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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTI Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. CENTI VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA e CP_1 C.F._3 dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. CENTI VALENTINA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI GINO e dell'avv. , CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 62 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. GIUNTI GINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in data 12.7.24 presentavano ricorso in cui veniva esposto: che i Parte_1 CP_1 ricorrenti in base a contratto di locazione del 17.12.22, registrato il 22.12.22, conducevano in locazione immobile sito in Empoli, Viale Boccaccio n. 25 di proprietà di;
che il contratto era stato CP_2 qualificato di natura transitoria e con durata di mesi 18 senza che ne sussistessero i presupposti.
I ricorrenti chiedevano pertanto che venisse dichiarato che il contratto in questione è a canone libero e di durata quadriennale.
La aderiva alla richiesta di trasformazione del contratto transitorio in contratto di durata CP_2 quadriennale e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dei ricorrenti al pagamento in suo favore di
€ 500,00 per rimborso lavori di manutenzione ordinaria ed € 397,70 per rimborso del premio di assicurazione relativo all'immobile.
La causa , assunta prova testimoniale, è stata decisa all'udienza del 17.7.25 come da dispositivo.
In data 17.12.22 le parti stipulavano contratto di locazione per uso abitativo transitorio con decorrenza dal 4.1.23 e durata prevista di 18 mesi e scadenza al 30.6.24.
In data 12.7.24 i conduttori e hanno quindi presentato ricorso per far dichiarare la Pt_1 CP_1 durata quadriennale del contratto.
La , prima di ricevere la notifica del ricorso, con lettera raccomandata del 22.7.24, ricevuta dalle CP_2 controparti il 26.7.24, in base alle clausole del contratto richiedeva ai conduttori di rilasciare l'immobile in quanto occupato senza titolo.
Nel contratto sono state indicate esigenze transitorie sia della parte locatrice , per necessità dell'immobile al termine della locazione , che dei conduttori, per esigenze di lavoro nella zona.
Senonché al contratto non è stata allegata alcuna documentazione per provare le indicate esigenze transitorie.
Il contratto risulta quindi concluso con modalità difformi rispetto a quanto prescrive il DM 16.1.17 richiamato dall'art. 5 comma 1 L. n. 431/98 : l'art. 2 comma 4 del DM stabilisce infatti che ai contratti di locazione di natura transitoria deve essere allegata documentazione comprovante le indicate esigenze transitorie e, in mancanza, il comma 6 dispone che il contratto è ricondotto alla durata di cui all'art. 2 comma 1 L. n. 431/98 e cioè di quattro anni.
Il contratto di locazione in oggetto , come d'altronde concordano attualmente le parti, ha quindi durata di anni quattro, con rinnovo per altri quattro anni in mancanza di disdetta.
La prima scadenza del contratto di locazione vigente tra le parti è quindi al 4.1.27.
In via riconvenzionale la chiede la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma CP_2 di € 500,00 a titolo di rimborso di spese per intervento di manutenzione ordinaria eseguito nell'immobile.In particolare dal preventivo allegato sub doc. 5 risulta che l'intervento ha avuto ad oggetto la sostituzione di miscelatori di lavabo e bidet e di una cannella esterna.
La domanda non è fondata.
Per quanto risulta dagli atti i lavori in questione sono stati commissionati dalla e dalla stessa CP_2 Tes_ pagati( v. teste , idraulico esecutore).
L'art. 1609 c.c. stabilisce che le riparazioni di piccola manutenzione che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
pagina 2 di 3 Era quindi onere della Corti provare che il pagamento sia stato indebitamente eseguito.
La peraltro prima dell'inizio della causa non risulta aver formulato alcuna richiesta di rimborso CP_2 vero i conduttori e non sussiste la prova che gli interventi siano stati determinati da inconvenienti derivati dall'uso e non dalla vetustà dei manufatti.
La chiede altresì la condanna dei ricorrenti al pagamento in suo favore dell'importo pari al CP_2 premio di assicurazione relativo all'immobile locato, importo pari ad oggi ad € 613,58( doc. 9,10,14).
La domanda è fondata.
Con l'art. 12 del contratto i conduttori si sono infatti impegnati a rimborsare alla locatrice l'importo dell'assicurazione relativa all'immobile,dando atto che di ciò è stato tenuto conto ai fini della determinazione del canone.
I ricorrenti hanno eccepito la vessatorietà della clausola e la mancata specifica approvazione della stessa .
L'eccezione non è fondata: ciò ,sia perché il contratto non rientra nella previsione di cui all'art. 1341 c.c., risultando predisposto per regolamentare lo specifico rapporto contrattuale in questione e non una serie indefinita di rapporti (Cass. 20461/20) sia perché la clausola in questione per il suo oggetto non rientra in alcuna di quelle previste dall'art. 1341 comma 2 c.c.
La polizza e le quietanze allegate provano l'importo richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, vengono compensate nella misura di un quinto per la parziale reciproca soccombenza e , per la parte dovuta, sono distratte in favore dei difensori dei ricorrenti ai sensi dell'art.93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale dichiara che il contratto di locazione concluso tra locatrice e CP_2 [...]
e , conduttori, il 17.12.22 ed avente ad oggetto immobile sito in Empoli, Via Parte_1 CP_1 Boccaccio n. 25 ha prima scadenza al 3.1.27; condanna e , in solido Parte_1 CP_1 tra loro a pagare in favore di la somma di 613,58; condanna la convenuta a pagare , previa CP_2 compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in € 274,00 per spese, €. 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali e che distrae in favore degli Avv.ti Centi Valentina e Vincenti Federico.
Firenze, 17.7.25
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTI Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. CENTI VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTI VALENTINA e CP_1 C.F._3 dell'avv. VINCENTI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in PIAZZA DELLA FERRUZZA 4 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. CENTI VALENTINA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI GINO e dell'avv. , CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 62 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. GIUNTI GINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in data 12.7.24 presentavano ricorso in cui veniva esposto: che i Parte_1 CP_1 ricorrenti in base a contratto di locazione del 17.12.22, registrato il 22.12.22, conducevano in locazione immobile sito in Empoli, Viale Boccaccio n. 25 di proprietà di;
che il contratto era stato CP_2 qualificato di natura transitoria e con durata di mesi 18 senza che ne sussistessero i presupposti.
I ricorrenti chiedevano pertanto che venisse dichiarato che il contratto in questione è a canone libero e di durata quadriennale.
La aderiva alla richiesta di trasformazione del contratto transitorio in contratto di durata CP_2 quadriennale e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dei ricorrenti al pagamento in suo favore di
€ 500,00 per rimborso lavori di manutenzione ordinaria ed € 397,70 per rimborso del premio di assicurazione relativo all'immobile.
La causa , assunta prova testimoniale, è stata decisa all'udienza del 17.7.25 come da dispositivo.
In data 17.12.22 le parti stipulavano contratto di locazione per uso abitativo transitorio con decorrenza dal 4.1.23 e durata prevista di 18 mesi e scadenza al 30.6.24.
In data 12.7.24 i conduttori e hanno quindi presentato ricorso per far dichiarare la Pt_1 CP_1 durata quadriennale del contratto.
La , prima di ricevere la notifica del ricorso, con lettera raccomandata del 22.7.24, ricevuta dalle CP_2 controparti il 26.7.24, in base alle clausole del contratto richiedeva ai conduttori di rilasciare l'immobile in quanto occupato senza titolo.
Nel contratto sono state indicate esigenze transitorie sia della parte locatrice , per necessità dell'immobile al termine della locazione , che dei conduttori, per esigenze di lavoro nella zona.
Senonché al contratto non è stata allegata alcuna documentazione per provare le indicate esigenze transitorie.
Il contratto risulta quindi concluso con modalità difformi rispetto a quanto prescrive il DM 16.1.17 richiamato dall'art. 5 comma 1 L. n. 431/98 : l'art. 2 comma 4 del DM stabilisce infatti che ai contratti di locazione di natura transitoria deve essere allegata documentazione comprovante le indicate esigenze transitorie e, in mancanza, il comma 6 dispone che il contratto è ricondotto alla durata di cui all'art. 2 comma 1 L. n. 431/98 e cioè di quattro anni.
Il contratto di locazione in oggetto , come d'altronde concordano attualmente le parti, ha quindi durata di anni quattro, con rinnovo per altri quattro anni in mancanza di disdetta.
La prima scadenza del contratto di locazione vigente tra le parti è quindi al 4.1.27.
In via riconvenzionale la chiede la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma CP_2 di € 500,00 a titolo di rimborso di spese per intervento di manutenzione ordinaria eseguito nell'immobile.In particolare dal preventivo allegato sub doc. 5 risulta che l'intervento ha avuto ad oggetto la sostituzione di miscelatori di lavabo e bidet e di una cannella esterna.
La domanda non è fondata.
Per quanto risulta dagli atti i lavori in questione sono stati commissionati dalla e dalla stessa CP_2 Tes_ pagati( v. teste , idraulico esecutore).
L'art. 1609 c.c. stabilisce che le riparazioni di piccola manutenzione che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
pagina 2 di 3 Era quindi onere della Corti provare che il pagamento sia stato indebitamente eseguito.
La peraltro prima dell'inizio della causa non risulta aver formulato alcuna richiesta di rimborso CP_2 vero i conduttori e non sussiste la prova che gli interventi siano stati determinati da inconvenienti derivati dall'uso e non dalla vetustà dei manufatti.
La chiede altresì la condanna dei ricorrenti al pagamento in suo favore dell'importo pari al CP_2 premio di assicurazione relativo all'immobile locato, importo pari ad oggi ad € 613,58( doc. 9,10,14).
La domanda è fondata.
Con l'art. 12 del contratto i conduttori si sono infatti impegnati a rimborsare alla locatrice l'importo dell'assicurazione relativa all'immobile,dando atto che di ciò è stato tenuto conto ai fini della determinazione del canone.
I ricorrenti hanno eccepito la vessatorietà della clausola e la mancata specifica approvazione della stessa .
L'eccezione non è fondata: ciò ,sia perché il contratto non rientra nella previsione di cui all'art. 1341 c.c., risultando predisposto per regolamentare lo specifico rapporto contrattuale in questione e non una serie indefinita di rapporti (Cass. 20461/20) sia perché la clausola in questione per il suo oggetto non rientra in alcuna di quelle previste dall'art. 1341 comma 2 c.c.
La polizza e le quietanze allegate provano l'importo richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14, vengono compensate nella misura di un quinto per la parziale reciproca soccombenza e , per la parte dovuta, sono distratte in favore dei difensori dei ricorrenti ai sensi dell'art.93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale dichiara che il contratto di locazione concluso tra locatrice e CP_2 [...]
e , conduttori, il 17.12.22 ed avente ad oggetto immobile sito in Empoli, Via Parte_1 CP_1 Boccaccio n. 25 ha prima scadenza al 3.1.27; condanna e , in solido Parte_1 CP_1 tra loro a pagare in favore di la somma di 613,58; condanna la convenuta a pagare , previa CP_2 compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in € 274,00 per spese, €. 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali e che distrae in favore degli Avv.ti Centi Valentina e Vincenti Federico.
Firenze, 17.7.25
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3