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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2024, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. __________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
LA D.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (ar.2043 c.c . e norme speciali.)
Promossa da nato ad [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._1 l'Avv. Antonino Campisi
ATTORE
CONTRO
nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
nato ad [...] il [...], c.f. e Controparte_3 C.F._4
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_4 C.F._5
Tutti con l' Avv. Giuseppe Nastasi,
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 7.02.2024 hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e verbali di causa.
Il procedimento pertanto è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evaso allo spirare degli stessi.
“ ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 esponendo di “essere proprietario del terreno posto in Noto, Contrada
Roveto Vendicari, indicato al Foglio 373 di Noto p.lla 7 di ha.
1.13.50 oggi condotto in comodato d'uso dall'Azienda agricola Sicilia di
Vendicari di SO AN e TT e che parte convenuta ha letteralmente impedito, nel periodo compreso dal 01.08.2015 al
08.06.2016, l'accesso alla pompa sommersa per l'irrigazione, provocando danni di notevole valore alla produzione derivanti da mancata irrigazione del limoneto ed agrumeto, soprattutto durante il periodo estivo” Ha così chiesto “accertare la responsabilità dei convenuti con condanna al risarcimento dei danni materiali patiti e quantificati in €.
50.000,00”.
Si costituivano gli odierni convenuti i quali hanno contestato in toto la domanda attorea. In via preliminare, hanno sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione perchè generico e carente in toto degli elementi costitutivi della domanda violando la portata dell'art. 163 II comma n. 3 c.p.c
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione della sola prova orale di parte convenuta
Tanto premesso
Col presente contenzioso parte attrice rivendica il risarcimento dei danni subìti dal proprio terreno coltivato ad agrumeto e limoneto nel periodo compreso dal giorno 01.08.2015 al giorno 08.06.2016 ed imputati alla mancata erogazione di acqua impedita dai convenuti quali proprietari del pozzo da cui si diparte la rete idrica a ciò destinata.
Sebbene non vi è prova che le parti abbiano stipulato per iscritto un contratto di somministrazione di fornitura idrica, l'esistenza di un rapporto di fatto tra le parti, avente ad oggetto la periodica e reiterata somministrazione del predetto servizio, non può comportare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di natura giuridica. In tale caso infatti, esiste un contratto di somministrazione per "facta concludentia" ciò in considerazione del fatto che per questo tipo di contratto la forma scritta non è prevista dalla legge a pena di nullità (UN Sassari , sentenza del 2 marzo 2018).
In ogni caso la prova della somministrazione si può facilmente evincere dalla scrittura privata richiamata da parte convenuta comprovante l'avvenuto pagamento della somma di euro 2.005,00 da parte di
[...]
per spese ed oneri attinenti alla fornitura idrica per cui è Parte_1 causa.(cfr.all.6 )
Trattandosi pertanto di somministrazione il caso di specie va scrutinato ai sensi dell'art. 1559 c.c..
Il contratto di somministrazione prevede l'obbligo, in capo a una delle parti, di fornire una certa quantità di beni all'altra parte per un periodo di tempo prolungato, a fronte del pagamento di un prezzo..
L'inadempimento lieve del somministrato autorizza il fornitore a sospendere l'esecuzione della prestazione, a condizione che ne dia congruo preavviso.
Trattandosi pertanto di responsabilità contrattuale trova applicazione - secondo i principi generali, l'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La norma, mirante espressamente a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento, in primis, con la disposizione di cui all'art. 1176
c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.
La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato").
Rispetto alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c. nella responsabilità contrattuale, in ragione di una "ingiustizia" del danno in re ipsa, causato dall'inadempimento (da parte del debitore di una prestazione alla quale si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere probatorio.
Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
In applicazione del dato normativo dunque è onere dell'attore dare prova dell'inadempimento e del conseguente danno lamentato
Occorre rilevare che le memoria 183 6° comma cpc con cui parte attrice ha richiesto prova orale diretta e contraria e CTU per quantificare i danni subiti, sono state depositate oltre il termine perentorio e pertanto ritenute tardive.
Infatti i termini ex art 183 6°comma cpc sono stati concessi all'udienza del 22.01.2019 per cui il primo termine scadeva il 21 febbraio 2019, il secondo il 25 Marzo 2019, il terzo il 15 Aprile 2019
Infatti Risulta agli atti che la seconda memoria -con cui si chiedono i mezzi istruttori -sia stata da parte attrice depositata in data
8.04.2019.
Neppure l'espletamento della negoziazione assistita ha avuto esito positivo e conducente, né i reiterati tentativi di bonario componimento sono andati a buon fine.
Pertanto parte attrice non ha dato prova dell'inadempimento contrattuale per come lamentato né del nesso di causalità tra il danno lamentato e la mancata erogazione dell'acqua nel periodo 01.08.2015/ 08.06.2016. Dunque la domanda va rigettata perché non provata.
In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti va rilevato che nessuna prova certa e rigorosa è stata data in ordine al
“mal secco” che avrebbe colpito le piante di agrumi posti sul confine tra le due proprietà ed attribuito nella buona sostanza alla cattiva manutenzione del fondo del confinante convenuto.
Infatti non si può dire con certezza da dove abbia avuto origine la suddetta malattia né le cause.
In ogni caso la perizia prodotta dai convenuti in quanto tale non può assurgere a prova rigorosa super partes.
Pertanto per quanto sin qui argomentato anche la domanda riconvenzionale va rigettata.
Rigettate entrambe le domande si ritiene compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudie Onorario D.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese.
Cosi deciso 18.07.2024
Il Giudice onorario
D.ssa P.Fugallo