Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29488
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Ordinanza 15 novembre 2024

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Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'"assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29488
    Data del deposito : 15 novembre 2024

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