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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12845\2024
Il Giudice designato dott. IA RA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento promosso da:
nata in [...] [...] Parte_1
nato in [...] [...] Parte_2 rappresentati, difesi e domiciliati presso lo studio del difensore avv. Stefano Afrune del foro di Brescia RICORRENTE - contro
rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso e hanno proposto Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il provvedimento prefettizio CodiceFiscale_1 con il quale era stato respinto il nulla osta per motivi di famiglia in ragione della
“condanna per reato ex art 73 dpr 309/1990” del Parte_2
A tal fine hanno formulato la seguente domanda :
“VOGLIA ACCERTARE IL DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE DEI RICORRENTI E PERTANTO ORDINARE ALLA P.A IL RILASCIO DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ANNULLANDO OGNI EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE DIRETTO ED INDIRETTO CONSEGUENTE AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO IMPUGNATO.”. Parte ricorrente, dopo aver sottolineato che il rigetto dell'Amministrazione era lesivo del diritto all'unità famigliare riconosciuto dall'art. 8 CEDU, vieppiù in presenza della figlia minore che frequentava la scuola in Italia, ha sostenuto che il reato posto in essere dal padre della minore non poteva impedire il ricongiungimento con i suoi famigliari e ledere il suo diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 del 2013, nel senso che esso trova applicazione, con valutazione da condursi caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE. A sostegno della domanda ha dedotto: Parte_1
⎯ di essere presente in Italia da anni dove si era radicata e svolgeva attività di lavoro;
⎯ la figlia minore era nata a [...] il [...] e Persona_1 frequentava la scuola primaria in Italia;
⎯ di aver percepito negli anni 2019, 2020 e 2021 i redditi di cui alle CU che produceva e che risultavano anche dall'estratto contributivo;
⎯ dallo stato di famiglia del Comune di residenza si poteva evincere la presenza della famiglia costituita dalla madre e dalla figlia. Parte resistente si è costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, il 18 aprile 2024, chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di lite richiamando la relazione della Questura di Brescia che allegava e sottolineando la legittimità del proprio operato.
*** Va subito premesso che, nel caso di specie, si tratta di verificare la sussistenza del diritto di ad ottenere il nulla osta per il ricongiungimento con il Parte_1 marito che, a motivo del reato posto in essere in Italia in relazione al quale avrebbe dovuto scontare una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi e 3 giorni oltre al pagamento di una multa pari a 20.000,00 euro, era stato negato in via amministrativa. Come noto, per ottenere il nulla osta al ricongiungimento devono essere rispettati i requisiti di natura reddituale e deve esservi la disponibilità di un alloggio idoneo. Ebbene parte ricorrente, nonostante l'ordine di produzione emesso con ordinanza del 17 luglio 2024, nulla ha prodotto.
Pag. 2 di 3 In particolare non ha provato la consistenza attuale dei redditi di lavoro, né la persistenza della occupazione lavorativa e non ha neppure provato di avere a disposizione un alloggio idoneo. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può essere accolto a prescindere dalla valutazione della possibilità di rilasciare il nulla osta in presenza della condanna sopra menzionata Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Brescia il 23/10/2025
Il Giudice
IA RA ON
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12845\2024
Il Giudice designato dott. IA RA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento promosso da:
nata in [...] [...] Parte_1
nato in [...] [...] Parte_2 rappresentati, difesi e domiciliati presso lo studio del difensore avv. Stefano Afrune del foro di Brescia RICORRENTE - contro
rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso e hanno proposto Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il provvedimento prefettizio CodiceFiscale_1 con il quale era stato respinto il nulla osta per motivi di famiglia in ragione della
“condanna per reato ex art 73 dpr 309/1990” del Parte_2
A tal fine hanno formulato la seguente domanda :
“VOGLIA ACCERTARE IL DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE DEI RICORRENTI E PERTANTO ORDINARE ALLA P.A IL RILASCIO DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ANNULLANDO OGNI EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE DIRETTO ED INDIRETTO CONSEGUENTE AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO IMPUGNATO.”. Parte ricorrente, dopo aver sottolineato che il rigetto dell'Amministrazione era lesivo del diritto all'unità famigliare riconosciuto dall'art. 8 CEDU, vieppiù in presenza della figlia minore che frequentava la scuola in Italia, ha sostenuto che il reato posto in essere dal padre della minore non poteva impedire il ricongiungimento con i suoi famigliari e ledere il suo diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 del 2013, nel senso che esso trova applicazione, con valutazione da condursi caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE. A sostegno della domanda ha dedotto: Parte_1
⎯ di essere presente in Italia da anni dove si era radicata e svolgeva attività di lavoro;
⎯ la figlia minore era nata a [...] il [...] e Persona_1 frequentava la scuola primaria in Italia;
⎯ di aver percepito negli anni 2019, 2020 e 2021 i redditi di cui alle CU che produceva e che risultavano anche dall'estratto contributivo;
⎯ dallo stato di famiglia del Comune di residenza si poteva evincere la presenza della famiglia costituita dalla madre e dalla figlia. Parte resistente si è costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, il 18 aprile 2024, chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di lite richiamando la relazione della Questura di Brescia che allegava e sottolineando la legittimità del proprio operato.
*** Va subito premesso che, nel caso di specie, si tratta di verificare la sussistenza del diritto di ad ottenere il nulla osta per il ricongiungimento con il Parte_1 marito che, a motivo del reato posto in essere in Italia in relazione al quale avrebbe dovuto scontare una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi e 3 giorni oltre al pagamento di una multa pari a 20.000,00 euro, era stato negato in via amministrativa. Come noto, per ottenere il nulla osta al ricongiungimento devono essere rispettati i requisiti di natura reddituale e deve esservi la disponibilità di un alloggio idoneo. Ebbene parte ricorrente, nonostante l'ordine di produzione emesso con ordinanza del 17 luglio 2024, nulla ha prodotto.
Pag. 2 di 3 In particolare non ha provato la consistenza attuale dei redditi di lavoro, né la persistenza della occupazione lavorativa e non ha neppure provato di avere a disposizione un alloggio idoneo. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può essere accolto a prescindere dalla valutazione della possibilità di rilasciare il nulla osta in presenza della condanna sopra menzionata Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Brescia il 23/10/2025
Il Giudice
IA RA ON
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