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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2022
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1901/2022 R.G. pendente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), in qualità di titolare della ditta
RA (P. IVA P.IVA 1individuale TERMOIDRAULICA G.F. di Gentile rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Frare ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Paci ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
13.05.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
Conclusioni Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 527/2022 resa dal
Tribunale di Prato in data 15.06.2022 ed in pari data notificata e previa modifica di essa, rigettando le domande avversarie ed in accoglimento dell'impugnazione: -NEL MERITO: in via principale, in accoglimento dei motivi di appello e della dispiegata domanda avanzata in comparsa di costituzione risposta nel giudizio di primo grado, previa modifica della sentenza appellata, confermare il decreto ingiuntivo n. RG 1302/2020 n.
719/2020, emesso dal Tribunale di Prato per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui non venga considerata raggiunta la piena prova delle circostanze dedotte in giudizio, con conseguente conferma in parte qua della sentenza di primo grado, disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio";
Per l'appellata: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da IC G.F. di GE RA in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 527/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento R.G. n. 2419/2020 e pubblicata il 15.09.2022, in materia di compensi per contratto d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Parte_1 'Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare dell'impresa individuale TERMOIDRAULICA G.F. di GE RA, ha proposto appello avverso la sentenza n. 527/2022, con la quale il Tribunale di Prato ha revocato il decreto ingiuntivo n. 719/2020, originariamente emesso a favore dell'appellante, condannando quest'ultimo a rifondere le spese di lite della controparte Controparte_1 quantificate in € 145,50 per esborsi e € 4.355,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CAP.
In particolare, il presente giudizio ha tratto origine dall'opposizione, proposta da [...]
CP avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2020, emesso dal Tribunale di Prato nel procedimento RG 1302/2020, per un importo di € 10.500,00, oltre interessi e spese.
Detta somma costituiva il residuo di quanto asseritamente dovuto da CP alla ricorrente IC a titolo di corrispettivo per lavori di idraulica da quest'ultima eseguiti, rispetto ai quali erano state emesse le due fatture azionate in via monitoria, rispettivamente di € 10.000,00 e € 4.500,00, ambedue aventi causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. cantieri" (n. 7/2015 e n. 2/2016), di cui € 4.000,00 risultavano essere già stati pacificamente corrisposti.
CPCon il proprio atto di citazione in opposizione, aveva contestato il valore probatorio delle fatture prodotte da IC, stante la genericità della causale e il difetto di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni d'opera. L'opponente, inoltre, aveva dedotto che in data 11.11.2015 Persona_1 all'epoca socio di CP ed oggi legale rappresentante, aveva consegnato a un assegno di € Parte_1
10.000,00 a titolo di mutuo personale;
detto importo era stato tratto sul conto corrente risultava a sua volta creditore di della società perché lo stesso Per 1 CP
quest'ultima per finanziamenti infruttiferi erogati precedentemente;
all'atto del ricevimento della somma e con l'esclusivo fine di giustificare fiscalmente l'incasso,
Parte_1 aveva emesso la fattura n. 7/2015, poi azionata in via monitoria, pur non
Aveva aggiunto, l'opponente,avendo eseguito alcun lavoro a favore di CP che Persona_1 a fronte della mancata restituzione della somma mutuata, aveva poi '
ottenuto dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo n. 83/2017, impugnato da Pt_1
[...], ma confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 269/2020. Infine, CP_1
[...] aveva esposto che il Pt_1 aveva ammesso per mezzo del proprio legale l'insussistenza del proprio credito, dapprima con una missiva del 20.06.2016 e successivamente con l'invito a stipulare una negoziazione assistita limitatamente alla somma di € 500,00, affermando contestualmente che le due fatture per cui è causa risultavano già onorate.
Costituendosi, la parte opposta aveva affermato di avere inizialmente richiesto soltanto la somma di € 500,00, sul presupposto, poi rivelatosi erroneo, che l'assegno ricevuto da
CP fosse imputabile al pagamento delle due fatture. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 269/2020, se la somma di € 10.000,00 doveva considerarsi ricevuta a titolo di prestito, le fatture non potevano più ritenersi pagate e, di conseguenza, erano state azionate con ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposto aveva altresì allegato che, nell'ambito del lungo rapporto contrattuale tra le parti, tutte le fatture emesse da IC nei confronti di CP avevano
avuto sempre la medesima causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. canteri" e che, nonostante l'asserita genericità di tale formula, i relativi debiti erano stati sempre e comunque adempiuti dalla committente. Aveva infine dettagliatamente descritto le opere di idraulica eseguite nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2015 (di cui alla fattura n. 7 del 31.12.2015) e nei mesi di gennaio e febbraio 2016 (di cui alla fattura n. 2 dell'11.02.2016), intendendo il bonifico di € 4.000,00, inviatogli da CP in data 21.12.2015, come acconto della maggior somma complessivamente dovuta, pari a €
14.500,00.
Nello specifico, IC aveva così sintetizzato i lavori eseguiti a favore della società opponente: "1) Presso i ristoranti il Konnubio sono stati eseguiti dal Pt_1 i lavori di impianti di idraulica dei bagni di servizio con relativi scarichi ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Inoltre è stato eseguito il passaggio del tubo del gas dal contatore ai vari punti di allaccio all'interno del ristorante, sono stati predisposti ed eseguiti i vari punti di allaccio della cucina industriale con relativi scarichi. E' stata eseguita la predisposizione e l'installazione dell'impianto di climatizzazione;
2) Presso il CP_2
[...] sono stati fatti gli impianti dei bagni, gli scarichi, con relativi scarichi ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Inoltre è stato eseguito il lavoro di installazione delle colonne del riscaldamento centrale, la creazione ed installazione della centrale termica accumuli acqua, la predisposizione e l'installazione degli impianti di climatizzazione;
3) In
Fiesole, Via Montegirone presso la casa del Sig. Per_1 sono stati eseguiti i lavori per il riscaldamento a pavimento ovvero il passaggio e l'allacciamento dei tubi, l'installazione dei radiatori (doc.13). Sono stati eseguiti i lavori in cinque bagni consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. E' stata creata e montata la centrale termica;
4) In Via dei Bruni, nell'ambito della ristrutturazione degli immobili, è stato eseguito il lavoro di rifacimento dell'impianto di riscaldamento ovvero il passaggio dei tubi ed il collegamento della caldaia e dei radiatori.
Sono stati eseguiti i lavori del bagno consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Sono stati allacciati i tubi idrici e del gas per la cucina ed è stato realizzato l'impianto di climatizzazione" (Cfr. Pag. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il giudice di prime cure, sulla base di una istruttoria meramente documentale, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e ponendo a carico dell'opposto le spese di lite.
In particolare, il tribunale, pur nella considerazione della pacifica esistenza di un contratto d'opera tra le parti in causa, ha ritenuto non sufficientemente provata l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, giudicando generica la causale delle stesse e superflue le prove per testi presentate dall'opposta, poiché riguardanti le opere complessivamente realizzate da IC e non quegli specifici lavori cui si riferiva il corrispettivo richiesto. Specificamente, il primo giudice ha rilevato che "Avendo la stessa parte opposta ammesso che tutte le fatture emesse prima delle fatture n. 7/2015 e n. 2/2016 sono state saldate da la stessa avrebbe CP
dovuto provare sotto il profilo quantitativo e qualitativo le specifiche prestazioni (es. le ore di manodopera), il cui corrispettivo è esposto nelle fatture qui in discussione.
Tuttavia, a fronte della genericità della causale delle fatture emesse da IC nel corso del rapporto («fattura per lavori eseguiti presso i vostri cantieri»), la prova per testi dedotta dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non è idonea al fine sopra indicato perché si riferisce, non alle sole prestazioni non remunerate, ma alle opere complessivamente realizzate nei vari cantieri di IC, senza nemmeno l'indicazione del periodo di esecuzione e dell'esatta entità del lavoro svolto, specificazione che avrebbe consentito, se del caso mediante c.t.u., la verifica del valore delle opere e la quantificazione del corrispettivo di cui è domandato il pagamento".
Il Tribunale non ha accolto neppure l'ulteriore argomentazione prospettata dall'opposto, secondo cui la somma di € 4.000,00 sarebbe stata versata dall'opponente in acconto alla fattura n. 1 del 2016 e, dunque, lo stesso versamento costituirebbe una prova dell'effettiva realizzazione delle opere idrauliche il cui compenso era oggetto del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando, invece, che la mancata tempestiva contestazione della causale del bonifico bancario eseguito da CP in data 21/12/2015 di € 4.000,00
-(doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione) · recante la dicitura "saldo fattura" - risultava "incompatibile con il pagamento in acconto di cui discetta la parte opposta: quest'ultima, infatti, ha contestato la suddetta imputazione di pagamento per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta, peraltro adducendo, a sostegno di questa tesi, il fatto che non vi siano fatture di € 4.000,00 emesse da IC nello stesso periodo;
fatto tuttavia sfornito di rilevanza indiziaria perché la dicitura «saldo» ben potrebbe indicare il pagamento finale di una fattura di maggior importo che consegue a precedenti pagamenti parziali imputati sempre alla stessa fattura. Le incongruenze nella ricostruzione dei fatti di IC si colgono anche nell'argomento secondo cui la fattura n. 1 del 26/01/2016, relativa ai lavori eseguiti nel mese di dicembre 2015, sarebbe stata saldata con bonifico di data 21/01/2016 (doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione), ossia, contraddittoriamente, prima dell'emissione della fattura stessa".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 'affidandosi a due distinti motivi di impugnazione:
1) Erronea interpretazione della domanda proposta in via monitoria, avendo il primo giudice ritenuto che IC agisse per il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti dal 2013 al 2016 mentre le fatture azionate si riferivano soltanto al periodo dal 31.08.2015 al 09.02.2016, avendo esso appellante espressamente ammesso che le fatture precedenti erano state saldate regolarmente;
2) Erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole sul riparto dell'onere della prova, laddove il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata l'effettuazione delle opere idrauliche asseritamente svolte a favore di CP sulla base della mera contestazione dell'opponente, senza ammettere le prove per testi richieste dal Pt_1 e volte proprio a dare prova dell'effettiva esecuzione di dette lavorazioni.
A tal proposito, in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione delle prove per testi di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ammesse dal giudice di prime cure.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutti i motivi di appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 09.07.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 27.11.2024, tuttavia, il Collegio, ritenendo ammissibili e rilevanti ai fini del decidere alcuni dei capitoli di prova testimoniale formulati da IC e non ammessi in primo grado, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'esperimento della prova testimoniale, fissando all'uopo l'udienza del 04.02.2024.
Dopo l'escussione dei testi, il Consigliere delegato ha proposto alle parti di conciliare la lite con "abbandono dell'appello a spese del secondo grado compensate"; detta proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla società appellata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 13.05.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La prova dello svolgimento dei lavori di cui alle fatture azionate.
Ambedue censure mosse dall'appellante attengono, in ultima analisi, alla ricostruzione operata dal Tribunale della vicenda fattuale presupposta al presente giudizio e al conseguente asseritamente erroneo rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo;
appare perciò opportuno analizzarle congiuntamente.
In particolare, con il primo motivo di appello Pt_1 ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che lo stesso avesse agito per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a servizi di idraulica svolti dal 2013 al 2016. In verità, ha dedotto l'appellante, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo si riferiva a lavori svolti in un segmento temporale molto più circoscritto, comprensivo solo dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 (fattura n. 7/2015) e di gennaio- febbraio 2016 (fattura n. 2/2016). Secondo GE, da tale erronea interpretazione del petitum, costituente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sarebbe derivata l'erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Effettivamente nell'incipit della motivazione il giudice ha così sintetizzato i fatti di causa:
"IC agisce per il pagamento del corrispettivo dell'opera manuale eseguita presso i cantieri di CP nel periodo dal luglio 2013 a febbraio 2016, assumendo che il credito esposto nelle fatture n. 7/2015 di € 10.000,00 e n. 2/2016 di € 4.500,00 non sia stato soddisfatto".
Ciononostante, dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza, emerge come il primo giudice abbia in realtà correttamente perimetrato la domanda di pagamento sottesa al decreto ingiuntivo, considerando soltanto i lavori svolti nei mesi indicati nella comparsa di costituzione. Nel paragrafo 1.2 della pronuncia, di poco successivo alla parte citata supra, il tribunale spiega che "avendo la stessa parte opposta ammesso che tutte le fatture emesse prima delle fatture n. 7/2015 e n. 2/2016 sono state saldate da
CP la stessa avrebbe dovuto provare sotto il profilo quantitativo e qualitativo le specifiche prestazioni (es. le ore di manodopera), il cui corrispettivo è esposto nelle fatture qui in discussione" (si veda pagina 5 della sentenza impugnata).
Risulta evidente da tale passaggio che il tribunale, ai fini della propria decisione, ha considerato soltanto i lavori asseritamente eseguiti nel segmento temporale indicato dall'appellante, non incorrendo nella lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c.
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie ritenendole idonee soltanto a dare prova delle opere complessivamente realizzate nei cantieri di IC e non anche a dimostrare l'effettivo svolgimento di quelle specifiche lavorazioni non remunerate da CP ed esposte nelle due fatture per cui è causa, e dunque anche da tale argomentazione è ben evincibile l'assenza, nella pronuncia impugnata, di una erronea individuazione del credito azionato in via monitoria.
Venendo al secondo motivo di gravame, questa Corte lo ha già positivamente scrutinato per la parte in cui con esso Pt_1 ha lamentato che il tribunale avesse ritenuto mancante la prova del credito azionato al contempo impedendogli di espletare l'istruttoria richiesta sul punto.
Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel capitolare i mezzi di prova volti a dimostrare l'esistenza delle prestazioni portate dalle fatture azionate IC aveva circostanziato l'arco temporale ed i luoghi in cui i lavori erano stati asseritamente eseguiti (settembre 2015-febbraio 2016) e, per ciascun cantiere, le singole attività svolte (in coerenza con quanto allegato all'atto della propria costituzione in giudizio).
Si tratta, dunque, di valutare l'esito dell'istruttoria espletata in appello. Tuttavia, prima è opportuno effettuare alcune premesse.
CPInnanzitutto, va precisato che il tribunale ha disatteso l'eccezione di secondo cui, poiché in sede di negoziazione assistita Pt_1 aveva chiesto soltanto
500,00 euro, allora non avrebbe più potuto chiedere la maggior somma di 10.500,00 euro: secondo il giudice di prime cure, tale contegno non poteva costituire ammissione della minore entità del diritto di credito vantato nei confronti di CP , dal momento che la sentenza del Tribunale di Prato n. 269/2020 aveva accertato che la somma di € 10.000 versata da Persona_1 all'appellante era stata elargita a titolo di prestito personale e, di conseguenza, le fatture per € 14.500 dovevano ritenersi rimaste impagate (salvo per la corresponsione, pacifica, di euro 4.500,00). Tale affermazione non
è stata oggetto di appello incidentale ed è dunque divenuta incontrovertibile.
Va poi precisato che, trovandosi nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo contestato l'effettiva realizzazione delle opere di cui alle due CP
fatture azionate, ricade sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'effettivo svolgimento dei lavori giustificativo della richiesta di compenso. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non è dimostrativa dell'esistenza del credito, che dovrà essere provato con gli ordinari mezzi istruttori dall'opposto (si cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Nel caso di specie è lo stesso appellante ad aver ammesso espressamente che vi è contestazione dell'an debeatur;
si veda al riguardo la pagina 8 dell'atto di appello, ove egli ha affermato: "Per quanto sopra ove non fosse chiaro e circoscritto, cosi come pare non lo sia stato per il Tribunale di Prato, l'oggetto del contendere, la domanda avanzata da controparte e le ragioni di fatto sottese alla stessa, si eccepisce che CP ha negato categoricamente nel corso del giudizio in maniera netta e perentoria l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento in via monitoria 'In definitiva, anche stando alla medesima progettazione di controparte, ove davvero la stessa avesse eseguito le prestazioni di cui si parla -circostanza che si contesta recisamente- ...' Fermo quanto sopra detto, si eccepisce e contesta che Controparte_1 nulla, dicasi nulla, ha eccepito in ordine al quantum ovvero alle singole prestazioni rese". La circostanza che CP non abbia mosso specifiche contestazioni rispetto al quantum richiesto dal Pt_1 risulta poi, contrariamente a quanto vorrebbe il medesimo appellante, perfettamente coerente con la linea difensiva della società opponente e, soprattutto, elemento da valutarsi eventualmente in subordine all'accertamento positivo dell'esistenza di un diritto di credito. Passando dunque all'esame delle risultanze testimoniali (v. verbale di udienza del
04.02.2024), si deve escludere che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio.
Le deposizioni testimoniali assunte in appello, infatti, non hanno confermato nemmeno in parte l'effettivo svolgimento dei lavori descritti dall'appellante nel periodo da questi indicato: chi ha affermato di essere a conoscenza delle lavorazioni specificate da
IC nella comparsa di costituzione ha anche affermato di non ricordare quando furono svolti i lavori o comunque li ha collocati in segmenti temporali diversi da quelli indicati dal Pt_1 e riferibili alle due fatture azionate.
In particolare, il teste Tes_1 di professione idraulico, ha specificato di aver lavorato
CP fino ai primi mesi del 2015 ("All'epoca di cui mi si chiede (n.d.r. per settembre/novembre 2015 e gennaio/febbraio 2016) quindi già non lavoravo più per lui"), di conseguenza non poteva essere informato degli accadimenti successivi alla cessazione della propria collaborazione con l'impresa. Ha poi precisato di essere a conoscenza soltanto della ristrutturazione dell'immobile di via Montegirone non ricordando tuttavia quando fosse stata svolta, "sicuramente però prima delle date di cui mi si chiede perché poi non mi sono più recato sul posto. Quando smisi di lavorare per
Italfir mi pare che i lavori fossero ancora in corso".
Anche l'architetto Testimone_2 che aveva seguito per la società appellata dei progetti di ristrutturazione in periodi precedenti rispetto a quelli oggetto di causa, ha affermato di non essere in grado di rispondere in merito ai lavori asseritamente svolti dal Pt 1 , aggiungendo "In particolare io ho seguito il cantiere di via Montegirone nel periodo 2013-
2014. Per quanto ho visto io, al momento in cui ho concluso tale collaborazione la proprietà principale era conclusa, munita di ogni impianto, tanto che abbiamo messo i divani e gli altri arredi. Non so se ci fossero anche degli annessi, di cui nel caso non mi sono occupata".
Testimone_3 fornitore diNon ha confermato la tesi dell'appellante neppure il teste materiale idraulico per ambedue le parti in causa, il quale ricordava di aver venduto a
CP del materiale per gli immobili citati dall'appellante (siti in Firenze Corso
Tintori 12 presso il ristorante il Konnubio, in Firenze, Via dei Martelli 8 preso il BB Le stanze del Duomo e presso l'immobile sito in Via Montegirone 13 Fiesole), non riuscendo tuttavia a collocare temporalmente tali vendite.
Lo stesso può dirsi per la teste Testimone_4 amministratrice della società appellata fino al 2015 circa, la quale ha affermato che effettivamente il Pt_1 si era occupato degli impianti dei tre immobili anzidetti senza tuttavia ricordare il periodo in cui lo stesso vi lavorò. La teste ha poi aggiunto: "L'unico ricordo che ho più preciso riguarda l'immobile di via Montegirone, perché ricordo che nel 2016, quando io conclusi il mio rapporto con Per_1 Pt_1 stava facendo dei lavori di idraulica all'esterno dell'immobile. Non ricordo di preciso di che lavori si trattasse, penso che riguardasse la piscina, però. Non mi pare che fossero lavori interni alla villa". Sempre la teste Tes_4 al quesito "DCV che il Pt_1 presso l'immobile sito in Via Montegirone 13 Fiesole Firenze ha eseguito l'installazione ed il montaggio delle tubature di acque chiare (fredda e calda)
e scure in n.5 bagni. Sempre nel predetto bagno ha eseguito l'installazione ed il montaggio del water, del lavandino e del bidet (e della rispettiva rubinetteria in ciascun sanitario) oltre al piato doccia, rubinetteria, box doccia e vasca come da foto che le si mostra (cfr. doc.16)", ha risposto: "Nulla so, nel senso che so che ha fatto quei lavori ma non ricordo il periodo".
Tes In ultima analisi, le uniche lavorazioni collocate dai testimoni e Tes_4 nel periodo citato dal Pt_1 (da settembre 2015 a febbraio 2016) risultano quelle presso l'immobile sito in via Montegirone, ma la teste Tes_4 ha descritto lavori relativi ai locali esterni dell'immobile (es. piscina) e quindi diversi da quelli elencati dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (nello specifico, "In Fiesole, Via Montegirone presso la casa del Sig. Per_1 sono stati eseguiti i lavori per il riscaldamento a pavimento ovvero il passaggio e l'allacciamento dei tubi, l'installazione dei radiatori (doc.13). Sono stati eseguiti i lavori in cinque bagni consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. E' stata creata e montata la centrale termica" si veda pagina 5 della comparsa).
Tale ultima circostanza risulta corroborata dal racconto della teste Tes_2 in base al quale, alla fine del 2014, le opere inerenti la proprietà principale di via Montegirone risultavano terminate per cui, al massimo, potevano essere ancora in corso lavori su annessi (quali, appunto, la piscina) di cui comunque la stessa non era a conoscenza.
L'appellante ha giustificato l'esito negativo delle acquisite prove testimoniali con la distanza temporale dai fatti di cui veniva chiesta la conferma;
tale argomento non pare tuttavia proficuo: non solo appare curioso che proprio la parte che ha chiesto le prove predichi poi l'assoluta inattendibilità dei testimoni da lei indicati, ma comunque, seppur così fosse, ciò non sposterebbe gli oneri probatori e dunque imporrebbe in ogni caso di dover prendere atto della mancata prova del credito. Soprattutto, poi, come si è già evidenziato, dal confronto delle diverse deposizioni testimoniali non sono emerse contraddizioni o discordanze ma, anzi, un quadro narrativo omogeneo e coerente.
Dunque, conclusivamente, poiché Pt_1 fin dal primo grado ha espressamente ammesso che tra le parti vi era stato un lungo rapporto contrattuale, che tutte le fatture da lui emesse nei confronti di via via che i diversi blocchi di lavori venivano completati - CP
-
avevano avuto sempre la medesima generica causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. canteri", e che i relativi debiti erano stati sempre adempiuti dalla committente, manca la prova dell'esecuzione di nuove opere non coperte dalle precedenti fatture già regolarmente saldate.
L'appello proposto da Parte_1 deve pertanto essere rigettato integralmente.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr.
147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201 a €
26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio); in particolare: € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase istruttoria e € 1.911 per la fase decisoria. Poiché presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 della sussistenza dell'obbligo di
-
versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna Parte_1 a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese di lite liquidate in € 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1901/2022 R.G. pendente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), in qualità di titolare della ditta
RA (P. IVA P.IVA 1individuale TERMOIDRAULICA G.F. di Gentile rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Frare ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Paci ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
13.05.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
Conclusioni Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 527/2022 resa dal
Tribunale di Prato in data 15.06.2022 ed in pari data notificata e previa modifica di essa, rigettando le domande avversarie ed in accoglimento dell'impugnazione: -NEL MERITO: in via principale, in accoglimento dei motivi di appello e della dispiegata domanda avanzata in comparsa di costituzione risposta nel giudizio di primo grado, previa modifica della sentenza appellata, confermare il decreto ingiuntivo n. RG 1302/2020 n.
719/2020, emesso dal Tribunale di Prato per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui non venga considerata raggiunta la piena prova delle circostanze dedotte in giudizio, con conseguente conferma in parte qua della sentenza di primo grado, disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio";
Per l'appellata: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da IC G.F. di GE RA in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 527/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento R.G. n. 2419/2020 e pubblicata il 15.09.2022, in materia di compensi per contratto d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Parte_1 'Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare dell'impresa individuale TERMOIDRAULICA G.F. di GE RA, ha proposto appello avverso la sentenza n. 527/2022, con la quale il Tribunale di Prato ha revocato il decreto ingiuntivo n. 719/2020, originariamente emesso a favore dell'appellante, condannando quest'ultimo a rifondere le spese di lite della controparte Controparte_1 quantificate in € 145,50 per esborsi e € 4.355,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CAP.
In particolare, il presente giudizio ha tratto origine dall'opposizione, proposta da [...]
CP avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2020, emesso dal Tribunale di Prato nel procedimento RG 1302/2020, per un importo di € 10.500,00, oltre interessi e spese.
Detta somma costituiva il residuo di quanto asseritamente dovuto da CP alla ricorrente IC a titolo di corrispettivo per lavori di idraulica da quest'ultima eseguiti, rispetto ai quali erano state emesse le due fatture azionate in via monitoria, rispettivamente di € 10.000,00 e € 4.500,00, ambedue aventi causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. cantieri" (n. 7/2015 e n. 2/2016), di cui € 4.000,00 risultavano essere già stati pacificamente corrisposti.
CPCon il proprio atto di citazione in opposizione, aveva contestato il valore probatorio delle fatture prodotte da IC, stante la genericità della causale e il difetto di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni d'opera. L'opponente, inoltre, aveva dedotto che in data 11.11.2015 Persona_1 all'epoca socio di CP ed oggi legale rappresentante, aveva consegnato a un assegno di € Parte_1
10.000,00 a titolo di mutuo personale;
detto importo era stato tratto sul conto corrente risultava a sua volta creditore di della società perché lo stesso Per 1 CP
quest'ultima per finanziamenti infruttiferi erogati precedentemente;
all'atto del ricevimento della somma e con l'esclusivo fine di giustificare fiscalmente l'incasso,
Parte_1 aveva emesso la fattura n. 7/2015, poi azionata in via monitoria, pur non
Aveva aggiunto, l'opponente,avendo eseguito alcun lavoro a favore di CP che Persona_1 a fronte della mancata restituzione della somma mutuata, aveva poi '
ottenuto dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo n. 83/2017, impugnato da Pt_1
[...], ma confermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 269/2020. Infine, CP_1
[...] aveva esposto che il Pt_1 aveva ammesso per mezzo del proprio legale l'insussistenza del proprio credito, dapprima con una missiva del 20.06.2016 e successivamente con l'invito a stipulare una negoziazione assistita limitatamente alla somma di € 500,00, affermando contestualmente che le due fatture per cui è causa risultavano già onorate.
Costituendosi, la parte opposta aveva affermato di avere inizialmente richiesto soltanto la somma di € 500,00, sul presupposto, poi rivelatosi erroneo, che l'assegno ricevuto da
CP fosse imputabile al pagamento delle due fatture. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 269/2020, se la somma di € 10.000,00 doveva considerarsi ricevuta a titolo di prestito, le fatture non potevano più ritenersi pagate e, di conseguenza, erano state azionate con ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposto aveva altresì allegato che, nell'ambito del lungo rapporto contrattuale tra le parti, tutte le fatture emesse da IC nei confronti di CP avevano
avuto sempre la medesima causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. canteri" e che, nonostante l'asserita genericità di tale formula, i relativi debiti erano stati sempre e comunque adempiuti dalla committente. Aveva infine dettagliatamente descritto le opere di idraulica eseguite nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2015 (di cui alla fattura n. 7 del 31.12.2015) e nei mesi di gennaio e febbraio 2016 (di cui alla fattura n. 2 dell'11.02.2016), intendendo il bonifico di € 4.000,00, inviatogli da CP in data 21.12.2015, come acconto della maggior somma complessivamente dovuta, pari a €
14.500,00.
Nello specifico, IC aveva così sintetizzato i lavori eseguiti a favore della società opponente: "1) Presso i ristoranti il Konnubio sono stati eseguiti dal Pt_1 i lavori di impianti di idraulica dei bagni di servizio con relativi scarichi ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Inoltre è stato eseguito il passaggio del tubo del gas dal contatore ai vari punti di allaccio all'interno del ristorante, sono stati predisposti ed eseguiti i vari punti di allaccio della cucina industriale con relativi scarichi. E' stata eseguita la predisposizione e l'installazione dell'impianto di climatizzazione;
2) Presso il CP_2
[...] sono stati fatti gli impianti dei bagni, gli scarichi, con relativi scarichi ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Inoltre è stato eseguito il lavoro di installazione delle colonne del riscaldamento centrale, la creazione ed installazione della centrale termica accumuli acqua, la predisposizione e l'installazione degli impianti di climatizzazione;
3) In
Fiesole, Via Montegirone presso la casa del Sig. Per_1 sono stati eseguiti i lavori per il riscaldamento a pavimento ovvero il passaggio e l'allacciamento dei tubi, l'installazione dei radiatori (doc.13). Sono stati eseguiti i lavori in cinque bagni consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. E' stata creata e montata la centrale termica;
4) In Via dei Bruni, nell'ambito della ristrutturazione degli immobili, è stato eseguito il lavoro di rifacimento dell'impianto di riscaldamento ovvero il passaggio dei tubi ed il collegamento della caldaia e dei radiatori.
Sono stati eseguiti i lavori del bagno consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. Sono stati allacciati i tubi idrici e del gas per la cucina ed è stato realizzato l'impianto di climatizzazione" (Cfr. Pag. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il giudice di prime cure, sulla base di una istruttoria meramente documentale, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e ponendo a carico dell'opposto le spese di lite.
In particolare, il tribunale, pur nella considerazione della pacifica esistenza di un contratto d'opera tra le parti in causa, ha ritenuto non sufficientemente provata l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, giudicando generica la causale delle stesse e superflue le prove per testi presentate dall'opposta, poiché riguardanti le opere complessivamente realizzate da IC e non quegli specifici lavori cui si riferiva il corrispettivo richiesto. Specificamente, il primo giudice ha rilevato che "Avendo la stessa parte opposta ammesso che tutte le fatture emesse prima delle fatture n. 7/2015 e n. 2/2016 sono state saldate da la stessa avrebbe CP
dovuto provare sotto il profilo quantitativo e qualitativo le specifiche prestazioni (es. le ore di manodopera), il cui corrispettivo è esposto nelle fatture qui in discussione.
Tuttavia, a fronte della genericità della causale delle fatture emesse da IC nel corso del rapporto («fattura per lavori eseguiti presso i vostri cantieri»), la prova per testi dedotta dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non è idonea al fine sopra indicato perché si riferisce, non alle sole prestazioni non remunerate, ma alle opere complessivamente realizzate nei vari cantieri di IC, senza nemmeno l'indicazione del periodo di esecuzione e dell'esatta entità del lavoro svolto, specificazione che avrebbe consentito, se del caso mediante c.t.u., la verifica del valore delle opere e la quantificazione del corrispettivo di cui è domandato il pagamento".
Il Tribunale non ha accolto neppure l'ulteriore argomentazione prospettata dall'opposto, secondo cui la somma di € 4.000,00 sarebbe stata versata dall'opponente in acconto alla fattura n. 1 del 2016 e, dunque, lo stesso versamento costituirebbe una prova dell'effettiva realizzazione delle opere idrauliche il cui compenso era oggetto del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando, invece, che la mancata tempestiva contestazione della causale del bonifico bancario eseguito da CP in data 21/12/2015 di € 4.000,00
-(doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione) · recante la dicitura "saldo fattura" - risultava "incompatibile con il pagamento in acconto di cui discetta la parte opposta: quest'ultima, infatti, ha contestato la suddetta imputazione di pagamento per la prima volta nella comparsa di costituzione e risposta, peraltro adducendo, a sostegno di questa tesi, il fatto che non vi siano fatture di € 4.000,00 emesse da IC nello stesso periodo;
fatto tuttavia sfornito di rilevanza indiziaria perché la dicitura «saldo» ben potrebbe indicare il pagamento finale di una fattura di maggior importo che consegue a precedenti pagamenti parziali imputati sempre alla stessa fattura. Le incongruenze nella ricostruzione dei fatti di IC si colgono anche nell'argomento secondo cui la fattura n. 1 del 26/01/2016, relativa ai lavori eseguiti nel mese di dicembre 2015, sarebbe stata saldata con bonifico di data 21/01/2016 (doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione), ossia, contraddittoriamente, prima dell'emissione della fattura stessa".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 'affidandosi a due distinti motivi di impugnazione:
1) Erronea interpretazione della domanda proposta in via monitoria, avendo il primo giudice ritenuto che IC agisse per il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti dal 2013 al 2016 mentre le fatture azionate si riferivano soltanto al periodo dal 31.08.2015 al 09.02.2016, avendo esso appellante espressamente ammesso che le fatture precedenti erano state saldate regolarmente;
2) Erronea applicazione del principio di non contestazione e delle regole sul riparto dell'onere della prova, laddove il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata l'effettuazione delle opere idrauliche asseritamente svolte a favore di CP sulla base della mera contestazione dell'opponente, senza ammettere le prove per testi richieste dal Pt_1 e volte proprio a dare prova dell'effettiva esecuzione di dette lavorazioni.
A tal proposito, in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione delle prove per testi di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ammesse dal giudice di prime cure.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutti i motivi di appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 09.07.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 27.11.2024, tuttavia, il Collegio, ritenendo ammissibili e rilevanti ai fini del decidere alcuni dei capitoli di prova testimoniale formulati da IC e non ammessi in primo grado, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'esperimento della prova testimoniale, fissando all'uopo l'udienza del 04.02.2024.
Dopo l'escussione dei testi, il Consigliere delegato ha proposto alle parti di conciliare la lite con "abbandono dell'appello a spese del secondo grado compensate"; detta proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla società appellata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 13.05.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La prova dello svolgimento dei lavori di cui alle fatture azionate.
Ambedue censure mosse dall'appellante attengono, in ultima analisi, alla ricostruzione operata dal Tribunale della vicenda fattuale presupposta al presente giudizio e al conseguente asseritamente erroneo rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo;
appare perciò opportuno analizzarle congiuntamente.
In particolare, con il primo motivo di appello Pt_1 ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che lo stesso avesse agito per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a servizi di idraulica svolti dal 2013 al 2016. In verità, ha dedotto l'appellante, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo si riferiva a lavori svolti in un segmento temporale molto più circoscritto, comprensivo solo dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 (fattura n. 7/2015) e di gennaio- febbraio 2016 (fattura n. 2/2016). Secondo GE, da tale erronea interpretazione del petitum, costituente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sarebbe derivata l'erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Effettivamente nell'incipit della motivazione il giudice ha così sintetizzato i fatti di causa:
"IC agisce per il pagamento del corrispettivo dell'opera manuale eseguita presso i cantieri di CP nel periodo dal luglio 2013 a febbraio 2016, assumendo che il credito esposto nelle fatture n. 7/2015 di € 10.000,00 e n. 2/2016 di € 4.500,00 non sia stato soddisfatto".
Ciononostante, dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza, emerge come il primo giudice abbia in realtà correttamente perimetrato la domanda di pagamento sottesa al decreto ingiuntivo, considerando soltanto i lavori svolti nei mesi indicati nella comparsa di costituzione. Nel paragrafo 1.2 della pronuncia, di poco successivo alla parte citata supra, il tribunale spiega che "avendo la stessa parte opposta ammesso che tutte le fatture emesse prima delle fatture n. 7/2015 e n. 2/2016 sono state saldate da
CP la stessa avrebbe dovuto provare sotto il profilo quantitativo e qualitativo le specifiche prestazioni (es. le ore di manodopera), il cui corrispettivo è esposto nelle fatture qui in discussione" (si veda pagina 5 della sentenza impugnata).
Risulta evidente da tale passaggio che il tribunale, ai fini della propria decisione, ha considerato soltanto i lavori asseritamente eseguiti nel segmento temporale indicato dall'appellante, non incorrendo nella lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c.
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie ritenendole idonee soltanto a dare prova delle opere complessivamente realizzate nei cantieri di IC e non anche a dimostrare l'effettivo svolgimento di quelle specifiche lavorazioni non remunerate da CP ed esposte nelle due fatture per cui è causa, e dunque anche da tale argomentazione è ben evincibile l'assenza, nella pronuncia impugnata, di una erronea individuazione del credito azionato in via monitoria.
Venendo al secondo motivo di gravame, questa Corte lo ha già positivamente scrutinato per la parte in cui con esso Pt_1 ha lamentato che il tribunale avesse ritenuto mancante la prova del credito azionato al contempo impedendogli di espletare l'istruttoria richiesta sul punto.
Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel capitolare i mezzi di prova volti a dimostrare l'esistenza delle prestazioni portate dalle fatture azionate IC aveva circostanziato l'arco temporale ed i luoghi in cui i lavori erano stati asseritamente eseguiti (settembre 2015-febbraio 2016) e, per ciascun cantiere, le singole attività svolte (in coerenza con quanto allegato all'atto della propria costituzione in giudizio).
Si tratta, dunque, di valutare l'esito dell'istruttoria espletata in appello. Tuttavia, prima è opportuno effettuare alcune premesse.
CPInnanzitutto, va precisato che il tribunale ha disatteso l'eccezione di secondo cui, poiché in sede di negoziazione assistita Pt_1 aveva chiesto soltanto
500,00 euro, allora non avrebbe più potuto chiedere la maggior somma di 10.500,00 euro: secondo il giudice di prime cure, tale contegno non poteva costituire ammissione della minore entità del diritto di credito vantato nei confronti di CP , dal momento che la sentenza del Tribunale di Prato n. 269/2020 aveva accertato che la somma di € 10.000 versata da Persona_1 all'appellante era stata elargita a titolo di prestito personale e, di conseguenza, le fatture per € 14.500 dovevano ritenersi rimaste impagate (salvo per la corresponsione, pacifica, di euro 4.500,00). Tale affermazione non
è stata oggetto di appello incidentale ed è dunque divenuta incontrovertibile.
Va poi precisato che, trovandosi nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo contestato l'effettiva realizzazione delle opere di cui alle due CP
fatture azionate, ricade sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'effettivo svolgimento dei lavori giustificativo della richiesta di compenso. Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non è dimostrativa dell'esistenza del credito, che dovrà essere provato con gli ordinari mezzi istruttori dall'opposto (si cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
Nel caso di specie è lo stesso appellante ad aver ammesso espressamente che vi è contestazione dell'an debeatur;
si veda al riguardo la pagina 8 dell'atto di appello, ove egli ha affermato: "Per quanto sopra ove non fosse chiaro e circoscritto, cosi come pare non lo sia stato per il Tribunale di Prato, l'oggetto del contendere, la domanda avanzata da controparte e le ragioni di fatto sottese alla stessa, si eccepisce che CP ha negato categoricamente nel corso del giudizio in maniera netta e perentoria l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento in via monitoria 'In definitiva, anche stando alla medesima progettazione di controparte, ove davvero la stessa avesse eseguito le prestazioni di cui si parla -circostanza che si contesta recisamente- ...' Fermo quanto sopra detto, si eccepisce e contesta che Controparte_1 nulla, dicasi nulla, ha eccepito in ordine al quantum ovvero alle singole prestazioni rese". La circostanza che CP non abbia mosso specifiche contestazioni rispetto al quantum richiesto dal Pt_1 risulta poi, contrariamente a quanto vorrebbe il medesimo appellante, perfettamente coerente con la linea difensiva della società opponente e, soprattutto, elemento da valutarsi eventualmente in subordine all'accertamento positivo dell'esistenza di un diritto di credito. Passando dunque all'esame delle risultanze testimoniali (v. verbale di udienza del
04.02.2024), si deve escludere che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio.
Le deposizioni testimoniali assunte in appello, infatti, non hanno confermato nemmeno in parte l'effettivo svolgimento dei lavori descritti dall'appellante nel periodo da questi indicato: chi ha affermato di essere a conoscenza delle lavorazioni specificate da
IC nella comparsa di costituzione ha anche affermato di non ricordare quando furono svolti i lavori o comunque li ha collocati in segmenti temporali diversi da quelli indicati dal Pt_1 e riferibili alle due fatture azionate.
In particolare, il teste Tes_1 di professione idraulico, ha specificato di aver lavorato
CP fino ai primi mesi del 2015 ("All'epoca di cui mi si chiede (n.d.r. per settembre/novembre 2015 e gennaio/febbraio 2016) quindi già non lavoravo più per lui"), di conseguenza non poteva essere informato degli accadimenti successivi alla cessazione della propria collaborazione con l'impresa. Ha poi precisato di essere a conoscenza soltanto della ristrutturazione dell'immobile di via Montegirone non ricordando tuttavia quando fosse stata svolta, "sicuramente però prima delle date di cui mi si chiede perché poi non mi sono più recato sul posto. Quando smisi di lavorare per
Italfir mi pare che i lavori fossero ancora in corso".
Anche l'architetto Testimone_2 che aveva seguito per la società appellata dei progetti di ristrutturazione in periodi precedenti rispetto a quelli oggetto di causa, ha affermato di non essere in grado di rispondere in merito ai lavori asseritamente svolti dal Pt 1 , aggiungendo "In particolare io ho seguito il cantiere di via Montegirone nel periodo 2013-
2014. Per quanto ho visto io, al momento in cui ho concluso tale collaborazione la proprietà principale era conclusa, munita di ogni impianto, tanto che abbiamo messo i divani e gli altri arredi. Non so se ci fossero anche degli annessi, di cui nel caso non mi sono occupata".
Testimone_3 fornitore diNon ha confermato la tesi dell'appellante neppure il teste materiale idraulico per ambedue le parti in causa, il quale ricordava di aver venduto a
CP del materiale per gli immobili citati dall'appellante (siti in Firenze Corso
Tintori 12 presso il ristorante il Konnubio, in Firenze, Via dei Martelli 8 preso il BB Le stanze del Duomo e presso l'immobile sito in Via Montegirone 13 Fiesole), non riuscendo tuttavia a collocare temporalmente tali vendite.
Lo stesso può dirsi per la teste Testimone_4 amministratrice della società appellata fino al 2015 circa, la quale ha affermato che effettivamente il Pt_1 si era occupato degli impianti dei tre immobili anzidetti senza tuttavia ricordare il periodo in cui lo stesso vi lavorò. La teste ha poi aggiunto: "L'unico ricordo che ho più preciso riguarda l'immobile di via Montegirone, perché ricordo che nel 2016, quando io conclusi il mio rapporto con Per_1 Pt_1 stava facendo dei lavori di idraulica all'esterno dell'immobile. Non ricordo di preciso di che lavori si trattasse, penso che riguardasse la piscina, però. Non mi pare che fossero lavori interni alla villa". Sempre la teste Tes_4 al quesito "DCV che il Pt_1 presso l'immobile sito in Via Montegirone 13 Fiesole Firenze ha eseguito l'installazione ed il montaggio delle tubature di acque chiare (fredda e calda)
e scure in n.5 bagni. Sempre nel predetto bagno ha eseguito l'installazione ed il montaggio del water, del lavandino e del bidet (e della rispettiva rubinetteria in ciascun sanitario) oltre al piato doccia, rubinetteria, box doccia e vasca come da foto che le si mostra (cfr. doc.16)", ha risposto: "Nulla so, nel senso che so che ha fatto quei lavori ma non ricordo il periodo".
Tes In ultima analisi, le uniche lavorazioni collocate dai testimoni e Tes_4 nel periodo citato dal Pt_1 (da settembre 2015 a febbraio 2016) risultano quelle presso l'immobile sito in via Montegirone, ma la teste Tes_4 ha descritto lavori relativi ai locali esterni dell'immobile (es. piscina) e quindi diversi da quelli elencati dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (nello specifico, "In Fiesole, Via Montegirone presso la casa del Sig. Per_1 sono stati eseguiti i lavori per il riscaldamento a pavimento ovvero il passaggio e l'allacciamento dei tubi, l'installazione dei radiatori (doc.13). Sono stati eseguiti i lavori in cinque bagni consistenti nell'esecuzione degli impianti, degli scarichi, ovvero il passaggio delle tubature ed il relativo collegamento, il montaggio dei sanitari ed il collegamento delle rubinetterie. E' stata creata e montata la centrale termica" si veda pagina 5 della comparsa).
Tale ultima circostanza risulta corroborata dal racconto della teste Tes_2 in base al quale, alla fine del 2014, le opere inerenti la proprietà principale di via Montegirone risultavano terminate per cui, al massimo, potevano essere ancora in corso lavori su annessi (quali, appunto, la piscina) di cui comunque la stessa non era a conoscenza.
L'appellante ha giustificato l'esito negativo delle acquisite prove testimoniali con la distanza temporale dai fatti di cui veniva chiesta la conferma;
tale argomento non pare tuttavia proficuo: non solo appare curioso che proprio la parte che ha chiesto le prove predichi poi l'assoluta inattendibilità dei testimoni da lei indicati, ma comunque, seppur così fosse, ciò non sposterebbe gli oneri probatori e dunque imporrebbe in ogni caso di dover prendere atto della mancata prova del credito. Soprattutto, poi, come si è già evidenziato, dal confronto delle diverse deposizioni testimoniali non sono emerse contraddizioni o discordanze ma, anzi, un quadro narrativo omogeneo e coerente.
Dunque, conclusivamente, poiché Pt_1 fin dal primo grado ha espressamente ammesso che tra le parti vi era stato un lungo rapporto contrattuale, che tutte le fatture da lui emesse nei confronti di via via che i diversi blocchi di lavori venivano completati - CP
-
avevano avuto sempre la medesima generica causale "fattura per lavori effettuati presso i Vs. canteri", e che i relativi debiti erano stati sempre adempiuti dalla committente, manca la prova dell'esecuzione di nuove opere non coperte dalle precedenti fatture già regolarmente saldate.
L'appello proposto da Parte_1 deve pertanto essere rigettato integralmente.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr.
147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201 a €
26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio); in particolare: € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase istruttoria e € 1.911 per la fase decisoria. Poiché presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 della sussistenza dell'obbligo di
-
versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna Parte_1 a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese di lite liquidate in € 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.