Articolo 14 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Articolo 13Articolo 15
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16 ottobre 2008
Art. 14.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 10 ottobre 2008 n. 335 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008 n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall' art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»".
Entrata in vigore il 16 ottobre 2008
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