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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 26.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12543/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Ernesto Criscuolo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e handicap grave).
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata e nominato ctu il dott. . Venivano poi richiesti Per_1
chiarimenti al ctu e all'odierna udienza veniva convocato il ctu per fornire chiarimenti e integrazioni alla perizia, anche sulla base della documentazione medica successivamente formatasi ed attestante aggravamento delle condizioni della parte.
1 Udito il ctu, come da verbale in atti, sulle conclusioni del procuratore della ricorrente. presente in udienza, la causa all'esito della camera di consiglio è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, a seguito Per_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame della documentazione medica in atti, ha inizialmente concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 67 al momento della visita, risultava affetta da:
• “ESITI DI QUADRANTECTOMIA DESTRA (02/2022) PER CARCINOMA DUTTALE
INFILTRANTE NAS G2,
• 1A GIÀ SOTTOPOSTO NEL MARZO DELLO STESSO ANNO AD AMPLIAMENTO
LINFONODALE + TRATTAMENTO RADIOTERAPICO => IN CONSIDERAZIONE DELLA
PROGNOSI FAVOREVOLE ALLO STATO => COD. 9323 IND. INV. 70%;
• ARTROSI POLISTAZIONALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE LIEVE-MODERATA
(ATTEGGIAMENTO SCOLIOTICO DORSO-LOMBARE; NOTE DI GONARTROSI;
STC) =>
COD. 7003 – 7205 - 7207 (RIDUZIONE) IND. INV. 35%
• MIOCARDIO-VALVULOPATIA IPERTENSIVA IN 1^ CL. FUNZ. NYHA => COD 6441
IND. INV. 25%
• STATO DEPRESSIVO ENDOREATTIVO MODERATO => COD. 2205 IND. INV. 25%
• IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE. ACUFENI. RINITE CRONICA AUSX
125; AUDX 125) => COD. 4005 IND. INV, 13.5%
• ESITI DI TIROIDECTOMIA TOTALE IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO => NON DÀ
RICADUTA INVALIDANTE;
“
2 All'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dall'esame della documentazione medica all'epoca in atti, applicata la formula di Balthazard, riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 92%.
Disposti chiarimenti in ordine al calcolo effettuato, vista ed autorizzata la documentazione medica successivamente depositata dalla ricorrente, il ctu ha alla odierna udienza evidenziato che emergeva da tale documentazione la sussistenza di una nuova affezione in capo alla parte, ossia la “calcolosi della colicisiti con altra colecistite”, per cui la ricorrente risultava essere in lista di attesa chirurgica, come documentato dal certificato AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta Ambulatorio Chirurgia parete addominale, e come si evinceva dal certificato di“diagnosi RMN di multiple formazioni calcolosiche occupanti interamente la colicisti”, accertamento diagnostico che per il ctu non rende quindi necessario sottoporre nuovamente la ctu ad altra visita peritale.
Sulla scorta di tale documentazione, pertanto, il ctu ha ritenuto, come risulta dal verbale odierno di udienza in atti, che la sig.ra debba essere considerata invalida in misura pari Pt_1
al 100%, vista la nuova patologia della ricorrente e il quadro patologico complessivo della ricorrente.
Quanto alla decorrenza, il ctu ha riconosciuto la sussistenza del 100% di invalidità a far data dal 19.2.2025, data del certificato predetto.
Quanto poi all'handicap grave, osserva il Tribunale che il CTU ha considerato che non sussistono requisiti tali da concretizzare la richiesta connotazione di gravità per la sig.ra in quanto la stessa è affetta da una serie di eventi morbosi che determinano uno stato Pt_1
d'invalidità, ma non documenta, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da intervenire negativamente sulle sue attività relazionali e/o da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo e che va quindi riconosciuta portatrice di handicap non grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni rese dal ctu dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, Per_1
e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
L'opposizione va pertanto accolta nei limiti esposto e va riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità con decorrenza dal 19.2.2025.
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il
3 giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste da parte ricorrente, peraltro da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla proposizione del ricorso per atp, e in opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' vista la dichiarazione CP_1 ex art. 152 disp. Att. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 15204/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riconosce la ricorrente invalida al 100% con decorrenza dal 19.2.2025 e portatrice di handicap non grave dalla domanda amministrativa;
rigetta per il resto;
spese di lite di entrambe le fasi compensate tra le parti.
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 26.2.2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 26.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12543/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Ernesto Criscuolo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e handicap grave).
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata e nominato ctu il dott. . Venivano poi richiesti Per_1
chiarimenti al ctu e all'odierna udienza veniva convocato il ctu per fornire chiarimenti e integrazioni alla perizia, anche sulla base della documentazione medica successivamente formatasi ed attestante aggravamento delle condizioni della parte.
1 Udito il ctu, come da verbale in atti, sulle conclusioni del procuratore della ricorrente. presente in udienza, la causa all'esito della camera di consiglio è decisa con la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, a seguito Per_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame della documentazione medica in atti, ha inizialmente concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 67 al momento della visita, risultava affetta da:
• “ESITI DI QUADRANTECTOMIA DESTRA (02/2022) PER CARCINOMA DUTTALE
INFILTRANTE NAS G2,
• 1A GIÀ SOTTOPOSTO NEL MARZO DELLO STESSO ANNO AD AMPLIAMENTO
LINFONODALE + TRATTAMENTO RADIOTERAPICO => IN CONSIDERAZIONE DELLA
PROGNOSI FAVOREVOLE ALLO STATO => COD. 9323 IND. INV. 70%;
• ARTROSI POLISTAZIONALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE LIEVE-MODERATA
(ATTEGGIAMENTO SCOLIOTICO DORSO-LOMBARE; NOTE DI GONARTROSI;
STC) =>
COD. 7003 – 7205 - 7207 (RIDUZIONE) IND. INV. 35%
• MIOCARDIO-VALVULOPATIA IPERTENSIVA IN 1^ CL. FUNZ. NYHA => COD 6441
IND. INV. 25%
• STATO DEPRESSIVO ENDOREATTIVO MODERATO => COD. 2205 IND. INV. 25%
• IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE. ACUFENI. RINITE CRONICA AUSX
125; AUDX 125) => COD. 4005 IND. INV, 13.5%
• ESITI DI TIROIDECTOMIA TOTALE IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO => NON DÀ
RICADUTA INVALIDANTE;
“
2 All'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dall'esame della documentazione medica all'epoca in atti, applicata la formula di Balthazard, riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 92%.
Disposti chiarimenti in ordine al calcolo effettuato, vista ed autorizzata la documentazione medica successivamente depositata dalla ricorrente, il ctu ha alla odierna udienza evidenziato che emergeva da tale documentazione la sussistenza di una nuova affezione in capo alla parte, ossia la “calcolosi della colicisiti con altra colecistite”, per cui la ricorrente risultava essere in lista di attesa chirurgica, come documentato dal certificato AORN Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta Ambulatorio Chirurgia parete addominale, e come si evinceva dal certificato di“diagnosi RMN di multiple formazioni calcolosiche occupanti interamente la colicisti”, accertamento diagnostico che per il ctu non rende quindi necessario sottoporre nuovamente la ctu ad altra visita peritale.
Sulla scorta di tale documentazione, pertanto, il ctu ha ritenuto, come risulta dal verbale odierno di udienza in atti, che la sig.ra debba essere considerata invalida in misura pari Pt_1
al 100%, vista la nuova patologia della ricorrente e il quadro patologico complessivo della ricorrente.
Quanto alla decorrenza, il ctu ha riconosciuto la sussistenza del 100% di invalidità a far data dal 19.2.2025, data del certificato predetto.
Quanto poi all'handicap grave, osserva il Tribunale che il CTU ha considerato che non sussistono requisiti tali da concretizzare la richiesta connotazione di gravità per la sig.ra in quanto la stessa è affetta da una serie di eventi morbosi che determinano uno stato Pt_1
d'invalidità, ma non documenta, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da intervenire negativamente sulle sue attività relazionali e/o da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo e che va quindi riconosciuta portatrice di handicap non grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni rese dal ctu dott. sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, Per_1
e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
L'opposizione va pertanto accolta nei limiti esposto e va riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità con decorrenza dal 19.2.2025.
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il
3 giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste da parte ricorrente, peraltro da data successiva sia alla domanda amministrativa sia alla proposizione del ricorso per atp, e in opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' vista la dichiarazione CP_1 ex art. 152 disp. Att. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 15204/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto riconosce la ricorrente invalida al 100% con decorrenza dal 19.2.2025 e portatrice di handicap non grave dalla domanda amministrativa;
rigetta per il resto;
spese di lite di entrambe le fasi compensate tra le parti.
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 26.2.2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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