Articolo 164 del Codice civile
Articolo 163Articolo 165
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19 aprile 1942
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24 dicembre 1970
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20 settembre 1975
Art. 164.

((Simulazione delle convenzioni matrimoniali.)) ((E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali)) -------------- AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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