Sentenza 20 agosto 2009
Massime • 1
Sebbene sia consentito al giudice rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche quando ne sia stata domandata la risoluzione per inadempimento, tale rilievo resta precluso quando sulla questione della validità del contratto si sia formato il giudicato, anche implicito. Quest'ultimo, a sua volta, si forma in tutti i casi in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risoluzione, abbia per ciò solo dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti in sede di appello non abbiano mosso alcuna censura inerente la validità del contratto.
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Leggi di più… - 2. Cassazione Civile: nullità del contratto d’ufficio su domanda adempimento o risoluzioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 17 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2009, n. 18540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18540 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell?avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato OCCHIENA GRAZIA per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
WE DA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 359/2005 della CORTE D?APPELLO di TORINO, Sezione Quarta Civile, emessa il 03/03/2005, depositata il 31/03/2005; R.G.N. 1803/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 02/07/2009 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;
udito l?Avvocato LUCIO FILIPPO LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 29 giugno 2004 il Tribunale di Torino - sezione distaccata di Moncalieri - dichiarava risolto per inadempimento il contratto di sublocazione stipulato tra IN FE e LL IE, avente ad oggetto l?immobile sito in Vinoso Regione Torrette nel comprensorio dell?Ippodromo, adibito a scuderia per cavalli da corsa e ordinava a WE LL di lasciare l?immobile libero;
rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal IN e accoglieva parzialmente la riconvenzionale dispiegata dalla WE, rigettandole quella per risarcimento danni e liquidava le spese.
2.- In punto di fatto con intimazione di sfatto per morosita? e contestale citazione per la convalida del 15 gennaio 2003 IN FE assumeva che il proprio genitore UC IN con scrittura privata autenticata il 17 dicembre 1969 aveva ottenuto in locazione dalla Campi Vinoso s.p.a. per la durata di anni 50 a partire dal 1 maggio 1970 il complesso immobiliare sito in Vinoso regione Le Torrette, nel comprensorio dell?Ippodromo, versando in una unica soluzione il corrispettivo pattuito di L. 40 milioni. Nel contratto vi era una clausola che consentiva al IN la sublocazione (clausola n. 8).
Avvalendosi di questa clausola il IN FE, avente causa dal genitore, aveva concesso in sublocazione il 30 aprile 2000 a LL IE detto complesso immobiliare per la durata di anni 20 dietro corrispettivo di L. 400 milioni, dei quali 80 alla firma della scrittura preliminare e L. 320 milioni al contratto definitivo e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2001.
Nella scrittura le parti concordavano che dal 31 marzo 2001 n. 14 boxes della scuderia restavano a disposizione del IN FE, dietro pagamento del corrispettivo di L. 200 mila per box con servizi accessori.
Il LL prese immediato possesso dell?immobile, ma non provvide al saldo.
Nelle more, essendo deceduto il LL IE, era succeduta la di lui moglie WE LL, per cui a quest?ultima egli - il IN - ebbe ad intimare lo sfratto per morosita?, con contestuale citazione per la convalida, chiedendo la condanna della convenuta all?immediato rilascio del bene, perche?, osservava l?intimante, la WE lo deteneva in modo violento ed illegittimo e lo aveva concesso in sublocazione a tale Meloni, nonche? la risoluzione del contratto a suo tempo stipulato.
Nel costituirsi la WE contestava le avverse pretese e assumeva che il proprio dante causa - il IE LL - aveva corrisposto la somma di L. 370 milioni ed ebbe ad eccepire in compensazione all?asserito residuo debito di 30 milioni un credito per pretesi canoni locatizie, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del IN al pagamento dell?importo di Euro 11.981,80 quale residua somma dovuta a titolo di canone di locazione per i 14 boxes per occupazione sine titulo relativamente al periodo novembre 2002 - febbraio 2003.
All?esito dell?istruttoria il Tribunale adito emetteva la sentenza sopra indicata.
Avverso questa decisione appellava la WE, asserendo che ella non era per nulla morosa.
Si costituiva e resisteva all?appello il IN che chiedeva, dispiegando appello incidentale, la riforma della sentenza in ordine ai capi 2, 3 e 5 della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 31 marzo 2005, in parziale riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di sublocazione stipulato il 26 marzo 2001 ritenendo insussistente l?inadempimento dell?appellante, dopo aver rilevato di ufficio la nullita? della clausola contenuta in quel contratto e relativa all?anticipato pagamento della cospicua somma restante di L. 320 milioni da computare nell?ammontare complessivo del pattuito canone;
rigettava ogni altra domanda riconvenzionale proposta dalle parti e confermava nel resto.
Contro questa decisione insorge il IN con un ricorso affidato a quattro motivo.
Non risulta costituita la WE LL.
Il IN ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Osserva il Collegio che il punto centrale del presente ricorso e?
costituito dal primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della statuizione del giudice dell?appello, che riguarda la declaratoria di ufficio della nullita? del contratto di sublocazione stipulato con scrittura privata del 28 marzo 2001 tra il dante causa della WE e lui stesso con scadenza 30 aprile 2020, in quanto contenente la clausola nulla di cui alla L. n. 351 del 1974, art. 2 ter, comma 3. In questa clausola era previsto il pagamento del ventennale canone in due tranches, la prima alla firma della scrittura preliminare e determinato in L. 80 milioni (pacificamente versato dal LL) e la seconda in L. 320 milioni da versare alla firma del contratto definitivo di sublocazione entro e non oltre il 31 luglio 2001. Ad avviso del ricorrente, sulla questione di validita? di questa clausola si sarebbe formato un giudicato interno.
Infatti, la WE non avrebbe mai messo in discussione la validita?, "rimarcando, anzi, sin dalle prime difese, tale pattuizione come un dato di fatto e limitandosi a sostenere l?integrale adempimento del contratto da parte del proprio dante causa, ma anche e soprattutto perche? la validita? di tale clausola era stata ritenuta evidentemente dal giudice di primo grado senza che la WE se ne dolesse con specifico capo di impugnazione" (p. 22 - 23 ricorso). 2.- Va precisato, al riguardo, che, come si evince dal ricorso (p. 10 - 12) e dalla impugnata sentenza, (p. 6) tale doglianza sorse in grado di appello, allorche? la Corte territoriale decise con ordinanza del 7 ottobre 2004 la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado, in accoglimento della relativa istanza dell?appellante, ma non costitui? motivo specifico nell?atto di appello ne? formo? oggetto di argomentazioni difensive durante il giudizio di primo grado.
3.- Ritiene il collegio che, il motivo di ricorso meriti accoglimento nei termini di seguito indicati.
3.1. - La sentenza impugnata ha rilevato di ufficio la nullita? della clausola di anticipato pagamento del canone ventennale, dopo aver ben tenuto presente la problematica che interessava la questione circa l?eccepito giudicato interno.
Il giudice dell?appello, per quel che interessa in questa sede, ha escluso la esistenza di un giudicato interno sulla base di due considerazioni:sia perche? il giudice di primo grado "non ha pronunciato nemmeno implicitamente sulla questione", sia perche? non ha rinvenuto alcun punto della decisine di primo grado attinente alla validita? del contratto che non sia stato toccato dai motivi di appello proposto dalle parti (p. 10 sentenza impugnata). La prima considerazione non e? corretta, perche? il Tribunale ha statuito implicitamente sulla validita? della clausola, altrimenti non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del contratto, si sa, infatti, che solo un contratto valido ed efficace puo? essere risolto Cass. n. 9642/06. La seconda considerazione non risponde al vero.
3.2.- Il Collegio, nell?esaminare l?atto di appello della WE, consentito dalla natura processuale della censura mossa dal ricorrente alla impugnata sentenza, e delle conclusioni in esso riportate, rileva che l?appellante si e? sempre difesa nel merito della fondatezza della domanda originaria.
Ora se e? vero che questa Corte con motivazione approfondita e aderendo all?orientamento minoritario e confortato dalla dottrina ha statuito di recente che l?art. 1421 c.c. si applica anche in caso di risoluzione del contratto (Cass. n. 6170/05, par. 6.5, in motivazione), e? pur vero che la fattispecie sottoposta al suo esame in quella decisione era diversa.
Si legge, infatti, in quella decisione che "avendo l?appellante lamentato con l?impugnazione che concretamente la sentenza impugnata non aveva rilevato la nullita? della transazione perche? contraria a norme imperative", il giudice avrebbe dovuto accertare se effettivamente sussisteva sulla base degli atti la dedotta nullita?" (par. 8.1 sent. n. 6170/05). Al giudice di primo grado era stato chiesto di rilevare la nullita?, ma non lo aveva fatto, per cui sul punto fu proposto apposito motivo in appello, che venne accolto.
In quel caso, cioe?, la questione fu posta come pregiudiziale alla domanda di risoluzione e con quella decisione la Corte di legittimita? ha solo esteso la rilevabilita? di ufficio della nullita? anche alla risoluzione del contratto, prima, invece, negata da giurisprudenza maggioritaria (tra le tante Cass. n. 123/00). Nella vicenda di cui si tratta, quindi, era il giudice di primo grado che doveva sollevare, stante il documento prodotto in causa, la nullita? della clausola anticipatoria oltre tre mensilita?, contenuta nel contratto (clausola qualificata "nulla" da Cass. n. 6274/96;
Cass. n. 9971/08; di contrario avviso Cass. n. 6247/92), ma con statuizione implicita l?ha ritenuta valida per cui ebbe a dichiarare la risoluzione dello stesso.
Le parti non mossero censura in appello, anzi la convenuta in primo grado, poi divenuta appellante, oltre a contestare il preteso inadempimento ebbe a dispiegare domanda riconvenzionale e con l?atto di appello non eccepi? la erroneita? della decisione di prime cure sul punto, ma, come si evince dalla sentenza impugnata, chiese la riforma della sentenza appellata e formulo? le conclusioni in questo senso:"dichiarare insussistente la morosita? relativamente al contratto di locazione per cui e? causa;
dichiarare che le somme dovute per l?accoglimento della domanda riconvenzionale siano gravate degli interessi dal 10 ottobre 2002", oltre che condannare l?appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio (p. 3 e p. 7 sentenza impugnata).
Ne? alcun rilievo, ovviamente, mosse alla sentenza sul punto l?originario attore, appellato, che si limito? a proporre appello incidentale anch?esso, peraltro, limitato a contestare alcune pretese avversarie (p. 3 - 4 sentenza impugnata).
In altri termini, formatosi il giudicato interno sul punto pregiudiziale perche? la decisione di primo grado aveva risolto la questione, avendo necessariamente statuito per implicito sul medesimo, la rilevabilita? di ufficio in sede di impugnazione non poteva essere sollevata (Cass. n. 3929/01). Ne consegue che una volta che la statuizione implicita (da ritenersi comunque erronea alla luce della sent. n. 6170/05 di questa Corte, e che si condivide) del giudice di primo grado non e? stata attaccata dalle deduzioni delle parti e, quindi, che l?indagine sulla struttura del contratto, su cui si fondava la pretesa del IN, e? stata esaminata nel senso della validita? ed efficacia dello stesso (o meglio perche? valida ed efficacia quella clausola), si e? formato il giudicato implicito sul punto logico - pregiudiziale delle rispettive pretese, indicato dalla corte di merito come "il presupposto di fatto della nullita?" (p. 10 sentenza impugnata).
Peraltro, ed una volta rilevato la presenza di questo giudicato implicito, alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte, non poteva il giudice dell?appello rilevare d?ufficio la predetta nullita?, pena la violazione dell?art. 112 c.p.c. (puntualmente denunciato dal ricorrente a p. 20 ricorso).
Infatti, il principio della rilevabilita? di ufficio del contratto o di una sua clausola va pur sempre coordinato con le regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante dal giudicato interno, per cui il predetto principio non puo? essere applicato quando vi sia stata pronuncia di primo grado non impugnata sulla sussistenza della nullita? (Cass. n. 9642/06). Accolto, nei termini sopra indicati, il primo motivo, consegue tutti gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvedera? anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvedera? anche sulle spese del presente giudizio. Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2009