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Sentenza 11 febbraio 2024
Sentenza 11 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2024, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 6.2.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 265/2017 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giampà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in S. Pietro a Maida, Via G. La Pira n.100,come da mandato in atti.
RICORRENTE contro
– in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia CP_1
Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale . CP_1
RESISTENTE
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 14.02.2017, , premetteva di aver Parte_1 svolto l'attività di bracciante agricola presso la Organizzazione_1
per n. 102 giornate lavorative negli anni 2014 e 2015.
[...]
Aggiungeva poi che, con le missive datate 29.4.2016 e 13.7.2016, l CP_1 le aveva comunicato la reiezione delle domande di disoccupazione agricola in relazione a tali annualità per l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
di aver presentato, tramite patronato, tempestiva domanda amministrativa avverso tali provvedimenti in data 24.11.2016 e che, con decreti n.26 e n. 27, comunicati il 30.11.2016, l'Ente previdenziale aveva rigettato le sue istanze.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014-
2015, nonché, il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli, con conseguente condanna dell al pagamento della CP_1 prestazione previdenziale per i medesimi anni, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
2. Integrato il contraddittorio, l eccepiva la inammissibilità della CP_1 domanda avversaria perché proposta oltre il termine annuale di decadenza dell'art. 47 DPR 30 aprile 1970 n.639 per come modificato dall'art. 38 lett. d) n. 1 D.L. 98/11, convertito in Legge n.111/11, ed in ogni caso per non aver azionato i rimedi precontenziosi previsti dalle legge.
Contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa avversaria deducendo che la lavoratrice non aveva assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda agricola . Organizzazione_1
In particolare, circa le risultanze degli accertamenti ispettivi, l CP_1 deduceva che i proprietari dei fondi concessi in affitto alla titolare della azienda avevano dichiarato di aver avuto rapporti Organizzazione_1 diretti solo con il marito che la aveva Controparte_2 Org_1 dichiarato di non possedere macchine agricole ma di utilizzare quelle di proprietà della diversa e autonoma azienda agricola, intestata al marito;
che il numero delle giornate denunciate erano incongrue rispetto al fabbisogno lavorativo e che non risultavano assunzioni nei periodi di coltivazione e raccolta delle olive;
che il costo della manodopera denunciata era di molto superiore al volume di affari denunciato;
che vi era sproporzione tra il costo della attività e i ricavi dichiarati;
che la stessa aveva dichiarato di avvalersi di circa 30 braccianti, Org_1 mentre ne risultava denunciato un numero maggiore (oltre 50).
Infine non risultava nel periodo di interesse alcun versamento di contributi previdenziali.
L chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese CP_1 di lite.
3. Espletata l'istruttoria testimoniale, all'udienza del 6.2.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati.
La domanda giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014-2015.
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogata qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall (subentrato allo dal 01.07.1995), il quale – sulla base CP_1 Org_2 delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro – provvede a compilare gli elenchi in questione.
Una volta effettuata, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt.
8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione.
Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi verifichi l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l a seguito CP_1 di controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro), una volta che l abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è “onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
n. 7845/2003; n. 7995/2000; nel medesimo senso si è espressa più recentemente Cass. Sez. Lav. n. 13877 del 2.08.2012, secondo cui “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946
e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, secondo quanto asserito nella memoria di costituzione, l non ha provveduto all'erogazione del beneficio CP_1 previdenziale su cui è causa, in quanto, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi agricoli per gli anni 2014 – 2015, a seguito del disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura svolte alle dipendenze dell'azienda nei medesimi anni. Org_1
5. Ciò posto, preliminarmente va rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sul punto, si rileva che, al caso di specie, non si ritiene applicabile la norma sulla decadenza di cui all'art. 47 DPR 30 aprile 1970 n.639 per come modificato dall'art. 38 lett. d) n. 1 D.L. 98/11 convertito in Legge
n.111/11, perché essa contempla soltanto i casi di “di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale” mentre il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, non è menzionato dall'art. 38 e concerne direttamente la persona del lavoratore e non le giornate da lui svolte o non svolte, investendo l'esistenza stessa del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha, inoltre, esperito i rimedi precontenziosi nei termini previsti dalla legge.
Ed infatti, dalla documentazione depositata in atti si evince che, in data 30.11.2016, la ricorrente riceveva il provvedimento di rigetto delle istanze regolarmente presentate Commissione (v. all. produzione di Org_3 parte ricorrente) ed ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 14.2.2017, nel rispetto del termine di decadenza di 120 gg previsto dall'art. 22 del DL N.7/70 (convertito in Legge N.83/70) per la instaurazione della azione giudiziaria.
6. Passando al merito della controversia, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente . Parte_1
Ed infatti, è stato acquisito agli atti il verbale unico di accertamento e notificazione dell' n.220000063385 del 18.3.2016 relativo al periodo CP_1
1/10/2013 – 31/12/2015, dal quale emerge, come evidenziato anche nella memoria dell , che le giornate denunciate erano risultate incongrue CP_1 rispetto al fabbisogno aziendale con riferimento all'elevato numero di giornate denunciate rispetto alla attività di fatto svolta dalla azienda e limitata alle sole attività di raccolta di olive (non svolgendo l'azienda l'attività di coltivazione per come emergeva dai contratti in atti);
l'azienda non possedeva mezzi meccanici per procedere alla raccolta e nel periodo dal 1.10.2013 al 30.9.2015, a fronte di una imposizione contributiva pari a €87.513,35, la ditta era risultata del tutto inadempiente.
Veniva, inoltre, accertato che la ditta non aveva mai avuto il Org_1 possesso dei terreni di proprietà del sig. che lo stesso ha Parte_2 aveva sempre coltivato personalmente, sin dal 1996, per come dallo stesso dichiarato (v.pag. 4 Verbale di accertamento ispettivo in atti del
18.3.2016).
Tali elementi sono stati ampiamente confermati dai testi dell CP_1 escussi alle udienze del 5.11.2021 e del 1.7.2022.
7. A fronte di tali concordi risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente (marito e figlia della ) sentiti rispettivamente all'udienza del 1°.
7.2023 e del Parte_1
28.4.2023, i quali hanno riferito di non aver mai lavorato per la ditta e di aver visto la ricorrente uscire per andare al lavoro la Org_1 mattina e rientrare il pomeriggio, tutti i giorni della settimana, incluso il sabato, ma nulla sono stati in grado di precisare in merito al numero di giornate effettuate dalla ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, al pagamento delle retribuzione e, in generale, in merito alla sussistenza dei cd. indici della subordinazione
(eterodirezione, continuità della prestazione, utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro etc.).
Al riguardo, si rileva che secondo la concorde giurisprudenza, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è il lavoratore a dover fornire la prova della ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Civ., sez. lav., sent.
N.13877 del 2.8.2012).
Nel caso di specie, oltre alla dubbia credibilità dei testi di parte ricorrente stante lo stretto legame parentale con la , emerge Parte_1 anche la assoluta genericità delle loro propalazioni che non descrivono la tipologia di mansioni espletate, la durata e la natura delle prestazioni;
si rileva, inoltre, che manca la prova in ordine al pagamento della retribuzione della lavoratrice secondo un sistema tracciabile;
inoltre l ha evidenziato nel verbale ispettivo il mancato versamento dei CP_1 contributi previdenziali.
Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dalla credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina della loro attendibilità oggettiva e dalla verifica di eventuali elementi di riscontro estrinseco, nel caso di specie insussistenti (cfr. Cass. N.11414/13).
8.Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dagli ispettori dell che hanno accertato, con verbale ampiamente e congruamente CP_1 motivato, la fittizietà dei rapporti di lavoro instaurati con la
[...]
negli anni 2014/2015, non risulta dimostrato dalla ricorrente Org_4
l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze della ditta e, inoltre, difetta il requisito contributivo richiesto ai fini della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola (ovvero, i 102 contributi giornalieri nel biennio).
Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
9.Le spese di lite compensate ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c..
.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c..
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara