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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7928/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Licari Pier Luigi;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 16.06.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato con ordinanza del
22/04/2025 e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Il Giudice delegato con ordinanza del 23/04/2025 ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza del figlio, presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia:
“a parziale modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio congiunto n. 1408/2018, successivamente parzialmente modificate con il
Decreto che ha definito il precedente giudizio di modifica portante il n. 474/2020
R.G., tenuto conto, per un verso, della nascita in data 19.04.2024 dall'unione del ricorrente con la compagna della figlia e, dunque, del conseguente Per_1 incremento degli oneri di mantenimento gravanti su , e comunque, Parte_1 per altro verso, dell'attuale disparità reddituale dei genitori e dei tempi di permanenza del tutto prevalenti del figlio presso l'abitazione materna, Per_2 riduzione, a far data dall'accettazione della presente proposta, ad euro 200 del contributo dovuto all'ex coniuge per il mantenimento indiretto del figlio e attribuzione per intero a dell'assegno unico universale erogato dall' , quale CP_1 CP_2 genitore presso cui è collocato il minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, come pure previsto con Circolare dell' n. CP_2
23/22 (si veda, sul punto, di recente, Cass. n. 4672 del 22/02/2025); modifica, in considerazione del fatto che le abitazioni del Signor e della Pt_1
Signora sono situate in 2 Comuni diversi (Palermo e Montelepre) e dell'età del CP_1 minore (che tra qualche giorno compirà 10 anni), del regime di visita del padre con il figlio secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo e segnatamente:
- durante la sospensione estiva delle attività didattiche, , nella settimana Per_2 in cui trascorrerà il weekend con la madre, incontrerà il padre durante la settimana dal martedì mattina al giovedì sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento nelle notti intermedie e, sempre durante il periodo estivo, vista l'assenza della frequentazione scolastica, i weekend che trascorrerà con il padre avranno inizio dal giovedì mattina sino alla domenica sera;
- i weekend durante il periodo scolastico resteranno invariati come attualmente previsto ovvero dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera, fermo restando che dovrà frequentare il corso di catechismo a Montelepre e dunque sarà Per_2 onere del padre accompagnarlo ovvero concordare altre modalità di incontro nel superiore interesse del figlio a mantenere invariati gli impegni e le attività extrascolastiche;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente con i genitori 7 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, o del Natale (23 dicembre mattina/29 dicembre sera) o del Capodanno (30 dicembre mattina/6 gennaio sera);
- tutte le altre festività civili e religiose alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, previste in 15 giorni ma attualmente obbligatoriamente non consecutivi, da modificare in 15 giorni anche consecutivi;
- i suddetti periodi di vacanze estive verranno reciprocamente comunicati entro il
15 giugno di ogni anno;
- ciascun genitore potrà effettuare le vacanze fuori dalla dimora abituale, previa la comunicazione all'altro del luogo ove si recherà, con l'obbligo di farlo Per_2 comunicare una volta al giorno con l'altro genitore;
”
3. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa e dispone la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1408/2018 - già oggetto di parziale modifica con decreto n. 2822/2021 - alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7928/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Licari Pier Luigi;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 16.06.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato con ordinanza del
22/04/2025 e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Il Giudice delegato con ordinanza del 23/04/2025 ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti, quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza del figlio, presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia:
“a parziale modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio congiunto n. 1408/2018, successivamente parzialmente modificate con il
Decreto che ha definito il precedente giudizio di modifica portante il n. 474/2020
R.G., tenuto conto, per un verso, della nascita in data 19.04.2024 dall'unione del ricorrente con la compagna della figlia e, dunque, del conseguente Per_1 incremento degli oneri di mantenimento gravanti su , e comunque, Parte_1 per altro verso, dell'attuale disparità reddituale dei genitori e dei tempi di permanenza del tutto prevalenti del figlio presso l'abitazione materna, Per_2 riduzione, a far data dall'accettazione della presente proposta, ad euro 200 del contributo dovuto all'ex coniuge per il mantenimento indiretto del figlio e attribuzione per intero a dell'assegno unico universale erogato dall' , quale CP_1 CP_2 genitore presso cui è collocato il minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, come pure previsto con Circolare dell' n. CP_2
23/22 (si veda, sul punto, di recente, Cass. n. 4672 del 22/02/2025); modifica, in considerazione del fatto che le abitazioni del Signor e della Pt_1
Signora sono situate in 2 Comuni diversi (Palermo e Montelepre) e dell'età del CP_1 minore (che tra qualche giorno compirà 10 anni), del regime di visita del padre con il figlio secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo e segnatamente:
- durante la sospensione estiva delle attività didattiche, , nella settimana Per_2 in cui trascorrerà il weekend con la madre, incontrerà il padre durante la settimana dal martedì mattina al giovedì sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento nelle notti intermedie e, sempre durante il periodo estivo, vista l'assenza della frequentazione scolastica, i weekend che trascorrerà con il padre avranno inizio dal giovedì mattina sino alla domenica sera;
- i weekend durante il periodo scolastico resteranno invariati come attualmente previsto ovvero dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera, fermo restando che dovrà frequentare il corso di catechismo a Montelepre e dunque sarà Per_2 onere del padre accompagnarlo ovvero concordare altre modalità di incontro nel superiore interesse del figlio a mantenere invariati gli impegni e le attività extrascolastiche;
- durante le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente con i genitori 7 giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, o del Natale (23 dicembre mattina/29 dicembre sera) o del Capodanno (30 dicembre mattina/6 gennaio sera);
- tutte le altre festività civili e religiose alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, previste in 15 giorni ma attualmente obbligatoriamente non consecutivi, da modificare in 15 giorni anche consecutivi;
- i suddetti periodi di vacanze estive verranno reciprocamente comunicati entro il
15 giugno di ogni anno;
- ciascun genitore potrà effettuare le vacanze fuori dalla dimora abituale, previa la comunicazione all'altro del luogo ove si recherà, con l'obbligo di farlo Per_2 comunicare una volta al giorno con l'altro genitore;
”
3. Entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa e dispone la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1408/2018 - già oggetto di parziale modifica con decreto n. 2822/2021 - alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.