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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6863/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 138 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Tatiana Magagnini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione;
all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001028239, notificata in data
23.01.2024, relativa ad atto di accertamento n. .7004.19/04/2018.0100924 del CP_1
19.04.2018, riferito all'anno 2016 nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I –
001321102, notificata il 23.01.2024 relativa ad atto di accertamento n.
.7004.24/09/2018.0233779 del 24.09.2018, riferito all'anno 2017, con cui gli CP_1
era stato ingiunto il pagamento (relativamente all' anno 2016) della somma di euro di euro 798,00 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate mentre in relazione all' anno 2017 (ordinanza-ingiunzione sub 2) della somma di euro
3.244,00.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata derivante dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' e la prescrizione del credito azionato con l'atto di CP_1
accertamento.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, “per i motivi esposti nella narrativa dell'atto, annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci l' ordinanza-ingiunzione n. 0I – 001028239, notificata in data 23.01.2024 e l' ordinanza-ingiunzione n. 0I – 001321102, notificata il 23.01.2024; nonché qualsivoglia altro atto prodromico o consequenziale;
Con vittoria di onorari e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l evidenziando CP_1
l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione n. 01 -001028239, chiedendo pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a detto provvedimento, notificato il 23.01.24 per l'annualità 2016; insisteva per il rigetto del ricorso, in relazione alla seconda ordinanza ingiunzione, tenuto conto che l'accertamento sotteso risultava regolarmente notificato a controparte nonché per insussistenza eccepita prescrizione del credito nonché della decadenza.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione n. 01 -
001028239, concordemente richiesta dalle parti.
Oggetto di controversia, quindi, è l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001321102, notificata il 23.01.2024 relativa ad atto di accertamento n.
.7004.24/09/2018.0233779 del 24.09.2018, riferito all'anno 2017. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute.
Come sottolineato dalla parte ricorrente alla prima udienza di discussione, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata non risulta ritualmente notificato. Infatti, come tempestivamente eccepito alla prima udienza di discussione dalla parte ricorrente, la lettera raccomandata contenente l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è stata consegnata al portiere dello stabile sito in Suvereto n. 10, mentre il ricorrente risulta residente in [...], e la stessa lettera raccomandata indicava quale luogo in cui doveva avvenire la consegna via
Suvereto n. 30.
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad esse relativa, avvenuta il 29 febbraio 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi sei anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso, nella parte relativa all'ordinanza ingiunzione che non ha formato oggetto del provvedimento di autotutela da parte dell' Spese secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 01 -001028239; - accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001321102;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6863/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 138 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Tatiana Magagnini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione;
all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001028239, notificata in data
23.01.2024, relativa ad atto di accertamento n. .7004.19/04/2018.0100924 del CP_1
19.04.2018, riferito all'anno 2016 nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I –
001321102, notificata il 23.01.2024 relativa ad atto di accertamento n.
.7004.24/09/2018.0233779 del 24.09.2018, riferito all'anno 2017, con cui gli CP_1
era stato ingiunto il pagamento (relativamente all' anno 2016) della somma di euro di euro 798,00 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate mentre in relazione all' anno 2017 (ordinanza-ingiunzione sub 2) della somma di euro
3.244,00.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata derivante dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell' e la prescrizione del credito azionato con l'atto di CP_1
accertamento.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, “per i motivi esposti nella narrativa dell'atto, annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci l' ordinanza-ingiunzione n. 0I – 001028239, notificata in data 23.01.2024 e l' ordinanza-ingiunzione n. 0I – 001321102, notificata il 23.01.2024; nonché qualsivoglia altro atto prodromico o consequenziale;
Con vittoria di onorari e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l evidenziando CP_1
l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione n. 01 -001028239, chiedendo pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a detto provvedimento, notificato il 23.01.24 per l'annualità 2016; insisteva per il rigetto del ricorso, in relazione alla seconda ordinanza ingiunzione, tenuto conto che l'accertamento sotteso risultava regolarmente notificato a controparte nonché per insussistenza eccepita prescrizione del credito nonché della decadenza.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione n. 01 -
001028239, concordemente richiesta dalle parti.
Oggetto di controversia, quindi, è l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001321102, notificata il 23.01.2024 relativa ad atto di accertamento n.
.7004.24/09/2018.0233779 del 24.09.2018, riferito all'anno 2017. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute.
Come sottolineato dalla parte ricorrente alla prima udienza di discussione, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata non risulta ritualmente notificato. Infatti, come tempestivamente eccepito alla prima udienza di discussione dalla parte ricorrente, la lettera raccomandata contenente l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è stata consegnata al portiere dello stabile sito in Suvereto n. 10, mentre il ricorrente risulta residente in [...], e la stessa lettera raccomandata indicava quale luogo in cui doveva avvenire la consegna via
Suvereto n. 30.
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad esse relativa, avvenuta il 29 febbraio 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi sei anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso, nella parte relativa all'ordinanza ingiunzione che non ha formato oggetto del provvedimento di autotutela da parte dell' Spese secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 01 -001028239; - accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0I – 001321102;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti