parti comparivano innanzi al presidente del Tribunale di Roma, il quale in data
14.10.2010 omologava la separazione consensuale. Deduceva che, dal momento della comparizione delle parti davanti al presidente e trascorsi i termini di legge, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale, essendosi lo stato di separazione protratto ininterrottamente.
Disposto un differimento della data di prima udienza, la causa, di natura strettamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non costituito.
La domanda è fondata e merita accoglimento, essendosi lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge e senza che sia stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare il richiesto scioglimento del matrimonio civile.
Ciascuna delle parti provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, avendo la ricorrente dichiarato che entrambi i coniugi sono autosufficienti.
La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Roma in data 03.08.2000 (atto n. 1832, parte 1, anno 2000);
[...]
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
4. nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio in Viterbo il 19.12.2024.
L'estensore Il presidente dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco