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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Costantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1269/2021 tra
(C.F. ), nata il [...], assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AN
ATTRICE
e
(C.F. e P. IVA - C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO PROTO
CONVENUTA
Nonché nei confronti di
C.F. ); CP_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Tivoli adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente domanda: accertata la presenza della signora quale trasportata a bordo dell'autovettura Parte_1
Citroen Berlingo, tg. CV490WL di proprietà della signora e condotta, al CP_2 momento del sinistro, dal signor condannare la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_3 in 40128 Bologna, via Stalingrado, 45 quale garante per la responsabilità civile connessa alla circolazione stradale dell'autovettura Citroen Berlingo, tg. CV490WL al risarcimento del danno biologico subito dalla signora quantificato nella somma di Euro € Parte_1
40.542,00 (quarantamilacinquecentoquarantadue/00) con IP al 10% ovvero la maggior somma di € 48.766,00 (quarantottomilasettecentosessantasei/00) con IP al 12%, in entrambi
i casi detratto quanto già corrisposto pari ad € 7.400,00 inviato a titolo di offerta, oltre al danno morale da quantificare in sede di CTU medico legale;
il tutto oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo o, comunque, quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale e nel merito: dichiarare l'infondatezza della domanda per le ragioni sopra esposte e rigettare ogni avversa pretesa nei confronti della in quanto Controparte_1 infondata e non provata in ordine al quantum debeatur, in tutti i casi con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio;
in via subordinata: ritenere ampiamente satisfattivo quanto già percepito dall'attrice (€
8.100,00) a titolo risarcitorio in sede stragiudiziale da parte della Controparte_1 con compensazione delle spese del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata nell' ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere anche parzialmente fondata la domanda attorea, emettere pronuncia tenendo in debita considerazione quanto emergerà all'esito della eventuale CTU, ed in caso di minima percentuale di invalidità a fronte della domanda attrice
(10-12%), limitare o escludere la liquidazione delle spese di lite o comunque valutare una condanna ex art. 96 c.p.c.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 Parte_2
al fine di ottenere la condanna di quale Controparte_1 Controparte_1
compagnia assicurativa dell'autovettura Citroen Berlingo, tg. CV490WL, di proprietà della signora e condotta dal signor , dei danni patiti CP_2 Parte_2
dalla parte attrice in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 10 febbraio 2019 alle ore 3,30 circa, in Roma, nel corso del quale l'autovettura Citroen, ove si trovava Parte_1 in qualità di terza trasportata, si scontrava con l'autovettura Mercedes Smart, tg. FL147WC.
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa, contestando il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, in quanto ritenuta incongrua e spropositata. Ha inoltre aggiunto di aver già provveduto a risarcire il danno alla sig.ra per il complessivo Pt_1
ammontare di euro 8.100,00 (7.400,00 oltre onorari), quantificazione ritenuta congrua dal medico-legale della compagnia.
I sig.ri e , stante la loro mancata costituzione CP_2 Parte_2
in giudizio, sono stati dichiarati contumaci.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU medica.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo, per essere nuovamente trattenuta in decisione dall'odierno Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, giova precisare che il terzo trasportato danneggiato, che si trovava a bordo di un veicolo a motore senza giuda di rotaie, ha diverse opzioni per far valere il suo diritto al risarcimento del danno, potendo cumulativamente proporre, “nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del
2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore
3 previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito … Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'art. 122, comma 2, dove si prevede che l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti “comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale
e effettuato il trasporto”. Il codice delle assicurazioni private ha mantenuto senza modifiche l'azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso tempo inteso rafforzare la tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di danneggiati”, come il caso del soggetto trasportato “che può agire nei riguardi dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”, salva, anche in tal caso, la rivalsa di quest'ultima verso l'assicuratore del responsabile del danno, alla stregua dell'art. 141” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21021 del 26/07/2024 (Rv. 671934 -
01).
Essendo la ratio dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 volta ad alleggerire l'onere probatorio del terzo trasportato esonerandolo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, costituisce condizione di ammissibilità della stessa il verificarsi di un sinistro stradale che coinvolga almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, laddove, invece, presupposto di fondatezza della domanda è che l'incidente non sia cagionato da caso fortuito, con ciò intendendosi
“l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Sez. U, Sentenza n. 35318 del
30/11/2022 (Rv. 666369 - 02)).
Tale disposizione, fornendo al terzo trasportato una tutela aggiuntiva, lo esonera dunque dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (come avviene invece nel caso in cui agisca ai sensi dell'art 2054
c.c. o 144 del d.lgs. n. 209 del 2005), dovendo lo stesso allegare e provare unicamente la sua qualità di trasportato, il fatto storico dell'avvenuto sinistro stradale ed il nesso causale con le lesioni subite, in termini di causalità cd. materiale, nonché i danni ad esse effettivamente conseguiti, in termini di cd. causalità giuridica, intesa quale nesso eziologico fra il sinistro stradale e i danni dedotti. Non occorre pertanto che l'attore fornisca prova delle concrete
4 modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento non richiesto dalla presente normativa.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, dal tenore dell'atto introduttivo e soprattutto delle conclusioni ivi svolte deve ritenersi che l'attrice, nell'aver regolarmente agito nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava in qualità di terza trasportata, abbia inteso esperire l'azione di cui all'art. 141 del d.lgs. 209 del 2005, cd. Codice delle Assicurazioni, e non l'azione di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, non avendo richiesto la condanna solidale di tutti i convenuti e non avendo dedotto già nell'atto introduttivo i richiamati profili di responsabilità.
In punto di fatto, l'attrice ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 141 cod. ass.ni, provando, da un lato, di essere stata terza trasportata al momento del sinistro, dall'altro lato, la ricorrenza del nesso di causalità fra detto sinistro stradale e i danni dedotti.
Infatti, secondo quanto esposto da parte attrice, il 10 febbraio 2019 alle ore 3:30 circa, allorquando la sig.ra si trovava sul sedile posteriore dell'autovettura Citroen Pt_1
Berlingo, tg. CV490WL (assicurata con la , di proprietà della signora CP_3 [...]
e condotta dal signor , si verificava un violento CP_2 Parte_2 scontro tra detta autovettura e il veicolo Mercedes Smart, targato FL147WC.
Tale ricostruzione risulta confermata dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale (cfr. all. 1 atto introduttivo), dalla quale è peraltro emersa l'esclusiva responsabilità del veicolo assicurato, a bordo del quale viaggiava parte attrice
(un teste oculare ha infatti dichiarato “dal mio punto di osservazione vedevo che la Smart in prossimità dell'incrocio con via Rattazzi decelerava prima di impegnare l'incrocio per poi riprendere lentamente la marcia verso via Turati. A questo punto sopraggiungeva da via Rattazzi l'autovettura
Citroen a velocità elevata che colpiva la Smart nella parte anteriore sinistra”), come riconosciuto anche dalla compagnia assicurativa convenuta e dall'odierna attrice nei successivi scritti difensivi (cfr. note scritte e comparsa conclusionale).
In conseguenza del sinistro, l'attrice è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, dove le sono state riscontrate “contusione cranica. Distrazione dei muscoli lunghi del collo. Contusione del torace. Contusione dell'addome. Contusione del bacino. Contusione regione dorso -lombare. Frattura clavicola sinistra. Escoriazioni degli arti” (cfr. verbale di Pronto Soccorso, all. 2 dell'atto introduttivo). 5 Il CTU, nell'espletata relazione, ha confermato la correlazione tra l'avvenuto incidente e i danni riportati da parte attrice (“nesso di causalità: Presente e sufficiente a produrre le lesioni come riportato nella documentazione”).
La compagnia assicuratrice, peraltro, ha confermato la dinamica così come ricostruita da parte attrice, non contestando, né il fatto storico dell'avvenuta collisione tra i due veicoli, né la presenza nell'autovettura Citroen al momento del sinistro della sig.ra quale terza Pt_1
trasportata, né il nesso di causalità fra il sinistro stradale e i danni dedotti, né deducendo la ricorrenza, nella fattispecie in esame, del caso fortuito. Si tratta dunque di circostanze pacifiche in quanto non contestate.
La compagnia convenuta ha invece contestato il quantum dei danni da liquidare, ritenendo la richiesta dell'attrice sproporzionata anche in ragione dell'esclusiva o maggior quota di responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo assicurato. La convenuta ha altresì sostenuto di avere già provveduto a risarcire il danno conseguito dalla sig.ra Pt_1
per il complessivo ammontare di € 8.100,00, ritenendo tale somma congrua e ampiamente e totalmente satisfattiva, in quanto determinata sulla base di valutazioni stragiudiziali effettuate dal medico-legale della compagnia.
Parte attrice, sulla base della propria valutazione medico-legale, ha trattenuto la somma a titolo di mero acconto, chiedendo il risarcimento dei maggiori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti.
Sicchè, pacifico l'obbligo risarcitorio in capo alla compagnia assicurativa convenuta, occorre esaminare la domanda risarcitoria presentata da parte attrice e le eccezioni sollevate dall'assicurazione convenuta in punto di quantum.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico- legale, depositata dal C.T.U. a firma del dott. le cui conclusioni – Persona_1 adeguatamente motivate – vanno interamente condivise.
In particolare, dalla consulenza emergono le seguenti conseguenze traumatiche per la persona dell'attrice: “esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale con residue algie e limitazione funzionale dei movimenti del capo, esiti di frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra con residuo dismorfismo del profilo claveare, algie, limitazione funzionale dei movimenti e lieve deficit di forza”.
6 Il dott. all'esito dei propri accertamenti, ha ritenuto sussistente un'invalidità Per_1
temporanea al 100% per 30 giorni e un'invalidità temporanea al 50% per 40 giorni, nonché un'invalidità permanente pari al 6%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Pare opportuno evidenziarsi, pertanto, come le pronunce delle Sezioni Unite, accogliendo una nozione unitaria di danno non patrimoniale, abbiano escluso una autonoma rilevanza delle voci del danno morale e del danno esistenziale, al contempo precisando che il risarcimento integrale deve ricomprendere anche il profilo delle sofferenze morali e delle ripercussioni negative sulla qualità della vita del danneggiato (in questo senso, più di recente, cfr. altresì Cass., 24.11.2014, n. 20111; Cass., 13.08.2015, n. 16788; Cass., 4.03.2016, n.
4359).
Le Sezioni Unite hanno affermato, in particolare, che “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il 7 risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni micropermanenti riportate nell'ambito di un sinistro stradale, devono essere applicati i principi di cui all'art. 139 Codice delle
Assicurazioni.
Sulla scorta di tali principi, tenuto conto che al momento della stabilizzazione dei postumi
(ovvero al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, 70 giorni dopo il sinistro) il soggetto danneggiato aveva 22 anni, si ritiene equo riconoscere all'attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 2.809,00 in moneta attuale, adottando una indennità giornaliera di euro 56,18 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuita per i giorni di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, pari al 6%, lo stesso deve essere calcolato nella misura di euro 9.237,08.
In merito al danno morale, deve richiamarsi, invero, quanto anche ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico legale. Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato. Deve peraltro escludersi che l'allegazione possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece lo stesso ha allegato in termini di sofferenza interiore.
8 Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico. A fortiori, non sono ravvisabili ragioni per riconoscersi alcuna c.d. personalizzazione del danno, legata a peculiari e specifiche circostanze soggettive, nel caso di specie non allegate, né dimostrate.
Ne consegue che l'ammontare del risarcimento dovuto a a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale è pari ad euro 12.046,08.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del sinistro, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio del ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 12.046,08 devalutata all'epoca del fatto (10 febbraio 2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Compete altresì all'attrice, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, documentate e ritenute congrue dal C.T.U. nella misura di 2.223,69 euro.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo. 9 Dall'importo complessivo spettante alla parte attrice deve detratto l'importo già versato per il medesimo titolo dalla parte convenuta costituita, pari ad euro 7.400,00.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante la notevole differenza tra il petitum e l'importo liquidato, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione per il 50% delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum (e non del petitum) e dell'attività difensiva espletata. Considerata, inoltre, la non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene congruo un importo basato sui valori medi, tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, pari a 5.000,00 euro.
In ragione dei criteri poc'anzi indicati si liquidano in favore di parte attrice e a carico della parte convenuta euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al risarcimento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 12.046,08 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 2.223,69 a titolo di danno patrimoniale, per le causali e oltre accessori come da parte motiva, dal cui totale deve essere detratto l'importo di 7.400,00 euro già versato per il medesimo titolo dalla parte convenuta costituita;
- condanna a rifondere l'attrice del 50% delle spese di lite Controparte_1
(complessivamente quantificate in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge) pari a euro 2.500,00, oltre metà di spese generali, i.v.a. e c.p.a.
10 - pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta costituita.
Così deciso in Tivoli, il 26.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Costantino
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