TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 335 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Zanna, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 26.01.2024, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nato il figlio (in data 16.11.2022) riconosciuto da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori - chiedeva al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e regolazione del diritto di vista paterno attraverso gli incontri protetti, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP minore versando alla ricorrente la somme mensile di € 300,00 e partecipando nella misura del
50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio. La ricorrente formulava, inoltre, richiesta di ordine di protezione, anche inaudita altera parte, al fine di tutelare la sua incolumità personale.
Deduceva la ricorrente: che il nel corso della relazione aveva fatto uso di sostanze
CP stupefacenti e che presumibilmente ne faceva ancora uso, poiché, nell'ultimo periodo, aveva effettuato insistenti richieste di danaro alla ricorrente;
che il svolgeva lavori saltuari e
CP attualmente risultava senza fissa dimora;
che il non provvedeva con continuità al
CP mantenimento del figlio minore e aveva versato soltanto in certi periodi, corrispondenti al suo stato di occupazione, circa € 300,00/400,00 mensili;
che la ricorrente era sempre stata pienamente collaborativa, non avendo mai impedito la frequentazione tra padre e figlio, pur mostrando perplessità sulle condizioni di salute del legate all'utilizzo di sostanze
CP stupefacenti;
che la ricorrente era disoccupata da anni e aveva percepito nell'anno 2023 un reddito complessivo di circa € 9.000,00 quale reddito di cittadinanza;
che viveva con i suoi due figli (uno dei quali avuto da altra relazione) in Foggia in un appartamento di proprietà sito alla
Via XX Settembre n. 12 ; che in data 25.12.2023 era stata costretta a sporgere denuncia nei confronti del per maltrattamenti e atti persecutori. CP
Con provvedimento inaudita altera parte dell'08.02.2024 il Giudice relatore, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, emetteva il seguente ordine di protezione ex artt. 473-bis.69 e ss c.p.c.
“ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di Controparte_1 astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, Parte_1 altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX Settembre n. 12, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri” e il seguente provvedimento indifferibile ex art.473 bis.15 c.p.c. in punto di collocamento del
2 minore e diritto di visita “dispone che il minore rimanga collocato presso la madre e che Persona_2 intervengano i Servizi Sociali di Foggia, incaricandoli di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, dei rapporti tra il padre ed il minore”, fissando successiva udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.
All'esito dell'udienza del 04.03.2024, con ordinanza del 06.03.2024, il Giudice relatore, a parziale modifica del decreto emesso in data 08.02.2024 così provvedeva: “ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di astenersi da qualsiasi Controparte_1 condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi Parte_1 alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza
XX Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri;
affida, allo stato, il figlio minore in via Persona_2 esclusiva alla madre, prevedendo che, allo stato, il minore resti collocato stabilmente presso la stessa e autorizzando, allo stato, il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano, allo stato, con modalità protette ed osservate, incaricando il Servizio Sociale di Foggia di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, da effettuarsi con cadenza almeno settimanale;
dispone che il Servizio Sociale prosegua lo svolgimento di attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare del minore, informando immediatamente il Tribunale in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
(…) dispone che la Stazione dei Carabinieri competente per territorio (Stazione di
Foggia Principale), vigili e assicuri il rispetto e l'esecuzione della misura disposta con il presente provvedimento nei confronti di concernente il divieto di avvicinamento a e ai luoghi Controparte_1 Parte_1 abitualmente frequentati dalla stessa, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX
Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri;
dispone che il CSM (Centro di Salute Mentale) e il SerD competenti per territorio (Foggia), continuino a monitorare le condotte di nato il [...] a [...]_1
D'Adda (CR), prendendolo in carico (…)”. Con il medesimo provvedimento veniva confermata la prima udienza già fissata, ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c.
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 22.04.2024, veniva dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato e, inoltre, venivano Controparte_1 adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “conferma le statuizioni in punto di affidamento e collocamento del minore e di diritto di visita paterno, già adottate da questo
Giudice con provvedimento indifferibile del 06.03.2024, per le ragioni ivi indicate, che devono intendersi
3 integralmente richiamate, precisando che gli incontri protetti padre-figlio (attualmente sospesi dal Servizio sociale, in virtù del sopravvenuto stato di detenzione del – cfr. relazione del SS depositata l'11.03.2024) CP dovranno essere riattivati qualora cessi lo stato di detenzione del pone, con decorrenza dalla presente CP decisione, a carico di (tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di Parte_2 mantenere la prole ed in ragione della capacità lavorativa e, dunque, di produrre reddito del il quale, in CP passato ha svolto attività lavorativa saltuaria, ma che, attualmente, si trova in stato di detezione) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 175,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia).
Con il medesimo provvedimento venivano delegate al Servizio Sociale ulteriori indagini sulla situazione familiare e veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di legge.
Con “comparsa di costituzione” depositata il 12.12.2024 si costituiva e alla Controparte_1 successiva udienza del 27.01.2025 - resasi necessaria per garantire il pieno contraddittorio tra le parti - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente deve osservarsi che la costituzione in giudizio di avvenuta il Controparte_1
12.12.2024, è inammissibile e, dunque, tamquam non esset essendo intervenuta successivamente al momento (ovvero, il 22.04.2024) in cui il giudice relatore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
E' noto, infatti, che, come nel giudizio ordinario, anche nel c.d. rito famiglia (in virtù del richiamo dell'art. 473 bis c.p.c. alle norme previste dai titoli I e III del secondo libro, per quanto non espressamente disciplinato dal titolo IV bis), la costituzione del contumace può avvenire, a norma dell'art. 293 c.p.c., “fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Vale ricordare, al riguardo, che: “La preclusione della costituzione del contumace successiva alla rimessione della causa al collegio [oggi fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione] sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra
l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase
4 istruttoria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012. Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Peraltro, il contumace, nell'atto di costituzione in giudizio, non ha allegato, ai sensi dell'art. 294
c.p.c., eventuali profili di nullità della citazione o della sua notificazione che gli avrebbero impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione gli sia stata impedita da causa al lui non imputabile.
Pertanto, la costituzione in giudizio di va dichiarata inammissibile e, dunque, Controparte_1 tamquam non esset.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio sono emersi molteplici elementi indicativi della inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore.
5 Ci si riferisce, in primo luogo, all'accertato stato di tossicodipendenza del invero, dalla CP nota del CSM (ASL FOGGIA), pervenuta in Tribunale in data 28.02.2024, si evince che il dal 2017 è in carico presso il SERD di Foggia per abuso ultraventennale di sostanza CP stupefacenti (Cocaina – e da un anno di hashish. Per_3
In secondo luogo, il è stato destinatario, nell'ambito dell'intestato procedimento, di un CP ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e ss c.p.c., emesso inaudita altera parte con provvedimento dell'08.02.2024 e confermato con modifiche con ordinanza del 06.03.2024 (cfr.
“ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di Controparte_1 astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, Parte_1 altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale
Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri) per condotte persecutorie poste in essere ai danni della , oggetto, peraltro, di un procedimento penale in corso. Pt_1
Al riguardo, va, altresì, rilevato che il predetto ordine di protezione veniva violato dal CP tanto che, per tale condotta, è stato successivamente condannato con sentenza del Tribunale di
Foggia del 03.04.2024, alla pena di otto mesi di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2 c.p. e 387 bis c.p.c. “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava in due distinti momenti della medesima giornata – alle ore 11.10 ed alle ore 14.25 - l'ordine di protezione ex artt. 473 bis.69 ss c.p.c. adottato dal Giudice del Tribunale di Foggia – I sez. civile proc n. RG. 335/2024 in data 08.02.2024, che ordinò al di astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti di CP
, prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra Parte_1 cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla P.zza XX Settembre n. 12, mantenendo una distanza non inferiore a 300 mt, bussava con le mani, con insistenza e per diversi minuti di seguito alla porta dell'abitazione della p.o. – sita nella predetta P.zza XX Settembre - la seconda volta anche chiamando la stessa p.o. ed il figlio minorenne 5.3.2024). Persona_4
Inoltre, il risulta attualmente detenuto anche per condanne riportate in passato per vari CP reati, quali porto abusivo di armi e furto.
Le citate condotte indicano, evidentemente, un quadro di generale inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore, conducendo, senza dubbio, ad una deroga del regime generale dell'affidamento condiviso, il quale renderebbe, nel caso di specie, difficile, se non addirittura rischiosa, la gestione condivisa della responsabilità genitoriale del
6 figlio minore, nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore (ad esempio, scolastiche e sanitarie), qualora il resistente fosse dissenziente rispetto alle proposte materne.
Peraltro, nessun elemento indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla madre la quale ha sempre adeguatamente curato il figlio minore. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minori alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima (non essendo stati Per_1 rinvenuti elementi di pregiudizio neppure nell'ultima relazione del Servizio sociale del
29.10.2024), a cui si accompagnerà il potere-dovere della di prendere le decisioni di Pt_1 maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super esclusivo), confermando sul punto, pertanto, l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.04.2024.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, occorre rilevare che, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del - che CP non poteva garantire un adeguato accudimento del minore di tenera età - sono stati predisposti, in via provvisoria, gli incontri protetti presso il Servizio Sociale.
Tali incontri si sono svolti in clima di serenità e in piena sintonia con la figura paterna, ma sono stati sospesi per effetto del sopraggiunto stato di detenzione del (cfr. relazione del CP
Servizio Sociale dell'08.03.2024 e del 29.10.2024).
Per quanto esposto appare opportuno confermare l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
22.04.2024, prevedendo che, una volta cessato lo stato di detenzione del gli incontri CP padre-figlio si svolgano con modalità protette ed osservate, incaricando il Servizio Sociale di
Foggia di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, da effettuarsi con cadenza almeno settimanale.
Sul mantenimento del figlio minore
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento del figlio minore, occorre rilevare quanto segue.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalla parte costituita è emerso quanto segue.
Nello specifico, la ricorrente è disoccupata e percepisce il c.d. reddito di inclusione pari a circa €
850,00 mensili, mentre il resistente ha svolto in passato lavori precari e saltuari come elettricista e attualmente si trova in stato di detenzione.
7 Come noto, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr., tra gli altri, Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015), tant'è che la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendo, perciò, la responsabilità del genitore essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7372/2013 e 5751/2011).
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del anche se attualmente detenuto, CP nonché dell'esigenze del figlio minore legate all'età, si ritiene congruo confermare in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma di €
175,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data
18.3.2016.
Sulle spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi a carico del resistente ed in favore della ricorrente (non vanno versate in favore dell'Erario in considerazione della revoca dell'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso in pari data a cui si rinvia), le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della costituzione di parte resistente;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Parte_1 stabile presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior
8 importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma di € 175,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Si comunichi anche al Servizio Sociale di Foggia.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 335 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Zanna, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 26.01.2024, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nato il figlio (in data 16.11.2022) riconosciuto da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori - chiedeva al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e regolazione del diritto di vista paterno attraverso gli incontri protetti, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP minore versando alla ricorrente la somme mensile di € 300,00 e partecipando nella misura del
50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio. La ricorrente formulava, inoltre, richiesta di ordine di protezione, anche inaudita altera parte, al fine di tutelare la sua incolumità personale.
Deduceva la ricorrente: che il nel corso della relazione aveva fatto uso di sostanze
CP stupefacenti e che presumibilmente ne faceva ancora uso, poiché, nell'ultimo periodo, aveva effettuato insistenti richieste di danaro alla ricorrente;
che il svolgeva lavori saltuari e
CP attualmente risultava senza fissa dimora;
che il non provvedeva con continuità al
CP mantenimento del figlio minore e aveva versato soltanto in certi periodi, corrispondenti al suo stato di occupazione, circa € 300,00/400,00 mensili;
che la ricorrente era sempre stata pienamente collaborativa, non avendo mai impedito la frequentazione tra padre e figlio, pur mostrando perplessità sulle condizioni di salute del legate all'utilizzo di sostanze
CP stupefacenti;
che la ricorrente era disoccupata da anni e aveva percepito nell'anno 2023 un reddito complessivo di circa € 9.000,00 quale reddito di cittadinanza;
che viveva con i suoi due figli (uno dei quali avuto da altra relazione) in Foggia in un appartamento di proprietà sito alla
Via XX Settembre n. 12 ; che in data 25.12.2023 era stata costretta a sporgere denuncia nei confronti del per maltrattamenti e atti persecutori. CP
Con provvedimento inaudita altera parte dell'08.02.2024 il Giudice relatore, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, emetteva il seguente ordine di protezione ex artt. 473-bis.69 e ss c.p.c.
“ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di Controparte_1 astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, Parte_1 altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX Settembre n. 12, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri” e il seguente provvedimento indifferibile ex art.473 bis.15 c.p.c. in punto di collocamento del
2 minore e diritto di visita “dispone che il minore rimanga collocato presso la madre e che Persona_2 intervengano i Servizi Sociali di Foggia, incaricandoli di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione, anche eventualmente con modalità protette ed osservate, dei rapporti tra il padre ed il minore”, fissando successiva udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.
All'esito dell'udienza del 04.03.2024, con ordinanza del 06.03.2024, il Giudice relatore, a parziale modifica del decreto emesso in data 08.02.2024 così provvedeva: “ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di astenersi da qualsiasi Controparte_1 condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi Parte_1 alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza
XX Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri;
affida, allo stato, il figlio minore in via Persona_2 esclusiva alla madre, prevedendo che, allo stato, il minore resti collocato stabilmente presso la stessa e autorizzando, allo stato, il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano, allo stato, con modalità protette ed osservate, incaricando il Servizio Sociale di Foggia di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, da effettuarsi con cadenza almeno settimanale;
dispone che il Servizio Sociale prosegua lo svolgimento di attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare del minore, informando immediatamente il Tribunale in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
(…) dispone che la Stazione dei Carabinieri competente per territorio (Stazione di
Foggia Principale), vigili e assicuri il rispetto e l'esecuzione della misura disposta con il presente provvedimento nei confronti di concernente il divieto di avvicinamento a e ai luoghi Controparte_1 Parte_1 abitualmente frequentati dalla stessa, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX
Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri;
dispone che il CSM (Centro di Salute Mentale) e il SerD competenti per territorio (Foggia), continuino a monitorare le condotte di nato il [...] a [...]_1
D'Adda (CR), prendendolo in carico (…)”. Con il medesimo provvedimento veniva confermata la prima udienza già fissata, ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c.
All'esito della predetta udienza, con ordinanza del 22.04.2024, veniva dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato e, inoltre, venivano Controparte_1 adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “conferma le statuizioni in punto di affidamento e collocamento del minore e di diritto di visita paterno, già adottate da questo
Giudice con provvedimento indifferibile del 06.03.2024, per le ragioni ivi indicate, che devono intendersi
3 integralmente richiamate, precisando che gli incontri protetti padre-figlio (attualmente sospesi dal Servizio sociale, in virtù del sopravvenuto stato di detenzione del – cfr. relazione del SS depositata l'11.03.2024) CP dovranno essere riattivati qualora cessi lo stato di detenzione del pone, con decorrenza dalla presente CP decisione, a carico di (tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di Parte_2 mantenere la prole ed in ragione della capacità lavorativa e, dunque, di produrre reddito del il quale, in CP passato ha svolto attività lavorativa saltuaria, ma che, attualmente, si trova in stato di detezione) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 175,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia).
Con il medesimo provvedimento venivano delegate al Servizio Sociale ulteriori indagini sulla situazione familiare e veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di legge.
Con “comparsa di costituzione” depositata il 12.12.2024 si costituiva e alla Controparte_1 successiva udienza del 27.01.2025 - resasi necessaria per garantire il pieno contraddittorio tra le parti - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
Preliminarmente deve osservarsi che la costituzione in giudizio di avvenuta il Controparte_1
12.12.2024, è inammissibile e, dunque, tamquam non esset essendo intervenuta successivamente al momento (ovvero, il 22.04.2024) in cui il giudice relatore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
E' noto, infatti, che, come nel giudizio ordinario, anche nel c.d. rito famiglia (in virtù del richiamo dell'art. 473 bis c.p.c. alle norme previste dai titoli I e III del secondo libro, per quanto non espressamente disciplinato dal titolo IV bis), la costituzione del contumace può avvenire, a norma dell'art. 293 c.p.c., “fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Vale ricordare, al riguardo, che: “La preclusione della costituzione del contumace successiva alla rimessione della causa al collegio [oggi fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione] sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra
l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase
4 istruttoria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012. Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Peraltro, il contumace, nell'atto di costituzione in giudizio, non ha allegato, ai sensi dell'art. 294
c.p.c., eventuali profili di nullità della citazione o della sua notificazione che gli avrebbero impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione gli sia stata impedita da causa al lui non imputabile.
Pertanto, la costituzione in giudizio di va dichiarata inammissibile e, dunque, Controparte_1 tamquam non esset.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio sono emersi molteplici elementi indicativi della inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore.
5 Ci si riferisce, in primo luogo, all'accertato stato di tossicodipendenza del invero, dalla CP nota del CSM (ASL FOGGIA), pervenuta in Tribunale in data 28.02.2024, si evince che il dal 2017 è in carico presso il SERD di Foggia per abuso ultraventennale di sostanza CP stupefacenti (Cocaina – e da un anno di hashish. Per_3
In secondo luogo, il è stato destinatario, nell'ambito dell'intestato procedimento, di un CP ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e ss c.p.c., emesso inaudita altera parte con provvedimento dell'08.02.2024 e confermato con modifiche con ordinanza del 06.03.2024 (cfr.
“ordina, per un periodo di sei mesi, a nato il [...] a [...], di Controparte_1 astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente , prescrivendogli, Parte_1 altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla Piazza XX Settembre n. 12 e l'abitazione della madre della ricorrente sita in Foggia, viale
Luigi Pinto n. 3, mantenendo una distanza non inferiore a 300 metri) per condotte persecutorie poste in essere ai danni della , oggetto, peraltro, di un procedimento penale in corso. Pt_1
Al riguardo, va, altresì, rilevato che il predetto ordine di protezione veniva violato dal CP tanto che, per tale condotta, è stato successivamente condannato con sentenza del Tribunale di
Foggia del 03.04.2024, alla pena di otto mesi di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2 c.p. e 387 bis c.p.c. “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava in due distinti momenti della medesima giornata – alle ore 11.10 ed alle ore 14.25 - l'ordine di protezione ex artt. 473 bis.69 ss c.p.c. adottato dal Giudice del Tribunale di Foggia – I sez. civile proc n. RG. 335/2024 in data 08.02.2024, che ordinò al di astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole nei confronti di CP
, prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi alla stessa e ai luoghi abitualmente frequentati, tra Parte_1 cui, in particolare, l'abitazione sita in Foggia alla P.zza XX Settembre n. 12, mantenendo una distanza non inferiore a 300 mt, bussava con le mani, con insistenza e per diversi minuti di seguito alla porta dell'abitazione della p.o. – sita nella predetta P.zza XX Settembre - la seconda volta anche chiamando la stessa p.o. ed il figlio minorenne 5.3.2024). Persona_4
Inoltre, il risulta attualmente detenuto anche per condanne riportate in passato per vari CP reati, quali porto abusivo di armi e furto.
Le citate condotte indicano, evidentemente, un quadro di generale inidoneità della figura paterna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore, conducendo, senza dubbio, ad una deroga del regime generale dell'affidamento condiviso, il quale renderebbe, nel caso di specie, difficile, se non addirittura rischiosa, la gestione condivisa della responsabilità genitoriale del
6 figlio minore, nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore (ad esempio, scolastiche e sanitarie), qualora il resistente fosse dissenziente rispetto alle proposte materne.
Peraltro, nessun elemento indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto alla madre la quale ha sempre adeguatamente curato il figlio minore. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minori alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima (non essendo stati Per_1 rinvenuti elementi di pregiudizio neppure nell'ultima relazione del Servizio sociale del
29.10.2024), a cui si accompagnerà il potere-dovere della di prendere le decisioni di Pt_1 maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super esclusivo), confermando sul punto, pertanto, l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.04.2024.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, occorre rilevare che, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tenuto conto dello stato di tossicodipendenza del - che CP non poteva garantire un adeguato accudimento del minore di tenera età - sono stati predisposti, in via provvisoria, gli incontri protetti presso il Servizio Sociale.
Tali incontri si sono svolti in clima di serenità e in piena sintonia con la figura paterna, ma sono stati sospesi per effetto del sopraggiunto stato di detenzione del (cfr. relazione del CP
Servizio Sociale dell'08.03.2024 e del 29.10.2024).
Per quanto esposto appare opportuno confermare l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
22.04.2024, prevedendo che, una volta cessato lo stato di detenzione del gli incontri CP padre-figlio si svolgano con modalità protette ed osservate, incaricando il Servizio Sociale di
Foggia di prendere in carico il nucleo familiare e di procedere alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, da effettuarsi con cadenza almeno settimanale.
Sul mantenimento del figlio minore
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento del figlio minore, occorre rilevare quanto segue.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalla parte costituita è emerso quanto segue.
Nello specifico, la ricorrente è disoccupata e percepisce il c.d. reddito di inclusione pari a circa €
850,00 mensili, mentre il resistente ha svolto in passato lavori precari e saltuari come elettricista e attualmente si trova in stato di detenzione.
7 Come noto, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr., tra gli altri, Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015), tant'è che la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendo, perciò, la responsabilità del genitore essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7372/2013 e 5751/2011).
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del anche se attualmente detenuto, CP nonché dell'esigenze del figlio minore legate all'età, si ritiene congruo confermare in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma di €
175,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data
18.3.2016.
Sulle spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono porsi a carico del resistente ed in favore della ricorrente (non vanno versate in favore dell'Erario in considerazione della revoca dell'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso in pari data a cui si rinvia), le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della costituzione di parte resistente;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Parte_1 stabile presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior
8 importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma di € 175,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Si comunichi anche al Servizio Sociale di Foggia.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
9