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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 251/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Di Bartolomeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fabriano (AN), via Balbo n. 56;
RICORRENTE contro
; _1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio Concordatario.
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e Parte_1
, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche _1 all'esito del procedimento n. 087/2020 in data 16.11.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2023, divenuta esecutiva in seguito al Decreto
Esecutorio di Sentenza di Nullità Matrimoniale emesso dalla suddetta Autorità
Ecclesiastica in data 06.02.2023 ed al Decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 05 febbraio 2024, con i quali
è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario il 06.12.1998 in Fabriano (AN);
- conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Fabriano (AN) di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h), del D.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella
Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985, della sentenza di nullità del matrimonio tra i Sig.ri e Parte_1 _1
, emanata dal Tribunale Ecclesiastico all'esito
[...] Controparte_2 del procedimento n. 087/2020 in data 16.11.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2023, nonché quest'ultima sentenza”.
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 16.11.2022, il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche dichiarava la nullità del matrimonio celebrato in
Fabriano il 6.12.1998 con rito concordatario fra e Parte_1 _1
“per grave difetto di discrezione di giudizio” da parte della donna.
[...]
Con decreto in data 6.2.2023, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle
Marche emanava decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa del matrimonio.
pagina 2 di 5 In data 5.2.2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emetteva il decreto di esecutività della pronuncia canonica, richiesto dall'articolo 8.2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 per la delibazione della sentenza ecclesiastica nell'Ordinamento italiano.
Con citazione notificata in data 5.3.2024 il sul rilievo della non Parte_1 contrarietà - della menzionata sentenza ecclesiastica - all'Ordine Pubblico italiano, nella ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, chiedeva che ne fosse dichiarata l'efficacia nella Repubblica italiana, con ogni conseguente statuizione.
, benché ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e decreto, _1 non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, nulla opponeva in ordine alla richiesta.
In data 19.2.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Com'è noto, presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'Ordine Pubblico;
la compatibilità - o meno - con l'Ordine Pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
pagina 3 di 5 La S.C. ha precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio Concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'Ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Sempre al fine di verificare la non contrarietà all'Ordine pubblico italiano, deve osservarsi che la successiva convivenza - quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio
- essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge - per la prima volta - nel giudizio di legittimità
(Cass., SS. UU, n. n. 16379/2014).
Nel caso di specie, la situazione non è stata nemmeno dedotta (essendo la parte resistente rimasta contumace) e non è, quindi, rilevabile dal giudice.
Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi.
Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le pagina 4 di 5 disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento della domanda proposta da così Parte_1 provvede:
a) dichiara esecutiva in Italia la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche in data 16.11.2022 (depositata il 17.1.2023), munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 5.2.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio Concordatario contratto da e in Fabriano, in data 6.12.1998 e Parte_1 _1 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 88 parte II Serie
A dell'anno 1998 deleg. ai sensi dell'art 63 .2 DPR 396/2000 Ufficio 1);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Fabriano di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio indicato sub a).
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Maria Di Bartolomeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fabriano (AN), via Balbo n. 56;
RICORRENTE contro
; _1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio Concordatario.
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 797 c.p.c., l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e Parte_1
, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche _1 all'esito del procedimento n. 087/2020 in data 16.11.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2023, divenuta esecutiva in seguito al Decreto
Esecutorio di Sentenza di Nullità Matrimoniale emesso dalla suddetta Autorità
Ecclesiastica in data 06.02.2023 ed al Decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 05 febbraio 2024, con i quali
è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario il 06.12.1998 in Fabriano (AN);
- conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Fabriano (AN) di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h), del D.P.R. n. 396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella
Repubblica italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985, della sentenza di nullità del matrimonio tra i Sig.ri e Parte_1 _1
, emanata dal Tribunale Ecclesiastico all'esito
[...] Controparte_2 del procedimento n. 087/2020 in data 16.11.2022 e depositata in cancelleria in data 17.01.2023, nonché quest'ultima sentenza”.
Conclusioni del P.G.: “Nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 16.11.2022, il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche dichiarava la nullità del matrimonio celebrato in
Fabriano il 6.12.1998 con rito concordatario fra e Parte_1 _1
“per grave difetto di discrezione di giudizio” da parte della donna.
[...]
Con decreto in data 6.2.2023, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle
Marche emanava decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa del matrimonio.
pagina 2 di 5 In data 5.2.2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emetteva il decreto di esecutività della pronuncia canonica, richiesto dall'articolo 8.2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 per la delibazione della sentenza ecclesiastica nell'Ordinamento italiano.
Con citazione notificata in data 5.3.2024 il sul rilievo della non Parte_1 contrarietà - della menzionata sentenza ecclesiastica - all'Ordine Pubblico italiano, nella ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, chiedeva che ne fosse dichiarata l'efficacia nella Repubblica italiana, con ogni conseguente statuizione.
, benché ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e decreto, _1 non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, nulla opponeva in ordine alla richiesta.
In data 19.2.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Com'è noto, presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'Ordine Pubblico;
la compatibilità - o meno - con l'Ordine Pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo.
Tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
pagina 3 di 5 La S.C. ha precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio Concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'Ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
Sempre al fine di verificare la non contrarietà all'Ordine pubblico italiano, deve osservarsi che la successiva convivenza - quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio
- essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge - per la prima volta - nel giudizio di legittimità
(Cass., SS. UU, n. n. 16379/2014).
Nel caso di specie, la situazione non è stata nemmeno dedotta (essendo la parte resistente rimasta contumace) e non è, quindi, rilevabile dal giudice.
Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi.
Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le pagina 4 di 5 disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
Deve conclusivamente essere dichiarata l'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica oggetto del presente giudizio, con conseguente trascrizione negli atti dello Stato Civile.
Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento della domanda proposta da così Parte_1 provvede:
a) dichiara esecutiva in Italia la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano delle Marche in data 16.11.2022 (depositata il 17.1.2023), munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 5.2.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio Concordatario contratto da e in Fabriano, in data 6.12.1998 e Parte_1 _1 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 88 parte II Serie
A dell'anno 1998 deleg. ai sensi dell'art 63 .2 DPR 396/2000 Ufficio 1);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Fabriano di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio indicato sub a).
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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